Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006
Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale comma prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che, nel definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;
Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che da' attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28 luglio 2005;
Vista la rettifica all'Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lettera c) del citato accordo, approvata nella seduta della conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute nonche' del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali ed individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.
3. Ai sensi del comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni del presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
4. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 2.
Rideterminazione degli organici delle regioni
e degli enti strumentali
1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, nel rispetto di quanto previsto dal comma 93 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le modalita' di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le amministrazioni nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
3. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da conseguirsi da parte delle singole regioni sono definiti, per ciascuna regione, adottando la seguente metodologia che ha a riferimento:
A) Il personale presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente individuato calcolando i dipendenti a tempo indeterminato, i dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i posti indisponibili dei fuori ruolo e di posti gia' oggetto dei piani occupazionali relativi a tutto l'anno 2004. La valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale presente e' ottenuta moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o rispettivamente del personale presente, per i rispettivi costi iniziali di categoria/qualifica; per l'area della dirigenza la retribuzione di posizione e' riferita all'importo medio contrattuale previsto in ogni ente;
B) La differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale presente, come sopra individuato, costituisce il costo dei posti vacanti.
4. L'equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione organica si considera pari al 3%. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui il rapporto tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola regione provvede alla rideterminazione della dotazione organica con l'obiettivo di raggiungere tale valore; ogni singolo ente non sara' comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente.
5. Le regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi applicativi relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche, certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri previsti dal presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.
6. Gli enti di cui al comma precedente sono le agenzie per la protezione dell'ambiente, le aziende e gli enti di soggiorno e turismo; gli enti per il diritto allo studio; gli IACP/ATER/ALER/ARTE, i parchi e gli enti per la difesa dell'ambiente ed altri enti regionali, quali tra l'altro l'ERSA o le agenzie per le erogazioni in agricoltura. Gli enti citati sono considerati, ai fini del presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati, delle regioni medesime.
7. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale, connessi a trasferimenti di funzioni e competenze, dallo Stato alle regioni, ai comuni ed ad altri enti locali, le stesse amministrazioni regionali e locali potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere aumentate con l'ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonche' del personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
Art. 3.
Rideterminazione degli organici
degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le modalita' di rideterminazione delle dotazioni organiche devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le riduzioni di spesa previste dal successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel presente decreto, nonche' i vincoli finanziari posti da ciascuna regione in riferimento all'art. 7 del presente decreto, procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, sulla base delle risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali, anche tenendo conto dei vincoli finanziari posti alle medesime regioni dall'intesa tra governo, regioni e province autonome del 23 marzo 2005, ed in particolare di quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 4 della medesima intesa.
 
Art. 4.
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario
e negli enti strumentali
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali e locali, l'ammontare di tali economie e' suddiviso per regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre 2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l'intero comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell'intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le regioni a statuto ordinario ed i relativi enti strumentali, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, a 76 milioni di euro per l'anno 2006, a 114 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli importi stabiliti dai patti di stabilita' sottoscritti dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano con le modalita' di cui al successivo art. 5. Sono comunque fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.
3. Gli enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo sono quelli indicati all'art. 2, comma 6 del presente decreto.
4. Gli obiettivi di risparmio da conseguire per l'anno 2005, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato sono fissati, per ciascuna regione e per i relativi enti strumentali o assimilati, utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato della singola regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto regioni a statuto ordinario nell'anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalita' degli enti di cui al precedente comma 3 del presente articolo. I risparmi da conseguirsi da parte di ciascuna regione sono rappresentati dalla tabella 1 allegata al presente decreto. Le regioni stesse provvederanno a ripartire l'importo determinato anche tra gli enti strumentali, certificando il conseguimento del relativo risultato. I risparmi, pertanto, da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna regione, comprensivi dei predetti importi, sono rappresentati dalla tabella 2 allegata al presente decreto, relativa alle regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse strumentali.
5. Gli obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono perseguibili anche mediante una diversa ripartizione tra le regioni, da presentare da parte delle stesse in sede di conferenza unificata, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo complessivo di risparmio individuato, per l'anno 2005, nella tabella 2 allegata al presente decreto.
6. Nell'anno 2005 il limite massimo del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di personale in ciascuna regione a statuto ordinario e negli enti di cui al precedente comma 3, il cui costo lordo annuo e' calcolato su 13 mensilita', e' uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni dal servizio e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento (per l'anno 2005 riportato nella tabella 2 allegata al presente decreto).
7. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
8. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di quello interessato da processi di mobilita'.
9. Applicando il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo anche negli anni successivi, le economie di spesa gia' conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi all'anno 2005.
10. Esclusivamente per l'anno 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli obiettivi da parte delle regioni, resta valida la possibilita' per ciascuna regione di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente.
11. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente comma 3.
 
Art. 5.
Aggiornamento delle tabelle
e certificazioni del conseguimento delle economie
1. L'aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto per gli anni successivi al 2005, e' sottoposto dalle regioni a statuto ordinario alla valutazione della conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento. In ogni caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna regione, sara' posta a carico della medesima regione la quota di mancato risparmio in sede di aggiornamento della tabella 2 allegata al presente decreto per l'anno successivo.
2. Riguardo alla certificazione del conseguimento degli obiettivi le regioni provvedono a comunicare alla conferenza delle regioni e province autonome l'avvenuto conseguimento degli obiettivi oggetto del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dagli organi preposti, salvo quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Rispettivamente entro il 31 marzo 2006 e il 31 marzo 2007 la conferenza delle regioni e province autonome trasmette ai fini della valutazione della conferenza unificata, un'analitica relazione corredata di tabella riassuntiva dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto da parte di ciascuna regione anche per i relativi enti strumentali. La certificazione dovra' tenere conto della eventuale diversa distribuzione di cui al precedente comma 5 del precedente art. 4 del presente decreto.
 
Art. 6.
Assunzione di personale nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilita' tra il governo e ciascuna regione e provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.
2. Con riferimento all'anno 2005 al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma precedente si provvede in conformita' ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilita' gia' stipulati, d'intesa anche con il Dipartimento della funzione pubblica,
3. Nel triennio 2005, 2006 e 2007 gli enti di cui al presente articolo concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde aventi carattere strutturale da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:
a) per l'anno 2005 l'importo e' cosi' determinato: 4,5 milioni di euro;
b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai rispettivi patti di cui al comma 1 in base ad un criterio di proporzionalita' a parita' di condizioni, con le regioni a statuto ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente decreto nonche' da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1, comma 1998 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. All'importo di cui al precedente comma 3, lettera a) vanno aggiunte le somme relative alle province della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai comuni delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformita' ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilita' gia' stipulati. Inoltre vanno aggiunte le quote di cui alla tabella 3 allegata al presente decreto relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano per quello che riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente decreto nonche' da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1, comma 1998 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 7.
Assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono per l'anno 2005, al netto delle quote relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano, quantificate complessivamente in euro 9.507.212,62, quelle indicate nella tabella 3 allegata al presente decreto, nella quale la ripartizione tra regioni e' stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) quota di accesso nell'anno 2005 alle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;
b) rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell'80%.
2. Ciascuna regione e' tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire le economie di spesa ad essa assegnate, di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, ferma restando l'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 6 dell'intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla verifica dell'effettivo conseguimento delle predette economie si provvede nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 12 della citata intesa.
3. In relazione a quanto stabilito dal comma 38, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle economie di spesa, anche per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera b) del presente decreto anche per gli anni 2006, 2007, 2008.
4. Con appositi accordi, da stipulare in sede di conferenza unificata sono individuati, tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma 3 del presente articolo, i criteri per la suddivisione delle economie previste, dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli anni successivi al 2005.
 
Art. 8.
Disposizioni concernenti la mobilita' del personale
1. La mobilita' puo' essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre e' da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le modalita' riguardanti personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 15 febbraio 2006
p. Il Presidente: Baccini Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 155
 
Tabella 1

=====================================================================
| Unita' complessiva di |Obiettivi di risparmio Anno
Regione | personale di riferimento | 2005 euro ===================================================================== Piemonte | 4067 | 1.873.862,83 --------------------------------------------------------------------- Lombardia | 4720 | 2.174.731,39 --------------------------------------------------------------------- Veneto | 3491 | 1.608.471,88 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 1330 | 612.795,07 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna| 3169 | 1.460.110,97 --------------------------------------------------------------------- Toscana | 3461 | 1.594.649,44 --------------------------------------------------------------------- Umbria | 1525 | 702.640,97 --------------------------------------------------------------------- Marche | 2202 | 1.014.567,48 --------------------------------------------------------------------- Lazio | 4621 | 2.129.117,32 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 2064 | 950.984,24 --------------------------------------------------------------------- Molise | 981 | 451.993,96 --------------------------------------------------------------------- Campania | 8592 | 3.958.748,33 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 4567 | 2.104.236,92 --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 1409 | 649.194,18 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 4805 | 2.213.894,99 --------------------------------------------------------------------- Totale | 51004 | 23.499.999,97
 
Tabella 2

=====================================================================
Regione | Obiettivi di risparmio Anno 2005 euro ===================================================================== Piemonte | 2.110.872,41 Lombardia | 2.442.337,34 Veneto | 1.818.492,94 Liguria | 721.562,32 Emilia-Romagna | 1.655.044,69 Toscana | 1.803.264,84 Umbria | 0,00 Marche | 0,00 Lazio | 2.392.084,61 Abruzzo | 1.094.143,11 Molise | 0,00 Campania | 3.850.000,00 Puglia | 2.364.674,03 Basilicata | 761.662,98 Calabria | 2.485.483,61 Totale | 23.500.000,00
 
Tabella 3

=====================================================================
|Totale quota di risparmio |
Regione | per singola Regione |Quota virtuale Regione S.S. ===================================================================== Piemonte | 17.092.527,27 | --------------------------------------------------------------------- Valle D'Aosta | | 576.425,14 --------------------------------------------------------------------- Lombardia | 30.560.020,65 | --------------------------------------------------------------------- P.A. Bolzano | | 1.965.821,71 --------------------------------------------------------------------- P.A. Trento | | 1.969.124,94 --------------------------------------------------------------------- Veneto | 17.001.282,44 | --------------------------------------------------------------------- Friuli V. G. | | 4.995.840,83 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 6.678.381,78 | --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna| 16.726.973,30 | --------------------------------------------------------------------- Toscana | 15.297.660,66 | --------------------------------------------------------------------- Umbria | 3.706.572,57 | --------------------------------------------------------------------- Marche | 6.308.764,26 | --------------------------------------------------------------------- Lazio | 16.932.591,72 | --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 5.086.624,46 | --------------------------------------------------------------------- Molise | 1.284.425,23 | --------------------------------------------------------------------- Campania | 19.229.339,95 | --------------------------------------------------------------------- Puglia | 13.763.541,35 | --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 2.306.094,45 | --------------------------------------------------------------------- Calabria | 8.488.941,22 | --------------------------------------------------------------------- Sicilia | 18.257.828,65 | --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 6.771.217,42 | --------------------------------------------------------------------- Italia | 205.492.787,38 | 9.507.212,62
 
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