Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006
Ulteriori disposizioni di protezione civile concernenti la disciplina degli interventi in favore del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 3513).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001 e n. 3250 dell'8 novembre 2002;
Considerato che e' necessario disporre l'emanazione di disposizioni dirette ad accelerare le procedure per il definitivo completamento degli interventi finalizzati alla ricostruzione e alla salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
Visto l'esito della riunione tenutasi il 16 dicembre 2005 del Comitato tecnico paritetico Stato-regione, previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 228 del 1997;
Vista la nota n. 2812 del 23 gennaio 2006, con la quale la regione Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 3 aprile 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per accelerare gli interventi finalizzati alla chiusura delle attivita' inerenti agli eventi sismici che il 13 e 16 dicembre 1990 hanno colpito il territorio delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, le integrazioni dei progetti all'esame delle commissioni comunali, richieste ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 2212 del 1992, cosi come modificata dall'art. 9, ultimo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 2414 del 1995, devono essere prodotte dagli interessati entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di decadenza.
2. La documentazione integrativa necessaria all'istruttoria delle istanze all'esame dell'ufficio tecnico comunale, ivi comprese quelle ricadenti nell'applicazione dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2414/1995, e' richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con le modalita' previste nell'art. 10, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3050 del 2000. I comuni provvedono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta a completare l'istruttoria delle istanze sopra citate.
3. Qualora i comuni non provvedano nei termini indicati al precedente comma il Dipartimento della protezione civile della regione Siciliana si sostituisce alle amministrazioni inadempienti provvedendo ad acquisire la pertinente documentazione adottando le conseguenti determinazioni.
 
Art. 2.
1. Le commissioni comunali previste dall'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2414/1995, espletano le attivita' limitatamente a quelle inerenti all'esame delle perizie di variante.
 
Art. 3.
1. L'art. 8 dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive integrazioni e modificazioni e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Il proprietario puo' delegare il conduttore, che risulti tale alla data del sisma, alla presentazione della domanda di contributo ed alla esecuzione dell'intervento; con apposita dichiarazione comunica la rinuncia ai benefici previsti dalla presente ordinanza.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al contributo non abbiano potuto conseguire l'erogazione per l'inerzia di altri soggetti tenuti al compimento delle attivita' di competenza, il comune si sostituisce a questi ultimi per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento, limitatamente alla parte strutturale, con possibilita' di delega ai soggetti aventi diritto.
3. In particolare il comune si sostituisce agli aventi diritto quando:
a) l'immobile sia stato sgomberato in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
b) in caso di inerzia da parte degli aventi diritto nelle varie fasi procedurali previste nelle ordinanze citate in premessa;
c) l'immobile, in conseguenza di quanto previsto alla lettera a), sia stato dichiarato pericoloso per la pubblica e privata incolumita'.
4. In caso di intervento sostitutivo e di cui al comma 3, il contributo e' determinato in applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa complessivo all'eliminazione delle situazioni di pericolo.
5. Nei casi di cui al comma 2, il contributo e' determinato ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'ordinanza n. 2212/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale contributo e' destinato esclusivamente alle parti comuni dell'immobile.».
 
Art. 4.
1. Per gli interventi per i quali non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione od il collaudo tecnico amministrativo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che abbiano superato il termine di esecuzione dei lavori di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3050/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con le seguenti modalita':
a) nei casi in cui il pagamento del buono contributo abbia raggiunto l'ammontare dell'85% previsto dall'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 2212/1992, oppure il 95% previsto dall'art. 7, comma 2, ordinanza n. 3050/2000, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo e' emesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) qualora il certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico-amministrativo non sia stato emesso entro il termine di cui alla lettera a), il responsabile dell'ufficio tecnico comunale entro i successivi trenta giorni verbalizza mediante apposito sopralluogo i lavori eseguiti, previa verifica degli atti;
c) qualora venga constatato che la mancanza degli atti finali sia dovuta esclusivamente a motivazioni diverse dall'effettiva realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale redige il verbale di constatazione di fine lavori;
d) nei casi in cui l'assenza degli atti finali e' dovuta al mancato completamento dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato determina l'importo della riduzione da applicare al buono contributo;
e) se i lavori non eseguiti sono ininfluenti ai fini del rilascio del certificato di abitabilita', il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato procede come descritto alla lettera b);
f) nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di un contributo superiore a quello calcolato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per effetto della riduzione di cui alla lettera d), la differenza e' restituita, anche in danno, maggiorata degli interessi legali, ad avvenuta comunicazione da parte del comune;
g) qualora lo stato dei lavori non consenta il rilascio del certificato di abitabilita', il sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione o concessione edilizia ed al recupero del contributo concesso, che deve essere restituito, anche in danno, maggiorato degli interessi legali.
2. Gli assegnatari del buono contributo, che non abbiano entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, proceduto al ritiro dello stesso, decadono dalle provvidenze previste.
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo dell'ordinanza n. 3050/00, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole «su domanda dell'interessato».
4. I contributi recuperati dai comuni sono versati sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla regione Siciliana presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato - Roma.
 
Art. 5.
1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza i gruppi di lavoro, nominati ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza n. 2414/95, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.
2. I gruppi di lavoro previsti dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3140/01, rimangono in funzione nella seguente composizione: un responsabile tecnico laureato, un tecnico diplomato ed un funzionario amministrativo, coordinati dall'ingegnere Capo del Genio Civile.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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