Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006
Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 125;
Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 125;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;
Decreta:
In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida per la predisposizione della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI
MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI.

1. Premessa.
L'art. 125 deI decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili.
In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche' dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto. 2. Campo di applicazione.
Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalita' di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantita' ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attivita' specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato 1. 3. Pianificazione di emergenza.
La pianificazione di emergenza assolve alla finalita' di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verra' predisposta a livello sia nazionale sia provinciale.
Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.
Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.
In tale contesto, percio', il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza che assume una valenza programmatoria peculiare ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.
La previsione in questione, in altri termini, e' funzionale per avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi. 3.1. Pianificazione di emergenza nazionale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, includera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza.
Tale piano e le sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
La sezione specifica di cui sopra riportera', quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorita' competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorita' coinvolte, i termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalita' altamente specializzate nel campo sanitario.
La specifica sezione del piano nazionale verra' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le autorita' competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti del predetto piano ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti. 3.2. Pianificazione di emergenza provinciale.
Il prefetto competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanita'; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovra' prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualita' che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonche' definire le relative procedure d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.
Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmettera' il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.
Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalita' previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.
Tale piano stabilisce, altresi', le modalita' operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida.
L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando la normativa nazionale e internazionale di riferimento in correlazione con la pianificazione di emergenza; nel piano devono altresi' essere individuati i livelli di responsabilita' delle amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle azioni da attuare durante le emergenze. Una parte specifica deve essere riservata alla individuazione della strumentazione e dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da attuare durante le emergenze.
Il prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' della regione e degli enti territorialmente interessati.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico e le modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.
La presente fase dovra' concludersi entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente. 3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile irraggiato.
Il prefetto competente per territorio predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovra' avere a fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.
Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le modalita' previste dalle presenti linee guida. 4. Rapporto tecnico.
Per la redazione del piano di emergenza assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:
a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalita' di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalita' di impiego;
c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio.
Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente, il rapporto tecnico, munito del parere della commissione tecnica, viene trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che lo invia ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza.
Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.
Per il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato dovra' dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere tecnico della commissione di cui all'art. 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettera' il rapporto al prefetto competente per la predisposizione del relativo piano di emergenza inerente allo specifico trasporto. 5. Informazione alla popolazione.
La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattivita' e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuali responsabilita' nei riguardi della collettivita', nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Il piano di informazione deve indicare l'autorita' responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalita' di revisione e aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione. 6. Attuazione del piano provinciale di emergenza.
Il piano provinciale di emergenza e le misure protettive vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In ogni caso il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano provinciale di emergenza, specificando l'entita' prevedibile dell'incidente. Per gli incidenti occorsi in ambito portuale il trasportatore e' tenuto ad effettuare la predetta comunicazione anche all'autorita' marittima territorialmente competente.
Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando militare territoriale, nonche' gli organi del Servizio sanitario nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio di sanita' marittima e dell'autorita' marittima, competenti per territorio.
Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' il presidente della giunta regionale e l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Il prefetto avvia le azioni previste dal piano provinciale di emergenza, oppure, se ne sussistono le condizioni, quelle di cui all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
Al Comando provinciale dei vigili del fuoco spetta l'attuazione dei primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.
Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumita' o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso agli altri prefetti interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 7. Esercitazioni.
Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi strumenti di attuazione. 8. Comunicazioni alle autorita'.
I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:
a) spedizioni di materie fissili;
b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la cui attivita' complessiva per spedizione e' > 3 A1 (materie sotto forma speciale) oppure > 3 A2 (materie sotto altra forma), dove A1 e A2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo la regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario;
c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attivita' complessiva per spedizione e' > 30 A1 (materie sotto forma speciale) o > 30 A2 (materie sotto altra forma).
Nel caso di spedizioni comprendenti piu' radioisotopi, i quantitativi massimi corrispondenti ai valori 3 A1 o 3 A2 ed ai valori 30 A1 o 30 A2 devono essere calcolati, ai fini della comunicazione preventiva di cui sopra, con la procedura prevista dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario.
Per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovra' essere effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza e del porto di arrivo.
In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere:
informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;
nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;
attivita' massima e quantita' in massa.
Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica preventiva dovra' essere adempiuto nei confronti del prefetto, del comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti internazionali via mare la predetta comunicazione dovra' essere effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza.
La tabella dei valori di A1 e A2 per tutti i radionuclidi, di cui alla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi recepita nella normativa italiana con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento di linee guida.
 
Allegato 1
DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:
a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale sia l'attivita' specifica che l'attivita' totale trasportata superano i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione AIEA per il trasporto di materie radioattive;
b) attivita' specifica: si intende l'attivita' del radionuclide per unita' di massa del nuclide stesso. L'attivita' specifica di un materiale nel quale il radionuclide e' distribuito in maniera uniforme e' l'attivita' per unita' di massa del materiale;
c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il materiale radioattivo solido non disperdibile, oppure una capsula metallica contenente materiale radioattivo;
d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad irraggiamento in impianti nucleari di potenza o in reattori nucleari di ricerca;
e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235, plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:
l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;
l'uranio naturale o l'uranio impoverito irraggiato esclusivamente in reattori termici;
f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o amministrazione statale che gestisce il trasporto di materie radioattive o nucleari con qualunque mezzo di trasporto;
g) trasporto: attivita' comprendente tutte le operazioni e le condizioni associate coinvolgenti il movimento di materiale radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo scaricamento ed il ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;
h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante ogni fase del trasporto tale da comportare danni al sistema di contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una o piu' persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti per la popolazione dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;
i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente i contenuti radioattivi;
j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti dell'imballaggio indicati dal progettista come atti ad assicurare il confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del trasporto;
k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti radioattivi, cosi' come presentato per il trasporto;
l) A1 e A2: valori limite di attivita' per ogni radionuclide, contenuti nella tavola IV della «Regolamentazione AIEA per il trasporto di materiale radioattivo»;
m) collo di tipo A: e' un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attivita' fino ad A1 se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale;
n) collo di tipo B: e' un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attivita' superiore ad A1, se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale.
 
Allegato 2
CONTENUTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
Parte generale:
premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;
obiettivi della pianificazione;
presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento della pianificazione.
Lineamenti della pianificazione:
le misure generali e gli interventi previsti in caso di emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto c);
le autorita' interessate al piano, il sistema di comando e controllo, le responsabilita';
i sistemi di telecomunicazione.
Modello d'intervento:
la procedura di attivazione del piano con la descrizione analitica delle prime azioni da parte delle autorita' responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
la procedura di scambio delle informazioni con la descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorita' responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
i piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza;
il piano di informazione alla popolazione.
Allegati al piano di emergenza: quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:
documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;
livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni;
dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento;
schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni;
carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;
elenco telefonico di reperibilita'.
 
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