Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2006
Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Considerato che il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (di seguito denominato D. kuriphilus) costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni ed il vivaismo castanicolo;
Tenuto conto che D. kuriphilus risulta essere presente in alcune aree castanicole del territorio nazionale dove ha gia' prodotto ingenti danni economici;
Ritenuto che si debba procedere all'attivazione, sull'intero territorio nazionale, di un sistema permanente di monitoraggio per la verifica della presenza di D. kuriphilus;
Ritenuto che per fronteggiare il pericolo derivante dalla diffusione di D. kuriphilus sia opportuno adottare misure fitosanitarie volte alla sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si e' insediato da tempo;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2, com-ma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
1. La lotta contro D. kuriphilus e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
 
Art. 2.
Ispezioni
1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e i Corpi forestali regionali, accertano annualmente la presenza di D. kuriphilus nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di D. kuriphilus in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo status che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 5 e 6.
 
Art. 3.
Denuncia dei casi sospetti
1. Chiunque, sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro dei sintomi di infestazione (galle) su piante di castagno, venga a conoscenza della sospetta presenza di D. kuriphilus, lo comunica tempestivamente al Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. I Servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le segnalazioni ricevute adottando, in caso di riscontro positivo, le misure previste dal presente decreto.
 
Art. 4.
Azioni divulgative
1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative a D. kuriphilus e ai sintomi ed ai danni da esso provocati, nonche' alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.
 
Art. 5.
Misure fitosanitarie nei focolai
1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area (in ogni caso non inferiore a km 0,5 di raggio) in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza di D. kuriphilus e si puo' ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono, entro il 15 maggio di ogni anno, alla raccolta ed all'immediata distruzione delle parti di piante con sintomi evidenti di infestazione.
2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente puo' adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare il fitofago o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infestato.
3. Il focolaio si estingue dopo che il Servizio fitosanitario regionale ha accertato l'assenza dell'insetto per tre anni consecutivi.
 
Art. 6.
Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
1. Si definisce «zona di insediamento», l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui e' stata comprovata la presenza di D. kuriphilus e la sua diffusione e' tale da non far ritenere piu' possibile un'eventuale azione di eradicazione.
2. Nelle zone di insediamento le misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, privilegiando la lotta biologica.
 
Art. 7.
Divieti
1. E' vietato trasportare rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di Castanea sp., ad eccezione delle sementi, al di fuori delle zone in cui e' presente D. kuriphilus, siano esse zone di focolaio o di insediamento.
2. E' vietato detenere e porre in circolazione esemplari vivi di D. kuriphilus in ogni stadio di sviluppo, isolati o associati a vegetali di Castanea sp., anche per scopi scientifici o di miglioramento genetico, senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario centrale.
 
Art. 8.
Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
1. Le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i campi di produzione di giovani piante di castagno (piantonai) sono ubicati in zone distanti almeno 10 km dalle zone nelle quali e' presente il D. kuriphilus.
2. I vivaisti adottano immediatamente tutti gli interventi necessari, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. In fase di commercializzazione dei materiali di Castanea sp., i vivaisti notificano tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiale di moltiplicazione compresi i dati identificativi degli acquirenti, escluse le sementi.
4. Il vivaista che, successivamente alla fase di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di castagno, venga a conoscenza che sullo stesso materiale o su una sua parte sia stata rilevata, alla successiva ripresa vegetativa, la presenza di D. kuriphilus, comunica gli estremi identificativi di tutti gli acquirenti dei materiali di moltiplicazione ceduti al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio di destinazione.
 
Art. 9.
Notifica delle misure fitosanitarie
1. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed agli altri Servizi fitosanitari regionali le misure fitosanitarie adottate, ai sensi del presente decreto nei territori di propria competenza.
 
Art. 10.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende castanicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.
 
Art. 11.
Inadempienze
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: Alemanno
 
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