Gazzetta n. 74 del 2006-03-29
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2006
Riconoscimento, al sig. Pulvirenti Gustavo Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Pulvirenti Gustavo Carlos nato a Buenos Aires (Argentina) l'8 giugno 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero Aeronautico» conseguito presso l'«Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 5 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione di «Ingegnere»;
Considerato che il richiedente e' iscritto al «Consejo Profesional de la Ingenieria Aeronautica y Espacial» dal 7 aprile 2004;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' emerso che la richiesta del sig. Pulvirenti volta per il settore civile ambientale e' da respingere in quanto manca corrispondenza tra la formazione accademico professionale dell'istante e quella dell'ingegnere italiano iscritto in detto settore;
Considerato che nella medesima seduta il rappresentante di categoria ha rilevato che la formazione dell'istante e' assimilabile a quella dell'ingegnere industriale;
Preso atto il sig. Pulvirenti, a seguito di apposita comunicazione dell'amministrazione, in data 16 dicembre 2005 ha presentato una nuova domanda per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale;
Considerato il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
Visto il conforme parere del rappresentante di categoria espresso nella seduta di cui sopra e nella nota in atti datata 6 febbraio 2006;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Pulvirenti Gustavo Carlos, nato a Buenos Aires (Argentina) l'8 giugno 1974, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 marzo 2006
Il direttore generale: Papa
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez A - settore industriale.