Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 marzo 2006
Criteri, condizioni e modalita' per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il Fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di fianziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali» e che «sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR»;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in capo al Fondo interbancario di garanzia;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» che incorpora la Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto l'art. 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che dispone che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) puo' concedere fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole, garanzia diretta a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese agricole, nonche' cogaranzia e controgaranzia in collaborazione con confidi e altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 b) che, aggiungendo il comma 5-bis all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli impegni di garanzia assunti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altro organismo appartenente allo stesso - di seguito definito Istituto - per effetto delle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza:
a) per i finanziamenti erogati a far tempo dal 1° gennaio 2005 dalle banche ed assoggettati alla garanzia sussidiaria mutualistica rilasciata dall'Istituto ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i finanziamenti assistiti dalla fideiussione, garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia rilasciata dall'Istituto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato adempimento da parte dell'Istituto a titolo di garante per gli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La garanzia di ultima istanza opera limitatamente alla quota dovuta dall'Istituto per garanzia, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, a titolo di garanzia da parte dell'Istituto stesso.
5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo Stato e' surrogato nei diritti che l'Istituto vantava nei confronti di terzi a fronte delle garanzie prestate.
 
Art. 2.
1. La garanzia di ultima istanza non opera nel caso in cui l'adempimento della garanzia di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, sia stato formalmente negato da parte dell'Istituto per l'avvenuto accertamento della presenza di una o piu' condizioni di inoperativita' della garanzia stessa recate dalla normativa che ne regola il funzionamento.
2. La garanzia di ultima istanza non e' escutibile nel caso in cui le condizioni per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 1, commi 1 e 2, previste a tal fine dalla normativa che ne regola il funzionamento, non siano state compiutamente verificate.
 
Art. 3.
1. La richiesta di escussione della garanzia e' presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V che provvede al relativo pagamento dopo aver accertato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che - giusta quanto previsto dai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2006 - l'Istituto dovra' stabilire per la concessione e la liquidazione delle garanzie sui finanziamenti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2006
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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