Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2006, n. 110
Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, recante norme concernenti i concorsi pronostici su base sportiva, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 228, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti migliorativi della disciplina vigente in materia di concorsi pronostici su base sportiva, alla luce delle esigenze operative emerse nel pregresso biennio;
Udito il parere favorevole del Comitato Olimpico Nazionale Italiano espresso nella seduta del Comitato generale per i giochi del 27 luglio 2005;
Visto il parere n. 4154/2005 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/14840/UCL del 18 novembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, e' sostituito dal seguente:
«1. (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattro pronostici, cioe' varianti doppie, triple o quadruple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioe' di una variante doppia, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati entrambi alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entita';
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.»;
b) L'articolo 8, e' sostituito dal seguente:
«8. (Pubblicita). - 1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi e le quote di vincita, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di definizione della colonna unitaria vincente di ciascun concorso.
3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.»;
c) l'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
«10. (Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie). - 1. Al singolo concessionario e' fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria e' messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).»;
d) l'articolo 11, e' sostituito dal seguente:
«11. (Verifica delle ricevute di partecipazione). 1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi o rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.»;
e) l'articolo 12, e' sostituito dal seguente:
«12. (Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi). - 1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalita' previste dagli articoli 13, 14 e 15. Con le medesime modalita' previste per le vincite, i concessionari effettuano il pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate e le ricevute rimborsate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione.»;
f) l'articolo 16, e' sostituito dal seguente:
«16. (Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi). - 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, nonche' dal saldo settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.»;
g) l'articolo 17, e' sostituito dal seguente:
«17. (Termini di decadenza). - 1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonche' alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini di cui al comma 1, nonche' i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.»;
h) l'articolo 20, e' sostituito dal seguente:
«20. (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. 4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.»;
i) l'articolo 22, e' sostituito dal seguente:
«22. (Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna due tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
4. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.»;
l) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
«23. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
m) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«24. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.»;
n) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
«25. (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
o) l'articolo 31, e' sostituito dal seguente:
«31. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "il9" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
p) l'articolo 32, e' sostituito dal seguente:
«32. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.»;
q) l'articolo 36, e' sostituito dal seguente:
«36. (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.»;
r) l'articolo 38, e' sostituito dal seguente:
«38. (Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato.
4. Sono previste 5 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 11 punti;
e) 5ª categoria, per le colonne unitarie con 10 punti.»;
s) l'articolo 39, e' sostituito dal seguente:
«39. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra quindi nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.»;
t) l'articolo 40, e' sostituito dal seguente:
«40. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot.»;
u) l'articolo 42, e' sostituito dal seguente:
«42. (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) il 5 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2. In aggiunta, e' assegnato a tale categoria di vincita anche la quota di montepremi di cui alla lettera b), in caso di mancanza di vincite di 2ª categoria;
b) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria;
e) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 5ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot di 1ª categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il montepremi di 2ª categoria e' assegnato al jackpot di 1ª categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 2ª categoria, il montepremi di 2ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 5ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria.
9-bis. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 5ª categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 4ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9-ter. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª e di 5ª categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 3ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 3ª categoria.
9-quater. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 5ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9-quinquies. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 4ª categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 5ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª, 4ª e 5ª categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
v) l'articolo 42-septies, e' sostituito dal seguente:
«42-septies. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "+Gol" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.»;
z) l'articolo 42-octies, e' sostituito dal seguente:
«42-octies. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici "+Gol", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
173.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n.
113, supplemento ordinario:
«1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime
scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo'
prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
100.
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi
interventi per il rilancio dell'economia» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art.
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n.
85.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
166.



 
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2006
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 369
 
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