Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 marzo 2006
Rettifica al decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;
Considerato che nelle premesse, al comma 4, e all'art. 1 del citato decreto viene indicato che il testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005;
Considerato che la protezione transitoria e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;
Considerato che alla succitata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005, sono state apportate alcune modifiche prima della trasmissione all'organismo comunitario avvenuta con la citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento di rettifica con la pubblicazione del testo riportante le modifiche apportate al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» cosi' come trasmesso all'organismo comunitario con la sopra citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;
Decreta:
Articolo unico
La protezione a titolo transitorio a livello nazionale accordata al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005 e allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
Regolamento di alimentazione delle bovine
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».
Art. 2.
Principi generali per il razionamento
Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.
La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).
Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.
Art. 3.
Origine dei foraggi
Nell'alimentazione delle bovine da latte:
almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purche' ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;
almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.
Art. 4.
Foraggi ammessi
Possono essere somministrati alle bovine da latte:
i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (dactilis), di festuca, di fleolo (phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
gli erbai di pisello, veccia e favino, purche' associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;
il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta.
le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.
Possono, altresi', essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.
Art. 5.
Foraggi e sottoprodotti vietati
Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte.
E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.
Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato:
a) l'impiego di:
foraggi riscaldati per fermentazione;
foraggi trattati con additivi;
foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;
b) l'impiego di:
colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia, di riso, nonche' quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;
ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
frutta fresca e conservata nonche' tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;
barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;
melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;
tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.
Art. 6.
Materie prime per mangimi
Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:
cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;
semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
polpe secche di bietola;
concentrato proteico di patate.
Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:
la carruba, in quantita' non superiore al 3%;
il melasso, in quantita' non superiore al 3%.
E' consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non e' compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.
Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilita', ne' da comunicazione agli organi preposti.
Art. 7.
Uso dei mangimi complementari semplici e composti integrati e non
La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato.
I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'.
E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.
I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.
La quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.
Art. 8.
Materie prime per mangimi e prodotti vietati
Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:
tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonche' i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
il riso e i suoi sottoprodotti;
i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;
le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;
la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;
gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;
le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;
tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;
i terreni di fermentazione;
l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.
Non possono essere somministrati alle bovine da latte, ne' direttamente, ne' come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.
Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:
additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.
Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici, non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente regolamento.
Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.
Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.
In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.
Art. 9.
Animali provenienti da altri comparti produttivi
Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano-Reggiano, possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non puo' essere conferito in caseificio.
Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.
Art. 10.
Alimentazione con piatto unico
Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.
La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.
Inoltre:
non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;
se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione;
anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
Art. 11.
Nuovi prodotti e tecnologie
L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente regolamento, cosi' come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalita' di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

MATERIE PRIME PER MANGIMI AMMESSE E DOSI MASSIME UTILIZZABILI =====================================================================
| |% massima rispetto al
| |totale di mangimi
|Dose giornaliera |somministrati Materie prime |massima kg/capo/giorno|giornalmente ===================================================================== Mais in farina.... |4 |40 --------------------------------------------------------------------- Mais sottoposto ad | | altri trattamenti | | fisici.... |3 |30 --------------------------------------------------------------------- Mais in totale.... |6 |50 --------------------------------------------------------------------- Orzo in farina.... |4 |40 --------------------------------------------------------------------- Orzo sottoposto ad | | altri trattamenti | | fisici.... |3 |30 --------------------------------------------------------------------- Orzo in totale.... |6 |50 --------------------------------------------------------------------- Frumento, triticale, | | segale, farro, panico | | e miglio.... |2,5 |25 --------------------------------------------------------------------- Crusca, cruschello, | | tritello, farinaccio e| | farinetta di | | frumento.... |3 |30 --------------------------------------------------------------------- Frumento e derivati, | | segale, farro, panico | | e miglio in totale....|4,5 |40 --------------------------------------------------------------------- Sorgo.... |4 |40 --------------------------------------------------------------------- Avena.... |2 |20 --------------------------------------------------------------------- Polpe secche di | | bietola in fettucce | | e/o in pellet.... |2 |20 --------------------------------------------------------------------- Trinciato di cereali | | cerosi, ad esclusione | | del trinciato di mais | | ceroso, e di foraggi | | ammessi trattati | | termicamente allo | | stato fresco a | | temperatura superiore | | a 100°C in totale.... |2 |20 --------------------------------------------------------------------- Buccette di soia.... |1 |10 --------------------------------------------------------------------- Farine di estrazione | | e/o panello di | | soia.... |2,5 |25 --------------------------------------------------------------------- Soia integrale | | trattata | | termicamente.... |1 |10 --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione | | di soia, panello di | | soia e soia integrale | | in totale.... |3 |30 --------------------------------------------------------------------- Seme integrale di | | lino.... |0,3 | 3 --------------------------------------------------------------------- Farine di estrazione | | e/o expeller e/o | | panelli di lino, di | | girasole, di germe di | | mais e di germe di | | frumento in totale....|1,5 |15 --------------------------------------------------------------------- Fava e/o favino.... |2,5 |20 --------------------------------------------------------------------- Pisello proteico.... |2,5 |40 --------------------------------------------------------------------- Fava, favino e pisello| | proteico in totale....|4 |10 --------------------------------------------------------------------- Semola glutinata, | | glutine di mais e | | concentrato proteico | | di patata in | | totale.... |1 | 3 --------------------------------------------------------------------- Melasso solo come | | componente dei mangimi| | complementari.... |0,3 | 3 --------------------------------------------------------------------- Carruba.... |0,3 | 3

STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO

La D.O.P. Parmigiano-Reggiano e' un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione e' costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non puo' essere sottoposto a trattamenti termici e non e' ammesso l'uso di additivi.
Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano-Reggiano.
Per l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle due munte giornaliere consentite deve essere contenuto entro le quattro ore.
Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non puo' essere sottoposto a processi di centrifugazione.
Il latte puo' essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C.
Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; puo' anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.
E' possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino a un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tal caso il latte deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio; se raffreddato, la temperatura non puo' risultare inferiore a 10°C.
Al latte e' addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.
La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, e' effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.
Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E' possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.
Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.
Dopo la sedimentazione, la massa caseosa e' trasferita negli appositi stampi per la formatura.
Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non puo' essere inferiore a 16°C.
Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:
forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;
dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;
peso minimo di una forma: kg 30;
aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;
colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;
spessore della crosta: circa 6 mm;
grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
Per quanto non specificato, si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.
Zona di produzione: territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.
Il condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine, al fine di garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo.
E' consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita immediata, nell'esercizio dove e' stato preparato.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. Parmigiano-Reggiano, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.
In assenza dell'autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla denominazione protetta potra' avvenire solo tra gli ingredienti del prodotto che la contiene.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

Capitolo I
Disposizioni generali e definizioni
Art. 1.
I marchi
1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.
2. La marchiatura d'origine e' eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:
a) l'apposizione di una placca di caseina recante la scritta «Parmigiano-Reggiano» o «CFPR» ed i codici identificativi della forma;
b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano», nonche' la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.
3. La marchiatura di selezione e' effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano mediante l'apposizione di marchi indelebili, come riportato nei successivi art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.
Art. 2.
Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalita' per l'impiego dei marchi, nel rispetto dei Disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento n. 2081/92, verificato dagli organi a cio' preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.
2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano-Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.
3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalita' applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi D.O.P. e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.
Art. 3.
Obblighi dei caseifici
1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno quattro mesi prima dall'inizio dell'attivita', debbono inoltrare domanda al Consorzio comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.
2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.
3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sara' a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attivita', e delle competenti Autorita'.
4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione.
In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza, il Consorzio dispone, secondo le modalita' previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.
6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 4.
Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione
1. La produzione del caseificio e' divisa in lotti e piu' precisamente:
a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;
b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;
c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.
2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano-Reggiano sono esaminate da una Commissione composta da almeno due esperti nominati dal Consorzio, iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.
3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.
Capitolo II
Procedure
Art. 5.
Espertizzazione
Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:
a) il formaggio del primo lotto e' espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;
b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;
c) il formaggio del terzo lotto e' espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.
Art. 6.
Classificazione del formaggio
1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.
2. Al fine di approfondire l'oggettivita' dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici e' fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.
Art. 7.
Apposizione dei bolli ad inchiostro
Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:
a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;
b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;
c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».
Art. 8.
Apposizione dei bolli a fuoco
1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale a fuoco imprimente la dicitura «Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela» e l'anno di produzione.
2. Il formaggio di seconda categoria e' sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi solo sullo scalzo della forma.
3. L'applicazione del bollo a fuoco puo' essere effettuata dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'Organismo di controllo.
Art. 9.
Annullamento marchi d'origine
Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualita' della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi di origine a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o piu' strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovra' conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi di origine. L'annullamento dei marchi e' effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi di origine.
Art. 10.
Redazione dei verbali
Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura a fuoco delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi di origine, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, e' redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.
Art. 11.
Ricorsi
1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata.
2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale Commissione e' nominata dal Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.
Capitolo III
Altre disposizioni
Art. 12.
Richiesta correzione dei marchi di origine
Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovra' richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile a fuoco sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovra' conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.
Art. 13.
Richiesta di annullamento marchi di origine
Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facolta' di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.
Art. 14.
Cessione di forme prima del 12° mese
Nel caso di cessione di forme prima del compimento del dodicesimo mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo a fuoco, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, gia' sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «Il formaggio non puo' essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del dodicesimo mese».
Art. 15.
Marchi «Export» e «Extra»
A partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione, i detentori di Parmigiano-Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Parmigiano-Reggiano Export» o «Parmigiano-Reggiano Extra».
Il formaggio, per potersi fregiare dei suddetti marchi, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato» di cui all'art. 7. Le forme certificate che abbiano compiuto la stagionatura di diciotto mesi, possono acquisire l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura e' proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione; in quest'ultimo caso, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.
Art. 16.
Costi
1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, e' facolta' del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sara' dallo stesso annualmente fissata.
2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo a fuoco sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sara' richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sara' stabilita dal Consorzio.
3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verra' richiesto ai caseifici un rimborso spese.
 
Allegato

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

1. Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato».
Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello. 2. Parmigiano-Reggiano «zero (0) e uno (1)».
Tale qualifica comprende:
a) zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata;
b) uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:
uno o due vescicotti (cavita' di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;
vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;
alcune «bocche di pesce» e cioe' occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;
leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;
occhi radi e non eccessivamente ripetuti;
le forme cosidette «lente», e cioe' quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo. 3. Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura» (uno lungo).
In questa classe sono comprese le forme con:
vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;
vespai immuni da difetti olfattivi;
occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);
alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;
fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimita' di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;
correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entita' tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma. 4. Formaggio «scarto».
In questa classe sono comprese le forme con:
bombatura molto accentuata dei piatti della forma;
pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;
fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;
grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;
grossa cavita' localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;
correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;
forme con evidenti difetti olfattivi. 5. Formaggio «scartone».
A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioe' tutte quelle che non possono, per la loro qualita', essere comprese nelle categorie sopra specificate.
 
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