Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2006
Recepimento della direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1997;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
Vista la direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;

A d o t t a
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.
1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE, e successive modificazioni, in materia di ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.
 
Art. 2.
1. I veicoli delle categorie M2 ed M3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
 
Art. 3.
1. L'allegato I del decreto del ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) il punto 1.9 e' abrogato;
b) il punto 4.3.1. e' sostituito dal seguente:
«4.3.1. I veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 della classe III o B, M3 della classe III o B ed N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.»;
c) il punto 4.3.8. e' sostituito dal seguente:
«4.3.8. I sedili usati a veicolo fermo ed i sedili di veicoli non contemplati dai punti da 4.3.1. a 4.3.5. non devono obbligatoriamente essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza. Se il veicolo prevede ancoraggi per i suddetti veicoli, tali ancoraggi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva. Tuttavia, gli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'art. 2-bis della direttiva 77/541/CEE del consiglio, del 28 giugno 1977, e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, non sono soggetti all'obbligo di conformita' ai requisiti della presente direttiva purche' siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.».
 
Art. 4.
1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e
b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli.
2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, come da ultimo modificato dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.
3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, come da ultimo modificato dal presente decreto:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed
b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 196
 
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