Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PROVVEDIMENTO 4 aprile 2006
Regolamento concernente le modalita' e i criteri di ripartizione degli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, concernente incentivi da ripartire tra il personale dipendente titolare di particolari incarichi in relazione alla realizzazione di opere e lavori;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 127/2003 che prevede che i regolamenti interni dell'ente disciplinanti specifiche materie vengano adottati in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 116 in data 13 luglio 2005 mediante la quale, dopo apposita contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, e' stato approvato il regolamento relativo a modalita' e criteri di ripartizione degli incentivi in argomento;
Vista la nota n. 11 del 4 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ha approvato il predetto regolamento, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 168/1989, e che tale disposizione ha rilevato che occorre provvedere all'emanazione dello stesso ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
E m a n a l'unito regolamento concernente le modalita' e i criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Roma, 4 aprile 2006
Il presidente: Pistella
 
Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' ED I CRITERI DI RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'Art. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994,
N. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
Titolo I
Principi generali
Art. 1.
1. Il presente Regolamento si applica nei casi di partecipazione del personale dipendente alle attivita' relative alla realizzazione di opere e di lavori previsti dal «piano triennale dei lavori pubblici dell'Ente» secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. L'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge medesima e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne e all'incremento della produttivita'. In caso di appalti misti l'incentivo e' corrisposto per le attivita' connesse alla componente lavori.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato in base all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. Nell'importo dei lavori sui quali e' calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le attivita' propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando le opere ed i lavori oggetto di progettazione di cui al punto 1), sono posti a base di gara e si perviene alla pubblicazione della gara medesima, attraverso l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.
Titolo II
Costituzione del fondo
Art. 2.
1. Per i progetti di cui all'art. 1, il fondo e' calcolato nel limite massimo dell'1,50% dell'importo dei lavori posti a base di gara al netto dell'IVA, secondo quanto piu' dettagliatamente specificato al successivo art. 3.
2. L'importo del fondo, una volta determinato, non e' soggetto ad alcuna rettifica successiva.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono comprensive della quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
4. Tutti i quadri economici dei progetti previsti ed approvati in fase di previsione di bilancio o in corso di esercizio, che debbano essere posti a gara, vanno tempestivamente e preventivamente trasmessi al competente ufficio del personale; gli importi necessari al pagamento degli incentivi saranno messi a disposizione di tale ultimo ufficio che provvedera' alla corresponsione delle somme spettanti agli interessati, secondo le modalita' descritte nei seguenti articoli.
Titolo III
Composizione del fondo e ripartizione dell'incentivo
Art. 3.
1.
a) Per progetti di importo fino a 150.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,50%;
b) per progetti di importo da 150.001 Euro e fino a 770.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,45%;
c) per progetti di importo da 770.001 Euro e fino 5.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,40%;
d) per progetti di importo da 5.000.001 Euro e fino a 25.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,35%;
e) per progetti di importo maggiore di 25.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,30%.
2. In base al fondo come sopra costituito, l'incentivo e' comunque ripartito, nelle percentuali di cui alla seguente tabella, tra le figure professionali sottoindicate, previa formalizzazione dei relativi incarichi da parte del dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento:
1. Responsabile del procedimento: 10%;
2. Progettazione preliminare: 9%;
definitiva: 11%;
esecutiva: 23%;
3. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 6%;
4. Direttore dei lavori: 18%;
5. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 3%;
6. Collaudatore: 11 %;
7. Collaboratori delle figure professionali di cui sopra (con tetto massimo individuale del 2%, ad eccezione dell'eventuale figura del responsabile dei lavori cui viene attribuito il 3%): 9%.
3. Il fondo e' comunque costituito, per qualsiasi importo, in ragione dell'1,50% per lavori di particolare rilevanza e complessita', rilevabili in base alla necessita' di utilizzare molteplici specializzazioni per la redazione del progetto (impiantistica, strutturistica, architettonica).
In tal caso, in presenza di almeno tre progettisti di specializzazione diversa per ciascuna tipologia progettuale di cui al punto 2) e qualora venga redatto il solo progetto preliminare o il progetto preliminare e quello definitivo, le rispettive aliquote sopra determinate devono intendersi incrementate affinche' ad ogni progettista sia corrisposta un'aliquota del 5%, nel caso di redazione del solo progetto preliminare e del 6%, nel caso del progetto preliminare e definitivo. Nelle ipotesi suddette, il totale degli incentivi corrisposti ai progettisti non potra' eccedere il totale delle aliquote relative alle diverse fasi della progettazione, di cui alla tabella precedente.
4. Resta fermo che sulle disponibilita' del fondo, come costituito ai sensi del presente articolo, faranno carico le spese di assicurazione dei progettisti, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e comunque ogni altro onere assicurativo relativo al personale di cui al punto 2). Agli adempimenti corrispondenti provvedera' il Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
Titolo IV
Condizioni per l'erogazione
Art. 4.
1. La corresponsione dell'incentivo e' subordinata alle seguenti verifiche da effettuarsi da parte del dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento:
a) per quanto riguarda la progettazione, alla verifica dei contenuti indicata all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
b) per quanto riguarda tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione del progetto, alla verifica che tali attivita' riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici.
2. Nessuna ripartizione ed attribuzione dell'incentivo viene effettuata qualora i lavori relativi non siano stati posti a base di gara attraverso l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.
Titolo V
Criteri di assegnazione degli incarichi
Art. 5.
1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla legge n. 109/1994 deve garantire il pieno impiego della professionalita' in servizio nonche' l'equa ripartizione degli stessi, anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge medesima.
2. Il conferimento degli incarichi e' disposto, in conformita' a quanto previsto al comma 1, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento degli stessi, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e della complessita' dell'opera.
Titolo VI
Quote spettanti
Art. 6.
1. L'incentivo a ciascun dipendente dell'unita' organizzativa, costituita per ogni singolo intervento, e' attribuito con disposizione del dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. L'incentivo per la redazione del progetto non e' attribuito quando l'attivita' di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.
3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d) e comma 4 della legge n. 109/1994.
Titolo VII
Disposizioni particolari
Art. 7.
1. La quota parte del fondo incentivante corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituisce economia.
2. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da piu' soggetti o di attivita' professionali svolte congiuntamente da piu' soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilita' legata all'attivita' espletata, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 3 punto 3, ultimo capoverso.
3. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralita' di compiti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralita' delle prestazioni svolte.
Titolo VIII
Liquidazione degli incentivi
Art. 8.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, la liquidazione dei compensi e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, sentito il responsabile del procedimento che segnala le attivita' per le quali e' possibile procedere al pagamento.
2. La ripartizione e la liquidazione delle quote individuali avviene semestralmente, entro il mese di maggio ed il mese di novembre, e riguarda le attivita' relative alle singole fasi dei procedimenti maturate nel semestre precedente.
Titolo IX
Norma transitoria
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi ai lavori oggetto di progettazione ancorche' posti a base di gara prima dell'entrata in vigore della legge n. 109/1994 e il cui collaudo non sia stato effettuato alla data del 31 maggio 2004.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la liquidazione delle quote di incentivo gia' maturate avverra' entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso e sulla base di quanto previsto dall'art. 8 comma 1, fatti salvi i tempi tecnici correlati all'espletamento degli adempimenti connessi alla risoluzione di problemi di carattere finanziario e contabile.
 
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