Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 marzo 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, nata a Maracay (Venezuela) il 2 aprile 1960, cittadina italo-venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Bioanalisis» conseguito presso l'«Universidad de Carabobo» in data 17 luglio 1997;
Preso atto che la richiedente e' iscritta presso il «Collegio de Bioanalistas del Estado Carabobo» dal 25 novembre 1997;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei Biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa sulle seguenti materie orali:
1) genetica;
2) legislazione e deontologia;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, nata a Maracay (Venezuela) il 2 aprile 1960, cittadina italo-venezuelana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie: 1) genetica, 2) legislazione e deontologia.
Roma, 29 marzo 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A.
 
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