Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2006, n. 154
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005 e 19 dicembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 1° febbraio e 7 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riportano gli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale
del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Si riporta l'art. 17, comma 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Uffici centrali). - 1. Il Ministero e'
articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti
dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e
territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
d-bis) Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie.».



 
Art. 2. Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
b) al comma 2, le lettere b), g) ed h) sono soppresse;
c) al comma 2, il secondo capoverso e' soppresso;
d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come
modificato dal presente decreto.
«Art. 3 (Dipartimento per gli affari interni e
territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari interni
e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al
Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale e di governo sul territorio;
b) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe,
attivita' di collaborazione con gli enti locali;
c) (Soppresso).
2. Il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per l'amministrazione generale
e per gli uffici territoriali del Governo;
b) (Soppresso);
c) Direzione centrale per le autonomie;
d) Direzione centrale dei servizi elettorali;
e) Direzione centrale della finanza locale;
f) Direzione centrale per i servizi demografici;
g) (Soppresso);
h) (Soppresso).
3. Il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso
sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento
delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al
quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici
territoriali di governo. Il Capo del dipartimento puo'
delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni.
4.- 6. (Soppressi).».
Per opportuna conoscenza.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti.».



 
Art. 3. Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) politiche del personale dell'amministrazione civile;
b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
c) sviluppo delle attivita' formative per il personale dell'amministrazione civile;
d) attivita' di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attivita' di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le risorse umane;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
3. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le risorse umane. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dallo stesso Dipartimento dipende altresi' l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, a cui e' preposto un direttore che e' responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione e' preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.».
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 168
 
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