Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 marzo 2006
Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la circolare del Ministro della sanita' n. 19 del 4 ottobre 1991: «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica», con cui le Regioni sono state invitate a conferire priorita' alla iodoprofilassi e a sensibilizzare i consumatori;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento gia' previsti dalle norme vigenti e viene inserita la clausola dei mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria;
Vista la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»;
Vista la costituzione con decreto dirigenziale protocollo 600.12/I.6.b/34012 in data 26 settembre 2005 del gruppo di lavoro operativo per l'attuazione della legge 55/2005, art. 3, comma 3 e art. 5, comma 1;
A seguito delle proposte espresse dal citato gruppo di lavoro, volte a definire il contenuto della locandina da esporre nei punti vendita e il logo da apporre alle confezioni di vendita del sale arricchito e dei prodotti che lo utilizzano come disposto dagli articoli 3 e 5 della legge n. 55/2005;
Decreta:
Art. 1.
Definizione della locandina
1. La locandina, che deve essere esposta in tutti i punti vendita per informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi, come disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 55, e' definita con le caratteristiche indicate nell'allegato 1.
2. I punti vendita hanno l'obbligo di esporre la locandina sopra identificata nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A4, come indicato nell'art. 3, comma 3, della legge sopra citata.
 
Art. 2.
Logo per le confezioni di sale arricchito di iodio
1. Il logo che puo' essere apposto sulle confezioni di sale arricchito con iodio, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, e' definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 2.
2. Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.
 
Art. 3.
Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio
1. Il logo che puo' essere apposto sulle confezioni dei prodotti alimentari che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire un rapido riconoscimento da parte del consumatore finale, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, e' definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 3.
2. Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.
 
Art. 4.
Modalita'
1. La locandina indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come i due loghi indicati all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1 sono disponibili per la stampa diretta dal sito web del Ministero della salute, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/ nella sezione dedicata ad alimenti e sanita' animale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2006 Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi
 
Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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