Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 marzo 2006
Modalita' di reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle Amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo II, della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;
Visto l'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui prevede che le procedure di selezione, di esclusiva competenza di ciascuna delle Amministrazioni interessate, si concludono con graduatorie di merito formate tenendo conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso, nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale considerati utili;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
Considerato che ai sensi del suddetto art. 16, comma 3, della legge n. 226/2004 devono essere determinate le procedure di selezione da ciascuna delle Amministrazioni interessate, con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione previste dal capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, per il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da riservare, ai sensi dell'art. 16, della predetta legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge.
 
Art. 2.
Programmazione dei reclutamenti
1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato in base ai dati risultanti dalla programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti, predisposta, per il Corpo di polizia penitenziaria, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. La programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti, di cui al comma 1, e' formulata secondo le modalita' di cui all'allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 3.
Bando di concorso
1. Il concorso e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso, riferito distintamente all'immissione diretta nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e all'immissione differita al termine della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;
e) i documenti prescritti;
f) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);
g) le materie della prova d'esame;
h) il diario della prova d'esame e la votazione minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario della suddetta prova;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile.
 
Art. 4.
Possesso dei requisiti
1. I partecipanti al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
d) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e come richiamato dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare, altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per le donne;
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. Per difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Detta esclusione puo' essere disposta in ogni fase della procedura.
L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successiva alla prova d'esame.
 
Art. 5.
Prova d'esame
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso, a sostenere la prova d'esame. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario della prova d'esame nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso.
2. La prova d'esame del concorso consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore.
4. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
5. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate anche a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta almeno la votazione di sei decimi.
8. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
 
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che abbiano superato la prova d'esame, sono convocati, nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati, per essere sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale.
2. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuati secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', le commissioni, con successivo decreto, possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
6. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita dal vigente decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, ai candidati e' proposta, dalla commissione, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
5. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui i candidati stessi aspirano e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', i candidati possono proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze del presidente o di uno dei componenti o del segretario della commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 8.
T i t o l i
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere;
g) esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della documentazione di servizio di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, rilasciato dalle competenti autorita' militari.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
 
Art. 9.
Graduatoria del concorso
1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. A parita' di condizioni di posizione nella graduatoria di merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 
Art. 10. Immissione dei volontari in ferma prefissata nel Corpo di polizia
penitenziaria
1. Sono ammessi direttamente al corso per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel numero previsto dal bando di concorso i concorrenti dichiarati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Sono ammessi al corso per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, nel numero previsto dal bando di concorso, i concorrenti dichiarati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito dopo i concorrenti di cui al comma 1, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti.
3. I candidati ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono sottoposti nell'ultimo semestre della ferma quadriennale ad una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 11.
Posti non coperti
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
 
Art. 12.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate
1. Al fine di consentire l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate dei concorrenti di cui all'art. 9, comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria trasmette alla Direzione generale per il personale militare la graduatoria di merito, di cui all'art. 9, entro il termine preventivamente stabilito di concerto con la stessa Direzione generale.
 
Art. 13.
R i n v i o
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 16 marzo 2006

Il Ministro della giustizia
Castelli Il Ministro della difesa
Martino
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
 
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