Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2006
Riconoscimento, al sig. Soda Fabrizio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza del sig Soda Fabrizio, nato il 1° settembre 1961 a Carru' (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Solicitor» conseguito in Canada in data 14 aprile 1988, come attestato da «The Law Society of Upper Canada», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachelor of Laws» presso la «University of Manitoba» di Winnipeg - Monitoba (Canada) in data 27 maggio 1986 e ha svolto il periodo di praticantato dal luglio 1986 al giugno 1987 presso uno studio legale canadese completando il prescritto «Bar Admission Course»;
Preso atto che il sig. Soda e', altresi', iscritto in qualita' di «Solicitor» presso «The Supreme Court of England and Wales» dal 2 settembre 1996 ed ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale svolta presso studi legali italiani e canadesi;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Soda Fabrizio, nato il 1° settembre 1961 a Carni (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 marzo 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta, in considerazione dell'esperienza professionale maturata in Italia dal richiedente, consiste nello svolgimento di elaborati vertenti su due materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone