Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2006 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004
ORDINANZA 20 marzo 2006
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, articolo 1, comma 2, lettera b) e articolo 1, comma 2, lettere c), e) ed f). Direttiva di attuazione approvata con la DGR n. 1/13 del 18 gennaio 2005 e con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, n. 2 del 25 gennaio 2005. Attribuzione al Servizio del genio civile di Nuoro ed al Servizio territoriale degli enti locali di Nuoro di funzioni di supporto all'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, relative agli interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» ricompresi nel programma commissariale ed ai controlli nei confronti dei beneficiari dei contributi per danni a privati e ad attivita' produttive. (Ordinanza n. 16).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle Province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonche' l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dagli eventi alluvionali;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 nonche' la legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004 che hanno, tra l'altro, previsto gli interventi finalizzati al finanziamento degli enti pubblici «per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi» nonche' alla concessione di contributi ai privati ed alle attivita' produttive per i danni subiti a seguito degli eventi in oggetto;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 con la quale si dispone l'attribuzione all'assessorato regionale dei lavori pubblici, della competenza in relazione alle linee di intervento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, art. 1, comma 2, lettera b), ed all'assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica della competenza in relazione alle linee di intervento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, art. 1, comma 2, lettere c), e), f), nonche' di cui all'O.P.C.M. n. 3387 del 14 dicembre 2004, articoli 3 e 4;
Vista l'ordinanza del commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvione del 6 dicembre 2004, n. 4 dell'8 marzo 2005 nonche' l'ordinanza n. 11 del 28 settembre 2005 con le quali e' stato approvato, quale I stralcio attuativo del programma commissariale attinente alla categoria di interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, l'elenco degli interventi ritenuti prioritari e dichiarati di assoluta urgenza, tra i quali quelli relativi al comune di Villagrande Strisaili;
Considerato che, nonostante i ripetuti solleciti dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione e del Servizio del genio civile di Nuoro, l'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili non ha comunicato le richieste informazioni afferenti allo stato di attuazione degli interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche ricompresi nel suddetto programma commissariale;
Atteso che, l'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, con nota prot. n. 1265 del 13 febbraio 2006, ha rappresentato la situazione di gravissima difficolta' relativa alla definizione delle pratiche avviate per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi alluvionali in oggetto e che tale difficolta', derivante dalla carenza di personale, riguarda anche la gestione e la definizione delle pratiche relative agli interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche di cui alla legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004;
Atteso che, si sono concluse le procedure istruttorie, da parte dei comuni interessati, delle domande presentate da privati ed aziende per la concessione di contributi per il ristoro dei danni subiti in seguito al verificarsi dell'evento in oggetto, e che, in ottemperanza alle direttive di attuazione allegate alla DGR n. 1/13 del 18 gennaio 2005, sono stati pubblicati nel BURAS del 1° ottobre 2005, gli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti individuati quali aventi titolo ai contributi;
Atteso che, a seguito della suddetta pubblicazione, i competenti uffici dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica stanno provvedendo a liquidare, anche in piu' soluzioni, i contributi per i privati e per le aziende;
Vista la direttiva di attuazione dell'OPCM 3387/2004 e della legge regionale 10/2004, allegata alla DGR n. 1/13 del 18 gennaio 2005 che impone (punti F e G) ai comuni di effettuare, nella misura di almeno il 15% delle domande complessivamente accolte, controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di contributo, prescrivendo, inoltre, che in caso di insussistenza dei danni o di mancanza del nesso di causalita' tra questi e l'evento alluvionale che ha colpito i comuni individuati o di accertamento di altri elementi di falsita' nelle dichiarazioni rese all'amministrazione comunale, si proceda alla revoca del contributo, «ferme restando le ulteriori conseguenze, anche penali, previste dalla legge»;
Atteso che, l'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, con nota prot. n. 11139 del 23 dicembre 2005, ha rappresentato l'impossibilita' di dare esecuzione alla procedura di controllo prescritta dalla richiamata normativa tramite proprio personale, oltre che a causa della mole di lavoro e della carenza di personale, anche per la forte situazione di disagio che e' sfociata in gravi episodi lesivi dell'ordine pubblico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, art. 1, comma 3, che dispone in ordine alla possibilita' del commissario delegato di avvalersi delle strutture regionali in relazione agli adempimenti di propria competenza;
Considerato che, la situazione assolutamente eccezionale denunciata dall'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, confermata anche dall'elevato numero di pratiche relative ai lavori pubblici che la stessa si trova a gestire, giustifica, l'attribuzione al Servizio del genio civile di Nuoro dell'incarico di supportare la predetta amministrazione nella gestione e definizione delle pratiche relative agli interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» ricompresi nel programma commissariale;
Ritenuto altresi', che la medesima situazione di assoluta eccezionalita' denunciata dall'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, il numero delle pratiche da controllare e l'esigenza di procedere con la massima celerita', giustifica, con riferimento ai beneficiari dei contributi previsti per i privati e le attivita' produttive di tale comune, l'attivazione da parte del commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvione delle procedure di controllo in via sostitutiva previste dalle direttive di attuazione e che, l'incarico di procedere agli accertamenti finalizzati all'esecuzione della prescritta procedura di controllo sia affidato al Servizio territoriale degli enti locali di Nuoro;
Atteso che, conseguentemente, e' necessario che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e l'assessorato affari generali adottino i provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente ordinanza;
Ordina:
Art. 1.
1. Il Servizio del genio civile di Nuoro e' incaricato di supportare l'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, anche mediante attivita' sostitutive in gestione diretta, nella gestione e nella definizione delle pratiche relative alla categoria di interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, ricompresi nel programma del commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvione del 6 dicembre 2004.
2. Il Servizio territoriale degli enti locali di Nuoro e' incaricato di provvedere in via sostitutiva agli accertamenti finalizzati all'esecuzione della procedura di controllo prescritta dalle direttive di attuazione approvate in allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, con riferimento ai privati ed alle attivita' produttive del comune di Villagrande Strisaili.
3. L'assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione, con immediatezza, di quanto disposto al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 2.
1. Alle spese conseguenti alle attivita' di cui all'art. 1 (spese per missioni e per prestazione di lavoro straordinario), nelle more della implementazione dei fondi da parte dell'assessorato regionale degli affari generali - direzione del personale, gli assessorati regionali degli enti locali, finanze e urbanistica e dei lavori pubblici faranno fronte ricorrendo agli stanziamenti gia' attribuiti alle competenti strutture.
2. L'Assessorato regionale degli affari generali - direzione del personale, previa quantificazione dei relativi oneri da parte dei sopra citati assessorati, provvedera' ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per incrementare gli stanziamenti occorrenti a far fronte alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 20 marzo 2006

Il commissario governativo
Soru
 
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