Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3497).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
Considerato che la provincia di Torino, in qualita' di amministrazione direttamente coinvolta nell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, ha rappresentato la sussistenza di situazioni critiche in relazione all'evento di che trattasi;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza indifferibile di assicurare il migliore espletamento delle funzioni provinciali nel corso delle Olimpiadi invernali «Torino 2006»;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 2571/5001/1.45, del 9 febbraio 2005;
Dispone:
Art. 1.
1. Per assicurare il regolare svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, la provincia di Torino puo', con oneri a proprio carico ed in deroga ai contratti di categoria, autorizzare il personale della provincia utilizzato per lo svolgimento dell'evento olimpico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 70 ore mensili, nonche' 15 turni di reperibilita' mensile per ogni unita' del predetto personale. Per le medesime finalita' la provincia di Torino puo' assumere, con le procedure previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, personale con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 marzo 2006, nel limite massimo di trenta unita'.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza la provincia di Torino e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:
articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999;
art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999;
art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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