Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 ottobre 2005
Adempimenti relativi alla gestione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale e' stato istituito il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1999, con il quale e' stato affidato al Ministero il compito della raccolta, elaborazione e diffusione di dati a livello nazionale anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che ha previsto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA nonche' l'obbligo per gli enti e le agenzie vigilate dal Ministero, le regioni e gli enti locali nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, di avvalersi dei servizi del SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;
Vista la convenzione quadro, sottoscritta il 15 ottobre 2001, e integrata con atto modificativo relativo al subentro della societa' Agrisian S.c.p.a. sottoscritto il 30 ottobre 2002, per la gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonche' dei servizi informatici connessi;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che ha disposto la soppressione dell'AIMA e l'istituzione della Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il subentro all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ed in particolare l'art. 14, commi 9 e 10, concernenti il trasferimento all'AGEA dei compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante disposizioni per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2005, n. 265/Dps;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, emana, avvalendosi del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, di cui al comma 3 del medesimo articolo, i pertinenti atti di indirizzo del SIAN.
2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, cura la gestione degli Atti esecutivi relativi ai servizi a supporto degli uffici del Ministero erogati nell'ambito del SIAN.
3. Il Corpo Forestale dello Stato cura la gestione degli Atti esecutivi relativi ai servizi a supporto dei propri uffici centrali e periferici erogati nell'ambito del SIAN. Analogamente gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali curano la gestione degli Atti esecutivi relativi ai servizi a supporto dei propri uffici erogati nell'ambito del SIAN.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AGEA, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, subentra al Ministero nella convenzione quadro, sottoscritta il 15 ottobre 2001, e integrata con atto modificativo relativo al subentro della societa' Agrisian S.c.p.a. sottoscritto il 30 ottobre 2002, per la gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonche' dei servizi informatici connessi, secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e relativi regolamenti di attuazione, ivi compresi i servizi del Sistema Informativo della Montagna (SIM) realizzati in attuazione del disposto dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
 
Art. 2.
1. L'AGEA, in attuazione dell'art. 14, comma 9 del decreto legislativo n. 99/2004 e sulla base degli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 1, assicura le funzioni di coordinamento, sviluppo e gestione del SIAN, assumendo i provvedimenti necessari a promuovere ed eseguire gli adempimenti previsti e garantendo il raccordo con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, e con il CNIPA, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1, l'AGEA, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l'innovazione e le tecnologie e del CNIPA, promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi:
a) di razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei processi di erogazione dei servizi di interoperabilita' e cooperazione, nonche' l'interscambio sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze nella erogazione e fruizione dei servizi;
b) di valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riuso delle funzioni dalle stesse realizzate;
c) di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi, anche privati.
 
Art. 3.
1. In attuazione dell'art. 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA assicura al Ministero l'integrazione all'interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attivita' eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero o da altri soggetti pubblici e privati, delegate o finanziate dal Ministero stesso, che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'AGEA:
a) definisce gli standard idonei a garantire la compatibilita' con l'architettura complessiva del SIAN, verificandone il rispetto;
b) garantisce la fruizione delle informazioni all'interno del SIAN, sulla base delle specifiche definite, realizzando gli opportuni meccanismi di interoperabilita', interscambio e cooperazione.
 
Art. 4.
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3, l'AGEA esprime parere vincolante in merito agli interventi di sviluppo dei servizi a supporto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, relativamente:
a) alla garanzia della piena integrazione dei servizi all'interno del SIAN;
b) alla compatibilita' di tali servizi con l'architettura complessiva del SIAN, nel rispetto degli standard predefiniti;
c) al pieno riuso delle funzioni gia' disponibili all'interno del sistema, al fine di evitare duplicazioni di banche dati e ridondanza di applicazioni omologhe;
d) all'idoneita' dei dati e delle applicazioni ai fini della fruizione delle informazioni di interesse comune, mediante i meccanismi di interoperabilita', interscambio e cooperazione realizzati nell'ambito del SIAN.
2. A tal fine i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono all'AGEA per il predetto parere i progetti e gli schemi contrattuali relativi agli interventi di sviluppo, prima di avviarne la realizzazione.
 
Art. 5.
1. Sono trasferite all'AGEA le risorse stanziate sul capitolo 1982 del Ministero destinate al funzionamento del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 12 della convenzione quadro di cui all'art. 1, comma 4.
2. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, ed al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, l'AGEA avviera' la pianificazione e la realizzazione di appositi interventi finanziati:
a) mediante trasferimento da parte del Ministero di risorse disponibili ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di progetti presentati dall'AGEA e approvati dal Ministero;
b) mediante risorse stanziate da amministrazioni pubbliche interessate ad avvalersi dei servizi del SIAN, ivi compresi i fondi destinati a progetti comuni dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attraverso apposite convenzioni;
c) mediante propri stanziamenti di bilancio.
3. E' trasferita all'AGEA la risorsa dirigenziale del Ministero alla quale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 15 marzo 2002 erano affidate le funzioni di gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, esercita le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, mediante l'ufficio di livello dirigenziale non generale, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2005, n. 265/Dps.
Roma, 26 ottobre 2005
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 181
 
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