Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 20 febbraio 2006
Modifica del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la delibera in data 14 dicembre 2005 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito l'art. 29-bis del regolamento interno;
Decreta:
Dopo l'art. 29 del regolamento interno e' inserito il seguente articolo:
Art. 29-bis.
«1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' in magistratura con il compito di formulare, alle competenti Commissioni referenti, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia ed e' composto da: a) due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; b) sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentativita', da associazioni della magistratura; c) due esperti designati dal comitato nazionale e dalla commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.
4. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Qualora, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio Superiore, le associazioni e le amministrazioni indicateal comma 2 lettere b) e c), non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto fino a quando queste non intervengono.».
Roma, 20 febbraio 2006
CIAMPI
Ferranti, Segretario Generale del
Consiglio Superiore della Magistratura
 
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