Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2006
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Viste la delibera di Giunta della regione Abruzzo del 29 dicembre 2005, n. 1380, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;
Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Abruzzo che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Abruzzo con delibera di giunta n. 1380 del 29 dicembre 2005;
2. La stessa regione determina le modalita' e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'Agea ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: Alemanno
 
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