Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonche' nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;
Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilita' con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attivita' imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilita', per ragioni di opportunita' ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non gia' l'introduzione di casi di incompatibilita', ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attivita' di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;
Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunita', hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione puo' chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Finalita' e funzioni

Art. 1
Scuola superiore della magistratura

1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola e' una struttura didattica autonoma, con personalita' giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalita', la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti gia' nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unita'.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
 
Art. 2
Finalita'

1. La Scuola e' stabilmente preposta: a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della
formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano
attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di
formazione dei magistrati, curando che entrambi siano attuati
sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca; d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro
degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia
giudiziaria.
2. Per il raggiungimento delle finalita' indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola e' composta da due distinte articolazioni.
 
Art. 3
Statuto

1. La Scuola e' retta da un proprio statuto, adottato dal comitato
direttivo con il voto favorevole di almeno cinque componenti.
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in
conformita' alle disposizioni dello statuto.
 
Art. 4
Organi

1. Gli organi della Scuola sono: a) il comitato direttivo; b) il presidente; c) i comitati di gestione.
 
Art. 5
Composizione e funzioni

1. Il comitato direttivo e' composto dal presidente e da altri sei
membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti
ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Molise e Sardegna.
2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalita' e
all'attivita' della Scuola, salvo quanto di competenza dei
comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonche' di
controllo sul personale assegnato.
3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni
ed il bilancio; nomina i membri dei comitati di gestione;
programma l'attivita' didattica della Scuola, avvalendosi delle
proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro
della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli
giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
nonche' delle proposte dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche.
 
Art. 6
Nomina

1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo
presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso
delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle
direttive giudicanti di legittimita', nonche' il procuratore
generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo
stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle
direttive requirenti di legittimita'.
2. Del comitato direttivo fanno altresi' parte due magistrati
ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che
esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un
avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione
nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore
universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal
Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal
Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo
di quattro anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma
1, essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono
fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire
meno dei requisiti previsti per la nomina.
 
Art. 7
Funzionamento

1. Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque
componenti e a maggioranza relativa, salvo i casi di cui agli
articoli 3, comma 1, e 11, comma 1. In caso di parita' prevale il
voto del presidente. Il voto e' palese.
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in
relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi
di opportunita', dichiara tale situazione al comitato e si astiene
dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
 
Art. 8
Indipendenza dei componenti

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.
 
Art. 9
Incompatibilita'

1. Salva l'attivita' di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo e' incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attivita' di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
 
Art. 10
Trattamento economico

1. L'indennita' di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
 
Art. 11
Funzioni

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed e'
eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza
assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca
le riunioni fissando il relativo ordine del giorno ed esercita i
compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalita' di sostituzione del presidente in caso di assenza o
impedimento sono disciplinate dallo statuto.
 
Art. 12
Funzioni

1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma
2, e' istituito un comitato di gestione composto da cinque membri
che eleggono, tra loro, un presidente.
2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per
i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
3. Ciascun comitato di gestione: a) attua la programmazione annuale dell'attivita' per il proprio
ambito di competenza; b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione; c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento
in ciascuna sessione; d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione; e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche; f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di
ciascuna di esse, relazioni consuntive; g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi
effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonche' i
docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.
 
Art. 13
Nomina

1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonche' tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.
2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.
3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.
 
Art. 14
Funzionamento

1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' palese.
2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunita', dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attivita' del medesimo, nonche' alle discussioni e relative deliberazioni.
3. L'astensione e' obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attivita' professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.
 
Art. 15
Indipendenza dal comitato direttivo

1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.
 
Art. 16
Incompatibilita'

1. Salva l'attivita' di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione e' incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
 
Art. 17
Trattamento economico

1. Ai componenti dei comitati di gestione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entita' e' stabilita, fino ad un massimo di Euro 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, e' riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.
 
Art. 17-bis (1)
(( Segrettario generale ))

(( 1. Il segretario generale della Scuola:
a) e' responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attivita' della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull'attivita' della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni. ))
 
Art. 17-ter (1)
(( Funzioni e durata ))

(( 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalita'. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell' amministrazione di provenienza.
3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennita' o compensi aggiuntivi, puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso. ))
 
Art. 18
Durata

1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi.
 
Art. 19
Articolazione

1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalita' delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo.
 
Art. 20
Contenuto e modalita' di svolgimento

1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica deliberata dal comitato direttivo della Scuola medesima, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonche' delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacita' operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalita', scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori degli uditori giudiziari; i tutori assicurano agli uditori l'assistenza didattica.
4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda e' trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo del numero 2), lettera a), del
comma 1, dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n.
150:
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) omissis;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte
ed orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1
e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche'
nelle materie attinenti al diritto dell'economia;".



 
Art. 21
Contenuto e modalita' di svolgimento

1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di sette mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di tre mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di otto mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.
2. Il comitato di gestione approva per ciascun uditore il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all'uditore un'adeguata formazione nei settori civile e penale e una specifica preparazione nelle funzioni che sara' chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.
3. Il comitato di gestione provvede, altresi', ad individuare, presso ciascun ufficio giudiziario, i magistrati affidatari presso i quali gli uditori svolgono i prescritti periodi di tirocinio.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun uditore loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato di gestione.
 
Art. 22
Procedimento

1. Al termine del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonche' di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneita' all'assunzione delle funzioni giudiziarie.
2. I giudizi sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di essi e di ogni altro elemento eventualmente acquisito, delibera sulla idoneita' di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie.
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato di gestione.
4. L'uditore valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalita' previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego dell'uditore giudiziario.
 
Art. 23
Tipologia dei corsi

1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonche' della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversita' delle funzioni svolte dai magistrati.
 
Art. 24
Oggetto

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalita'.
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalita' previste dal piano approvato dal comitato di gestione.
 
Art. 25
Obbligo di frequenza e durata

1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
3. Il differimento della partecipazione ai corsi, che puo' essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non puo' in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.
4. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.
5. Il magistrato puo' partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione.
 
Art. 26
Valutazione finale

1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.
2. La valutazione e' inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.
 
Art. 26-bis
((Oggetto

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita' organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validita' per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione))
.
 
Art. 27
Oggetto

1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonche' delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.
2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonche' per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.
3. I corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio delle funzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione.
 
Art. 28
Frequenza e durata

1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
3. Il differimento della partecipazione ai corsi puo' essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.
4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.
5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.
6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalita' manifestato dal magistrato.
 
Art. 29
Periodicita'

1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalita' previste dall'articolo 24.
 
Art. 30
Valutazione della Scuola

1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione e' inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.
 
Art. 31
Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneita' del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.
2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi: a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso
di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal
magistrato; b) la laboriosita' e produttivita'; c) la capacita' tecnica; d) l'attivita' giudiziaria e scientifica; e) l'equilibrio; f) la disponibilita' alle esigenze del servizio; g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali; h) il rispetto della deontologia.
3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non piu' di due volte, con le stesse modalita' previste per il primo.
4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.
5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato e' dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regio decreto
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):
"Art. 3 (Dispensa dal servizio o collocamento in
aspettativa di ufficio per debolezza di mente od
infermita).
Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o
per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo'
adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del
proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere
conforme del Consiglio superiore della magistratura.
Se la infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato
puo', su conforme parere del Consiglio superiore, essere
collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo
consentito dalla legge.
Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si
trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,
e' dispensato dal servizio.
Le disposizioni precedenti per quanto concerne il
parere del Consiglio superiore non si applicano agli
uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o
dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la
grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario
nel caso di dispensa.
Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa
dal servizio e' disposta con decreto Reale, su conforme
parere del Consiglio giudiziario.
Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto
nei due precedenti commi puo' essere proposto ricorso al
Consiglio superiore della magistratura cosi'
dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni
dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.".



 
Art. 32
Periodicita'

1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimita' sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalita' al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.
 
Art. 33
Corso di formazione presso la Scuola

1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 e' preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non e' suscettibile di differimento.
 
Art. 34
Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.
 
Art. 35
Progressione economica

1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale puo' essere disposto solo se il magistrato e' stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.
 
Art. 36
Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneita'
nei concorsi per il conferimento delle
funzioni di secondo grado o di legittimita'

1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimita', la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 32.
 
Art. 37
Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo gia' destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 2 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
"37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera
a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per
l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a
decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed
euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di
funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro
2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno
2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le
spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento
professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2,
lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2,
lettera m).".



 
Art. 38
Abrogazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48; d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48; e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n.
48; f) la legge 30 maggio 1965, n. 579; g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, nonche' le disposizioni emanate in
attuazione di tale articolo.



Note all'art. 38:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 128 del citato regio
decreto n. 12 del 1941, in vigore dalla data di efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
"Art. 128 (Destinazione degli uditori - Assimilazione
gerarchica - Trattamento economico).
Essi sono assimilati, durante il primo semestre di
effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di
gruppo A, e del periodo successivo, fino alla promozione, a
quelli di grado 10°.
Gli uditori percepiscono una indennita' mensile nella
misura determinata nella tabella Q annessa al presente
ordinamento.".
- L'art. 129 del citato regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato
recava: "Tirocinio giudiziario.".
- L'art. 129-bis del citato regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato
recava: "Tirocinio".
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della
legge n. 48 del 2001, in vigore dalla data di efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
"Art. 11 (Norme di coordinamento). - 1. Nell'art. 124,
primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, le parole: "alla data della
pubblicazione del bando di concorso" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda".
2. All'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera
a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies," e le parole:
"nonche' l'art. 17 del presente decreto legislativo";
b) (omissis).
3. All'art. 6, settimo comma, del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: "due membri" sono
sostituite dalle seguenti: "un membro".
4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, e
successive modificazioni, le parole: "Se il numero degli
idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso,
eventualmente aumentati di un decimo," sono soppresse.
5. (abrogato)".
"Art. 14 (Concorso per magistrato di tribunale). - 1.
(Aggiunge l'art. 126-ter al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12).
2-4 (abrogati)".
- La legge 30 maggio 1965, n. 579 abrogata dal decreto
legislativo qui pubblicato recava: "Riduzione del periodo
di tirocinio degli uditori giudiziari.".
- L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195,
concernente la costituzione e il funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura e disposizioni
transitorie.) abrogato dal decreto legislativo qui
pubblicato recava: "Tirocinio giudiziario.".



 
Art. 39
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e il comma 2
dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonche' la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la
durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la
procedura per la loro applicazione, nonche' modificare la
disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal
servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e
grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano
anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4,
entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di
ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - Comma 1 omissis.
2. Nell'attuazione della delega, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della
Scuola superiore della magistratura quale struttura
didattica stabilmente preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati, curando che
la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi
culturali, incontri di studio e ricerca;
4) all'offerta di formazione di magistrati
stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di
cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
organizzativa e funzionale ed utilizzi personale
dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero
comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
a cinquanta unita', con risorse finanziarie a carico del
bilancio dello stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra
all'aggiornamento professionale e alla formazione dei
magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di
ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della
durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici
giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto
mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione;
e) prevedere modalita' differenti di svolgimento del
tirocinio che tengano conto della diversita' delle
funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
chiamati a svolgere;
f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola
superiore della magistratura gli uditori giudiziari
ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e
autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo
culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti
tra i docenti della Scuola;
g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una
scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia
formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una
valutazione di idoneita' all'assunzione delle funzioni
giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della
magistratura delibera in via finale;
i) prevedere che, in caso di deliberazione finale
negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore
periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la
cessazione del rapporto di impiego;
l) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica
quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di
cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati
ordinari nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio
nazionale forense, da un componente professore
universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal
Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere
che i componenti del comitato, diversi dal primo presidente
della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso
la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano
immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna
sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione
annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il
contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a
sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento
delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive
all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi
effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i
docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in
ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
congruo numero di componenti, comunque non superiore a
cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
l);
n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita'
didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l)
possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore
della magistratura, del Ministro della giustizia, del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche'
delle proposte dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche;
o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare
ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate
esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso
assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
il cui esito abbia la validita' prevista dal comma 1,
lettera l), numero 12), con facolta' del capo dell'ufficio
di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non
superiore a sei mesi;
p) stabilire che, al termine del corso di
aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione
che contenga elementi di verifica attitudinale e di
proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata
secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
personale del magistrato, al fine di costituire elemento
per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della
magistratura;
q) prevedere che il magistrato, il quale abbia
partecipato ai corsi di aggiornamento professionale
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura,
possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi
della Scuola superiore della magistratura a competenza
interregionale;
s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in
magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o
viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e
3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della
magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle
funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri
indicati alla lettera t), a giudizio di idoneita' per
l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
in caso di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba
essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo
di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l'art. 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
presente articolo;
t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno
sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
legittimita', dopo aver frequentato l'apposito corso di
aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
magistratura, il cui esito e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di
quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalita',
desunte dall'attivita' giudiziaria e scientifica, dalla
produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
dall'equilibrio, dalla disponibilita' alle esigenze del
servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali,
dalla deontologia, nonche' dalle valutazioni di cui alla
lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla
presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
magistratura e che il passaggio rispettivamente alla
quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale,
possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione
debba essere ripetuta per non piu' di due volte, con
l'intervallo, di un biennio tra una valutazione e l'altra;
prevedere che, in caso di esito negativo, di tre
valutazioni consecutive, si applichi l'art. 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
u) prevedere che, per i magistrati che hanno
sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di
secondo grado o di legittimita' e non abbiano ottenuto i
relativi posti, la commissione di concorso comunichi al
Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
quali, per inidoneita', non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalita';
3. (Omissis).
4. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica,
quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il
titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti
sotto la sua responsabilita' nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica
possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del
vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
nella gestione per il compimento di singoli atti, per la
trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione
dell'attivita' di un settore di affari;
c) prevedere che il procuratore della Repubblica
determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e
quelli ai quali si uniformera' nell'assegnazione della
trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali
tipologie di reato riterra' di adottare meccanismi di
natura automatica; di tali criteri il procuratore della
Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della
Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori
aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
devono attenersi nell'adempimento della delega, con
facolta' di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
trasmetta al procuratore generale presso la Corte di
cassazione il provvedimento di revoca della delega alla
trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali; prevedere che il procuratore della Repubblica
possa determinare i criteri generali cui i magistrati
addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della
polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse
finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella
impostazione delle indagini;
d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
abrogato l'art. 7-ter, comma 3, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51;
e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o
richiedano di incidere su diritti reali o sulla liberta'
personale, siano assunti previo assenso del procuratore
della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera
b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente
lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale e' richiesta in sede di
convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi
che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,
riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
f) prevedere che il procuratore della Repubblica
tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che
tutte le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al
consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati
del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra;
g) prevedere che il procuratore generale presso la
Corte di appello, al fine di verificare il corretto ed
uniforme esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie,
relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga
necessario, al procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto
previsto dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
5-48 (omissis)".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca:
"Ordinamento giudiziario.".
 
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