Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 marzo 2006
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Roero» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto direttoriale del 7 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2004 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Roero»;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» ed in particolare gli articoli 2) - base ampelografica - e 8) - confezionamento;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in Canale (Cuneo) in data 15 novembre 2005 a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» ed in particolare degli articoli 2 - base ampelografica - e 8 - caratteristiche al consumo - ed all'approvazione della stessa, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», riconosciuta con decreto direttoriale 7 settembre 2004, sono modificati come nel testo annesso al presente decreto.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
2. Per i vigneti gia' iscritti o in fase di iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita, nella tipologia Rosso, la base ampelografica deve essere adeguata a quella di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, entro 3 anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO»
Art. 2.
Base Ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza altra specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo minimo 95%;
Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni' a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.
Art. 8.
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», ai fini della commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
 
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