Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. 9
Disposizioni in materia di spese per il personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Alle Regioni a statuto ordinario
Alle Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di
Bolzano
Alle Province
Ai Comuni
Alle Comunita' montane
Alle Unioni di comuni
Agli Enti del Servizio sanitario
nazionale
Agli Organi di revisione
economico-finanziaria e ai collegi
sindacali presso i predetti enti
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento funzione
pubblica - U.P.P.A.
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Al Ministero della salute Dipartimento
della qualita' Dipartimento
dell'innovazione
All'Istat
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'Uncem

Ai fini del concorso delle Amministrazioni Regionali, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la legge finanziaria per il 2006, nel rispetto degli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti, dispone, all'art. 1, comma 198, che le spese di personale delle suddette Amministrazioni ed Enti, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, non possono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. In relazione ai numerosi quesiti pervenuti e al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni indicate in oggetto si forniscono alcune precisazioni sulle problematiche di maggiore interesse. Si precisa che i contenuti della presente circolare riguardano anche i consorzi cui partecipano gli enti locali, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 2, t.u.e.l.. Va innanzitutto premesso che la riduzione dell'1% e' da intendersi addizionale rispetto agli obiettivi di risparmio gia' prefissati dalla precedente normativa limitativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311) appositamente richiamata dal comma 198. Le componenti della spesa da considerare per la determinazione sia della base di calcolo per la riduzione dell'1% (riferita all'anno 2004), sia della spesa di competenza di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, sono costituite da:
- retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio - corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- altre spese espressamente richiamate dal comma 198 per compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile (ivi compresa la somministrazione di lavoro temporaneo) o con convenzioni. Sono inoltre inclusi gli eventuali emolumenti a carico delle Amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo. In relazione a quanto sopra, relativamente sia all'anno di riferimento (2004) che agli esercizi interessati (2006, 2007 e 2008), si precisa che vanno incluse tra le spese di personale le somme rimborsate ad altre Amministrazioni per il personale in posizione di comando. Inoltre, vanno incluse:
a) per gli Enti Locali:
- le spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- le spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.L.vo. n. 267/2000.
- i compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2;
b) per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
- le spese per prestazioni rese da personale dipendente da altri Enti mediante convenzione stipulata tra le Istituzioni interessate (artt. 58, CCNL 8 giugno 2000, aree terza e quarta della dirigenza del S.S.N.) qualora direttamente funzionali ai compiti istituzionali degli uffici;
- le spese relative agli incarichi di cui all'art. 15-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Per tutti gli enti interessati, vanno invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- per il solo anno 2006, le spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati al 31.12.2006 dall'art. 1, comma 243 della legge finanziaria 2006;
- le spese sostenute dall'Ente per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali e' previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
- le spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attivita' elettorale, per cui e' previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni; Per quanto concerne le spese per la formazione e le missioni (indennita' e rimborsi), si precisa che esse vanno escluse dalle spese di personale in quanto gia' comprese, ai fini della manovra di finanza pubblica per l'anno 2006, nell'ambito delle altre spese correnti. Inoltre gli Enti Locali potranno escludere le spese sostenute, nel corso degli armi 2005 e 2006, per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate, cosi' come specificate al punto B 3.1, lettera h, della circolare n. 8 del 17 febbraio 2006. Ai fini della corretta determinazione della base di calcolo per la riduzione dell' 1%, occorre prendere in considerazione l'importo a consuntivo - per gli Enti con contabilita' finanziaria vanno considerati gli impegni di spesa - relativo alle predette voci di spesa dell'anno 2004, da cui vanno detratti gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 199, lettera a). Sugli importi cosi' determinati va applicata la prevista riduzione dell' 1 %. Per quanto concerne la spesa di competenza di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, essa va considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo l'anno 2004 (comma 199, lettera b) e non puo' superare l'importo come sopra calcolato. Si ricorda che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio, gli Enti destinatari della limitazione di spesa possono fare riferimento (comma 200) alle disposizioni direttamente applicabili alle amministrazioni dello Stato (commi 187 e da 189 a 197) riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' altre specifiche misure in materia di personale. Per quanto riguarda la possibilita' di sottoporre a restrizioni la spesa per la contrattazione integrativa, si precisa che la disposizione opera con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale delle aree dirigenziali e dei segretari comunali. Per gli Enti Locali, ai sensi del comma 201, al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale possono concorrere anche eventuali risparmi nelle spese di funzionamento degli organi istituzionali. A tal proposito si precisa che la concorrenza alla limitazione delle spese di detti risparmi e' possibile solo per la parte eventualmente eccedente la riduzione del 10% prevista dal precedente comma 54. Il comma 203 stabilisce che, per gli Enti del Servizio sanitario nazionale, le misure di contenimento delle spese di personale previste dal comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e che i relativi effetti vengono valutati nell'ambito del tavolo tecnico previsto dalla medesima Intesa. Il comma 204 prevede, per gli Enti Locali e le Regioni, specifiche modalita' per il controllo e la verifica del rispetto dell'obiettivo di risparmio, con lo specifico coinvolgimento dell'organo di revisione contabile degli Enti. Inoltre, configurandosi gli adempimenti previsti dalle norme in esame quali misure per assicurare il coordinamento degli interventi in materia di finanza pubblica, gli effetti degli stessi potranno essere oggetto di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui ai commi da 166 a 170 del medesimo art. 1 della piu' volte richiamata legge finanziaria per il 2006.
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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