Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2006, n. 111
Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso nella seduta del 27 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 dicembre 2005 della sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/1471/UCL del 2 febbraio 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
c) concessionario/i, indica il soggetto individuato da AAMS per l'affidamento delle specifiche attivita' e funzioni pubbliche per l'esercizio delle scommesse a quota fissa;
d) esito, il risultato dell'avvenimento certificato da AAMS ai fini della scommessa;
e) esito pronosticabile o concorrente ovvero evento, uno dei possibili esiti contemplati per una determinata tipologia di scommessa;
f) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa;
g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere da AAMS e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da parte dei partecipanti, sicura e tutelante degli interessi individuali e pubblici;
h) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse annullate e/o rimborsabili;
i) luogo/hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite;
l) percentuale di allibramento, il limite massimo posto dal concessionario, a tutela del partecipante, alle quote sugli esiti pronosticabili per ciascun tipo di scommessa;
m) partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa;
n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa;
o) quota, il numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita;
p) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse;
r) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalita' «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
s) tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento;
t) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente:
«Art. 88. - 1. La licenza per l'esercizio delle
scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di
organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a
soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o
autorizzazione.».
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
(Disciplina delle attivita' di giuoco), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
(Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.
133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Ppubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a);
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo
la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173
(Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
n. 278 (Regolamento recante norme concernenti l'istituzione
di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai
sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999, n. 187.
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156 (Regolamento recante autorizzazione alla
raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a
scommesse, giuochi e concorsi pronostici), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33 (Regolamento concernente l'affidamento delle
attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187) entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e' il
seguente:
«Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di
giochi). - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria
prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive,
ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni
sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato
trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni
sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le
azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni
sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal
CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
rideterminata la composizione del Comitato generale per i
giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del
CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono
adottate con il voto favorevole del presidente del CONI.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al
CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti
disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione
dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita'
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio,
Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella
misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi
disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che
conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
numero degli esperti assegnabile al servizio e'
rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo.».
- Il testo dei commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306, e' il seguente:
«286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi,
in particolare per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi,
sanzionatori, nonche' a quelli relativi al contenzioso ed
al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel
rispetto della disciplina comumtaria e nazionale, secondo
principi di:
a) armonizzazione delle modalita' di
commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicita' ed efficienza delle reti di vendita,
fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio
nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonche' tutela
della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.».
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre
2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281,
supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Soggetti abilitati alla raccolta
1. La raccolta delle scommesse e' effettuata dai concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, secondo le modalita' ed i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari, di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di AAMS.
3. La raccolta delle scommesse e' effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalita' «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva.
4. AAMS puo' autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento degli stessi, all'apertura di suoi luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse; AAMS, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per il rilascio di detta autorizzazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, e' vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse.



Nota all'art. 2:
- Per il comma 287 dell'art. 1 della legge n. 311 del
2004 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Oggetto delle scommesse
1. Le scommesse hanno per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati da AAMS secondo le modalita' indicate all'articolo 5.
 
Art. 4.
Scommesse ammesse e caratteristiche delle scommesse
1. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse.
2. Le scommesse, di cui al comma 1, ammesse sono:
a) singola, cioe' riferita ad un esito di un solo avvenimento;
b) multipla, detta anche «martingala», ovvero una scommessa riferita agli esiti di piu' avvenimenti.
3. Con decreti di AAMS sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di scommessa e delle scommesse sistemistiche ammissibili.
 
Art. 5.
Programma ufficiale
1. L'elenco delle discipline sportive nonche' delle categorie di avvenimenti non sportivi e' definito ed aggiornato con decreto di AAMS.
2. AAMS predispone, anche su proposta dei concessioriari, e rende pubblico, con periodicita' almeno mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:
a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;
b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;
c) tipologie di scommessa ammesse.
3. Ogni variazione al programma ufficiale e' tempestivamente comunicata ai concessionari.
4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Il programma di accettazione e' pubblicato nei luoghi di vendita e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione e' tempestivamente comunicata dal concessionario al pubblico con le medesime modalita'. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.
5. La chiusura dell'accettazione e' stabilita in relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa prevista per lo stesso.
6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, e' quello del totalizzatore nazionale.
 
Art. 6.
Validita' delle scommesse e dei risultati
che ne costituiscono l'oggetto
1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa e' quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia' certificato ai fini delle scommesse.
3. La scommessa su un avvenimento sportivo e' considerata non valida:
a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;
b) quando nessun concorrente si e' classificato;
c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
4. La scommessa su un avvenimento non sportivo e' considerata non valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.
5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo di gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato.
7. Se uno o piu' avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli avvenimenti non validi e' assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui e' assegnata quota 1 (uno).
8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa.
 
Art. 7.
Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non sia consentito il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di scommessa non valida;
c) relativamente alle scommesse su avvenimenti sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse per l'anticipazione dell'orario di inizio degli avvenimenti oggetto di scommessa, limitatamente alle scommesse accettate oltre il limite stabilito all'articolo 5, comma 5.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso apposito comunicato di AAMS, inviato ai concessionari, che ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse; a seguito di tali comunicazioni i partecipanti possono richiedere i rimborsi.
 
Art. 8.
Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
1. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti nonche' le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di scommessa; i concessionari ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse.
 
Art. 9.
Modalita' di determinazione delle vincite
e calcolo delle quote
1. Le quote indicate nel programma di accettazione non possono essere inferiori ad 1 (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco.
2. Una scommessa singola e' vincente quando l'esito pronosticato dal partecipante e' corrispondente all'esito dell'avvenimento oggetto di scommessa. L'importo della vincita e' pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, comma 7, una scommessa multipla e' vincente quando tutti gli esiti pronosticati dal partecipante sono conformi agli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa. L'importo da riscuotere in caso di vincita e' pari al prodotto, troncato al sesto decimale, tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e la posta di gioco. L'importo della vincita e' troncato al secondo decimale.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, e' facolta' del concessionario prevedere, per le scommesse multiple, sistemi di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente noti ai partecipanti mediante pubblicazione nel programma di accettazione.
 
Art. 10.
Posta di gioco
1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa e' stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote di imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come modificato dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 504 del 1998, e' il seguente:
«Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004 n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi
diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento.».



 
Art. 11.
Rapporti con altri tributi
1. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e' compresa nell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.



Note all'art. 11:
- Il testo del comma 6 dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, e' il seguente: «L'imposta sulle
vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e'
compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma
di legge.».
- Per il decreto legislativo n. 504 del 1998 si vedano
le note alle premesse.
- Il testo del punto 7, del comma 1, dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, e' il seguente:
«7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;».



 
Art. 12.
Percentuale di allibramento e massimali di vincita
1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni esito pronosticabile di un avvenimento.
2. E' facolta' di AAMS introdurre limiti alla percentuale di allibramento.
3. Le quote offerte dal concessionario, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione e comunque entro la chiusura dell'accettazione purche' rese pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2.
4. Non e' consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale e' superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo e' aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS.
 
Art. 13.
Parita'
1. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa del singolo avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, e' determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultati in parita'; la nuova quota, cosi' determinata, e' considerata anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale l'avvenimento e' ricompreso.
2. AAMS definisce, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3, le modalita' di determinazione della quota, nei casi di parita', per le tipologie di scommessa che prevedono due o piu' possibilita' di vincita.
 
Art. 14.
Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse. La commissione decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.



Nota all'art. 14:
- Il testo della lettera b), del comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22,
e' il seguente:
«b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che
sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque
denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla
regolarita' dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in
particolare per quanto attiene la correttezza delle
operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di
determinazione del montepremi, di definizione e
assegnazione delle vincite. La Commissione, competente
altresi' a risolvere, in via amministrativa, le
contestazioni in materia di giochi, e' nominata con decreto
direttoriale. La Commissione e' composta da un numero di
membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo
dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa
si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate
l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della
Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi
componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro
una relazione sulla attivita' svolta, per il successivo
inoltro al Parlamento;».



 
Art. 15.
Controlli e sanzioni
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonche' sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, AAMS adotta provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale ed il concessionario e, nei casi di particolare gravita', i provvedimenti di decadenza dalla concessione.
 
Art. 16.
Flussi finanziari
1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute, a titolo di imposta unica nonche' le vincite ed i rimborsi non riscossi di cui all'articolo 20, comma 2, con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.



Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli
adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91.



 
Art. 17.
Pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. Il pagamento delle vincite nonche' dei rimborsi e' effettuato dai luoghi di vendita solo dopo la comunicazione da parte di AAMS ai concessionari, per il tramite del totalizzatore nazionale, degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa.
2. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove e' stata effettuata la scommessa, nonche' presso ogni altro punto indicato dal concessionario secondo le modalita' individuate con decreti relativi alle nuove modalita' di distribuzione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse telematiche, sono riscossi secondo le modalita' stabilite con provvedimenti di AAMS.



Nota all'art. 17:
- Per il comma 287, dell'art. 1, della legge n. 311 del
2004, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 18.
Ricevuta di partecipazione per le scommesse
effettuate presso i luoghi di vendita
1. L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita e' certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali e' responsabilita' del partecipante, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
3. Con decreto di AAMS sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione.
4. In caso di vincita o di rimborso, l'importo pagato o rimborsato, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione delle scommesse.
 
Art. 19.
Accettazione delle scommesse telematiche
1. L'accettazione delle scommesse telematiche e' registrata secondo le modalita' stabilite con provvedimenti di AMMS.
2. Le scommesse telematiche non possono essere annullate.
 
Art. 20.
Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato, i partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non e' richiesto nel termine di 90 giorni solari dalla data dell'esito dell'ultimo avvenimento oggetto di scommessa. Per la soluzione delle controversie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisiti all'erario.
 
Art. 21.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e' abrogato.
2. Nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel Capo I la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni»;
b) nell'articolo 1:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Nuove scommesse a totalizzatore»;
2) al comma 1 dopo le parole «nuove scommesse a totalizzatore» sono eliminate le parole «e a quota fissa»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.»;
c) nell'articolo 2, al comma 2, dopo il primo periodo sono eliminate le parole «Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali e' consentita solamente la scommessa a totalizzatore.»;
d) l'articolo 3 e' abrogato;
e) nell'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
f) nell'articolo 6, al comma 1, il primo periodo e' abrogato;
g) l'articolo 7 e' abrogato.



Nota all'art. 21:
- Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129,
abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante
norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3,
comma 230, della legge n. 549 del 1995».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
278 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Nuove scommesse a totalizzatore). - 1. E'
autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi da quelli
previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi
non sportivi.
2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato gestisce il totatizzatore nazionale, attraverso un
sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di
tutte le operazioni di gioco.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
citato decreto n. 278 del 1999, come modificato dal
presente decreto:
«2. L'elenco delle discipline sportive nonche' degli
eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi,
riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 e' emanato,
previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
riferimento esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di
avvenimenti di primario rilievo nazionale e
internazionale.».
- L'art. 3 del citato decreto n. 278 del 1999, abrogato
dal presente decreto, revoca:
«Art. 3 (Esercizio delle scommesse a quota fissa).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto n.
278 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Programma di accettazione delle scommesse). -
1. (Abrogato).
2. Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario
ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al
quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
per la gestione delle scommesse e per le edizioni di
informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono
stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario
ufficiale.
3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi
sportivi oggetto di scommessa compete al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, che provvede a certificarli e
renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base
delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi
responsabili dello svolgimento degli eventi; ai medesimi
fini, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede
direttamente ad acclarare e certificare, nonche' a rendere
pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti
gli eventi non sportivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto n.
278 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Rimborsi non richiesti e vincite non
riscosse). - 1. I rimborsi non richiesti e le vincite non
riscosse entro termini stabiliti relativi alle scommesse a
totalizzatore, affluiscono al fondo speciale di riserva di
cui all'art. 12.».
- L'art. 7 del citato decreto n. 278 del 1999, abrogato
dal presente decreto, recava:
«Art. 7 (Attribuzione di aggi).».



 
Art. 22.
Disposizioni transitorie
1. I diritti dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono salvaguardati sulla base delle modalita' e procedure stabilite dal decreto del direttore generale di AAMS del 23 giugno 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 287, lettera e), legge n. 311 del 2004.



Note all'art. 22:
- Per il decreto 2 giugno 1998, n. 174, si vedano le
note all'art. 21.
- Per il comma 287, dell'art. 1, della legge n. 311 del
2004 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Le scommesse la cui accettazione si e' chiusa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni vigenti al momento della loro effettuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 1° marzo 2006
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32
 
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