Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3506).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3381 del 18 novembre 2004;
Vista la nota del 20 gennaio 2006 del Commissario delegato per il risanamento della laguna di Orbetello;
Viste le note del 25 gennaio e 28 febbraio 2006 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la nota della Commissione europea n. 8417 del 4 maggio 2005, caso 2005/4306;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9,10 ed 11 settembre 2005;
Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», nonche' il successivo art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004;
Vista la nota in data 2 febbraio 2006 del direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti - Lombardia - Liguria - settore infrastrutture;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3460 del 16 agosto 2005: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza»;
Vista la nota del 6 febbraio 2006 del settore della protezione civile della regione Calabria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322 del 23 ottobre 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania».
Vista la nota del 27 gennaio 2006 del Presidente della giunta regionale della Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15 e n. 3493 in data 11 febbraio 2006, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Considerata la necessita' di adeguare la codificazione dei rifiuti trattati negli impianti di selezione e trattamento localizzati nella regione Campania alle effettive qualita' risultanti dai processi di produzione, anche al fine di assicurare il corretto conferimento degli scarti a valle della produzione presso le discariche esistenti nella regione o al di fuori della stessa;
Ritenuto che le nuove codificazioni consentono l'immediata evacuazione dei quantitativi di rifiuti stoccati presso gli impianti predetti, per impedirne l'imminente saturazione;
Considerata la necessita' di diminuire gli oneri gravanti sul bilancio della struttura del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, relativi al trattamento degli oneri stipendiali del personale comandato da Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici, in relazione alla parziale contrazione del complesso delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione dell'emergenza stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005 e n. 3491 del 25 gennaio 2006;
Vista la nota protocollo n. 15125 del 10 febbraio n. 2006 del vice presidente della provincia di Campobasso;
Ravvisata la necessita' di provvedere con la massima urgenza alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi nella sede temporanea del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Marche il giorno 24 settembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464 recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Vista la nota del 21 febbraio 2006 del dirigente del sistema di protezione civile della regione Marche;
Vista la nota n. 175 del 13 gennaio 2006 del sindaco del comune di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, con la quale viene rappresentata la grave situazione di dissesto in atto nel medesimo comune;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 7 febbraio 2006 nel predetto comune di Savoia di Lucania, dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a valutare le condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;
Vista la nota del 7 febbraio 2006, del presidente della regione Puglia;
Considerato che, nell'ambito del contesto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, per consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolosita' generalizzata dovuta alla pesante interferenza della viabilita' e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla si rende necessario ed urgente intervenire assicurando le necessarie risorse finanziare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il predetto contesto emergenziale;
Vista la nota del 10 marzo 2006, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
Viste le note rispettivamente del 19, 20 maggio e 8 ottobre 2005 del sindaco di Cupramontana, del 23 maggio 2005 del presidente della regione Marche, del 10 dicembre 2005 e del 18 gennaio 2006 del presidente della provincia di Ancona, inerente al grave dissesto geologico che ha causato gravi danni al collegamento viario tra Cupramontana e Staffolo strada provinciale n. 11 dei Castelli, in provincia di Ancona;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2006, con il quale e stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eventi meteorologi che hanno colpito i territori delle province di Ancona e di Pesaro Urbino nei giorni 26 e 27 novembre 2005;
Vista la nota del 15 aprile 2005 del Presidente della regione Marche, con la quale viene rappresentata la grave situazione determinatasi nel comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno, in conseguenza di un movimento franoso che interessa il versante ovest della localita' Montetorre;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 18 aprile 2005 nel comune di Force e in data 26 ottobre 2005 nel comune di Cupramontana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale e' stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006;
Vista la nota in data 1° dicembre 2005 della Direzione generale per la qualita' della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale il medesimo Ufficio ha chiesto a questo Dipartimento della protezione civile di inserire apposita disposizione finalizzata ad assegnare al Commissario delegato in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania apposite risorse finanziarie;
Vista la nota del 12 gennaio 2006 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto al sopra citato Ufficio di trasmettere, ai fini dell'inserimento in una ordinanza di protezione civile, un dettagliato e documentato rapporto informativo che descriva per ciascun intervento occorrente il quadro finanziario ed il carattere di assoluta eccezionalita';
Vista la nota in data 8 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale e' stato trasmesso il rapporto informativo dettagliato degli interventi da porre in essere dal Commissario delegato per fronteggiare tempestivamente l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania;
Considerato che nei mesi di marzo e aprile 2005 si sono verificati una serie di eventi franosi che hanno compromesso l'antico muro di cinta a sostegno dell'area circostante il convento di clausura sito in via Roma, nel comune di Santa Vittoria, in provincia di Ascoli Piceno, ed hanno determinato un situazione di pericolo nei confronti delle abitazioni attigue e della popolazione ivi residente;
Considerato che la situazione di criticita' connessa ai predetti eventi franosi e stata ulteriormente aggravata da successivi eventi alluvionali che ne hanno compromesso l'assetto idrogeologico del terreno interessato;
Ritenuto di dovere adottare, con la massima urgenza, ogni necessaria iniziativa volta a mettere in sicurezza l'antico muro di cinta a sostegno del convento di clausura sito nel citato comune, la cui struttura e' gia' stata compromessa in maniera significativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente - prorogato fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005 e n. 3494 dell'11 febbraio 2006;
Vista la nota in data 14 febbraio 2006 del Generale Jucci - Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 2003;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. In relazione al complesso quadro di esigenze prospettato dal Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello con la nota del 20 gennaio 2006, protocollo n. 117, e per la realizzazione urgente dei conseguenti necessari interventi di cui alla stessa nota, e' assegnato al Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, l'ulteriore importo di 10.000.000,00 di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2005.
2. L'art. 5, comma 1, primo capoverso dell'ordinanza di protezione civile 23 aprile 2002, n. 3198 e' sostituito dal seguente: «Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove necessario, deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della direttiva 92/43/CEE, alle seguenti disposizioni di legge:».
 
Art. 2.
1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, ed al fine di dare continuita' alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno, l'ing. Walter Lupi, gia' soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3344 del 2004, continua nelle attivita' di cui alla predetta qualita', agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, nonche' ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004.
 
Art. 3.
1. Per l'espletamento delle attivita' previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, della legge n. 152 del 2005, in relazione a missioni verso Paesi extracontinentali di durata non superiore ad otto giorni, il capo del Dipartimento della protezione civile puo' autorizzare, in presenza di condizioni di urgenza e necessita', la deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005.
2. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2004, dopo le parole «prima fascia,» sono aggiunte le parole: «o Prefetto»; alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «ai soli fini economici».
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005. Le predette risorse sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, coerentemente con le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia fiscale. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rilasciare ai soggetti interessati apposita certificazione attestante l'avvenuto versamento.
2. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorita' locali i beni realizzati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2005 n. 3468.
3. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede alla determinazione dei compensi da corrispondere agli esperti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 2005, sulla base di una valutazione delle diverse professionalita' e, comunque, assumendo quali limiti massimi i compensi da corrispondere ai sensi dell'art. 13, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005.
 
Art. 5.
1. La regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze puo provvedere a soddisfare le eventuali esigenze di assistenza, anche economica in favore delle famiglie i cui immobili sono stati destinatari da ordinanze di sgombero in conseguenza del grave dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3460 del 16 agosto 2005. Il contributo economico e' commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari, accertate dall'amministrazione comunale con modalita' definite dalla regione, ed in misura comunque non superiore ad euro 400 mensili e per un periodo massimo di diciotto mesi, con oneri a carico della medesima regione Calabria.
 
Art. 6.
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, sono prorogati fino al 31 gennaio 2007 i poteri conferiti al presidente della regione Campania di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005.
 
Art. 7.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «(codice CER 190501» sono aggiunte le parole «o codice CER 190503 laddove il processo di stabilizzazione effettuato nell'impianto consenta l'applicazione di tale codice)»; al medesimo comma le parole «del predetto decreto legislativo n. 22/97, per i codici CER 191212, 190501 e 191202» sono sostituite dalle seguenti «e per operazioni R3, R5 ed R13 di cui all'Allegato C del predetto decreto legislativo n. 22/1997, relativamente ai codici CER 191212, 190501, 190503 e 191202».
2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «Allegato B» sono aggiunte le seguenti «e per operazioni R13 di cui all'Allegato C».
3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo il codice CER «190501» e' aggiunto il seguente codice CER «,190503».
4. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3479 del 14 dicembre 2005 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato proveniente da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza».
5. In conseguenza della risoluzione dei contratti relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, cosi' come convertito nella legge del 27 gennaio 2006, n. 21, e tenuto conto, altresi', della conseguente decadenza delle convenzioni preliminari stipulate dalla Fibe Spa e da Fibe Campania Spa per la cessione dell'energia elettrica al gestore del sistema elettrico (GRTN) e dei successivi atti integrativi, ed al fine di assicurare il mantenimento delle agevolazioni tariffarie sulla cessione dell'energia elettrica di cui al Cip 6/1992 a favore dei nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, anche salvaguardando la redditivita' degli investimenti necessari alla realizzazione di termovalorizzatori, all'esito della gara per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, cosi' come convertito nella legge del 27 gennaio 2006, n. 21, il gestore del sistema elettrico (GRTN) e' tenuto a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di affidamento del predetto servizio, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con gli aggiudicatari del servizio.
6. Gli incentivi tariffari in questione si applicano alla produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti prodotti negli impianti autorizzati ad attivita' di selezione prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata localizzati nella regione Campania.
7. La S.p.a. Terna e' tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico dei predetti affidatari la linea di allacciamento tra l'impianto di produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie.
8. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2560 del 2 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli obiettivi individuati nel decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, cosi' come convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, il Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania si avvale delle risorse finanziarie e delle somme non utilizzate dai comuni, dai consorzi dei comuni e dalle comunita' montane della regione Campania, ai sensi degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in deroga alle procedure ed alle finalita' ivi previste.
10. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasferire nella contabilita' speciale del Commissario delegato le risorse finanziarie di cui al comma 9.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assegnare alla provincia di Campobasso la somma di euro 160.000,00, per la realizzazione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria da realizzarsi nella sede temporanea del liceo scientifico del comune di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso.
2. Gli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere realizzati, se autorizzati dal Dipartimento della protezione civile, anche dai sindaci dei comuni interessati.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui ai presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza dell'occorrente disponibilita'.
 
Art. 9.
1. Le risorse derivanti dall'utilizzo del contributo annuo di Euro 300.000,00 per quindici anni, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3364 del 29 settembre 2005, destinato agli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, possono essere utilizzate dalla regione Marche, nel limite di Euro 2.794.340,60, per gli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, indicata nel medesimo allegato, nel rispetto delle condizioni previste dalla citata ordinanza.
 
Art. 10.
1. Al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, il Dipartimento regionale della protezione civile della regione Basilicata, in relazione al dissesto in atto che interessa il centro abitato del comune di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, e di cui in premessa, provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'espletamento degli studi e delle indagini geognostiche necessarie alla individuazione delle cause che hanno determinato il dissesto, nonche' alla realizzazione delle opere urgenti ed indifferibili che in conseguenza di tali attivita' si renderanno necessarie.
2. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si provvede nel limite di euro 300.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile del quale e' stata accertata l'esistenza della occorrente disponibilita'.
 
Art. 11.
1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le situazioni di criticita' determinatesi in conseguenza degli eventi alluvionali che il 7 novembre 2005 hanno colpito il territorio della provincia di Brindisi, e di cui alla nota regionale del 7 febbraio 2006 citata in premessa, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3475 del 2005 provvede per l'attuazione dei necessari interventi urgenti con i poteri di cui alla medesima ordinanza di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile del quale e' stata accertata l'esistenza della occorrente disponibilita'. Le predette risorse finanziarie sono trasferite nella contabilita' del Commissario delegato di cui al comma 1.
 
Art. 12.
1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, per consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilita' e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine di superare le principali criticita' idrauliche gia' evidenziate dalla pianificazione di bacino vigente, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri e' autorizzato ad erogare alla regione Liguria un contributo complessivo di Euro 17.500.000,00. Alla realizzazione di detti interventi la regione Liguria provvede, in raccordo con il comune di Genova, avvalendosi dell'opera, quale soggetto attuatore, dell'ing. Walter Lupi, direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti - Settore infrastrutture.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, opera con i poteri e le deroghe conferite ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3344 del 2004, ed e' autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilita' speciale secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
3. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico al Fondo per la protezione civile, che presenta la necessaria disponibilita'.
4. La regione Liguria trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita'.
 
Art. 13.
1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attivita' connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, ancora pendenti avanti alla speciale Sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il presidente della predetta Commissione dispone, in deroga all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, l'assegnazione delle medesime richieste alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni territoriali di riconoscimento dello status di rifugiato assegnatarie dei predetti incombenti operano a supporto della speciale sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo ed adottano le decisioni secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
2. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, su disposizione del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le Commissioni territoriali di cui di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere inviate per operare, con gli stessi poteri, nella circoscrizione territoriale di altra Commissione, per l'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato.
3. In ragione dell'attivita' di formazione, consulenza e supporto svolta dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati a favore del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, il medesimo Ministero dell'interno e' autorizzato ad assegnare, a valere sulle risorse disponibili sull'U.P.B. 4.1.1.0 - capitolo 2255, anno finanziario 2006, un contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 alla delegazione per l'Italia, Malta, San Marino e la Santa Sede del predetto Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
4. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno puo' autorizzare ulteriori quaranta unita' di personale direttamente coinvolto nelle attivita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di quaranta ore mensili pro-capite. Il predetto personale e' individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.
5. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 4 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'U.P.B. 2.1.1.0 - capitolo 1182 - anno finanziario 2006.
 
Art. 14.
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare il grave dissesto geologico che ha causato gravi danni al collegamento viario tra Cupramontana e Staffolo strada provinciale n. 11 dei Castelli e di cui alla nota del presidente della provincia di Ancona citata in premessa, e' assegnata al comune di Cupramontana la somma di euro 700.000,00.
2. Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 e del 24 gennaio 2006, citati in premessa, per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa il versante ovest della localita' Montetorre in atto nel comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno, e' assegnata al comune medesimo la somma di euro 1.750.000,00. La medesima amministrazione comunale e' autorizzata ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 
Art. 15.
1. In relazione alla necessita' di assicurare l'esecuzione delle necessarie azioni finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nell'isola di Stromboli il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003 provvede alla costituzione di un Comitato tecnico di consulenza e di coordinamento, con funzioni di supporto tecnico, composto da cinque esperti. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina, altresi', il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del Comitato con oneri a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 
Art. 16.
1. Al fine di consentire al presidente della regione Campania - Commissario delegato la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», e di cui alla nota in data 8 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio citata in premessa, e' attribuita al Commissario medesimo l'ulteriore somma pari ad euro 16.500.000,00 a valere sulle disponibilita' di cui alla delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al Presidente della regione Campania - Commissario delegato.
3. Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato provvede a trasmettere bimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle iniziative di cui al comma 1.
 
Art. 17.
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere finalizzati a consentire il consolidamento del movimento franoso prospiciente l'antico muro di cinta a sostegno dell'area circostante il convento di clausura sito in via Roma, nel comune di S. Vittoria, in provincia di Ascoli Piceno, nonche' per la relativa messa in sicurezza e la bonifica delle aree interessate dal predetto dissesto, e' assegnata al medesimo Comune la somma di euro 400.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 
Art. 18.
1. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dalle iniziative da porre in essere ai sensi dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa, il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato e' autorizzato ad implementare la propria struttura di ulteriori venti unita' di personale tecnico e amministrativo, anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle regioni o di enti pubblici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 ed al fine di garantire il funzionamento della struttura commissariale e' assegnata al Commissario delegato, a titolo di anticipazione, la somma di euro 1.950.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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