Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 aprile 2006
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita', ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;
Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 4 ottobre 1999 con il quale l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita', e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;
Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003;
Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003;
Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003;
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa al predetto organismo;
Vista la comunicazione della regione Lombardia d'intesa con l'Associazione AIPOL, datata 20 maggio 2002 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita', con sede in Milano, via G. Giardino n. 4;
Considerato che l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita', con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone