Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 17 febbraio 2006
Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49, concernente l'autorizzazione provvisoria all'espletamento del servizio di recapito della posta elettronica ibrida, come modificato dal decreto del Ministero delle comunicazioni 12 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1999, n. 116;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000, concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 dicembre 2005, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
Vista la deliberazione del CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida sulla regolazione del settore postale»;
Visto il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 23 febbraio 2005 di avvio dell'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante di Poste italiane S.p.a ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE;
Ritenuto che le attuali esigenze del mercato richiedono un superamento delle disposizioni del decreto 18 febbraio 1999 mediante l'eliminazione di condizioni per l'accesso alla rete postale degli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei che possono costituire barriere significative all'ingresso di nuovi operatori;
Considerato che il recapito di invii di posta elettronica ibrida indirizzati alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato effettuato il ritiro da Poste italiane S.p.a comporta per Poste italiane S.p.a costi effettivi tendenzialmente inferiori a quelli sostenuti per l'ordinario servizio di raccolta, recapito, trasporto, smistamento e consegna in aree territoriali di servizio diverse;
Considerato che ai fini dell'individuazione della riduzione dei costi e' comunque necessario tenere conto di una adeguata remunerazione del capitale gia' investito nella realizzazione della rete postale;
Ritenuto opportuno che, conseguentemente, Poste italiane proceda all'applicazione nei suddetti casi di riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie a favore di tutti gli operatori ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, approvate dal Ministero delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale;
Ritenuto di mantenere provvisoriamente, nelle more del procedimento di approvazione delle suddette riduzioni, l'attuale tariffa di 0,37 euro per un numero minimo di un milione di invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare su base annua;
Decreta:
Art. 1.
1. Poste italiane S.p.a consente agli operatori di posta elettronica ibrida l'accesso alla propria rete postale per il recapito degli invii generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei alle condizioni e con le modalita' indicate nel presente decreto.
2. Ai predetti fini il territorio nazionale e' suddiviso in aree territoriali di servizio, corrispondenti ai comprensori postali di smistamento e di recapito individuati dai codici di avviamento postale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il ritiro degli invii trasformati in messaggi cartacei, gia' imbustati e distinti per codice di avviamento postale, avviene a cura delle Poste italiane presso i centri stampa indicati dagli operatori di posta elettronica ibrida.
2. Gli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare di cui al comma 1, indirizzati ad aree territoriali di servizio diverse da quelle ove e' stato effettuato il ritiro da parte di Poste italiane S.p.a., sono soggetti a tariffazione ordinaria.
3. Per il recapito degli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare di cui al comma 1 indirizzati alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato effettuato il ritiro, Poste italiane S.p.a. applica a tutti gli operatori, per l'accesso alla rete postale, riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria, che tengono conto dei minori costi effettivamente sostenuti e di una adeguata remunerazione del capitale investito, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Tali riduzioni, che possono altresi' presupporre un numero minimo di invii consegnati da uno stesso operatore, comunque tale da non costituire una significativa barriera all'entrata di nuovi operatori nel mercato della posta ibrida, devono essere comunicate, entro trenta giorni dal presente decreto ed entro quindici giorni da ogni successiva variazione, al Ministero delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale. Il Ministero procede alla approvazione delle riduzioni prospettate, valutata la congruita' delle proposte in rapporto ai minori costi sostenuti da Poste italiane S.p.a. rispetto al servizio ordinario di raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali indirizzati in aree territoriali di servizio diverse da quelle ove e' stato effettuato il ritiro, tenuto conto di una adeguata remunerazione del capitale investito nella rete postale. Nel caso in cui il Ministero non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, le riduzioni si hanno per approvate. Ove sia necessario acquisire informazioni, documenti o pareri, il termine ricomincia a decorrere per non piu' di una volta dalla data della relativa ricezione.
4. Fino all'approvazione delle riduzioni, la tariffa per il ritiro e il recapito di ciascun invio avente carattere di corrispondenza epistolare, di peso rientrante nel primo porto (20 grammi), indirizzato alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato effettuato il ritiro da parte di Poste, resta fissata provvisoriamente in euro 0,37 per un numero minimo di un milione di invii su base annua.
5. Per gli invii di corrispondenza diversa da quella epistolare si applicano condizioni economiche non discriminatorie da stipularsi tra Poste italiane S.p.a e gli operatori interessati.
 
Art. 3.
1. Gli invii di natura epistolare generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei devono essere individuati riportando in modo evidente sulla busta il logo P.E.I.E. (posta elettronica ibrida epistolare), di cui all'allegato B, e l'indicazione del centro stampa di cui all'art. 2.
 
Art. 4.
1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 e' abrogato.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 292
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 51 a pag. 52 della G.U. <----
 
Allegato B

Logo: P.E.I.E.
Posizione sulla busta:
non meno di millimetri 5 dal bordo superiore;
non meno di millimetri 5 dal bordo sinistro.
Dimensioni:
altezza minima millimetri 6;
altezza massima millimetri 15;
larghezza minima millimetri 20;
larghezza massima millimetri 40.
 
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