Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
DECRETO 9 gennaio 2006
Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;
Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n 11.
2. Il comitato tecnico svolge le attivita' preparatorie e di coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE e tutte le attivita' ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dal CIACE.
3. Il comitato tecnico opera in collegamento con gli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero degli affari esteri che si avvale della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, di seguito denominata «ITALRAP», nonche', quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, con le regioni e le province autonome.
4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi dal Ministero degli affari esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.
 
Art. 2.
Composizione del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico e' composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione.
2. L'organo di vertice di ciascuna amministrazione del Governo, comprese anche le Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le Autorita' indipendenti, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al comitato tecnico.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La mancata designazione di uno o piu' componenti non infirma la costituzione e l'operativita' dell'organo.
5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato tecnico sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.
6. I componenti del comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalita' previste dal comma 5. Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.
7. Le modifiche della composizione del comitato tecnico sono disposte dal Ministro per le politiche comunitarie con proprio decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.
 
Art. 3.
Sede e funzionamento del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il comitato tecnico e' convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni, del quale e' data comunicazione a tutti i componenti.
3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite supplente, i membri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere affiancati da due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia.
5. Alle riunioni del comitato tecnico puo' partecipare, anche in videoconferenza, il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.
6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto conto del calendario delle sedute del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, di seguito denominato «COREPER».
7. Il comitato tecnico puo' acquisire, anche attraverso audizioni di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.
8. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, puo' chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE per la trattazione di singole questioni.
9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso e' trasmesso al CIACE, al Ministero degli affari esteri, anche per il successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per materia.
 
Art. 4. Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle riunioni
del comitato tcnico
1. La partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana rispetto ai progetti di atti normativi comunicati e dell'Unione europea e' garantita mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di cui all'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un assessore per ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente, da esse designato, competente per le materie in trattazione.
3. La mancata designazione di uno o piu' assessori non infirma la costituzione e il funzionamento dell'organo.
4. Il comitato tecnico in composizione integrata e' convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico in composizione integrata individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, puo' chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.
6. Il comitato tecnico «integrato» opera secondo le procedure di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente decreto.
 
Art. 5.
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria del comitato tecnico opera presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, come previsto dall'art. 4 del regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).
2. L'ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato tecnico e cura la documentazione necessaria per le attivita' del comitato stesso.
3. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria e' articolata sulla base delle competenze dei Ministri dell'Unione europea.
4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 122
 
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