Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2537).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006;
Visto l'art. 117, comma 5, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale demanda ad un accordo generale di cooperazione tra lo Stato e le regioni l'individuazione delle modalita' per la partecipazione delle regioni in materia comunitaria;
Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi e comunitari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
Considerati gli esiti delle riunioni, a livello tecnico, intervenuti in materia di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza, nel corso dei quali, al fine di dare attuazione al dettato costituzionale, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo prevista dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Considerato che, nelle sedute di questa Conferenza del 4 marzo, 20 maggio, 15 luglio e 29 luglio 2004, l'esame del punto e' stato rinviato;
Considerato che, nel corso dell'incontro intervenuto l'8 marzo 2006, i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo in questione;
Vista la nota n. 1539/06/1.4.12.1 del 9 marzo 2006 con la quale la segreteria di questa conferenza ha trasmesso alle Amministrazioni statali interessate ed alle regioni il testo della proposta di accordo, cosi' come concordato in sede tecnica;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo nella formulazione inviata il 9 marzo 2006;
Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni e le province autonome nei seguenti termini:
Art. 1.

Ambito di efficacia dell'accordo

1. Il presente accordo e' diretto a dare attuazione all'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie nelle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione hanno competenza legislativa.
2. A tale scopo la delegazione che partecipa alle attivita' del consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della commissione, e' composta secondo le disposizioni che seguono.
 
Art. 2.

Composizione della delegazione del Governo relativa all'attivita' del
consiglio

1. Nella delegazione del Governo che partecipa alle attivita' del consiglio dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rappresentate:
da un presidente di regione o un suo delegato, designato dalle regioni a statuto ordinario;
da un presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o da un delegato da loro designato.
2. I rappresentanti regionali possono essere accompagnati da collaboratori tecnici regionali da essi designati.
3. Qualora disposizioni comunitarie impongano limiti numerici spetta al capo delegazione garantire la partecipazione effettiva dei delegati in ragione degli argomenti posti all'esame del consiglio dell'Unione europea; a tal fine il capo delegazione potra' disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante dello Stato e di uno delle regioni, ferma restando la composizione della delegazione.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli affari esteri la lista dei rappresentanti regionali che parteciperanno alla delegazione del Governo.
 
Art. 3.

Composizione della rappresentanza del Governo nei gruppi di lavoro e
nei comitati del consiglio e della commissione.

1. Nelle delegazioni del Governo che partecipano alle attivita' dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio dell'Unione europea e della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, sono rappresentate:
da un esperto regionale nominato dalle regioni a statuto ordinario;
da un esperto delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuato dai presidenti delle stesse.
2. Ai fini della partecipazione ai gruppi di lavoro e nei comitati del consiglio e della commissione, le regioni e le province autonome individuano un elenco di esperti che viene acquisito, con cadenza semestrale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in assenza di dette designazioni l'elenco si intende confermato per una sola volta.
3. Qualora disposizioni comunitarie impongano limiti numerici, spetta al capo delegazione, garantire la partecipazione effettiva degli esperti in ragione degli argomenti posti all'esame dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della commissione; a tal fine il capo delegazione potra' disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante dello Stato e di uno delle regioni, ferma restando la composizione della delegazione.
4. E' fatta salva, qualora le condizioni lo consentano, l'eventualita' di una rappresentanza piu' ampia da determinarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su istanza di una regione o provincia autonoma in considerazione del rilievo e della specificita' delle competenze regionali ovvero in ragione delle peculiarita' delle autonomie speciali, nelle materie oggetto dell'attivita' del consiglio e della commissione.
 
Art. 4.

Criteri per la determinazione del capo delegazione

1. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, la funzione di capo delegazione e' attribuita al rappresentante del Governo, rispettivamente a livello politico o a livello tecnico, secondo l'organo cui la delegazione del Governo e' destinata a partecipare, salva diversa determinazione assunta, su istanza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante apposita intesa con il Governo da raggiungersi in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 5.

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo:
a) quanto disposto dall'art. 11 della legge 131 del 2003;
b) quanto previsto dal presente Accordo, con riferimento alle materie per le quali l'art. 117 della Costituzione attribuisce potesta' legislativa residuale ovvero concorrente alle regioni, si applica anche alle materie per le quali e' riconosciuta potesta' legislativa esclusiva ovvero concorrente dai rispettivi statuti speciali, limitatamente alle questioni di competenza per i rispettivi territori.
 
Art. 6.

Disposizioni finali

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a rimuovere tutti gli ostacoli di carattere amministrativo e burocratico, anche nei rapporti con le strutture comunitarie, per la piena operativita' del presente accordo.
2. L'applicazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. Le spese di missione di ogni delegato sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Roma, 16 marzo 2006

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino
 
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