Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2006, n. 131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002.
 
Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

Copertura finanziaria

1 . Per 1'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 250.860 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.030 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5389):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 29 ottobre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 2 dicembre 2004, con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio 2005; 10
e 17 novembre 2005.
Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il
22 dicembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3709):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 gennaio 2006 e il
14 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominate Parti,
Desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi,
Convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Le Parti svilupperanno la collaborazione nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici in particolare nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti e in campo archeologico.
ARTICOLO 2
In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:
a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante l'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali;
b) la cooperazione diretta e gli scambi, tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nel due Paesi;
c) la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
ARTICOLO 3
Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di Accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.
Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie gia' operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
ARTICOLO 4
Le Parti svilupperanno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonche' tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso la realizzazione di progetti comuni, lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
ARTICOLO 5
La collaborazione archeologica sara' favorita dalle Parti mediante scambi di informazione e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.
Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.
ARTICOLO 6
Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori considerati prioritari dalle Parti.
ARTICOLO 7
Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed Universita' dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:
- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.
ARTICOLO 8
Ciascuna delle due Parti facilitera' l'insediamento e l'attivita' sul suo territorio di Istituzioni culturali dell'altro Paese, quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituzioni scolastiche, previo esame caso per caso da entrambe le Parti.
ARTICOLO 9
Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.
ARTICOLO 10
Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazione, materiale ed esperti, nei seguenti campi:
- Stampa e radiotelevisione;
- Sport;
- Scambi giovanili;
- Archivi;
- Biblioteche;
- Istituzioni museali
ARTICOLO 11
Le Parti si impegnano a promuovere e a sostenere le iniziative previste dall'ordinamento comunitario in materia culturale e scientifica, universitaria e scolastica e a collaborare, in tale contesto, per la realizzazione delle stesse.
ARTICOLO 12
Le Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di accordi internazionali firmati da entrambe le Parti,
Qualora necessario, entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.
ARTICOLO 13
Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
ARTICOLO 14
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi quinquennali. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Baku il 1/06/2002, in due originali in lingua italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione del presente Accordo, il testo inglese prevarra'.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN


----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
 
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