Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 aprile 2006
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia, danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Vista la delibera di Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del 10 febbraio 2006, n. 229, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;
Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Friuli-Venezia Giulia con delibera di Giunta n. 229 del 10 febbraio 2006.
2. La stessa regione determina le modalita' e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno
 
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