Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 gennaio 2006
Riconoscimento e riclassificazione del prodotto esplodente denominato «Firestar Bang n. 7» e non classificazione del prodotto esplodente denominato «Firestar Bang 2», alla ditta «Firestar S.r.l.».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Viste le istanze del 31 marzo e 11 marzo 1998, con cui il sig. Bertolo Ivano, titolare della ditta «Firestar S.r.l.», chiedeva a questo Ministero il riconoscimento e non classificazione ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973 posto in nota all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), dei prodotti, realizzati per proprio conto dalla ditta Red Lantern Fireckrackers anf Fireworks - Provincia di Hunan (Cina), denominati rispettivamente: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7»;
Viste le comunicazioni del 2 novembre 1998 per l'artifizio denominato «Firestar Bang 2» e del 16 giugno 1999 per l'artifizio denominato «Firestar Bang 7» con cui il Ministero dell'interno forniva comunicazione all'interessato tramite la prefettura di Pordenone dell'avvenuto riconoscimento e non classificazione dei prodotti;
Vista la nota pervenuta, in data 7 febbraio 2005, al competente ufficio del Ministero dell'interno da parte dello studio legale Comis, per conto della ditta «Firestar S.r.l.» che chiedeva conferma dell'avvenuto riconoscimento e «non classificazione» tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n.7»;
Visti i provvedimenti di riconoscimento e «non classificazione» tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7», notificati al sig. Bertolo Ivano legale rappresentante della ditta «Firestar S.r.l.», in data 5 luglio 1999, dalla prefettura di Pordenone;
Considerato che dall'esame preliminare d'ufficio delle schede tecniche e dei carteggi relativi ad entrambi i prodotti, essi sono apparsi, per motivi diversi e compiutamente rilevati nel successivo esame della competente Commissione consultiva centrale controllo armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, non allineati con gli attuali parametri di sicurezza, richiesti per ammettere i prodotti pirotecnici alla libera vendita;
Viste le note inviate al rappresentante legale del sig. Bertolo e per conoscenza al medesimo in data 26 aprile 2005, ed alle successive inviate allo stesso sig. Bertolo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 in data 27 e 28 aprile 2005 e la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2005 con le quali gli si rendeva noto che le relazioni tecniche e i relativi carteggi dei due prodotti esplodenti «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7» venivano posti al riesame della Commissione consultiva centrale controllo armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, la quale, nella seduta n. 11/05E del 17 aprile 2005, ha ritenuto che il prodotto denominato «Firestar Bang n. 7», per l'esuberante quantitativo di miscela pirica attiva (0,9 g) debba essere classificato nella V categoria mentre il prodotto denominato «Firestar Bang n. 2» non puo' . essere riconosciuto e classificato a causa di una eccessiva brevita' del ritardo tra l'accensione e l'attivazione della carica ad effetto «crepitio» che lo rende non sicuro;
Viste le comunicazioni inviate, in data 16 agosto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'interessato tramite la prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pordenone e al Ministero della giustizia - Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione della decisione assunta da questo Ministero;
Lette le osservazioni fatte pervenire tramite fax dal sig. Bertolo Ivano, in data 30 agosto 2005 (giunte poi in via ordinaria in data 7 settembre 2005) e la nota del 30 agosto 2005 trasmessa dall'Associazione nazionale imprese spettacoli pirotecnici;
Tenuto conto che le predette osservazioni non inficiano le considerazioni dell'organo collegiale tecnico sopra richiamate;
Ritenuto di dover apprestare, ai sensi delle norme di tutela del consumatore ed, in particolare, di quelle destinate a dare protezione alle categorie maggiormente vulnerabili, tra le quali si debbono ascrivere i minori di anni diciotto, misure idonee al ritiro o alla limitazione di prodotti ritenuti non sicuri ovvero inadatti a determinate fasce di utilizzatori;
Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 102, 103, 105, 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Visti gli articoli 7 e 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e il decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 7/1997;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, relativo all'attuazione della direttiva n. 2001/95/CE sulla sicurezza generale di prodotti ed il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 299»;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuazione della direttiva n. 88/738/CEE relativa al ravvicinamento della legislazione degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ecologia;
Decreta:
Il manufatto esplosivo denominato «Firestar Bang n. 7», di cui alle premesse e' riconosciuto e classificato, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella V categoria gruppo C, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Esso, pertanto, non sara' ulteriormente annoverato tra i prodotti pirotecnici «riconosciuti e non classificati» ex decreto ministeriale 4 aprile 1973 ne' sara' oggetto del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272.
Il manufatto esplosivo denominato «Firestar Bang n. 2» non puo' essere riconosciuto classificato e, pertanto, non potra' piu' essere commercializzato e deve essere ritirato dal mercato. L'importatore adottera' ogni misura necessaria ad attuare quanto disposto.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Roma, 10 gennaio 2006
p. il Ministro: Mantovano
 
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