Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 1 marzo 2006
Graduatoria relativa alle regioni dell'obiettivo 1 concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della Misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione - prevista dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 (2° bando).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto 1'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 con la quale sono state emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del P.O.N. nella riunione del 26 febbraio 2004, per la parte relativa alle modalita' operative della Misura 2.1.a, denominata PIA Innovazione, secondo bando;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive 28 aprile 2004, n. 946130, con la quale sono state fissate le modalita' applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al punto 1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per la concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attivita' di formazione e alla «prenotazione» delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;
Visto in particolare il punto 7.1 della circolare n. 946130/2004 che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, una graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni PIA Innovazione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicativa delle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, settore industria;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicativa delle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 maggio 2004 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il secondo bando PIA Innovazione e attribuito allo stesso risorse pari a 335,4 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 luglio 2004 che ha prorogato il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della Misura 2.1.a PIA Innovazione al 30 luglio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2005 di riparto delle risorse rinvenienti dalla prima operazione di cartolarizzazione dei crediti del F.I.T.;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 dicembre 2005 che ha elevato a complessivi 939,9 milioni di euro le risorse per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie di cui al punto 6.5 della citata circolare n. 946130/2004;
Visti i pareri del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982, sulle suddette risultanze istruttorie, espressi nelle sedute di cui ai verbali n. 176 del 13 luglio 2005, n. 177 del 19 luglio 2005, n. 178 del 25 luglio 2005, n. 179 del 15 settembre 2005 e n. 180 del 29 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 dicembre 2005 che ha destinato l'importo di 55 milioni di euro alla copertura, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli oneri relativi alla quota di contributo per le agevolazioni delle attivita' di sviluppo precompetitivo comprese nelle iniziative proposte per il secondo bando PIA Innovazione di cui alla circolare n. 946130/2004, che andranno ad occupare una posizione in graduatoria non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla circolare medesima;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 dicembre 2005 che ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla copertura degli oneri relativi alla quota di contributo per le agevolazioni delle attivita' di industrializzazione comprese nelle iniziative proposte per il secondo bando PIA Innovazione di cui alla circolare n. 946130/2004, che andranno ad occupare una posizione in graduatoria non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla medesima circolare;
Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005 con la quale e' stata individuata una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che definisce le specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente agli interventi dell'art. 14 della legge n. 46/1982;
Viste le modifiche del Complemento di Programmazione del Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvate nella seduta del 7 febbraio 2006;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2006 che definisce i criteri di accesso e le modalita' di presentazione delle richieste di agevolazione per i programmi collocati in posizione non utile per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto 7 dicembre 2005;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
1. Le iniziative inserite nella graduatoria ed ammissibili per le agevolazioni relative al 2° bando della misura 2.1.a, Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale», sono riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria e l'individuazione degli elementi utili di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria medesima, si forniscono nell'allegato n. 2 le opportune note esplicative.
 
Art. 2.
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui alla misura 2.1.a PIA Innovazione vengono adottati in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili pari a complessivi 939,9 milioni di euro, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 dicembre 2005, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese pari al 70 per cento delle risorse disponibili, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei rispettivi programmi, di cui al punto 11 della circolare n. 946130/2004.
 
Art. 3.
1. Ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2006, alle imprese, le cui iniziative non sono ammesse a fruire delle agevolazioni indicate nell'art. 2, a causa dell'esaurimento delle disponibilita' finanziarie previste nel medesimo articolo, sono concesse congiuntamente, a partire dalla prima non agevolata, secondo l'ordine decrescente di graduatoria:
a) per le attivita' di sviluppo precompetitivo, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato, eventualmente integrato da un contributo alla spesa, nella misura e con le modalita' indicate nel decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006 citato in premessa. Tali agevolazioni sono assegnate sulla base delle risorse attribuite a dette attivita' dal decreto 29 dicembre 2005, per la quota di contributo alla spesa, nonche' a quelle rinvenienti dal riparto disposto dalla delibera CIPE 15 luglio 2005, per la quota di finanziamento agevolato;
b) per le attivita' di industrializzazione, le agevolazioni, sotto forma di contributo in conto impianti, previste nella circolare n. 946130/2004, fino all'esaurimento delle risorse previste nel decreto 29 dicembre 2005 per un importo pari a 100 milioni di euro, tenendo conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei rispettivi programmi, di cui al punto 11 della circolare n. 946130/2004.
2. Alle imprese, le cui iniziative non possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, lettera b), saranno concesse le agevolazioni per le attivita' di sviluppo precompetitivo di cui al precedente comma 1, lettera a), fino all'esaurimento delle risorse attribuite a dette attivita' dal decreto 29 dicembre 2005, per la quota di contributo alla spesa, nonche' a quelle rinvenienti dal riparto disposto dalla delibera CIPE 15 luglio 2005, per la quota di finanziamento agevolato.
3. Alle imprese di cui al comma 2, operanti nei territori delle regioni che partecipano al cofinanziamento delle attivita' di industrializzazione, congiuntamente alle agevolazioni previste dal medesimo comma, sono concesse, per tali attivita' negli stessi programmi, le agevolazioni sotto forma di contributo in conto impianti, previste dalla circolare n. 946130/2004, subordinatamente alla acquisizione e nei limiti delle risorse destinate, con apposita delibera da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del precitato decreto 28 febbraio 2006, dalle regioni che partecipano al cofinanziamento, nonche' di quelle attribuite dal CIPE per il completamento in cofinanziamento della graduatoria.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avverra' previa richiesta delle imprese al Ministero delle attivita' produttive da inoltrare entro i termini e con le modalita' che saranno fissati con apposita circolare da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

Il direttore generale: Goti
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 116 a pag. 134 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 135 a pag. 136 della G.U. <----
 
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