Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006
Disciplina delle attivita' di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. (Deliberazione n. 240).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), TUB che definisce le partecipazioni come «le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile»;
Visto il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce rilevanti «le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa»;
Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;
Visto l'art. 53 TUB e, in particolare:
il comma 1, lettere b) e c), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
i commi 4 e 4-bis, in base ai quali:
i) la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina le condizioni che le banche devono rispettare per le attivita' di rischio nei confronti di alcune tipologie di soggetti collegati alla banca;
ii) tali condizioni sono determinate tenendo conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
il comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione;
il comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati al comma 4, relativi alle altre attivita' bancarie;
Visto l'art. 136 TUB, il quale disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra societa' del gruppo bancario, con una serie di soggetti specificamente indicati;
Vista la disciplina dei grandi fidi contenuta nella direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio;
Visto il decreto n. 242633, assunto dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione CICR, in tema di «Controllo dei grandi fidi»;
Vista la deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 recante «Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonche' dei finanziamenti bancari a parti correlate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti collegati
1. Ai fini della presente delibera si intende per:
1) parte correlata:
a) il titolare di una partecipazione rilevante ai sensi del capo I della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 nella banca o nella societa' capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti, nonche' chi comunque detenga il controllo della banca; la Banca d'Italia puo' stabilire soglie quantitative inferiori a quelle previste ai sensi della medesima delibera;
b) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la societa' capogruppo;
d) altri soggetti che sono comunque correlati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
2) soggetti connessi a una parte correlata:
a) le societa' controllate da una parte correlata;
b) le societa' presso le quali le parti correlate svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
c) gli altri soggetti connessi alle parti correlate individuati dalla Banca d'Italia.
 
Art. 2.
Limiti alle attivita' di rischio
1. La Banca d'Italia determina i limiti alle attivita' di rischio delle banche e dei gruppi bancari, in conformita' dei seguenti criteri:
a) nei confronti di soggetti definiti parti correlate in relazione alla proprieta' di azioni della banca, il limite e' fissato in una percentuale del patrimonio di vigilanza rapportata alla quota di capitale sociale posseduta;
b) nei confronti di parti correlate diverse da quelle di cui alla lettera a), il limite e' riferito a una percentuale del patrimonio di vigilanza della banca;
c) i limiti di cui alle lettere a) e b) non sono comunque superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e possono variare a seconda della natura dei rapporti tra la parte correlata e la banca;
d) le attivita' di rischio complessive di una banca nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 20 per cento;
e) l'esposizione complessiva delle societa' di un gruppo bancario nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi deve essere inferiore a una percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 20 per cento. Fermo restando il rispetto del limite consolidato fissato dalla Banca d'Italia, quest'ultima puo' prevedere per le singole banche appartenenti al gruppo limiti diversi da quelli fissati ai sensi delle lettere a), b), c) e d), comunque non superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale;
f) la Banca d'Italia puo' prevedere limiti diversi da quelli generali per le attivita' di rischio di banche costituite in forma cooperativa;
g) la Banca d'Italia puo' non applicare i limiti alle attivita' di rischio nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario.
 
Art. 3.
Disposizioni di attuazione e transitorie
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente deliberazione, anche disciplinando: la definizione del patrimonio di vigilanza sul quale basare la misurazione dei limiti e l'eventuale ponderazione delle attivita' di rischio; modalita' di concessione dei finanziamenti atte a garantire l'oggettivita' delle valutazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 del TUB; la motivazione delle deliberazioni con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato; le procedure da seguire nei casi in cui vi siano altri conflitti di interesse e i controlli sull'andamento delle relazioni.
2. Rimangono ferme, per quanto non disciplinato ai sensi della presente deliberazione, le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242633, in tema di «Controllo dei grandi fidi».
3. La Banca d'Italia puo' stabilire, secondo criteri di gradualita', modalita' e termini di rientro dei finanziamenti che eccedono i limiti di cui all'art. 2.
4. Il capo III della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 di cui alle premesse e' abrogato.
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2006
Il Presidente: Tremonti
 
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