Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005.

Il giorno 7 aprile alle ore 17, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
RDB CUB (firmato);
CIDA (firmato).
Per le organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL/SNUR (firmato);
CISL RICERCA (firmato);
UIL PA (firmato);
USI-RDB/RICERCA (firmato);
ANPRI (firmato).
Le Parti, preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 2 marzo 2006, ha approvato l'ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004/2005, gia' sottoscritta in data 3 dicembre 2005, e che l'ipotesi medesima e' stata positivamente certificata dalla Corte dei conti in data 7 aprile 2006, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato CCNL.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.
Capo II
Personale dal IV al IX livello
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 11 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
Art. 3.
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
Art. 4.
Risorse per il trattamento accessorio
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 13 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, di un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003, relativo al personale del personale di cui al presente Capo.
2. Le risorse di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria 2006 che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo OO.SS. del 27 maggio 2005.
Art. 5.
Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, il fondo per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7 ottobre 1996 e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,5% della massa salariale 2003 del personale di cui al presente Capo.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, le progressioni di cui agli articoli 53 e 54 sono ulteriormente finanziate con una quota ulteriore pari allo 0,2% della massa salariale 2003 del personale di cui al presente Capo.
Capo III
Ricercatori e tecnologi
Art. 6.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 18 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella D.
Art. 7.
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
Art. 8.
Passaggi di fascia stipendiale
1. I passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l'attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa.
Art. 9.
Risorse per la valorizzazione professionale
1. Gli enti destinano, a decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale del personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalita' degli stessi.
2. Le risorse di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo OO.SS. del 27 maggio 2005.
3. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalita' di utilizzo:
a) finanziamento, in misura pari allo 0,20%, per i passaggi previsti dall'art. 8;
b) incremento, in misura pari allo 0,50% delle risorse gia' dedicate dall'art. 15, comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, alle procedure concorsuali ivi indicate.
Le risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli Enti per incrementare l'indennita' di cui all'art. 8 del CCNL 21 febbraio 2002, II biennio, con criteri di proporzionalita'.

Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'

Posizione dal 1.1.2004 dal 1.2.2005 economica -------------------------------------------------------------------- Isp. Gen. r.e. 61,54 79,54 -------------------------------------------------------------------- Dir. Div. r.e. 57,28 74,03
IV 49,45 63,92 --------------------------------------------------------------------
V 44,81 57,92 --------------------------------------------------------------------
VI 40,98 52,97 --------------------------------------------------------------------
VII 37,49 48,46 --------------------------------------------------------------------
VIII 35,35 45,68 --------------------------------------------------------------------
IX 33,56 43,38 --------------------------------------------------------------------

Tabella B Nuova retribuzione tabellare Valori in Euro per 12 mensilita'

Posizione dal 1.1.2004 dal 1.2.2005 economica -------------------------------------------------------------------- Isp. Gen. r.e. 27.715,02 28.669,55 -------------------------------------------------------------------- Dir. Div. r.e. 25.794,28 26.682,66 --------------------------------------------------------------------
IV 22.270,30 23.037,31
V 20.181,00 20.876,05 --------------------------------------------------------------------
VI 18.454,72 19.090,31 --------------------------------------------------------------------
VII 16.884,91 17.466,44 --------------------------------------------------------------------
VIII 15.917,48 16.465,69 --------------------------------------------------------------------
IX 15.115,56 15.636,15 --------------------------------------------------------------------

Tabella C Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2004 Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'

--------------------------------------------------------------------
Anzianita' I II III --------------------------------------------------------------------
da 0 a 3
da 4 a 7
da 8 a 12 82,56 67,16 49,00
da 13 a 16 --------------------------------------------------------------------
da 17 a 22
da 23 a 30 119,52 86,96 65,86
da 31 in poi --------------------------------------------------------------------

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.2.2005 Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'

--------------------------------------------------------------------
Anzianita' I II III --------------------------------------------------------------------
da 0 a 3
da 4 a 7
da 8 a 12 106,72 86,80 63,33
da 13 a 16 --------------------------------------------------------------------
da 17 a 22
da 23 a 30 154,49 112,40 85,12
da 31 in poi --------------------------------------------------------------------

Tabella D Nuova retribuzione tabellare al 1.2.2005 Valori in Euro per 12 mensilita'
Anzianita' I II III --------------------------------------------------------------------
da 0 a 3 44.536,33 34.435,52 26.740,58 --------------------------------------------------------------------
da 4 a 7 49.082,70 37.750,14 29.088,39 --------------------------------------------------------------------
da 8 a 12 53.800,54 41.110,21 31.486,30 --------------------------------------------------------------------
da 13 a 16 58.487,90 44.464,60 33.852,70 --------------------------------------------------------------------
da 17 a 22 67.024,32 50.105,63 38.116,18 --------------------------------------------------------------------
da 23 a 30 73,474,87 54.763,04 41.431,32
da 31 in poi 81.836,30 60.727,60 45.681,76 --------------------------------------------------------------------
 
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