Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 marzo 2006
Modalita' di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;
Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorita' competente ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;
Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 del Ministero delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;
Decreta:
Art. 1.
Obbligo di trasferimento e di conservazione
dei dati dell'apparecchio di controllo
da parte delle imprese di trasporto
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalita' previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilita' e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorita' di controllo.
I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.
In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.
Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:
1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo;
2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo.
L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.
 
Art. 2.
Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonche' dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.
I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.
Roma, 31 marzo 2006
Il Ministro: Maroni
 
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