Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 95
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3417):
Presentato dal sen. Zanoletti ed altri il 12 maggio
2005.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente, il 24 maggio 2005 con parere
delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il
30 giugno 2005; 5 e 26 luglio 2005; 15 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede
deliberante, il 2 dicembre 2005 con parere delle
commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e
approvato il 14 dicembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6231):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 22 dicembre 2005, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
17 gennaio 2006, 1° e 7 febbraio 2006.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, l'8 febbraio con il parere delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e
approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3417-B):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006 con parere
delle commissioni 1ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione in sede deliberante e
approvato il 9 febbraio 2006.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26
maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156, cosi' come modificati
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere
dal 1° maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta'
superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di
lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordo il
minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita'
congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli
abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purche' la sordita' non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento
a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono
alla loro assistenza.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e'
concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che e'
frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte
nell'anno.».
«Art. 3 (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria
provinciale - Presentazione delle domande di concessione).
- L'accertamento della condizione di sordo come definita
dal secondo comma dell'art. 1 e' effettuato dalla
commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del
medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi'
composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua
sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente,
un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale
stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico
dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e'
tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli
faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui
all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria
designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate, su designazione del medico provinciale, da un
funzionario della carriera direttiva-amministrativa del
Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della
menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno
mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla
commissione prevista nel primo comma.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone