Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2006
Individuazione di SNAM RETE GAS S.P.A., quale societa' nel cui statuto introdurre i poteri speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: «decreto-legge n. 332/1994»);
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332/1994, che prevede che tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali dalla stessa disposizione definiti, da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel quale e' previsto che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2004, relativo ai criteri di esercizio dei poteri speciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1995, che ha individuato l'Ente Nazionale Idrocarburi - Eni S.p.a. quale societa' nel cui statuto introdurre i poteri speciali ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 5 ottobre 1995 - emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332/1994 - che ha individuato per Eni S.p.a. il contenuto della clausola attributiva dei poteri speciali di cui richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2005 - emanato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332/1994 - che ha nuovamente definito il contenuto della clausola relativa ai poteri speciali per Eni S.p.a.;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che attua la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 21, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas;
Visto l'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna societa' a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2008, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, il comma 227, le cui disposizioni hanno novellato la disciplina dei poteri speciali di cui al richiamato art. 2 del decreto-legge n. 332/1994;
Visto l'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' poteri speciali;
Considerato che, in attuazione del richiamato art. 21, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio italiano precedentemente gestite da Snam S.p.A. sono state conferite in data 1° luglio 2001 a Snam Rete Gas S.p.A., costituita il 15 novembre 2000 con la denominazione di Rete Gas Italia S.p.A.;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene direttamente n. 813.443.277 azioni ENI S.p.A. corrispondenti a circa il 20,32% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., n. 400.288.338 azioni ENI S.p.A. corrispondenti al 10,00% del capitale sociale;
Considerato che ENI S.p.A. e' titolare, a sua volta, di n. 978.843.070 azioni Snam Rete Gas S.p.A., pari a circa il 50,07% del capitale sociale, mentre la residua quota del 49,93% e' detenuta quanto al 2,01% dalla Banca d'italia e per il 47,92% costituisce flottante di borsa a seguito della quotazione della societa' sul Mercato telematico azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A. effettuata in data 6 dicembre 2001;
Considerato che Eni S.p.A., in base al disposto di cui al richiamato art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' soggetta all'obbligo di procedere alla cessione di ulteriori quote del capitale di Snam Rete Gas S.p.A. e che tale cessione dovra' realizzarsi secondo i criteri e le modalita' che saranno definiti dal Governo, come previsto dall'art. 1, comma 2 della richiamata legge n. 481/1995;
Ritenuto che i rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato di cui all'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopra richiamati, sussistono con riferimento a Snam Rete Gas S.p.A., in considerazione delle esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanita' e difesa connesse alla regolarita' ed alla continuita' di un servizio pubblico essenziale per la collettivita', quale e' il servizio di trasporto e dispacciamento di gas naturale, ed all'integrita' e sicurezza della relativa rete, nonche' al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di individuare Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332/1994, ai fini dell'inserimento nello statuto della clausola relativa ai poteri speciali, rimanendo affidata alla determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, la scelta del richiamo in detta clausola di uno o piu' dei poteri speciali previsti dalla legge;
Ritenuto altresi', in conformita' ai principi di effettivita' e proporzionalita' vigenti in materia di poteri speciali, che detti poteri devono essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire i rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato sopra richiamati e che, pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di cinque anni dal loro inserimento nello statuto, periodo comunque necessario per la realizzazione dell'assetto previsto dal citato decreto legislativo n. 164 del 2000, ai fini dello sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale;
Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari in data 16 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con il Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
1. Snam Rete Gas e' individuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994, come societa' nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della societa' stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o piu' dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332/1994, da esercitarsi d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive.
2. La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale e del livello di concorrenza ivi raggiunto. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate nelle forme del presente decreto.
3. I poteri speciali di cui al presente decreto sono esercitati in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2004.
Roma, 23 marzo 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
 
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