Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 28 febbraio 2006, n. 2
Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Utilizzazione di zucchero invertito e sciroppi per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi. Campagna 2005-2006.

All'A.G.E.A.
-- Area coordinamento
-- Area organismo pagatore
Al Ministero delle attivita'
produttive D.G.S.P.C. - Uff. B2
Agli assessorati agricoltura delle
regioni a statuto ordinario e
speciale e alle province autonome
di Trento e Bolzano
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana -
Confagricoltura
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti - Coldiretti
Alla Confederazione italiana
agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione produttori
agricoli - Copagri
Alla Fagri
All'Union zucchero
Societa' SFIR
Gruppo SADAM Zuccherifici
Co.Pro.B./Italia Zuccheri
Allo Zuccherificio del Molise
Lievitalia S.p.a.
Alcoplus S.p.a.
DSM Bakery Ingredients Italy S.r.l.
All'Italrap

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 1 ed 1-bis del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione del 20 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, per la sola campagna di commercializzazione 2005/2006 e per la parte legata all'utilizzazione di zucchero invertito e di sciroppi, che non rientrano nella composizione del prodotto finito, per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.
1. Le imprese di produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, interessate ad avvalersi del disposto dell'art. 1-bis, del regolamento (CE) n. 314/2002, presentano istanza di riconoscimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 1 dell'art. 1-bis del regolamento (CE) n. 314/2002. L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciata il riconoscimento. Restano valide le istanze presentate dalle imprese precedentemente alla pubblicazione della presente circolare.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 1-bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 314/2002 del 20 febbraio 2002, le imprese alle quali sono state attribuite quote di produzione dello zucchero trasmettono all'AGEA, almeno dieci giorni prima della consegna dei prodotti, una dichiarazione che contenga:
a) la natura e la quantita' dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco;
b) le coordinate del trasformatore riconosciuto e la sede di trasformazione dei prodotti consegnati;
c) le date delle consegne presso la sede di trasformazione.
3. L'Autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti all'art. 1-bis - paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 314/2002, ivi compreso il controllo della contabilita' indicata nel paragrafo 1 del predetto articolo, e l'AGEA.
4. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia. Restano fermi, al riguardo, obblighi e prescrizioni indicati nel regolamento (CE) n. 314/2002.
5. Le procedure operative concernenti le dichiarazioni di consegna ed i controlli sono disposte da AGEA con propria circolare.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 28 febbraio 2006

Il capo del Dipartimento
delle filiere agricole e agroalimentari
Ambrosio
 
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