Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006
Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Brusciano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Brusciano;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Brusciano, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di Brusciano (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Giuseppe Sacchi, viceprefetto a riposo;
dott.ssa Elvira Nuzzolo, viceprefetto aggiunto;
dott. Fiorentino Boniello, direttore amministrativo contabile.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 252
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Brusciano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
Sulla base di rapporti informativi delle forze dell'ordine che, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio dell'ente, avevano acquisito elementi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento degli organi elettivi del comune ad opera di una radicata organizzazione mafiosa operante nella zona, il prefetto di Napoli ha disposto, il 26 agosto 2005, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata.
In particolare la commissione ha evidenziato come la presenza influente di taluni amministratori in rapporti di parentela e contiguita' con personaggi riconducibili alla criminalita' organizzata e con numerosi procedimenti penali, anche per gravi reati abbia comportato un uso distorto della cosa pubblica che ha favorito soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
La commissione ha ritenuto sintomatica di un clima di pesante intimidazione l'aggressione, da parte di un componente della giunta, del segretario generale che, peraltro, in piu' di una occasione aveva esortato l'amministrazione a procedere all'annullamento di atti considerati illegittimi. Significativo e' altresi' al riguardo che il consiglio comunale abbia convalidato l'elezione di un proprio componente, poi nominato assessore, sulla base di una autocertificazione in cui l'interessato attestava di possedere i requisiti di legge, nonostante il medesimo fosse incandidabile in quanto condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'omessa verifica delle condizioni dell'eletto da parte della struttura burocratica, adempimento obbligatorio per legge, ha consentito al predetto di ricoprire per molto tempo la carica elettiva, nonostante la sussistenza della causa ostativa, avendo il consiglio proceduto a revocare il provvedimento di convalida solo a seguito della richiesta della prefettura.
Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'attivita' ispettiva, la commissione ha acclarato la sussistenza di anomalie, irregolarita' ed illegittimita' nella gestione dell'ente che si sono concretizzate anche in atteggiamenti di favore nei confronti di personaggi gravitanti nell'ambito della criminalita' organizzata.
In particolare, sono apparse sintomatiche della soggezione dell'apparato politico a scelte estranee agli interessi dell'ente, le procedure amministrative finalizzate all'assegnazione di locali da destinare ad attivita' commerciali. La circostanza che allo svolgimento di dette procedure abbia direttamente presieduto un amministratore in luogo del dirigente e che le istanze pervenute siano state perfettamente coincidenti, nel numero e nelle tipologie richieste, agli esercizi da assegnare, ha fatto supporre alla commissione che le assegnazioni fossero state preordinate. Fra gli assegnatari figura anche un soggetto in rapporti di contiguita' con la criminalita' organizzata locale, che, qualche anno dopo, sulla base di certificazione tecnica peraltro redatta da un parente che ricopre anche una carica amministrativa nel comune, ha ottenuto l'assegnazione piu' vantaggiosa di un altro esercizio commerciale. Ad assegnazione avvenuta, l'amministrazione comunale ha consentito inoltre immotivatamente al medesimo di beneficiare dell'immobile a condizioni economiche piu' favorevoli rispetto a quelle del bando, a detrimento delle casse comunali. L'organo ispettivo ha ipotizzato che l'ente abbia inteso disincentivare, con la previsione nel bando di condizioni particolarmente onerose, la partecipazione alla selezione, relativamente alla quale e' infatti pervenuta la sola istanza del predetto, accordando poi condizioni piu' vantaggiose ad assegnazione avvenuta.
Anche nel settore degli appalti pubblici e' emersa una accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalita'. Diversi appalti pubblici sono stati affidati infatti anche a ditte i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con esponenti della malavita organizzata.
Negli affidamenti diretti per somma urgenza sono state riscontrate diverse irregolarita', quali l'insufficiente motivazione del ricorso alla procedura di urgenza, le gravi carenze nella documentazione relativa alla fase progettuale, la mancata acquisizione di notizie sui requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo-economico in possesso alla ditta prescelta.
Particolarmente significativa inoltre e' stata ritenuta dalla commissione la circostanza che il sindaco abbia di fatto differito l'applicazione del protocollo di legalita', stipulato dal medesimo con la prefettura per prevenire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, subordinando la sua applicazione alla formale presa di conoscenza delle clausole in esso contenute da parte della giunta comunale la quale solo venti giorni dopo esprimeva in apposita delibera la volonta' di aderire all'accordo. Nel frattempo e' stata peraltro indetta una gara cui hanno preso parte anche ditte controindicate ai sensi della normativa antimafia. La commissione ha anche accertato che la giunta comunale ha unilateralmente dato disposizione agli uffici comunali competenti in deroga alle norme del protocollo.
E' stato inoltre evidenziato che in occasione dell'aggiudicazione di alcuni lavori a trattativa privata, l'amministrazione, sebbene avvertita dalla prefettura che per la ditta affidataria sussisteva il pericolo di condizionamento da parte della criminalita' organizzata, non ha inteso provvedere alla risoluzione del contratto.
Analogamente, e' risultato che l'amministrazione ha proceduto ad approvare, in contrasto con il dettato normativo, gli interventi connessi ad una perizia di variante che al momento della approvazione erano gia' stati eseguiti ed ultimati, all'evidente scopo di sanare i maggiori lavori effettuati dalla impresa affidataria. Anche in questa circostanza, sebbene avvisato dal segretario dell'ente della illegittimita' dell'atto, il sindaco non ha inteso procedere al suo annullamento ne' alla risoluzione del contratto. Da ulteriori approfondimenti e', peraltro, emerso che l'amministratore unico della ditta affidataria dei lavori e' imparentato ad esponenti di spicco di un sodalizio criminale operante nella zona.
Con riferimento al dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio, la commissione ha verificato una sterile attivita' di contrasto da parte dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della tutela del territorio. Infatti, non risulta mai definito l'iter sanzionatorio, con la demolizione del manufatto abusivo o la sua acquisizione al patrimonio comunale.
Nel settore edilizio, la commissione ha ritenuto emblematiche di una gestione finalizzata al perseguimento di finalita' diverse dal pubblico interesse, sia le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale in sede di variante al piano regolatore generale, censurate poi dal competente organo provinciale, determinazioni con le quali venivano valorizzate aree nella titolarita' di soggetti gravitanti in ambienti malavitosi, sia la concessione edilizia rilasciata, con una procedura in contrasto per diversi aspetti con la normativa di riferimento, al legale rappresentante di una cooperativa, strettissimo congiunto di un pluripregiudicato ritenuto elemento di spicco del clan egemone nella zona.
Gli elementi fattuali desunti dall'indagine ispettiva e degli organi di polizia, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalita' organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attivita' comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettivita'.
L'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni, come emerge dai numerosi esposti con i quali essi esprimono il loro dissenso.
Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 5 gennaio 2006, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su conforme avviso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalita' mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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