Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16
Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Trattato stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3584):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
4 agosto 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 20 settembre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, 14ª e Parlamentare per le Questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 settembre 2005 e
l'8 novembre 2005.
Relazione scritta presentata il 15 novembre 2005
(atto n. 3584-A relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6194):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, con pareri delle commissioni I, II, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 1°-20 e 22
dicembre 2005.
Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2005.
 
TRATTATO
TRA
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
(STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)

E
LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA,
RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA

SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volonta di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,
DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta gia realizzate,
CONSIDERANDO che l'articolo I-58 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, come l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, offre agli Stati europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,
CONSIDERANDO che il Consiglio, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,
CONSIDERANDO che, all'atto della firma del presente trattato, il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sara' stato firmato ma non ancora ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione e che la Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiranno all'Unione europea quale strutturata al 1° gennaio 2007,
HANNO CONVENUTO le condizioni e le modalita' di ammissione, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,
Karel DE GUCHT Ministro degli affari esteri
Didier DONFUT
Sottosegretario di Stato agli affari europei, aggiunto al Ministro degli affari esteri

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
Georgi PARVANOV Presidente
Simeon SAXE-COBURG Primo Ministro
Solomon PASSY Ministro degli affari esteri
Meglena KUNEVA Ministro degli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
Vladimir MÜLLER
Vice Ministro responsabile degli affari europei
Jan KOHOUT
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea

SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,
Friis Arne PETERSEN Sottosegretario di Stato permanente
Claus GRUBE
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente del Regno di Danimarca presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Hans Martin BURY
Ministro aggiunto per l'Europa
Wilhelm SCHÖNFELDER
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica Federale di Germania presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
Urmas PAET
Ministro degli affari esteri
Väino REINART,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica di Estonia presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Yannis VALINAKIS
Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Vassilis KASKARELIS
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica ellenica presso l'Unione europea

SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,
Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE' Ministro degli affari esteri e della cooperazione
Alberto NAVARRO GONZALEZ Segretario di Stato per l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Claudie HAIGNERE'
Ministro delegato agli affari europei, presso il Ministro degli affari esteri
Pierre SELLAL
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Dermot AHERN
Ministro degli affari esteri
Noel TREACY
Ministro aggiunto incaricato degli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Roberto ANTONIONE
Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Rocco Antonio CANGELOSI
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
George IACOVOU Ministro degli affari esteri
Nicholas EMILIOU
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica di Cipro presso l'Unione europea

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
Artis PABRIKS
Ministro degli affari esteri
Eduards STIPRAIS
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
Antanas VALIONIS Ministro degli affari esteri
Albinas JANUSKA
Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero degli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
Jean-Claude JUNCKER
Primo Ministro, Mnistre d'Etat, Ministero delle finanze
Jean ASSELBORN
Vice Prmo Ministro. Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
Ferenc SOMOGYI
Ministero degli affari esteri
Etele BARATH
Ministro senza portafoglio per gli affari europei

IL PRESIDENTE DI MALTA,
Michael FRENDO
Ministro degli affari esteri
Richard CACHIA CARUANA
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente di Malta presso l'Unione europea

SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Bernard Rudolf BOT Ministro degli affari esteri
Atzo NICOLAÏ
Ministro degli affari europei

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Hubert GORBACH Vicecancelliere
Ursula PLASSNIK
Ministro federale degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
Adam Daniel ROTFELD Ministro degli affari esteri
Jaroslaw PIETRAS
Segretario di Stato per gli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri
Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES Sottosegretario di Stato agli affari europei

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
Traian BASESCU Presidente
Calin POPESCU - TARICEANU Primo Ministro
Mihai - Razvan UNGUREANU Ministro degli affari esteri
Leonard ORBAN
Caponegoziatore con l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
Božo CERAR
Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
Eduard KUKAN
Ministro degli affari esteri
Jozsef BERENYI
Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Eikka KOSONEN
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
Laila FREIVALDS Ministro degli affari esteri
Sven-Olof PETERSSON
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea

SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Sir John GRANT KCMG
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso l'Unione europea
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea.
2. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, cosi' come modificati o completati.
3. Le condizioni e le modalita' di ammissione sono contenute nel protocollo allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale protocollo costituiscono parte integrante del presente trattato.
4. Il protocollo, compresi i relativi allegati e appendici, e' allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e le relative disposizioni costituiscono parte integrante di tali trattati.
ARTICOLO 2

1. Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore alla data di adesione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti dei trattati sui quali e' fondata l'Unione, cosi' come modificati o completati.
In tal caso l'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica dalla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali e' fondata l'Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
3. Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entri in vigore dopo l'adesione, il protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sostituisce l'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 alla data di entrata in vigore di detto trattato. In tal caso, le disposizioni del summenzionato protocollo non producono un nuovo effetto giuridico ma mantengono, alle condizioni stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e in tale protocollo, gli effetti giuridici gia prodotti dalle disposizioni dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 ai sensi del presente trattato o dell'atto di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici sono preservati fino alla modifica o all'abrogazione di tali atti.
ARTICOLO 3

Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti, si applicano ai fini del presente trattato.
ARTICOLO 4

1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 2006.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° gennaio 2007, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
Qualora, tuttavia, uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato a tempo debito i suoi strumenti di ratifica, il presente trattato entra in vigore per l'altro Stato che ha proceduto al deposito dei suoi strumenti. In tal caso il Consiglio, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli adattamenti indispensabili del presente trattato, degli articoli 10, 11,
paragrafo 2, 12, 21, paragrafo 1, 22, 31, 34 e 46, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b), paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e, se del caso, degli articoli da 9 a 11, 14, paragrafo 3, 15, 24, paragrafo 1, 31, 34, 46 e 47, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b, paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' anche dichiarare caduche o adattare le disposizioni del surriferito protocollo, ivi compresi i relativi allegati e appendici e, se del caso, del surriferito atto, compresi i relativi allegati e appendici, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.
A prescindere dal deposito di tutti i necessari strumenti di ratifica ai sensi del paragrafo 1, il presente trattato entra in vigore il l° gennaio 2008, se il Consiglio adotta una decisione relativa a entrambi gli Stati aderenti conformemente all'articolo 39 del protocollo di cui all'articolo 1 paragrafo 3 o all'articolo 39 dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 anteriormente all'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Se tale decisione e' adottata nei confronti di uno solo degli Stati aderenti il presente trattato entra in vigore per tale Stato il l° gennaio 2008.
3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 17, 19, 27, paragrafi 1 e 4, 28 paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali misure sono adottate a norma delle disposizioni equivalenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 20, 22, 27, paragrafi 1 e 4, 28, paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.
ARTICOLO 5

Il testo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, redatto in lingua bulgara e rumena, e' accluso al presente trattato. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in tutte le lingue di cui al primo comma.
ARTICOLO 6

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatati trattato di adesione all'Unione Europea 2005

TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA 2005

SOMMARIO

A. Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Re pubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria nonche' la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

B. Protocollo relativo alle condizioni e modalita' dell'ammissione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all'Unione europea
Parte prima: Principi
Parte seconda: Adattamenti della Costituzione
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Titolo II: Altri adattamenti
Parte terza: Disposizioni permanenti
Titolo I: Adattamenti degli atti delle istituzioni
Titolo II: Altre disposizioni
Parte quarta: Disposizioni temporanee
Titolo I: Misure transitorie
Titolo II: Altre disposizioni
Titolo III: Disposizioni finanziarie
Titolo IV Altre disposizioni
Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente Protocollo
Titolo I: Insediamento delle istituzioni e degli organi
Titolo II: Applicabilita degli atti delle istituzioni
Titolo III: Disposizioni finali

Allegati
Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania
aderiscono dalla data di adesione (articolo 3, paragrafo 3 del protocollo
Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea degli atti basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4, paragrafo l del Protocollo)
Allegato III: Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
1. Diritto delle societa'
Diritti di proprieta industriale protettivi
I Marchio Comunitario
II. Certificati complementari
III Disegni e modelli Comunitari
2. Agricoltura
3. Politica dei trasporti protettivi
4. Fiscalita
Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 17 del Protocollo: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
Agricoltura
A. Normativa agricola :
B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
Allegato V: Elenco di cui all'articolo 18 del Protocollo: altre disposizioni permanenti
1. Diritto delle societa'
2. Politica della concorrenza
3. Agricoltura
4. Unione doganale
Appendice dell'allegato V
Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria
1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Agricoltura
A. Normativa agricola
B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
5. Politica dei trasporti
6. Fiscalita
7. Politica sociale e occupazione
8. Energia
9. Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
10. Ambiente
A. Qualita dell'aria
B. Gestione dei rifiuti
C. Qualita dell'acqua
D. Inquinamento industriale e gestione dei rischi
Appendice dell'allegato VI
Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Romania
1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Politica della concorrenza
A. Agevolazioni fiscali
B. Ristrutturazione dalla siderurgia
5. Agricoltura
A. Normativa agricola
B. Normativa veterinaria fitosanitaria
I. Normativa veterinaria
II. Normativa fitosanitaria
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalita
8. Energia
9. Ambiente
A. Qualita dell'aria
B. Gestione dei rifiuti
C. Qualita dell'acqua
D. Inquinamento industriale e gestione dei rischi
Appendice A dell'allegato VII
Appendice B dell'allegato VII
Allegato VIII: Sviluppo rurale (articolo 34 del protocollo)
Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 del Protocollo)

C. Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
Parte prima: Principi
Parte seconda: Adattamenti dei trattati
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Titolo II: Altri adattamenti
Parte terza: Disposizioni permanenti
Titolo I: Adattamenti di atti adottati dalle istituzioni
Titolo II: Altre disposizioni
Parte quarta: Disposizioni temporanea
Titolo I: Misure transitorie
Titolo II: Disposizioni istituzionali
Titolo III: Disposizioni finanziarie
Titolo IV: Altre disposizioni
Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente atto:
Titolo I: Insediamento delle istituzioni degli organi
Titolo II: Applicabilita degli atti delle istituzioni
Titolo III: Disposizioni finali

Allegati
Allegato I Elenco delle convenzioni e' dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania
aderiscono dalla data di adesione (articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione)
Allegato III: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea degli atti basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4, paragrafo I dell'atto di adesione
Allegato III; Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
1. Diritto delle societa'
Diritti di proprieta industriale
I. Marchio Comunitario
II. Certificati
III. Disegni e modelli Comunitari
2. Agricoltura
3. Politica dei trasporti
4. Fiscalita
Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
Agricoltura
A. Normativa in materia agricola
B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
Allegato V: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti
1. Diritto delle societa'
2. Politica della concorrenza
3. Agricoltura
4. Unione doganale
Appendice dell'allegato V
Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria
1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Agricoltura
A. Normativa in materia agricola
B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
5. Politica dei trasporti
6. Fiscalita
7. Politica sociale e occupazione
8. Energia
9. Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
10. Ambiente
A. Qualita dell'aria
B Gestione dei rifiuti
C. Qualita dell'acqua
D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
Appendice dell'Allegato VI
Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania
1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Politica della concorrenza
A. Agevolazioni fiscali
B. Ristrutturazione della siderurgia
5. Agricoltura
A. Normativa in materia agricola
B. Veterinaria e legislazione veterinaria
I. Normativa veterinaria
II. Legislazione fitosanitaria
6. Politica dei trasporti
7. Fiscaliita
8. Energia
9. Ambiente
A. Qualita dell'aria
B. Gestione dei rifiuti
C. Qualita dell'acqua
D. Inquinamento industriale e gestione dei rischi
Appendice A dell'Allegato VII
Appendice B dell'allegato VII
Allegato VIII: Sviluppo rurale (articolo 34 dell'atto di adesione)
Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 dell'atto di adesione)
Atto finale
I. Testo dell'atto finale
II Dichiarazioni
A. Dichiarazioni comuni degli' Stati membri attuali
l. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria
2. Dichiarazione comune sulle leguminose dagranella: Bulgaria
3. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania
4. Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Bulgaria e Romania
B. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Commissione
5. Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione
C. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali
6. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania
D. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria
7. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea
III. Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria nonche' la Romania riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione
 
PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI E MODALITA' D'AMMISSIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea il l° gennaio 2007;
CONSIDERANDO che l'articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede che le condizioni e le modalita' dell'ammissione formino l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato;
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica:
PARTE PRIMA

PRINCIPI
ARTICOLO 1

l. Ai fini del presente protocollo:
- per "Costituzione" s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
- per "Trattato CEEA" s'intende il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quale e' stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania; per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dalla Costituzione.
2. I riferimenti alla Costituzione e all'Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti, a seconda dei casi, rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunita' istituita dal trattato CEEA.
ARTICOLO 2

Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione, del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione, dal trattato CEEA e dal presente protocollo.
ARTICOLO 3

1. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
2. La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
3. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
4. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5, La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare decisioni europee che integrano l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
7. Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell'articolo IV-438 della Costituzione.
ARTICOLO 4

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen, di cui al protocollo 17 della Costituzione sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II cosi' come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtu' di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimita' dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono gia state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
ARTICOLO 5

La Bulgaria e la Romania partecipano all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
ARTICOLO 6

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo.
2. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali.
L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali e' approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimita' a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri attuali prima dell'adesione, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, l'Unione e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro(1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,
---------------------------
(1)GU L 317 del 15.12.2000
6. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo(1), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
---------------------------
(1)GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall'Unione con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione puo' negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra.
Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, l'Unione adatta secondo la necessita le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
8. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione, saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e paesi terzi.
Qualora le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione si applicano le disposizioni del primo comma.
9. Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.
I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

10. Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o piu' paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilita' constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficolta' nell'adattare un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.

11. La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente protocollo, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.

12. La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.
Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il piu' presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione e' parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

13. I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall'Unione includono quelli di cui all'articolo IV-438 della Costituzione.
ARTICOLO 7

Una legge europea del Consiglio puo' abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano piu' applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO 8

1. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
2. Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
ARTICOLO 9

L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.
PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 10

1. L'articolo 9, primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente;
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.".
2. L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 48
Il Tribunale e' composto di ventisette giudici".
ARTICOLO 11

Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione, e' modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
a) la frase di apertura e' sostituita dalla seguente:
"l. Il capitale della Banca e' di 164.795.737.000 EURO; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti *:
-------------------------
* Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat";

b) Tra le voci relative all'Irlanda e alla Slovacchia si inserisce:
"Romania 846.000.000" e
c) tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania si inserisce:
"Bulgaria 296.000.000".
2. All'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il consiglio di amministrazione e' composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore e' designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore e' inoltre designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
- un sostituto designato dalla Commissione.".
ARTICOLO 12

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA relativo alla composizione del Comitato scientifico e tecnico e' sostituito dal seguente:
"2. Il comitato e' composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."
TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI
ARTICOLO 13

L'ultima frase dell'articolo III-157, paragrafo 1 della Costituzione e' sostituita dalla seguente:
"In relazione alle restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la data in questione e' il 31 dicembre 1999".
ARTICOLO 14

L'articolo IV-440, paragrafo I della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."
ARTICOLO 15

1. All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione e' aggiunto il comma seguente:
"In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena."
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."
PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI
TITOLO I

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 16

Gli atti elencati nell'allegato III del presente protocollo formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
ARTICOLO 17

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente protocollo, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 18

Le misure elencate nell'allegato V del presente protocollo sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
ARTICOLO 19

Una legge europea del Consiglio puo' effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I

MISURE TRANSITORIE
ARTICOLO 20

Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente protocollo si applicano alla Bulgaria e alla Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
TITOLO II

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 21

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma:
"In deroga al numero massimo dei membri del Parlamento europeo stabilito nell'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo e' aumentato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, nel periodo compreso tra la data di adesione e l'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo, del seguente numero dei membri provenienti da detti paesi:
Bulgaria 18
Romania 35".
2. Entro il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto dei propri cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.(1)
3. In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se le elezioni si svolgono dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Bulgaria e della Romania per il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni di cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati tra i loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi. --------------------------------
(1) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da
ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio
(GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
ARTICOLO 22

1. Nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
"Bulgaria 10"
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
"Romania 14".
2. L'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu' della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.".
ARTICOLO 23

Nell'articolo 6 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
"Bulgaria 12"
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
"Romania 15".
ARTICOLO 24

Nell'articolo 7 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
"Bulgaria 12"
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
"Romania 15".
TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 25

1. Dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito nell'articolo 4 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione 1:
Bulgaria 14.800.000 EUR
Romania 42.300.000 EUR.
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011. --------------------------------
(1) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati
per il 2003 pubblicati da Eurostat.

2. La Bulgaria e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste.(1)
Bulgaria 0,181%
Romania 0,517%.
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimita' dal consiglio dei governatori. --------------------------------
(1) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati
per il 2003 pubblicati da Eurostat.
ARTICOLO 26

1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio:(1)
(milioni di euro, prezzi attuali)
Bulgaria 11,95
Romania 29,88
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2009: 15%
2010: 20%
2011: 30%
2012: 35%.
--------------------------
(1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
ARTICOLO 27

1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare (1), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (2) e di assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e Romania.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento espletata dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformita' dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee (4).
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non e' presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione e' inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante e' ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorita' della Bulgaria o della Romania, la Commissione puo' accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti sottoscritti nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni. --------------------------------
(1) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18
dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di
taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del
23.12.1989, pag. 11).
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione del 18
dicembre 1998 relativo all'attuazione di un programma di
cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma
Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU
L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 e allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 e' effettuata nell'ultimo anno precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non e' concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
In deroga a quanto precede, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi relativi alle revisioni contabili e alle valutazioni, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonche' del programma ISPA (1), la Commissione puo' prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformita' dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunita' di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dalla voce "Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunita' europee relativo all'allargamento. --------------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche
strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag.
73), Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 12).
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124
del 27.4.2004, pag. 1).
ARTICOLO 28

1. Si considerano approvate dalla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (1) le iniziative che, alla data di adesione hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non e' stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti nel capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale dell'Unione europea. Salva disposizione contraria nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate ai sensi di tale regolamento. --------------------------------
(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del
23.9.2003, pag. 33).

2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione e' gia stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste nell'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non e' stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono conformi alle disposizioni della Costituzione, agli atti adottati in forza delle stesse, nonche' alle politiche dell'Unione, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati all'impegno aperto risalente piu' indietro nel tempo effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore a quella data.
4. Le norme che disciplinano l'ammissibilita' della spesa in conformita' del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione puo' decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformita' del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 29

Qualora il periodo per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD (1) in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno per la creazione di associazioni di produttori o al finanziamento di progetti agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti in tale ambito, gli impegni residui saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo le procedure stabilite nell'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2) --------------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, relativo al sostegno Comunitario per misure di
preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161
del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004,
pag. 12).
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del
23.9.2003, pag. 33).
ARTICOLO 30

1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unita' 1 e l'unita' 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unita' 3 e l'unita' 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unita'.
2. Nel periodo 2007-2009 la Comunita' fornisce alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unita' 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy.
L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy, misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
L'assistenza o parte di essa puo' essere messa a disposizione come contributo Comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
3. La Commissione puo' adottare norme di attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Le norme sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1). A tal fine, la Commissione e' assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE e' di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
---------------------------
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ARTICOLO 31

1. Nel primo anno successivo all'adesione, l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso denominata "strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacita amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza e' volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
2. L'assistenza e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacita istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito negli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alle priorita nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorita' di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
4. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione e' decisa ed attuata secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
ARTICOLO 32

1. E' istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti:

(milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
| 2007 | 2008 | 2009 ===================================================================== Bulgaria | 121,8| 59,1| 58,6 Romania | 297,2| 131,8| 130,8

3. Almeno il 50% dell'assegnazione per ciascun paese a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo e' utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Un dodicesimo di ciascun importo annuale e' pagabile alla Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.
ARTICOLO 33

1. Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per la Bulgaria e la Romania nel triennio 2007-2009 e' il seguente:

(milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
| 2007 | 2008 | 2009 ===================================================================== Bulgaria | 539| 759| 1002 Romania | 1399| 1972| 2603

2. Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di queste dotazioni fisse per paese, sono determinate sulla base delle disposizioni applicabili in quel momento alla spesa per gli interventi strutturali.
ARTICOLO 34

1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni da I a III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le specifiche disposizioni finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di programmazione 2007-2013.
2. Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, gli stanziamenti d'impegno della sezione Garanzia del FEAOG destinati allo sviluppo rurale in Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3.041 milioni di EUR (prezzi 2004).
3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformita' della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
ARTICOLO 35

Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati annualmente dalla Commissione in linea con le variazioni dei prezzi come parte degli adeguamenti tecnici annuali delle prospettive finanziarie.
TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 36

1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficolta' gravi di un settore di attivita' economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, la Bulgaria o la Romania possono chiedere di essere autorizzate ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione.
In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO 37

Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando cosi' un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione puo', entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 38

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonche' delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3 e 4 della Costituzione, la Commissione puo', per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono le misure appropriate e precisarne le condizioni e le modalita' di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o piu' altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finche' tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 39

1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania e' tale da far sorgere il serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1° gennaio 2007, il Consiglio puo', deliberando all'unanimita' sulla base di una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato.
2. A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o piu' degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I.
3. A prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 37, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla scorta di una valutazione particolareggiata, effettuata nell'autunno 2005, sui progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, adottare la decisione di cui al paragrafo l nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo(1) o di uno o piu' degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto Il.
4. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente gli adeguamenti al presente protocollo, inclusi gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione. -----------------------------------
(1)Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994,
pag. 2).
ARTICOLO 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
ARTICOLO 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o dalle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo. Tale periodo puo' essere prorogato da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificate nel presente protocollo e che si rendono necessarie in conseguenza dell'adesione sono stabilite prima della data di adesione mediante regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, oppure, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione mediante regolamenti o decisioni europei secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.
----------------------------------
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
ARTICOLO 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
ARTICOLO 43

Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
ARTICOLO 44

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
ARTICOLO 45

Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformita' dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione.
Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 46

1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura cosi' adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
ARTICOLO 47

Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato alla Corte dei conti a partire dalla data di adesione per un periodo di sei anni.
ARTICOLO 48

Il Comitato delle regioni e' completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettivita' regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 49

Il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della societa' civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 50

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dalla Costituzione, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
ARTICOLO 51

1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
TITOLO II

APPLICABILITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 52

Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle leggi quadro europee, dei regolamenti europei e delle decisioni europee ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione e delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali leggi quadro europee, regolamenti europei e decisioni europee e tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le decisioni europee che entrano in vigore ai sensi dell'articolo I-39, paragrafo 2 della Costituzione e per le direttive e le decisioni entrate in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali decisioni europee e di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
ARTICOLO 53

1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle leggi quadro europee e dei regolamenti europei vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorita' nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione, nonche' delle direttive e decisioni di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Esse comunicano tali misure alla Commissione al piu' tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente protocollo.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente protocollo richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente protocollo, se successivo.
ARTICOLO 54

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
ARTICOLO 55

Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato adottato da essa, possono adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il l° ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformita' delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
ARTICOLO 56

Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente protocollo o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
ARTICOLO 57

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 58

I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 59

Gli allegati I e IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente protocollo.
ARTICOLO 60

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua bulgara e rumena, e' allegato al presente protocollo. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
ARTICOLO 61

Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ALLEGATO I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli
ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione
(di cui all'articolo 3(3) del Protocollo)

1. Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)
- Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)
- Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)
Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)
Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)
Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)
2. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
- Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)
- Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)
3. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)
Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)
Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)
Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)
4. Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
- Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione
europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di
polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)
- Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)
Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)
- Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)
- Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)
5. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)
Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16)
- Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2)
Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)
6. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)
7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)
8. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)
9. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate
nell'ambito dell'Unione europea
e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati,
che saranno applicabili nei nuovi Stati membri
a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi
(articolo 4(1) del Protocollo)

1. L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985
-------------------------------
(1) G.U. L. 239 del 22.9.2000, pag. 13

2. Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni(1), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.
--------------------------------
(1)GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

3. Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
a) l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana:
- articolo 4,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:
- articolo 4,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
- dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
c) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese:
- articoli 4, 5 e 6,
- dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II;
d) l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica:
- articoli 3, 4 e 5,
- dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II,
- dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
e) l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca:
- articolo 4,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
f) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:
- articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,
- dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;
g) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:
- articoli 4 e 5,
- dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,
- dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Aland dell'atto finale, parte III;
h) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia: articoli 4 e 5,
dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II
4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:
- l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi(1), approvato dalla decisione 1999/439/CE(2) del Consiglio
---------------------------------
(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati(1), approvato dalla decisione 2000/29/CE(2) del Consiglio.
- l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3).
-----------------------------------
(1) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
(2) GU L 15 del 20.1.2000, pag. l.
(3) Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.

5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;
decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;
decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;
decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;
decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;
decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;
decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attivita' della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
decisione SCH/Com-ex (98) 26 def del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;
decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;
decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;
decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalita;
decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;
decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;
decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;
decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;
decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;
decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:
- allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune
- il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;
decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.
6. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;
dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.
7. Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;
decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.
8. I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);
decisione 1999/307/CE del Consiglio, del l ° maggio 1999, che stabilisce le modalita' d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);
decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformita' del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);
decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformita' delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono 1'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);
decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalita' di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);
decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);
decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43);
decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);
decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);
decisione 2000/777/CE del Consiglio, del l ° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonche' in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);
regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);
regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);
decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonche' degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune;
direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);
decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);
regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);
regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);
regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);
decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);
decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);
decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);
decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);
direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);
decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorita' degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);
regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1);
decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);
direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);
regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);
decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136);
direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);
decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);
decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);
decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.62004, pag. 5);
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.1.2004, pag. l);
regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorita' competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5);
regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (M L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti
agli atti adottati dalle istituzioni

1. DIRITTO DELLE SOCIETA'

DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE

I. MARCHIO COMUNITARIO
31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio Comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
- 31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
- 32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),
- 32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),
- 32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(1)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), un marchio Comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri e' esteso al loro territorio affinche' esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".

II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
"k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purche' la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
1) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione."
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
2. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
"k) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purche' la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
1) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione."
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.",

III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli Comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da:
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(1)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), i disegni e modelli Comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".

2. AGRICOLTURA

1. 31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:
31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),
- 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:
"5) La denominazione "acquavite di frutta" puo' essere sostituita dalla denominazione " Palinca "unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania."
b) Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:
al punto 4: "Vinars Tarnave" "Vinars. Vaslui", "Vinars Murfatlar" "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
2. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
- 31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327
del 13.11.1992, pag. 1),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
- 31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera:
"i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5% vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45-50 grammi per litro e un'acidita totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro."
e la lettera i) diventa lettera j).
3. 31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
- 31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),
--31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),
- 31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),
- 31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),
- 31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),
- 31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),
- 32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),
- 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),
- 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. l),
- 32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di' Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) Nell'allegato, punto V. "Sun eured", si aggiunge:
"Molovata Ghimpati Baragan"
b) Nell'allegato, punto VI. "Basmas", si aggiunge:
"Djebel
Nevrokop
Dupnitsa
Melnik
Ustina
Harmanli
Krumnovgrad Iztochen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka"
c) Nell'allegato, punto VIII. "Kaba Koulak Classico", si aggiunge:
"Severna Bulgaria Tekne".
4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:
- 31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),
31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),
- 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),
- 32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),
- 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3,2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di' Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

L'allegato III e' sostituito dal seguente:

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
5. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
- 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
- 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
- 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
- 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
- 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
- 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
- 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
- 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
- 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
- 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
- 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
- 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
- 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell' 8.11.2002, pag. 8),
- 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

L'allegato I e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI =====================================================================
Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti |
dell'associazione di produttori |Percentuali ===================================================================== Germania, Spagna (tranne Castiglia-Leon, Navarra e la | zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne | Nord-Pas-de- Calais e Picardie), Italia, Portogallo | (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, | Austria, Romania | 2% --------------------------------------------------------------------- Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre | (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia), | Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e | Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki | Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, | General Toshevo, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e | Antonovo nella zona del North Bulgaria) | 1% --------------------------------------------------------------------- Castiglia-Leon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di | Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i| comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona | dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, | Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toshevo, | Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona | del North Bulgaria (Bulgaria) | 0,3%

6. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
- 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),
- 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),
- 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
a) Nell'articolo 6 si aggiunge:
"5. Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5% della superficie totale vitata di 2302,5 ettari per la Bulgaria e di 2830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5."
b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:
"g) in Romania: la zona di Podisul Transilvaniei"
c) Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 e' sostituita dalla seguente:
"d) in Slovacchia, la regione del Tokay
e) in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f."
d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:
"e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina (AyHaBcxa paBHHHa), Chernomorski Rayon, Rozova Dolina
f) in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzaului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunarii, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli."
e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:
"In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)"
f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge: "e in Romania".
7. 32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:
- 32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),
- 32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).
a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo e' cosi' ripartito:
- 13 800 tonnellate per il Belgio,
- 13 tonnellate per la Bulgaria,
- 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,
- 300 tonnellate per la Germania,
- 30 tonnellate per l'Estonia,
- 50 tonnellate per la Spagna,
- 55 800 tonnellate per la Francia,
- 360 tonnellate per la Lettonia,
- 2 263 tonnellate per la Lituania,
- 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 150 tonnellate per l'Austria,
- 924 tonnellate per la Polonia,
- 50 tonnellate per il Portogallo,
- 42 tonnellate per la Romania,
- 73 tonnellate per la Slovacchia,
- 200 tonnellate per la Finlandia,
- 50 tonnellate per la Svezia,
- 50 tonnellate per il Regno Unito."
b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
"2. E' stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo e' ripartito sotto forma di:
a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
- 10 350 tonnellate per il Belgio,
- 48 tonnellate per la Bulgaria,
- 2 866 tonnellate per la Repubblica ceca,

- 12 800 tonnellate per la Germania,
- 42 tonnellate per l'Estonia,
- 20 000 tonnellate per la Spagna,
- 61 350 tonnellate per la Francia,
- 1 313 tonnellate per la Lettonia,
- 3 463 tonnellate per la Lituania,
- 2 061 tonnellate per l'Ungheria,
- 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 2 500 tonnellate per l'Austria,
- 462 tonnellate per la Polonia,
- 1 750 tonnellate per il Portogallo,
- 921 tonnellate per la Romania,

- 189 tonnellate per la Slovacchia,
- 2 250 tonnellate per la Finlandia,
- 2 250 tonnellate per la Svezia,
- 12 100 tonnellate per il Regno Unito.
Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa."
8. 32003 R 1782 Regolamento (CE) n. 178/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relativi ai regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. n. 151/1991, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2029/2001, (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
32004 R 0021; Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)
32004 R 0583: Regolamneto (CE) n. 583/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1)
32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1)
32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2006, pag. 48
a) L'articolo 2, lettera g) e' sostituito dal seguente:
g) "nuovi Stati membri": la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Estonia, Cipro, la Lutonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovecchia"
b) Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:
"Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al l ° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente."
c) Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie e' il 30 giugno 2005."
d) Nell'articolo 71 octies si aggiunge:
"9. Per la Bulgaria e la Romania:
a) il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 e' il 2002-2004;
b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) e' il 2004;
c) nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005."
e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005."
f) Nell'articolo 74, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'aiuto e' concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.
Le superfici di base sono le seguenti:
Bulgaria 21.800 ha
Grecia 617.000 ha
Spagna 594.000 ha
Francia 208.000 ha
Italia 1.646.000 ha
Cipro 6.183 ha
Ungheria 2.500 ha
Austria 7.000 ha
Portogallo 118.000 ha
g) Nell'articolo 78, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale puo' essere concesso l'aiuto."
h) Nell'articolo 80, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'aiuto e' fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: =====================================================================
| Campagna di |
| commercializzazione |
|2004/2005 e in caso di| Campagna di
| applicazione | commercializzazione
| dell'articolo 71 |2005/2006 e successive
| (EUR/ha) | (EUR/ha) ===================================================================== Bulgaria | - | 345,225 --------------------------------------------------------------------- Grecia | 1323,96 | 561,00 --------------------------------------------------------------------- Spagna | 1123,95 | 476,25 --------------------------------------------------------------------- Francia: | | ---------------------------------------------------------------------
- territorio | | metropolitano | 971,73 | 411,75 ---------------------------------------------------------------------
- Guyana francese | 1329,27 | 563,25 --------------------------------------------------------------------- Italia | 1069,08 | 453,00 --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 548,70 | 232,50 --------------------------------------------------------------------- Portogallo | 1070,85 | 453,75 --------------------------------------------------------------------- Romania | | 126,075

i) L'articolo 81 e' sostituito dal seguente:
Articolo 81
Superfici
E' istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:
Bulgaria 4.166 ha
Grecia 20.333 ha
Spagna 104.973 ha
Francia:
- territorio metropolitano 19.050 ha
- Guyana francese 4.190 ha
Italia 219.588 ha
Ungheria 3.222 ha
Portogallo 24.667 ha
Romania 500 ha
Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi."
j) L'articolo 84 e' sostituito dal seguente: "Articolo 84

Superfici
1. Uno Stato membro concede l'aiuto Comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.
2. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.
3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 e' suddivisa nelle seguenti SNG:
Superfici nazionali garantite (SNG)
Belgio 100 ha
Bulgaria 11.984 ha
Germania 1.500 ha
Grecia 41.100 ha
Spagna 568.200 ha
Francia 17.300 ha
Italia 130.100 ha
Cipro 5.100 ha
Lussemburgo 100 ha
Ungheria 2.900 ha
Paesi Bassi 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4.200 ha
Portogallo 41.300 ha
Romania 1.645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacchia 3.100 ha
Regno Unito 100 ha
4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione."
k) Nell'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
"Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.
Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma e' il 2006/2007.

1) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma e' che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66."
(m) All'articolo 105, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Un supplemento del pagamento per superficie di:
- 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,
- 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

(ettari)
Bulgaria 21 800
Grecia 617 000
Spagna 594 000
Francia 208 000
Italia 1 646 000
Cipro 6 183
Ungheria 2 500
Austria 7 000
Portogallo 118 000
n) All'articolo 108, dopo il secondo comma e' inserito:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli."
o) L'articolo 110 quater, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
- Bulgaria: 10.237 ha
- Grecia: 370.000 ha
- Spagna: 70.000 ha
- Portogallo: 360 ha."
p) L'articolo 110 quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile e' il seguente:
Bulgaria: 263 EUR
- Grecia: 594 EUR per 300.000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70.000 ettari
- Spagna: 1.039 EUR
- Portogallo: 556 EUR."
q) All'articolo 116, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Si applicano i seguenti massimali: =====================================================================
Stato membro | Diritti (x 1000) =====================================================================
Belgio | 70
Bulgaria | 2058,483
Repubblica ceca | 66,733
Danimarca | 104
Germania | 2432
Estonia | 48
Grecia | 11023
Spagna | 19580
Francia | 7842
Irlanda | 4956
Italia | 9575
Cipro | 472,401
Lettonia | 18,437
Lituania | 17,304
Lussemburgo | 4
Ungheria | 1146
Malta | 8,485
Paesi Bassi | 930
Austria | 206
Polonia | 335,88
Portogallo | 2690
Romania | 5880,620
Slovenia | 84,909
Slovacchia | 305,756
Finlandia | 80
Svezia | 180
Regno Unito | 19492
Totale | 89607,008

r) All'articolo 123, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Si applicano i seguenti massimali regionali:
Belgio | 235149
Bulgaria | 90343
Repubblica ceca | 244349
Danimarca | 277110
Germania | 1782700
Estonia | 18800
Grecia | 143134
Spagna | 713999*
Francia | 1754732**
Irlanda | 1077458
Italia | 598746
Cipro | 12000
Lettonia | 7000
Lituania | 150000
Lussemburgo | 18962
Ungheria | 94620
Malta | 3201
Paesi Bassi | 157932
Austria | 373400
Polonia | 926000
Portogallo | 175075***
Romania | 452000
Slovenia | 92276
Slovacchia | 78348
Finlandia | 250000
Svezia 250000 |
Regno Unito | 1419811**** ----------------------------------
*Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE)
n. 1454/2001.
**Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1452/2001.
***Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1453/2001.
****Questo massimale e' temporaneamente aumentato di
100.000 capi, sino al raggiungimento di un totale di
1.519.811 capi, fino a quando possano essere esportati
animali vivi di eta inferiore a sei mesi.

s) All'articolo 126, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio | 394253
Bulgaria | 16019
Repubblica ceca | 90300
Danimarca | 112932
Germania | 639535
Estonia | 13416
Grecia | 138005
Spagna* | 1441539
Francia** | 3779866
Irlanda | 1102620
Italia | 621611
Cipro | 500
Lettonia | 19368
Lituania | 47232
Lussemburgo | 18537
Ungheria | 117000
Malta | 454
Paesi Bassi | 63236
Austria | 375000
Polonia | 325581
Portogallo*** | 416539
Romania | 150000
Slovenia | 86384
Slovacchia | 28080
Finlandia | 55000
Svezia | 155000
Regno Unito | 1699511 ---------------------------------
* Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1454/2001.
** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1452/2001.
*** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1453/2001.

t) All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

=====================================================================
| | Vitelli di eta' compresa
| |tra piu' di un mese e meno
| | di 8 mesi e la cui
| Tori, manzi, vacche e | carcassa abbia un peso
| giovenche |inferiore o uguale a 185kg ===================================================================== Bulgaria | 22191| 101542 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca| 483382| 27380 --------------------------------------------------------------------- Estonia | 107813| 30000 --------------------------------------------------------------------- Cipro | 21000| - --------------------------------------------------------------------- Lettonia | 124320| 53280 --------------------------------------------------------------------- Lituania | 367484| 244200 --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 141559| 94439 --------------------------------------------------------------------- Malta | 6002| 17 --------------------------------------------------------------------- Polonia | 1815 430| 839518 --------------------------------------------------------------------- Romania | 1148000| 85000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia | 161137| 35852 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia | 204062| 62841

(u) All'articolo 143 bis e' aggiunto il paragrafo seguente:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunita':
- 25% nel 2007,
- 30% nel 2008,
- 35% nel 2009,
- 40% nel 2010,
- 50% nel 2011,
- 60% nel 2012,
- 70% nel 2013,
- 80% nel 2014,
- 90% nel 2015,
- 100% a partire dal 2016."
v) All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie e' quella parte della sua superficie agricola utilizzata che e' stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformita' di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione."
w) L'articolo 143 ter, paragrafo 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie e' disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie e' disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro puo' decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione."
x) All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma:
"Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e' prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie."
y) L'articolo 143 quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilita' di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:
a) per tutti i pagamenti diretti, del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60% nel 2008, del 65% nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca puo' concedere pagamenti diretti complementari fino al 100% del livello applicabile nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2007, 90% nel 2008, 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;
oppure
b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformita' di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.
ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che puo' essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno e' limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione e' pari alla differenza tra:
- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007,
e
il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.
Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti Comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.
Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.
Il sostegno diretto complessivo che puo' essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004."
z) L'articolo 154 bis, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1 ° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione e' limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1 ° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prorogare detti periodi."
a bis) All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte al titolo del punto A:
Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";
al titolo del punto B:
"Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";
e al titolo del punto C:
"Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";
a ter) L'allegato VIIIBIS e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VIII BIS
Massimali nazionali di cui all'articolo 71-quater
I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
(milioni di EUR)

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
a quater) All'allegato X si aggiunge:
"BULGARIA
Starozagorski
Haskovski
Slivenski
Yambolski
Burgaski
Dobrichki
lovdivski"
a quinquies) L'allegato XI TER e' sostituito dal seguente
"ALLEGATO XI TER
Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

=====================================================================
|Superficie di base (ha) |Rese di riferimento (t/ha) ===================================================================== Bulgaria | 2625258| 2,90 Repubblica ceca | 2253598| 4,20 Estonia | 362827| 2,40 Cipro | 79004| 2,30 Lettonia | 443580| 2,50 Lituania | 1146633| 2,70 Ungheria | 3487792| 4,73 Malta | 4565| 2,02 Polonia | 9454671| 3,00 Romania | 7012666| 2,65 Slovenia | 125171| 5,27 Slovacchia | 1003453| 4,06

9. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:
- 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).
a) All'articolo 1, paragrafo 4, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la Bulgaria e la Romania e' istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva e' liberata dal 1° aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette e' presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporra' in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato."
b) All'articolo 1, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi";
c) All'articolo 1 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"6. Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1° aprile 2007."
d) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali e' indicata nell'allegato I, tabella f).
Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1° aprile 2001 per l'Ungheria, il 1° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1° aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania."
e) All'articolo 6, paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) e' riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa e' adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2,"
f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 e' uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania."
g) All'articolo 9, paragrafo 5, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato 11 e' riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2."
h) All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "d) Periodo 2007/2008

=====================================================================
Stato membro | Quantitativi (tonnellate) =====================================================================
Belgio | 3 343 535,000
Bulgaria | 979 000,000
Repubblica ceca | 2 682 143,000
Danimarca | 4 499 900,000
Germania | 28 143 464,000
Estonia | 624 483,000
Grecia | 820 513,000
Spagna | 6 116 950,000
Francia | 24 478 156,000
Irlanda | 5 395 764,000
Italia | 10 530 060,000
Cipro | 145 200,000
Lettonia | 695 395,000
Lituania | 1 646 939,000
Lussemburgo | 271 73 9,000
Ungheria | 1 947 280,000
Malta | 48 698,000
Paesi Bassi | 11 185 440,000
Austria | 2 776 895,000
 
Polonia | 8 964 017,000
Portogallo | 1 939 187,000
Romania | 3 057 000,000
Slovenia | 560 424,000
Slovacchia | 1 013 316,000
Finlandia | 2 431 047,324
Svezia | 3 336 030,000
Regno Unito | 14 755 647,000

e) Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015

=====================================================================
Stato membro | Quantitativi (tonnellate) =====================================================================
Belgio | 3 360 087,000
Bulgaria | 979 000,000
Repubblica ceca | 2 682 143,000
Danimarca | 4 522 176,000
Germania | 28 282 788,000
Estonia | 624 483,000
Grecia | 820 513,000
Spagna | 6 116 950,000
Francia | 24 599 335,000
Irlanda | 5 395 764,000
Italia | 10 530 060,000
Cipro | 145 200,000
Lettonia | 695 395,000
Lituania | 1 646 939,000
Lussemburgo | 273 084,000
Ungheria | 1 947 280,000
Malta | 48 698,000
Paesi Bassi | 11 240 814,000
Austria | 2 790 642,000
Polonia | 8 964 017,000
Portogallo | 1 948 550,000
Romania | 3 057 000,000
Slovenia | 560 424,000
Slovacchia | 1 013 316,000
Finlandia | 2 443 069,324
Svezia | 3 352 545,000
Regno Unito | 14 828 597,000

f) I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

=====================================================================
| Quantitativi di | Quantitativi di
| riferimento per le |riferimento per le vendite
Stato membro | consegne (tonnellate) | dirette (tonnellate) ===================================================================== Bulgaria | 722 000| 257 000 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca| 2 613 239| 68 904 --------------------------------------------------------------------- Estonia | 537 188| 87 365 --------------------------------------------------------------------- Cipro | 141 337| 3 863 --------------------------------------------------------------------- Lettonia | 468 943| 226 452 --------------------------------------------------------------------- Lituania | 1 256 440| 390 499 --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 1 782 650| 164 630 --------------------------------------------------------------------- Malta | 48 698| - --------------------------------------------------------------------- Polonia | 8 500 000| 464 017 --------------------------------------------------------------------- Romania | 1 093 000| 1 964 000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia | 467 063| 93 361 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia | 990 810| 22 506

g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

=====================================================================
| Quantitativi della riserva speciale per la
Stato membro | ristrutturazione (tonnellate) =====================================================================
Bulgaria | 39 180 ---------------------------------------------------------------------
Repubblica ceca| 55 788 ---------------------------------------------------------------------
Estonia | 21 885 ---------------------------------------------------------------------
Lettonia | 33 253 ---------------------------------------------------------------------
Lituania | 57 900 ---------------------------------------------------------------------
Ungheria | 42 780 ---------------------------------------------------------------------
Polonia | 416 126 ---------------------------------------------------------------------
Romania | 188 400 ---------------------------------------------------------------------
Slovenia | 16 214 ---------------------------------------------------------------------
Slovacchia | 27 472
i) Nell'allegato II la tabella e' sostituita dalla seguente:

"TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO =====================================================================
Stato membro |Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg) =====================================================================
Belgio | 36,91
Bulgaria | 39,10
Repubblica ceca | 42,10
Danimarca | 43,68
Germania | 40,11
Estonia | 43,10
Grecia | 36,10
Spagna | 36,37
Francia | 39,48
Irlanda | 35,81
Italia | 36,88
Cipro | 34,60
Lettonia | 40,70
Lituania | 39,90
Lussemburgo | 39,17
Ungheria | 38,50
Paesi Bassi | 42,36
Austria | 40,30
Polonia | 39,00
Portogallo | 37,30
Romania | 35,93
Slovenia | 41,30
Slovacchia | 37,10
Finlandia | 43,40
Svezia | 43,40
Regno Unito | 39,70
3. POLITICA DEI TRASPORTI
31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:
- 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
(a) All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"11. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Bulgaria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:
- dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002);
- dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33 del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul territorio della Bulgaria, modificato il 30 ottobre 2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).".
"12. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della presente direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti n. 761, del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione e alla certificazione professionale di persone che coordinano permanentemente ed efficacemente l'attivita' di trasporto stradale.".
(b) All'articolo 10 ter, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I certificati di idoneita professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis."

4. FISCALITA

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),
- 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),
- 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),
- 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),
- 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
- 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),
- 31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),
- 31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),
- 31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),
- 31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),
- 31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),
- 31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),
- 31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12,1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),
- 31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12,10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),
- 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),
- 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),
- 31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22.10,1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag, 34),
- 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30,3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),
- 32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),
- 32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),
- 32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),
- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),
- 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),
- 32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),
- 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
All'articolo 24 bis, prima del trattino "- nella Repubblica ceca: 35 000 EUR" si aggiunge il seguente trattino:
"- in Bulgaria: 25 600 EUR;".
All'articolo 24 bis e' inserito quanto segue dopo il trattino "- in Polonia: 10 000 EUR":
"- in Romania: 35 000 EUR;".
2. 31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(a) All'articolo 22, il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu' di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale."
(b) All'articolo 22, il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'aleole etilico, all'aleole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu' di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminera il presente accordo nel 2015 e riferira' al Consiglio su eventuali modifiche.".
ALLEGATO IV
Elenco di cui all'articolo 17 del Protocollo
Ulteriori adattamenti agli atti
adottati dalle istituzioni

1. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

1. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, agricoltura e pesca
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, modifica il regolamento che disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero e di isoglucosio e il fabbisogno massimo di approvvigionamento per le importazioni di zucchero greggio, cosi' come indicato nella tabella seguente che puo' essere adattata secondo le stesse modalita' previste per le quote relative agli Stati membri attuali, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento.

Quantitativi concordati
(in tonnellate)
|Bulgaria|Romania --------------------------------------------------------------------- Quantitativo di base per lo zucchero(1) | 4 752|109 164 --------------------------------------------------------------------- di cui: A | 4 320| 99 240 --------------------------------------------------------------------- B | 432| 9 924 --------------------------------------------------------------------- Fabbisogno massimo di approvvigionamento(valore | | zucchero bianco) per le importazioni di zucchero | | greggio | 198 748|329 636 --------------------------------------------------------------------- Quantitativo di base per l'isoglucosio(2) | 56 063| 9 981 --------------------------------------------------------------------- di cui: A | 56 063| 9 790 --------------------------------------------------------------------- B | 0| 191
-------------------------------
(1) In tonnellate di zucchero bianco.
(2) In tonnellate di materia secca.

Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria.
2. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
- 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
- 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
- 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
- 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
- 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
- 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 denti dell'11.3.2000, pag. 13),
- 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
- 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
- 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
- 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
- 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
- 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
- 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
- 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),
- 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
Ove opportuno e secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), la Commissione adotta entro il momento dell'adesione le necessarie modifiche all'elenco Comunitario delle zone di produzione riconosciute figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene.
---------------------------
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
3. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
- 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
- 32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
- 32004 D 0281: Decisione 2004/281/EC del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
- 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004
(GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie affinche' la Bulgaria e la Romania integrino gli aiuti alle sementi ai regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
i) Tali disposizioni comprenderanno la seguente modifica dell'allegato XI bis "Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3" del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004:
"ALLEGATO XI BIS

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
ii) La ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto e' la seguente:
Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali
di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto

(in tonnellate) =====================================================================
| Bulgaria | Romania ===================================================================== Sementi di riso (Oryza sativa L.) | 883,2| 100 Sementi diverse dalle sementi di riso | 936| 2 294

b) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa

consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie per la Bulgaria e la
Romania al fine di integrare gli aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno di cui al
titolo III, capitolo 6 e al titolo N bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
L'assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco e' la seguente: Assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco

(in tonnellate) =====================================================================
| Bulgaria | Romania ===================================================================== Totale di cui: | 47 137| 12 312 I Flue-cured | 9 023| 4 647 II Light air-cured | 3 208| 2 370 V Sun-cured | | 5 295 VI Basmas | 31 106| VIII Kaba Koulak | 3 800|
B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.
ALLEGATO V
Elenco di cui all'articolo 18 del Protocollo
altre disposizioni permanenti

1. DIRITTO DELLE SOCIETA''
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci

MECCANISMO SPECIFICO
Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilita' di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione e' protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto e' stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.
Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorita', nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.

2. POLITICA DELLA CONCORRENZA
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza

1. 1 seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione:
a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;
b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;
c) misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorita' di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilita della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.
Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 della Costituzione.
Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, ne' alle attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.
Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel Protocollo e le misure previste dall'allegato VII, capo 4, sezione B, del Protocollo.
2. Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:
a) un elenco delle misure di aiuto in vigore che sono state valutate dall'autorita' nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e
b) ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilita della misura di aiuto da esaminare,
conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.
Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiche' le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono gia state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilita della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia gia divenuto membro dell'Unione.
3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CEE. (1)
Se tale decisione e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
---------------------------
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
4. Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo III-168 della Costituzione, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:
- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.
5. Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, lettera c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorita' rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorita' rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilita.
La Commissione puo' sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1 ° settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione e' di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilita della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformita' del regolamento (CE) n. 794/2004 (1) ed esigibili a decorrere dalla stessa data.
--------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

3. AGRICOLTURA
(a) Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, Agricoltura e pesca

1. Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunita' al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (1). Tale presa a carico delle scorte pubbliche e' operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunita' e che le scorte rispondano ai requisiti Comunitari in materia di interventi.
---------------------------
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
2. I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto.
La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.
3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita che supera le scorte normali di riporto.
4. La Commissione attua e applica le succitate disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 30 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2) o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile.
---------------------------
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(b) Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo III-168 della Costituzione, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:
le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
Tali misure di aiuto sono considerate aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1, della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.

4. UNIONE DOGANALE
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci, sottosezione 1, Unione doganale
31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale Comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:
PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITA' ALLARGATA)
l. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunita' allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita di esportazione nella Comunita' allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunita' allargata purche' sia presente uno dei seguenti requisiti:
a) prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi su materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali e' stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);
Gli accordi europei:
- 21994 A 1231 (24) Bulgaria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (1)
- 21994 A 1231 (20) Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (2)
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(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1).
(2) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
b) uno dei mezzi atti a comprovare la posizione Comunitaria di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;
c) un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.
2. Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per "merci Comunitarie" si intendono le merci:
interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o
- importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o
- ottenute o prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
3. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
4. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:
a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunita' o adottate nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione, e
c) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
5. La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
a) una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunita', e
b) gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi.
Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
6. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
7. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita' con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunita' o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
b) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
c) la prova dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
8. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.
PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE - TURCHIA
9. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunita' un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 11/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (1), a condizione che:
a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
b) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
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(1) Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).

10. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
11. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, e' accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita di esportazione nella Comunita' o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:
a) per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e
b) le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e
c) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
d) il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

12. Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione N. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (1)
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(1)Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalita' di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31).3 Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).

REGIMI DOGANALI

13. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto e' quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformita' della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto e' considerato risorsa propria della Comunita'.

14. Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione.

15. Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
- qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione;
- se la dichiarazione di perfezionamento attivo e' stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa Comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.

16. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
- qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione.

17. Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- l'articolo 591, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.

ALTRE DISPOSIZIONI

18. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validita o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.

19. Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- il recupero e' effettuato alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e' effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
20. Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
Appendice dell'Allegato V
Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1,
lettera b) del meccanismo d'aiuto esistente
di cui al capitolo 2 dell'allegato V

Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
ALLEGATO VI
Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo:
misure transitorie, Bulgaria
.sp02; 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
31996 L 0071: Direttiva 96/71 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

1. L'articolo III-133 e l'articolo III-144, primo comma della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4. Su richiesta della Bulgaria si potra effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' lavorativa:
- il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
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(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potra continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potra ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente. 12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo III-144, primo comma della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente: - per la Germania:

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo III-144, primo comma della Costituzione, in conformita' dei precedenti capoversi, la Bulgaria puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza Comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea.

1. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del protocollo sull'acquisizione della proprieta di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
2. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo' ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA
31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3% (m/m) puo' essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2% (m/m) puo' essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa puo' essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice A, capitoli I e II, del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non e' stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui e' consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' bulgare.
b) Finche' gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
c) Gli stabilimenti elencati nell'appendice A, capitolo II, del presente allegato sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (1) e devono dimostrare la capacita di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:
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(1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

- prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonche' deposito separato di tali prodotti,
- stabilire una procedura per garantire la rintracciabilita della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonche' la responsabilita per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,
- sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi, e
- adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.
Le autorita' bulgare:
- garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;
- conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e
- effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformita' con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.
Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati alati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice A del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purche' siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione.
d) Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 (1) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.
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(1) Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione del 2.2.2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009. f) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 1) aggiornare l'appendice A del presente allegato prima dell'adesione ed entro 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
Le modalita' di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.
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(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 10.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

5. POLITICA DEI TRASPORTI
131993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. l),
a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.
b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1 Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalita.
La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.
Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo l, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa
ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai
trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in
base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
2. 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. l), modificata da ultimo da:
32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.
Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:
- entro il 1° gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5 850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
- entro il 1° gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6 750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 750 EUR per ciascun veicolo supplementare;
- entro il l° gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7 650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
- entro il 1° gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8 550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 750 EUR per ciascun veicolo supplementare.
3. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.
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(1) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1).
La Bulgaria rispettera il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse,
Parallelamente all'adattamento, e' garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara.
I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
6. FISCALITA

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria puo' mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' la stessa esenzione sara' applicata da uno o piu' Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Bulgaria puo' rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta, purche' in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'uccisa minima globale prevista dalla direttiva.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validita di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolta possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
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(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
La Bulgaria e' autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di' una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.
4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
- fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 (1) A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra essere inferiore a EUR 323 per 1 0001;
- fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello minimo di EUR 302 per 1 000 1 e fino al 1° gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 1 000 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potra essere inferiore a EUR 274 per 1 0001.
b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato 1, tabella C;
fino al 1 ° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
c) In deroga all'articolo IO della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricita ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricita non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.

7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria e' il 1° gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:
- le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;
- le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite e' ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1° gennaio 2008 e a 1 1 mg dal 1 ° gennaio 2010;
- la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformita' alla direttiva.

8. ENERGIA
31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo l:
- 30 giorni entro il 1° gennaio 2007;
- 40 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 50 giorni entro il 31 dicembre 2008;
- 60 giorni entro il 31 dicembre 2009;
- 70 giorni entro il 31 dicembre 2010;
- 80 giorni entro il 31 dicembre 2011;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2012.

9. TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES
32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria puo' differire l'introduzione della portabilita del numero al piu' tardi fino al 1° gennaio 2009.

10. AMBIENTE

A. QUALITA DELL'ARIA

1. 31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(a) In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a impianti di deposito presso 6 terminali con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2009 a impianti di deposito presso 19 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;
b) In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 150 000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
c) In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;
- fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.
d) In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
- fino al 31 dicembre 2009 a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00% in peso massa.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20% in peso massa.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
a) Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI
- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
AC 080 Fluidi antigelo
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 230 Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia.

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
• AD 040 - Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici
• AD 050 - Cianuri organici
- AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- AD 070 Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici
Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2) del Consiglio.
---------------------------
(1) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).
(2) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorita' bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga tmporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento (1) o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (2), durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.
---------------------------
(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(2) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)
a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 35% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39% per il 2007, il 42% per il 2008, il 46% per il 2009 e il 48% per il 2010.
b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 50% in peso per il 2011, il 53% per il 2012 e il 56% per il 2013.
c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- l'8% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 12% per il 2007 e il 14,5% per il 2008.
d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 34% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38% per il 2007, il 42% per il 2008, il 45% per il 2009, il 47% per il 2010, il 49% per il 2011, il 52% per il 2012 e il 54,9% per il 2013,
e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 26% in peso entro 31 dicembre 2006, il 33% per il 2007, il 40% per il 2008, il 46% per il 2009, il 51% per il 2010, il 55% per il 2011 e il 59,6% per il 2012.
f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 17% in peso per il 2009, il 19% per il 2010, il 20% per il 2011 e il 22% per il 2012.
3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1), requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonche' i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:
---------------------------
(1) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39, Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

1. "Polimeri" stagno per scorie, Varna, Devnya
2. "Solvoy Sodi", "Deven" e "Agropolichim" stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;
3. TPP sta per Thermal Power Point, cioe' centrale termoelettrica "Varna" stagno per ceneri, Varna, Beloslav;
4. "Sviloza" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;
5. TPP a "Zaharni zavodi" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;
6. "Vidachim v likvidatsva" stagno per ceneri, Vidin, Vidin; 7. "Toplofikatsia-Ruse, "TPP Ruse East stagno per ceneri, Ruse, Ruse;
8. TPP "Republica", "COF-Pernik" e "Kremikovtsi-Rudodobiv" stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
9. "Toplofikatsia Pernik" e "Solidus" -Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

10. TPP "Bobov dol" stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;

11. "Brikel" stagno per ceneri, Stata Zagora, Galabovo;

12. "Toplofikatsia Sliven" stagno per ceneri, Sliven, Sliven;

13. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

14. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
La Bulgaria dovra' garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantita massime annuali di seguito riportate:
- entro il 31 dicembre 2006: 3 020 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 3 010 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2008: 2 990 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2009: 1978 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2010: 1 940 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2011: 1 929 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.
4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:
- 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.

C. QUALITA DELL'ACQUA
31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- entro il 31 dicembre 2010, sara' conseguita la conformita' alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;

D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61 /CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:
fino al 31 dicembre 2008:
- "Yambolen" - Yambol (attivita' punto 4.1, lettera h)
- "Verila" - Ravno Pole (attivita' punto 4.1)
- "Lakprom" - Svetovrachane (attivita' punto 4.1, lettera b)
- "Orgachim" - Ruse (attivita' punto 4.1, lettera j)
- "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.1, lettera b) fino al 31 dicembre 2009:
- "Eliseyna" Gara Eliseyna (attivita' punto 2.5, lettera a) fino al 31 dicembre 2011:
- TPP "Rouse East" - Rouse (attivita' punto 1.1)
- TPP "Varna" - Varna (attivita' punto 1.1)
- TPP "Bobov dol" - Sofia (attivita' punto 1.1)
- TPP a "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.1) "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.2)
- "Kremikovtsi" - Sofia (attivita' punto 2.2)
- "Radomir - Metali"
- Radomir (attivita' punto 2.3, lettera b)
- "Solidus - Pernik" (attivita' punto 2.4)
- "Berg Montana fitingi" - Montana (attivita' punto 2.4)
- "Energoremont"- Kresna (attivita' punto 2.4)
- "Chugunoleene" - Ihtiman (attivita' punto 2.4)
- "Alkomet" - Shumen (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Start" - Dobrich (attivita' punto 2.5, lettera b))
- "Alukom" - Pleven (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Energiya" - Turgovishte (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Uspeh" - Lukovit (attivita' punto 3.5)
- "Keramika" - Burgas (attivita' punto 3.5)
- "Strojkeramika" - Mezdra (attivita' punto 3.5)
- "Stradlja keramica" - Stradlja (attivita' punto 3.5)
- "Balkankeramiks" - Novi Iskar (attivita' punto 3.5)
- "Shamot" - Elin Pelin (attivita' punto 3.5)
- Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attivita' punto 3.5)
- "Fayans" - Kaspichan (attivita' punto 3.5)
- Solvay Sodi" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera d)
- "Polimeri" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera c)
- "Agropolichim" - Devnia (attivita' punto 4.3)
- "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.3)
- "Agriya" - Plovdiv (attivita' punto 4.4)
- "Balkanpharma" - Razgrad (attivita' punto 4.5)
- "Biovet" - Peshtera (attivita' punto 4.5)
- "Catchup-frukt" - Ajtos (attivita' punto 6.4, lettera b)
- "Bulgarikum" - Burgas (attivita' punto 6.4, lettera e)
- "Serdika 90" - Dobrich (attivita' punto 6.4, lettera c)
- "Ekarisaj" - Varna (attivita' punto 6.5)
- "Ekarisaj - Bert" - Burgas (attivita' punto 6.5)
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
2. 32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unita' dell'impianto:
- TPP "Varna":
- unita' 1 fino al 31 dicembre 2009
- unita' 2 fino al 31 dicembre 2010
- unita' 3 fino al 31 dicembre 2011
- unita' 4 fino al 31 dicembre 2012
- unita' 5 fino al 31 dicembre 2013
- unita' 6 fino al 31 dicembre 2014
- TPP "Bobov dol":
- unita' 2 fino al 31 dicembre 2011
- unita' 3 fino al 31 dicembre 2014
- TPP "Rouse East":
- unita' 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009
- unita' 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011
- TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas:
- unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa e di polveri provenienti da tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
- entro il 2008: 179 700 tonnellate di SO 2 /anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno;
- entro il 2012: 103 000 tonnellate di SO 2 /anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno;
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'Allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per le unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di' tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
- entro il 2008: 42 900 tonnellate/ anno;
- entro il 2012: 33 300 tonnellate/ anno;
c) Entro il l° gennaio 2011, la Bulgaria dovra' presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere a) e b) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la Bulgaria comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo III-360 della Costituzione.
Appendice dell'ALLEGATO VI
CAPITOLO I
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte
che trasformano latte non conforme
di cui al capitolo 4, sezione B, lett. a) dell'allegato VI

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
CAPITOLO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano sia latte conforme che latte non conforme di cui al capitolo 4, sezione B, lett. a) e c) dell'allegato VI

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
ALLEGATO VII
Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo:
misure transitorie, Romania

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
- 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
1. L'articolo III-133 e il primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da I a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4. Su richiesta della Romania si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68,
6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da I a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, Io Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' economica:
- il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE i non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potra' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potra' ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta' di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.

-------------------------------------
(1)Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre
1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati
membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita'
(GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003,
pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/711CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:
- per la Germania: =====================================================================
|Codice NACE *, salvo diversamente
Settore | specificato =====================================================================
|45.1-4; Attivita' elencate Costruzioni, incluse le attivita' |nell'allegato della direttiva collegate |96/71/CE --------------------------------------------------------------------- Servizi di pulizia e di |74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione |disinfestazione ---------------------------------------------------------------------
|74.87 Solo attivita' dei Altri servizi |decoratori d'interni

- per l'Austria: =====================================================================
Ispat Sidex Galati | 30.598 miliardi di ROL ===================================================================== Siderurgica Hunedoara | 9.975 miliardi di ROL CS Recita | 4.707 miliardi di ROL IS Campia Turzii | 2 234 miliardi di ROL COS Targoviste | 2 399 miliardi di ROL Donasid (Siderca) Calarasi | 72 miliardi di ROL







Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensita' di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta Vitalita'. La Vitalita' e' determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.
La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
8. Le riduzioni nette complessive di capacita che le societa' beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.
Tali riduzioni di capacita sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa' beneficiaria non puo' essere considerata come una riduzione di capacita(1).
La riduzione netta minima di capacita di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.

----------------------------------
(1). Le riduzioni di capacita devono essere permanenti
come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91
CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).

9. I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle societa' beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare:
a) Per Ispat Sidex Calati:
i) l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualita';
ii) il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto piu' elevato;
iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
iv) il completamento della ristrutturazione finanziaria della societa';
v) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale;
b) Per Siderurgica Hunedoara:
i) la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto;
ii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa;
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per confonnarsi alla normativa ambientale;
c) Per IS Campia Turzii:
i) l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato e di prodotti trasformati;
ii) l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualita' della produzione;
iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa;
iv) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale;
d) Per CS Resita:
i) la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale;
ii) la chiusura degli impianti inefficienti;
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
e) Per COS Targoviste:
i) l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato;
ii) l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualita';
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale;
f) Per Donasid Calarasi:
i) l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori;
ii) l'aumento della quota di prodotti finiti
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale.
10. Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
12. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonche' l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguira' i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla Vitalita' economica e alla riduzione di capacita, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A, parte III. A tal fine la Commissione riferira' al Consiglio.
13. Il controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.
14. La Romania collaborera' pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
la Romania presentera' alla Commissione relazioni semestrali non piu' tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.
- le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacita e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'Appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'Appendice A, Parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le societa' beneficiarie sara' inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.
- la Romania deve chiedere alle societa' beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorche' riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate.
15. Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorita' rumene e della Commissione si riunira' con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si puo' inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.
16. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle societa' beneficiarie o sulla valutazione della Vitalita' economica, puo' chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione.
17. Qualora i controlli rivelino che:
a) una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A non e' stata soddisfatta, o che;
b) uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania puo' concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non e' stato soddisfatto, o che;
c) durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle societa' beneficiarie o ad una societa' siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili, la Commissione adottera' le misure necessarie intese ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A. Se del caso, si fara' ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 del Protocollo o all'articolo 39 del Protocollo.

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA
31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:
32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania puo' riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varieta' ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varieta' di viti, coltivate su una superficie di 30.000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.
La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno Comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia puo' essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non puo' superare il 75% delle spese complessive per vigneto.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA
32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
b) Finche' gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).
c) Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purche' le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.
d) La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorita' veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.
e) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
Le modalita' di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

------------------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del
29.9.2003, pag. 4).
II. NORMATIVA FITOSANITARIA
31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1°.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania puo' prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purche' tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al piu' tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga e' possibile al piu' tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle societa' richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005.

6. POLITICA DEI TRASPORTI
1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania.
b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalita'.
La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.
Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
2. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.
Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci(1) e all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(2) elencate in appresso:
1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (strada E 81)
2. Zalau - Oradea - Bors (strade 1 H e E 60)
3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (strada E 85)
4. Tisita - Tecuci Husi Albita (strada E581)
5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova Calafat (strada E 79)
6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (strada E 70)
7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (strada 6)
8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (strada 56 A)
9. Bucuresti - Buzau (strade E 60/E 85) 10. Bucuresti - Giurgiu (strada E 70/E 85)
11. Brasov - Sibiu (strada E 68)
12. Timisoara - Stamora Moravita.

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(1) Accordo di transito tra la Comunita' europea e la
Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno
2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).
(2) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata
da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del
30.4.2004, pag. 1).

La Romania rispettera il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.
I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania.
I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25%.
Livello massimo dei canoni (cifre 2002)
per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche
conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE =====================================================================
|Importo del canone aggiuntivo per
| l'utilizzo di un chilometro di
| strada non adattata (con una
| capacita massima di carico di 10
Carico per asse dichiarato in un |tonnellate per asse) in EUR (cifre
veicolo da - a | 2002) ===================================================================== da 10 tonnellate per asse fino a | 10,5 tonnellate per asse | 0,11 --------------------------------------------------------------------- da 10,5 tonnellate per asse fino a| 11 tonnellate per asse | 0,30 --------------------------------------------------------------------- da 11 tonnellate per asse fino a | 11,5 tonnellate per asse | 0,44
Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria
su cui ci sara' un'apertura progressiva ai veicoli
conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE =====================================================================
Periodo |2007 |2008 |2009 |2010|2011|2012|2013|TOTALE ===================================================================== Km in corso(1) | 3031| 2825| 1656|1671|1518|1529|1554| Km messi in servizio(2) | 960| 1674| 528| 624| 504| 543| 471| Lavori cumulati (in km) | 3916| 5590| 6118|6742|7246|7789|8260| 8260
------------------------------
(1) Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori
sono svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono
iniziare nell'anno di riferimento o essere iniziati negli
anni precedenti.
(2) Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali
i lavori sono completati o che sono messi in servizio
nell'anno di riferimento.

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
3. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da ultimo da:
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.
Nel periodo in questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali veicoli devono raggiungere gradualmente le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva in base al seguente calendario:
- entro il l ° gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori al 60% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;
- entro il 1° gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori all'80% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.

7. FISCALITA
1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania puo' mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' le stesse esenzioni saranno applicate da uno o piu' Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania puo' rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta, purche' in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio
 
del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(1) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validita' di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolta' possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

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(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del
16.5.2003, pag. 36).

3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
La Romania e' autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%.

4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra' essere inferiore a EUR 323 per 1 000 1 e a EUR 302 per 1 000 1 a decorrere dal l° gennaio 2011.
fino al 1° gennaio 2013 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di EUR 330 per 1 000 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potra' essere inferiore a EUR 274 per 10001.
b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso non commerciale al livello minimo di tassazione definito nell'allegato I, tabella C;
- fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C;
- fino al 1° gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il livello effettivo di tassazione degli oli combustibili pesanti in questione non potra' essere inferiore a EUR 13 per 1.000 kg.
c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare un periodo transitorio fino al 1 ° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricita ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1 ° gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricita non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.

8. ENERGIA
31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
- 68,75 giorni entro il 1° gennaio 2007;
- 73 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;
- 81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;
- 85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2011.

9. AMBIENTE

A. QUALITA DELL'ARIA
31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
1. In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 115 impianti di deposito presso 12 terminali e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso I terminale con un volume di caricamento superiore a 25.000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50.000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 138 impianti di deposito presso 13 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso (1) terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 526 impianti di deposito presso 63 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25.000 tonnellate/anno.
2. In deroga all'articolo 4 e all'allegato Il della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 36 impianti di caricamento e scaricamento presso 12 terminali con un volume superiore a 25.000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50.000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 82 impianti di caricamento e scaricamento presso 18 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 14 impianti di caricamento e scaricamento presso (1) terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a 25.000 tonnellate/anno.
3. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;
- fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;
- fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.
4. In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 106 stazioni di servizio con un volume superiore a 1.000 m3/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1.000 m3/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI
l. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
a) Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorita' rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.

AA. RIFIUTI METALLICI
- AA 060 Ceneri e residui di vanadio
- AA 080 Rifiuti, rottami e residui di tallio
- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
- AB 010 Scorie, ceneri e residui non specificati ne' inclusi altrove
- AB 020 Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
- AB 030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
- AB 040 Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
- AB 050 Fanghi di fluoruro di calcio
- AB 060 Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
- AB 080 Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
- AB 090 Rifiuti di idrossido di alluminio
- AB 110 Soluzioni basiche
- AB 120 Composti inorganici di alogenuri, non specificati ne' compresi altrove

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 090 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
- AC 100 Nitrocellulosa
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 140 Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 210 Solventi non alogenati
- AC 220 Solventi alogenati
- AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
- AC 270 Fanghi di depurazione

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI
- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- AD 020 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
- AD 030 Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno
Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
- AD 040 - Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici
- AD 050 - Cianuri organici
- AD 080 Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
- AD 110 Soluzioni acide
- AD 120 Resine a scambio ionico
- AD 130 Macchine fotografiche monouso con batterie
- AD 140 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati ne' inclusi altrove
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici
- AD 170 Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi
Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti(1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE(2).

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(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorita' rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio(2).
d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorita' rumene competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(3), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti(4) o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(5) ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

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(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(3) GU L 275 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91,
(5) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1, direttiva
modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003 (GU L 236
del 23.9.2003, pag. 33).

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),
a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
32% in peso entro il 31 dicembre 2006, 34% per il 2007, 40% per il 2008, 45% per il 2009 e 48% per il 2010.
b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 53% in peso per il 2011 e 57% per 2012.
c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 8% in peso entro il 31 dicembre 2006, 10% per il 2007, 11% per il 2008, 12% per il 2009 e 14% per il 2010.
d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo globale per il riciclaggio entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, 28% per il 2007, 33% per il 2008, 38% per il 2009, 42% per il 2010, 46% per il 2011 e 50% per il 2012.
e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94162/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 21% in peso entro il 31 dicembre 2006, 22% per il 2007, 32% per il 2008, 38% per il 2009, 44% per il 2010, 48% per il 2011 e 54% per il 2012.
f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 16% in peso per il 2011 e 18% per 2012.
g) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 4% in peso entro il 31 dicembre 2006, 5% per il 2007, 7% per il 2008, 9% per il 2009 e 12% per il 2010.
3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti(1) e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi(2), i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilita non si applicheranno a 101 discariche municipali esistenti in Romania fino al 16 luglio 2017.
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle suddette 101 discariche municipali non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
- entro il 31 dicembre 2006: 3.470.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 3.240.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2008: 2.920.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2009: 2.920.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2010: 2.900.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2011: 2.740.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2012: 2.460.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2013: 2.200.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2014: 1.580.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2015: 1.420.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2016: 1.210.000 tonnellate.

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(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del
2.7.1994, pag. 28).

b) In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
Fino al 31 dicembre 2007:
1. S.C. BEGA UPSOM Oesna Mures, Oesna Mures, Provincia di Alba
Fino al 31 dicembre 2008:
2. S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doicesti, Doicesti, Provincia di Dambovita
3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, Provincia di Gorj
4. RAAN Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG - TERMO, Drobeta-Turnu
Severin, Provincia di Mehedinti
Fino al 31 dicembre 2009:
5. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Manastirii, Provincia di Dolj
6. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isalnita II, Provincia di Dolj
7. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isaltnita I, Provincia di Dolj
8. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprisoara, Provincia di
Hunedoara
9. S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava
Fino al 31 dicembre 2010:
10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara
11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea
Fino al 31 dicembre 2011:
12. S.C. UZINA TERMOELECTRICA. GIURGIU SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu
Fino al 31 dicembre 2012:
13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Provincia di Bacau
14. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
15. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Valcea
17. S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Valcea
Fino al 31 dicembre 2013:
18. S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad
19. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
20. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
21. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
22. CET II Iasi, Holboca, Provincia di Isoltnita
23. S.C. Uzina Electrica Zalau, Hereclean - Panic, Provincia di Salaj
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati nei suddetti 23 impianti non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
- entro il 31 dicembre 2006: 11.286.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 11.286.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2008: 11.120.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2009: 7.753.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2010: 4.803.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2011: 3.492.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2012: 3.478.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2013: 520.000 tonnellate.
c) In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
Fino al 31 dicembre 2009:
1. BAITA Stei, Farnate Provincia di Bihor, Provincia di Bihor
Fino al 31 dicembre 2010:
2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramure5
3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava
Fino a131 dicembre 2011:
4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, Provincia di Alba
5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, Provincia di Alba.
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei suddetti 5 bacini di decantazione non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
- entro il 31 dicembre 2006: 6.370.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 5.920.000 tonnellate (di cui 2.100.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3.820.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2008: 4.720.000 tonnellate (di cui 2.100.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.620.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2009: 4.720.000 tonnellate (di cui 2.100.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.620.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2010: 4.640.000 tonnellate (di cui 2.100.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.540.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2011: 2.470.000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).
d) In deroga all'articolo 2, lettera g), secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 91/689/CEE un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi generati in Romania non e' considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.
4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:
32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso medio annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di almeno quattro chilogrammi per abitante, nonche' il tasso di reimpiego ed il tasso di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.

C. QUALITA DELL'ACQUA
1. 31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:
31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);
- 31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:
- 31991 L 0692: Direttiva 91 /692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE e all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita' (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
ARIESMIN SA Baia de Aries - Valea Sartas- Baia de Aries - Provincia di Alba ARIESMIN SA Baia de Aries - ape de mina - Baia de Aries - Provincia di Alba EM TURT - Turt - Provincia di Satu Mare
SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Provincia di Maramures SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - Provincia di Maramures SM BAIA BORSA- evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Provincia di Maramures EM BAIA SPRIE - Baia Sprie - Provincia di Maramures
EM CAVNIC - Cavnic - Provincia di Maramures
EM BAIUT - Waiut - Provincia di Maramures
S.C. Romplumb SA BAIA MARE-evacuare in canal detransport - Baia Mare - Provincia di Maramures
SUCCURSALA MINIERA. BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - Provincia di Maramures
SM BAIA BORSA - evacuare ape flotatie - Borsa - Provincia di Maramures Romarm Tohan Zamesti Zarnesti - Provincia di Brasov
S.C. Viromet SA Victoria - Victoria - Provincia di Brasov
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R i - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. GECSAT Tamaveni - Urnaveni - Provincia di Mures
SGDP BAIA BORSA - Borsa - Provincia di Maramures
SPGC SEINI Seini - Provincia di Maramures
S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare statie - Baia Mare - Provincia di Maramures
S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - Provincia di Maramures
S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - Provincia di Maramures

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(1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. l).

2. 31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:
- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491 /CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita(1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
S.C. Sinteza SA Oradea Oradea Provincia di Bihor
S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea - Ramnicu-Valcea -- Provincia di Valcea
S.C. CHIMCOMPLEX SA Borze5ti - Borze5ti - Provincia di Bacau
3. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:
31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

----------------------------
(1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 2000/60ICE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di esaclorobenzenegh, esaclorobutadiene, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene e triclorobenzene nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita' I, non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
S.C. NUTRISAM SATU MARE- Ferma MOFTIN- Satu Mare - Provincia di Satu Mare
S.C. MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - Provincia di Maramure5
S.C. PROMET - Satu Mare - Provincia di Maramure
ARDUDANA ARDUD - Provincia di Ardud - Maramure5
SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Provincia di Maramure
SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Provincia di Maramures
ERS CUG CLUJ - evacuare 3 - Cluj -Napoca - Provincia di Cluj
S.C. ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
SUCCURSALA MINIERA BAIA MARE-flotatie centrali - Baia Mare - Provincia di Maramures
S.C. OLTCHIM SA - Ramnicu Valcea - Provincia di Valcea
S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - Provincia di Bacau
S.C. Electrocarbon SA Slatina R 2 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
S.C. PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - Provincia di Satu Mare
S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - Provincia di Arges
S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
RBG ELCOND ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoea - Provincia di Cluj
S.C. CELHART DONARIS SA Braila - Braila - Provincia di Braila
STRATUS MOB SA Blaj Blaj - Provincia di Alba

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(1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

4. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente seguenti obiettivi intermedi:
- entro il 31 dicembre 2013 dovra' essere raggiunta la conformita' con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;
- entro il 31 dicembre 2015 dovra' essere raggiunta la conformita' con l'articolo 5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000.
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
- 61% entro il 31 dicembre 2010,
- 69% entro il 31 dicembre 2013,
- 80% entro il 31 dicembre 2015.
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di sistemi di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
- 51% entro il 31 dicembre 2010,
- 61% entro il 31 dicembre 2013,
- 77% entro il 31 dicembre 2015.
5. 31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2), all'articolo 8 ed all'allegato I, parti B e C della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:
- fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilita negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10.000;
- fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilita e la torbidita negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10.000 e 100.000;
- fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilita, l'ammonio, l'alluminio, i pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100.000;
- fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, la torbidita, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10.000;
- fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10.000 e 100.000.
La Romania garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente agli obiettivi intermedi indicati nella tabella seguente:

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61 /CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):
Fino al 31 dicembre 2008:
S.C. CARBID FOX SA Tarnaveni (attivita' principale punto 4.2)
2. S.C. AVICOLA SA Ferma Garleni-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistrita-Nasaud (attivita' principale punto 6.6)
Fino al 31 dicembre 2009:
4. S.C. UCM Resita-Caras-Severin (attivita' principale punto 2.2)
5. S.C. SICERAM SA Mures (attivita' principale punto 3.5)
6. S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attivita' principale punto 4.2)
7. S.C. CELROM SA Mehedinti (attivita' principale punto 6.1)
8. S.C. COMCEH SA Calarasi Calarasi (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
9. S.C. ECOPAPER SA Zarnesti-Brasov (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
10. S.C. RIFIL SA Neamt (attivita' principale punto 6.2)
11. S.C. AVICOLA SA Ferma Razboieni-Iasi (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
12. S.C. AVIMAR SA Maramure (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
13. S.C. AVICOLA SA lasi-Ferma Letcani-Iasi (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
15. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
16. S.C. SUINTEST Oarja SA- Arge§ (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c)) 17, S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrasesti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6,
lettera a))
18. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
19. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2010:
20. S.C. ROMPLUMB SA Maramures (attivita' principale punto 2.5)
21. S.C. ROMRADIATOARE SA Brasov (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
22. S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucurusi (attivita' principale punto 2.6)
23. HOLCIM (Romania) -Ciment Campulung Arges (attivita' principale punto 3.1)
24. S.C. ETERMED SA Medgidia -Constanta (attivita' principale punto 3.2)
25. S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (attivita' principale punto 3.2)
26. S.C. HELIOS SA Astileu-Bihor (attivita' principale punto 3.5)
27. S.C. SOFERT SA Bacau (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
28. S.C. CHIMOPAR SA Bucuresti (attivita' principale punto 4.1)
29. S.C. ANTIBIOTICE SA Iasi (attivita' principale punto 4.5)
30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanta (attivita' principale punto 4.1)
31. S.C. LETEA SA Bacau (attivita' principale punto 6.1, lettera a))
32. S.C. ZAHAR Corabia SA-Olt (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
33. S.C. TARGO SRL Timis (attivita' principale punto 6.4)
34. S.C. SUINPROD Roman-Neanda (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
35. S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea -Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
36. S.C. AVICOLA Costesti Arges-Arges (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
37. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad -Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
39. S.C. AVICOLA SA Ferma Gheraiesti-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
40. S.C. CARNIPROD SRL Tulcea -Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b)).
41. S.G. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
42. S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
43. S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Dedulesti-Braila (attivita' principale punto 6.6)
44. S.C. AGROFLIP Bontida Cluj (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
45. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara- Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
46. S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucuresti (attivita' principale punto 6.7)
47. S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attivita' principale punto 6.7)
48. S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (attivita' principale punto 6.8)
49. S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramures (attivita' principale punto 2.5)
Fino al 31 dicembre 2011:
50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (main activity 2.6)
51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (main activity 3.1) S.C. ORGANE DE
52. CARMEUSE Romania SA Arges (attivita' principale punto 3.1)
53. S.C. RESIAL SA Alba (attivita' principale punto 3.5)
54. SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (attivita' principale punti 4.2 e 4.1)
55. S.C. USG SA Valcea (attivita' principale punto 4.2, lettera d))
56. S.C. ULTEX SA Tatanda-Ialomita (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
57. S.C. CARMOLIMP SRL Vistea de Sus - Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
59. S.C. AVICOLA SA Ferma Hemeius-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
60. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Zimnicea-Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
61. S.C. SUINPROD SA Bilciuresti Dambovita (attivita' principale punto 6.6)
62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Baldovinesti -Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Tichilesti-Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
65. S.C. KING HAUSE ROM Cormetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
67. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
69. S.C. AVIPUTNA SA Golesti - Vrancea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
70. S.C. NUTRICOM SA Oltenita - Calarasi (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
71. S.C. PIGALEX SA Alexandria Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
72. S.C. PIC ROMANIA SRL Vasilati - Catarasi (attivita' principale punto 6.6, lettera e)
73. S.C. SUINTEST SA Fierbinti -Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
74. S.C. AGRIVAS SRL Vaslui (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
75. S.C. AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
76. S.C. C-r-C SA Resita(attivita' principale punto 6.6, lettera b))
Fino al 31 dicembre 2012:
77. SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Pitci-Arges (attivita' punti 1.2 e 4.1)
78. S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanta (attivita' punto 1.2)
79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Targoviste-Dambovita (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (attivita' principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))
81, S.C. IAIFO Zalau-Salaj(attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)
82. S.C. ALTUR SA Olt (attivita' principale punto 2.5)
83. CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
84. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timis (attivita' principale punto 3.5)
85. S.C. MACOFIL SA Targu Jiu-Gorj (attivita' principale punto 3.5)
86. S.C. CERAMICA SA Iasi(attivita' principale punto 3.5)
87. S.C. FIBREXNYLON SA Neamt(attivita' principale punto 4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)
88. S.C. CHIMCOMPLEX SA Borze5ti -Bacau (attivita' principale punto 4.1, lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)
89. S.C. PEHART SA Petresti- Alba (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
91. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomita(attivita' principale punto 6.6, lettera a))
92. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan -Bacau(attivita' principale punto 6.6, lettera a))
93. S.C. ITAL TRUST Racovita SA- Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
94. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Parta-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
95. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Padureni-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
96. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
97. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
98. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
99. S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2013:
100. S.C. UNTO SA Satu Mare (attivita' principale punto 2.3, lettera b))
101. S.C. ARTROM SA Slatina - Olt (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
102. S.C. IAR SA Brasov (attivita' principale punto 2.6)
103. S.C. ARIO SA Bistrita Nasaud(attivita' principale punto 2.4)
104. S.C. LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (attivita' principale punto 3.1)
105. S.C. CARS SA Tarnaveni - Mures (attivita' principale punto 3.5)
106. S.C. CASIROM SA Cluj (attivita' principale punto 3.5)
107. S.C. TURNU SA Turnu Magurele- Teleorman (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
108. S.C. COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SA Navodari - Constanta (attivita' principale punto 4.3)
109. S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
110. S.C. ROMSUIN TEST Peris SA - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfantu. Gheorghe - Covasna (attivita' principale punto
6.6, lettera b))
112. S.C. HADITON GRUP SRL Arges(attivita' principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2014:
113. S.C. PETROM SA Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (attivita' punto 1.2)
114. S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA SA Ploiesti Prahova (attivita' punto 1.2)
115. S.C. ROMPETROL RafinariaVEGA - Prahova (attivita' punto 1.2)
116. S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attivita' punto 1.2)
117. S.C. ISPAT SIDEX SA Galati(attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
118. S.C. SIDERURGICA SA Hunedoara (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
119. S.C. KVAERNER IMGB SA Bucuresti(attivita' principale punto 2.4)
120. S.C. SOMETRA SA Copsa Mica - Sibiu (attivita' principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)
121. S.C. FERAL SRL Tulcea (attivita' principale punto 2.5, lettera a))
122. S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (attivita' principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))
123. S.C. NEFERAL SA Ilfov (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
124. S.C. INDUSTRIA SARMEI SA Campia Turzii-Cluj (attivita' principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)
125. S.C. METALURGICA SA Vilata-Harghita (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
126. S.C. UPETROM 1 Mai SA Prahova (attivita' principale punto 2.2)
127. S.C. LAMINORUL SA Braila(attivita' principale punto 2.3)
128. S.C. AVERSA SA Bucuresti (attivita' principale punto 2.4)
129. S.C. FORMA SA Botosani (attivita' principale punto 2.3)
130. S.C. ISPAT TEPRO SA Iati (attivita' principale punto 2.3, lettera c))
131. S.C. URBIS Armaturi Sanitare SA-Bucuresti (attivita' principale punto 2.6)
132. S.C. BALANTA SA Sibiu (attivita' principale punto 2.6)
133. S.C. COMMET SA Galati (attivita' principale punto 2.6)
134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala "DEVAMIN" Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
135. S.C. MOLDOMIN SA Moldova Noua-Caras Severin (attivita' principale punto 2.5)
136. S.C. FIROS SA Bucuresti (attivita' principale punto 3.3)
137. S.C. SINTER-REF SA Azuga-Prahova (attivita' principale punto 3.5)
138. S.C. PRESCOM Brasov SA-Brasov (attivita' principale punto 3.1)
139. S.C. MELANA IV SA Neamt (attivita' punto 4.1)
140. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea-Valcea (attivita' principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)
141. S.C. AMONIL SA Slobozia -Ialomita (attivita' principale punti 4.3 e 4.2)
142. CAROM SA Bacau (attivita' principale punto 4.1, lettere a), b) e i)
143. AZOCHIM SA Savinesti-Neamt (attivita' principale punto 4.2)
144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (attivita' principale punto 4.6)
145. S.C. SINTEZA SA Oradea- Bihor (attivita' principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e)
e punto 4.4)
146. S.C. CHIMPROD SA Bihor (attivita' principale punto 4.1, lettera b) e punto 4.5)
147. S.C. AZUR SA Timitara-Timis (attivita' principale punto 4.1)
148. S.C. PUROLITE SA Victoria -Brasov (attivita' principale punto 4.1, lettere d) e h))
149. S.C. CELHART DONARIS SA Braila(attivita' principale punto 6.1)
150. S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (attivita' principale punto 6.1, lettera b)
151. S.C. PIM SA Sibiu (attivita' principale punto 6.3)
152. S.C. DANUBIANA Roman SA Neamt (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
153. S.C. ZAHARUL Romanesc SA Tandarei (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
154. S.C. VASCAR SA Vaslui (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
155. S.C. MULTIVITA SA Negru Voda - Constanta (attivita' principale punto 6.5)
156. S.C. SUINPROD SA Prahova (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
157. S.C. AVICOLA SA Ferma Serbanesti-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
158. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru CSHD Mihailesti (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
159. S.C. SUINPROD SA Bumbesti Jiu -Gorj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
160. S.C. SIBAVIS SA Sibiu -Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
161. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 1 Francest -Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
162. S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocsa -Resita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
163. S.C. AVICOLA Gaiesti SA - Dambovita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
164. S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
165. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Budesti - Valcea (attivita' principale punto 6.6,
lettera a))
166. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti-Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
167. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 2 Francesti - Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
168. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni-Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
169. S.C. AVICOLA Bucuresti SA Sucursala Cluj-Saliste-Cluj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
170. S.C. AVICOLA BucurOi SA Sucursala CSHD Codlea-Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
171. S.C. Cereal. Prod SA - Galati (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
172. S.C. AVICOLA Mangalia SA Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
173. S.C. AVICOLA SA Constanta-Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
174. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punest de lusru Butimanu-Dambovita (attivita' principale
punto 6.6, lettera a))
175. S.C. EUROPIG SA Poiana Marului - Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
176. S.C. SUINPROD SA Let - Covasna (attivita' principale punto 6.6, lettera l))
177. S.C. AVICOLA Sivita SA Galati (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
178. S.C. COLLINI SRL Boca -Resita (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
179. S.C. AGROSAS SRL Timisoara-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
180. S.C. FLAVOIA SRL Platforma Hereclean- Salaj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
181. S.C. ELSID SA Titu -Dambovita (attivita' principale punto 6.8)
Fino al 31 dicembre 2015;
182. S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA SA Campina - Prahova (attivita' punto 1.2)
183. S.C. TRACTORUL UTB SA Bra5ov (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6,7)
184. S.C. ISPAT Petrotub SA Neamt (attivita' principale punti 2.3 e 6.7)
185. S.C. ARO SA Arges (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
186. S.C. STIMET SA Sighisoara -Mures (attivita' principale punto 3.3)
187. S.C. BEGA REAL SA Plesa - Prahova (attivita' principale punto 3.5)
188. S.C. AZOMURES SA Targu Mures-Mures (attivita' principale punti 4.2 e 4.3)
189. S.C. COLOROM SA Codlea-Brasov (attivita' principale punto 4.1, punto j))
190. S.C. SOMES SA Dej - Cluj (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
191. S.C. OMNIMPEX Hartia SA Buteni- Prahova (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
192. S.C. PERGODUR International SA Neamt (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
193. S.C. PROTAN SA -Popesti Leordeni-Ilfov (attivita' principale punto 6.5)
194. S.C. PROTAN SA Bucuresti Sucursala Codlea-Brasov (attivita' principale punto 6.5)
195. S.C. PROTAN SA-Cluj (attivita' principale punto 6.5)
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
2. 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.
La Romania riferira alla Commissione entro la fine del primo trimestre di ogni anno, a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla chiusura degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi che non risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.
3. 32001 L 0080: Direttiva 2001 /80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. l), modificata da:
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III e IV della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI N.1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth
Fino al 31 dicembre 2010:
S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1, 2 caldaie x 396,5 MWth S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
S.C. Termoelectrica SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
RAAN, Branch Romag Termo N. 2, 3 caldaie x 330 MWth
S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth
S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth S.C. Electrocentrale Deva SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2012:
CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI Vest N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SA, Sucursala Electrocentrale BRAIL, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
S.C. CET BRASOV SA N. l, 2 caldaie x 337 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI Sud No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI Sud N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI Progresu N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth S.C. Electrocentrale Deva SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth
S.C. Uzina ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth
S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
- entro il 2007: 540.000 tonnellate di SO2 / anno;
- entro il 2008: 530.000 tonnellate di SO2 / anno;
- entro il 2010: 336.000 tonnellate di SO2 / anno;
- entro il 2013: 148.000 tonnellate di SO2 / anno.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
ARPECHIM PITESTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth
ARPECHIM PITESTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth
PRODITERM BISTRITA, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth
S.C. CET BRASOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
REGIA AUTONOMA' DE TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth
TERMOELECTRICA GIURGIU N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth S.C. Electrocentrale Deva SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth
CET ENERGOTERM SA RE$ITA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
TERMICA TARGOVI$TE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth
S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth
S.C. CET IA$I I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth
Fino al 31 dicembre 2010:
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth
S.C. CET SA N. 2 Braila, 2 caldaie x 110 MWth
CET ENERGOTERM SA RE$ITA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth
S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth
S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 3, 1 caldaia x 73 MWth S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI N. 1, I caldaia a vapore Benson x 470 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N. 3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SE PARO$ENI N. 2, 1 caldaia a vapore x 467 MWth + I caldaia ad acqua calda x 120 MWth
S.C. CET IASI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth
S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
S.C. TURNU SA TURNU MAGURELEN. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
S.C. TURNU SA TURNU MAGURELEN. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth
S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
CET ARAD N.2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth
SC TERMON SA ONESTI, 3 caldaie x 380 MWth
SC CET SA N.1 BRAMA, 2 caldaie x 110 MWth
SC TERMICA SA N.I BOTOSANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
SC ELCEN BUCURESTI Sud N.12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
SC ELCEN BUCURESTI Sud N.16, i caldaia ad acqua calda x 116 MWth
CET ENERGOTERM SA RESITA N.4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
SC ELCEN BUCURESTI SE Palas N.1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. Complexul Energetie CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
S.C. Electrocentrale Deva SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. CET IAS1 I N.3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
RAAN, Branch Romag Termo N.1, 3 caldaie x 330 MWth
RAAN, Branch Romag Termo N.2, 3 caldaie x 330 MWth
SC ROMPETROL SA BUCURESTI VEGA PLOIE$TI, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth
SC PETROTEL-LUKOIL SA N.1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14.7 MWth + 11.4 MWth
SC PETROTEL-LUKOIL SA N.2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N.1, 4 caldaie industriali a vapore x 85.4 MWth
S.C. COLTERM SA N.4, (1) caldaia ad acqua calda x 116.1 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA. N.3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2012:
CET ENERGOTERM SA RESITA N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE Palas N.2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth
S.C. COLTERM SA N.6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI Sud N.14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth S.C. ELCEN BUCURESTI SE Palas N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N.2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth
S.C. Electrocentrale Deva SA N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.1, 1 caldaia a vapore x 277 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth
S.C. COLTERM SA N.5, 1 caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
S.C. COLTERM SA N.7, 2 caldaie ad acqua calda x 116.3 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
S.C. ENET SA Vrancea N.3, (1) caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:
- entro il 2007: 128.000 tonnellate/anno;
entro il 2008: 125.000 tonnellate/anno;
entro il 2010: 114.000 tonnellate/anno;
- entro il 2013: 112.000 tonnellate/anno;
c) In deroga all"articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
CET BACAU N. 1 caldaia a vapore x 345 MWth
TERMOELECTRICA GIURGIU N.1, 3 caldaie a vapore x 285 MWth S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWht
Fino al 31 dicembre 2010:
CET ARAD N.1, 1 caldaia a vapore x 403MWth
S.C. CET BRAS0V SA N.1, 2 caldaie x 337 MWth
S.C. TERMOELECTRICA DOICESTI N.1, caldaia a vapore Benson x 470 MWth
S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA N.2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
S.C. TERMICA SA Suceava N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-N.2, 2 CAF x 116 MWth +2CR x 68 MWth
S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. PETROTEL LUKOIL SAN. 1, DAV3+HPM, 1x45 MWth+14.7 MWht+11.4 MWht S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84.8 MWth +1 x 72.6 MWth
S.C. CET GOVORA SA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA N.1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85.4 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+l x 269 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
- entro 2007: 38 600 tonnellate/anno;
- entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;
- entro 2010: 23 200 tonnellate/anno;
- entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;
d) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001 /80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto applicabili dal l ° gennaio 2016 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N.2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + I caldaia a vapore x 269 MWth;
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. N.3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth; S.C. TERMICA SA SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;
entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.
e) Entro il l° gennaio 2011, la Romania dovra' presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di' investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania. Entro i tre mesi successivi la Romania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione sensi dell'articolo 111-360 della Costituzione.
APPENDICE A dell'allegato VII
Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena
(Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B)

PARTE I
SOCIETA' CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA
DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA

Ispat Sidex Galati
- Siderurgica Hunedoara
- COS Targoviste
- CS Reita
- IS Campia Turzii
- Donasid (Siderca) Calarsi
PARTE II

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----

PARTE III
PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE
Vitalita' economica
In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni societa' beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del 10% per societa' siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie integrate ed un rendimento minimo dell'1,5% dei fondi propri entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Cio' sara' verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto dall'allegato VII, capitolo 4, sezione B, punto 13.
2. Produttivita'
Entro il 31 dicembre 2008 verra' raggiunta gradualmente una Produttivita' globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Cio' sara' verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto dall'allegato VII, capitolo 4, sezione B, punto 13.
3. Riduzioni dei costi
Sara' attribuita particolare importanza alle riduzioni dei costi come uno degli elementi chiave della Vitalita' economica. Tali riduzioni saranno attuate pienamente, in conformita' dei piani d'impresa delle societa' beneficiarie.
PARTE IV
ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
1. Produzione ed effetti sul mercato
- produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,
- prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per gamma di prodotti.
2. Investimenti
- dettaglio degli investimenti realizzati,
- data di completamento,
- costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati,
- data dell'eventuale erogazione degli aiuti.
3. Riduzioni della forza lavoro
- entita e calendario delle perdite dei posti di lavoro,
- andamento dell'occupazione nelle societa' beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta),
- andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale.
4. Capacita (con riferimento all'intero settore siderurgico in Romania)
- data o data prevista di cessazione della produzione di capacita espresse in PMP (ossia di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,
- data (o data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti(1), degli impianti in questione e dettagli sullo smantellamento,
- data (o data prevista) dell'introduzione di nuove capacita e loro descrizione,
- evoluzione della capacita totale di produzione di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania.

---------------------------
(1)GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.

5. Costi
- ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura, in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.
6. Risultati finanziari
- evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la realizzazione di progressi verso la Vitalita' economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della societa' e devono includere il test di Vitalita' economica messo a punto dalla Commissione),
- dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle eventuali deviazioni dal regime fiscale e doganale di norma applicabile,
- livello degli oneri finanziari,
- dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti gia concessi secondo quanto stabilito dal protocollo,
termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).
7. Creazione di una nuova societa' o di nuovi impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacita
- identita' degli azionisti del settore pubblico e privato,
- fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova societa' o dei nuovi impianti,
- termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati,
- struttura amministrativa della nuova societa'.
8. Cambiamenti negli assetti proprietari
APPENDICE B dell'allegato VII
Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte
e prodotti lattiero-caseari (Allegato VII,
Capitolo 5, Sezione B, sottosezione I)

Stabilimenti di carni
N. N. vet. Nome dello stabilimento Ubicazione dei locali interessati
1 5806/2000 Comb Agroind Curtici Str. Revolutiei, nr.33, Curtici, jud. Arad
2 5065/2000 S.C. RB Prod S.R.L. Str. Constitutiei, Arad, jud. Arad
3 101/2000 S.C. Cominca S.A. Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor
4 102/1999 S.C. Prodaliment S.A. Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor
5 115/1996 S.C. Ferm Com Prod S.R.L. Caladarasti, jud. Buzau
6 1446/2002 S.C. Izocon MC S.A. Cuza Voda, jud. Calarasi
7 19/2002 S.C. Carnob S.R.L. Str. Lebedelor, nr. 1, Lurnina, jud. Constanta
8 154/1999 S.C. Casalco S.A. Str. Jokai Mor, nr. 9-11, S£ Gheorghe, jud. Covasna
9 312/1999 S.C. Olas Prod S.R.L. Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj
10 58/2001 S.C. Elan Trident S.R.L. Str. Rakoczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
11 143/1999 S.C. Lorialba Prest S.R.L. Str. Cri5ul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara
12 4585/2002 S.C. Agro Prod Com Dosa Str. Principala, nr. 79, Chibed, jud. Mures
S.R.L.
13 2585/2000 S.C. Cazadela S.R.L. Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mures
14 4048/2000 S.C. Coniflor S.R.L. Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mure
15 422/1999 S.C. Prodprosper S.R.L. Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Ro5ie, jud. Neamt
16 549/1999 S.C. Tce 3 Brazi S.R.L. Zanesti, jud. Neamt
17 24/2000 S.C. Spar S.R.L. Str. Garii, nr. 10, Potcoava, jud. Olt
18 2076/2002 S.C. Simona S.R.L. Str. Papa Sapca, nr. 105, Bal5, jud. Olt
19 86/2002 S.C. Universal S.R.L. Criseni, jud. Salaj
20 5661/2002 S.C. Harald S.R.L. Str. Manastirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava
21 6066/2002 S.C. Raitar S.R.L. Cornu Luncii, jud. Suceava
22 5819/2002 S.C. Mara Alex S.R.L. Milisauti, jud. Suceava
23 93/2003 S.C. Mara Prod Corn S.R.L. Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman
24 1/2000 S.C. Diana S.R.L. Bujoreni, jud. Valcea
25 6/1999 S.C. Diana Prod S.R.L. Vladesti, jud. Valcea
Stabilimenti per le carni di pollame
N. N. vet. Nome dello stabilimento Ubicazione dei locali interessati
1 2951/2000 S.C. Agronutrisco Impex S.R.L. Str. Abatorului, nr. 2A, Mihailesti, jud. Giurgiu
2 3896/2002 S.C. Oprea Avicom S.R.L. Str. Dealul Viilor, nr. 5, Craie$ti, jud. Mures
Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari
N. N. vet. Nome dello stabilimento Ubicazione dei locali interessati
1 999/2000 S.C. Alba Lact S.A. Str. Muncii, nr. 4, Alba lulia, jud. Alba
2 5158/8.11.2002 S.C. Biolact Bihor S.R.L. Paleu, jud. Bihor
3 2100/8.11.2001 S.C. Bendearcris S.R.L. Micestii de Campie, nr. 202A, jud. Bistrita-Nasaud
4 2145/5.3.2002 S.C. Lech Lacto S.R.L. Lechinta, nr. 387, jud. Bistrita-Nasaud
5 395/18.6.2001 S.C. Lacto Solomonescu S.R.L. Miron Costin, Vlasine$ti, jud. Botosani
6 115/1.2.2002 S.G. Comintex S.R.L. Darabani Darabani, jud. Botosani
7 A343827/ S.C. Prodlacta S.A. Str. Garu, nr. 403, Homorod, jud. 30.8.2002 Brasov
8 258/10.4.2000 S.C. Binco Lact S.R.L. Sacele, jud. Constanta
9 12203/25.9.2003 S.C. Lacto Genimico S.R.L. Str. Casariei nr. 2A, 1-Harsova, jud. Constanta
10 2721/28.8.2001 S.C. Industrializarea Laptelui B-dul Independentei, nr. 23,
S.A. Targoviste, jud. Dambovita
11 4136/10.6.2002 S.C. Galmopan S.A. B-dul G. Cost, nr. 257, Galati, jud.
Galati
12 5/7.5.1999 S.C. Sandralact S.R.L. $os. Bucuresti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu
13 213/1996 S.C. Paulact S.R.L. Str. Principala, nr. 28, Sanpaul, jud. Harghita
14 625/21.11.1996 S.C. Lactis S.R.L. Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
15 913/17.3.2000 S.C. Lactex - Reghin S.R.L. Jabenita, nr. 33, jud. Mures
16 207/21.4.1999 S.C. Midatod S.R.L. Ibansti, nr. 273, jud. Mures
17 391/23.4.1999 S.C. Kubo Ice Cream Company Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamt, S.R.L. jud. Neamt
18 1055/10.7.2000 S.C. Oltina S.A. Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt
19 282/1999 S.C. Calion S.R.L. Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Salaj
20 1562/27.12.1999 S.C. Bucovina S.A. Suceava Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. 5750/23.5,2002 Suceava
21 1085/26.5.1999 S.C. Bucovina S.A. Falticeni Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava
22 5614/20.4.2002 S.C. Coza Rux S.R.L. Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava
23 1659/27.3.2003 S.C. Ecolact S.R.L. Milisauti, jud. Suceava
24 1205/5.10.1999 S.C. Pro Putna S.R.L. Putna, jud. Suceava
25 5325/13.2.2002 S.C. Cetina Prod Lact S.R.L. Neagra Sarului, Sani Dornei, jud. Suceava
26 5245/6.11.2001 S.C. Simultan S.R.L. Ortisoara, jud. Timis
27 2459/21.8.2002 S.C. Zan S.R.L. Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Brasov
ALLEGATO VIII
Sviluppo rurale
(Articolo 34 del Protocollo)
SEZIONE I: MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

A. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione
(1) Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:
(a) aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;
(b) facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.
Ai fini del presente allegato per "aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza" si intendono le aziende la cui produzione e' destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.
(2) Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
(a) dimostri la futura Vitalita' economica dell'azienda;
(b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
(c) descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
(3) La conformita' con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 e' riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non e' concesso ulteriore sostegno, ma non sara' necessario rimborsare per questa ragione gli importi gia ricevuti.
(4) Il sostegno e' pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.

B. Associazioni di produttori
(1) Un sostegno forfettario e' concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:
(a) adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;
(b) immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e
(c) fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilita.
(2) Il sostegno e' concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorita' competenti della Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il 31 dicembre 2009 in base al diritto nazionale o a quello Comunitario.
(3) Il sostegno e' concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori e' stata riconosciuta. Esso e' calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:
(a) il 5%, il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1 000 000 EUR, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e
(b) il 2,5%, il 2,5%, il 2,0%, 1'1,5% e 1'1,5% del valore della produzione superiore a 1 000 000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.
In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.

C. Misure del tipo Leader+
(1) Un sostegno puo' essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le Comunita' rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.
Le misure possono comprendere in particolare:
(a) sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;
(b) informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;
(c) costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;
(d) elaborazione di strategie di sviluppo integrato;
(e) finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.
(2) Un sostegno puo' essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa Comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)(1). Tale sostegno e' limitato alle regioni in cui vi sia gia sufficiente capacita amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.

-----------------------------
1 GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

(3) I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
(4) La Bulgaria, la Romania e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2. D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole
Un sostegno e' concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.

E. Complementi ai pagamenti diretti
(1) Un sostegno puo' essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003(1).

-----------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE)
n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), regolamento
adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93
del 30.3.2004, pag. 1) e regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004,
pag. 48).

(2) Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:
(a) il livello dei pagamenti diretti applicabili in Bulgaria o Romania per l'anno in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
(b) il 40% del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunita', nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.
(3) Il contributo Comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente parte E. in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20% dell'assegnazione annuale di tale Stato. La Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere di sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2007, 20% per il 2008 e 15% per il 2009.
(4) Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente parte E. e' considerato alla stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003.

F. Assistenza tecnica
(1) Un sostegno puo' essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.
(2) Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
(a) studi;
(b) misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;
(c) installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
(d) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.

G. Tabella recante gli importi per le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania

=====================================================================
Misura | EUR | ===================================================================== Aziende che praticano un'agricoltura di | | semisussistenza |1000 |per azienda/all'anno --------------------------------------------------------------------- Associazioni di produttori |100000 |il primo anno ---------------------------------------------------------------------
|100000 |il secondo anno ---------------------------------------------------------------------
|80000 |il terzo anno ---------------------------------------------------------------------
|60000 |il quarto anno ---------------------------------------------------------------------
|50000 |il quinto anno

SEZIONE II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
(1) Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano Vitalita' economica alla fine della realizzazione dell'investimento.
(2) Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che puo' beneficiare degli aiuti, e' limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore. Allorche' gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di' adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55% e, nelle regioni sfavorite, del 65%, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore.
(3) Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui e' stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo e' precedente.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA
(1) Gli agricoltori bulgari cui e' stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.
(2) L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed e' calcolato in funzione dell'entita' della quota latte e dell'attivita' agricola complessiva dell'azienda.
(3) Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013
(1) Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno Comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sara' attuato in conformita' dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1).
(2) Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunita' puo' ammontare o all'85% per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'8O% per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.

---------------------------------------------
(1)GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L
236 del 23.9.2003, pag. 33).
ALLEGATO IX
Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania
alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004
(articolo 39 del Protocollo)

I. Articolo 39, paragrafo 2
(1) Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato nel M.Of., p. I, nr. 129 bis/10.II.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;
(2) al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonche' ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovra' consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finche' nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4(2) di questo Protocollo. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il piu' possibile prossima al 100% gia alla data di adesione. La Romania deve altresi' attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;
(3) elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli e' pienamente operativo;
(4) potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale;
(5) svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze;
(6) garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione;
(7) elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalita, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalita' con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale.

II. Articolo 39, paragrafo 3
(8) Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio "Competitivita" di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico;
(9) rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato;
(10) presentare alla Commissione entro la meta del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra(1), e alle condizioni illustrate nell'Allegato Il, Capitolo 4, Sezione B, del Protocollo.
Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche' rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacita da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra;

---------------------------------------
(1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di
associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(11) continuare a dotare il Consiglio "Competitivita" di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate.
 
ATTO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI
SUI QUALI SI FONDA L'UNIONE EUROPEA

Conformemente all'articolo 2 del trattato di adesione, il presente atto si applica nel caso in cui il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore al l ° gennaio 2007 e fino alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
PARTE PRIMA
PRINCIPI
ARTICOLO 1

Ai fini del presente atto:
- per "trattati originari" si intendono:
a) il trattato che istituisce la Comunita' europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,
b) il trattato sull'Unione europea ("trattato UE"), quale e' stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
- per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;
- per "Comunita'" si intende una o entrambe le Comunita' di cui al primo trattino, a seconda dei casi;
- per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania;
- per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari.
ARTICOLO 2

Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
ARTICOLO 3

1. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
2. La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative alla Comunita' o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
3. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
4. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, apporta alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
ARTICOLO 4

l. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea (in seguito denominato "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, cosi' come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtu' di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimita' dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono gia state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
ARTICOLO 5

La Bulgaria e la Romania partecipano all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.
ARTICOLO 6

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunita' oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunita'.
L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dalla Comunita' congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari Stati terzi o organizzazioni internazionali e' approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimita' a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunita' e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunita' e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi e delle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunita', ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, la Comunita' e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro(1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
6. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo,(2) conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

----------------------
(1)GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunita' con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunita' alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunita'. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunita' puo' negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.
Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunita' adatta secondo la necessita le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
8. Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunita' alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra la Comunita' e paesi terzi.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.
9. Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con i paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'.
I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
10. Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o piu' paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilita' constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficolta' nell'adattare un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.
11. La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.
12. La Bulgaria e la Romania adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di' cui sono parte anche la Comunita' o altri Stati membri.
Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il piu' presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunita' e' parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
ARTICOLO 7

1. Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
ARTICOLO 8

L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI
TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 9

1. All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentasei.".
2. Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"2. 11 numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue:
Belgio 22
Bulgaria 17
Repubblica ceca 22
Danimarca 13
Germania 99
Estonia 6
Grecia 22
Spagna 50
Francia 72
Irlanda 12
Italia 72
Cipro 6
Lettonia 8
Lituania 12
Lussemburgo 6
Ungheria 22
Malta 5
Paesi Bassi 25
Austria 17
Polonia 50
Portogallo 22
Romania 33
Slovenia 7
Slovacchia 13
Finlandia 13
Svezia 18
Regno Unito 72."
ARTICOLO l 0
1. All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato CEEA, il secondo paragrafo e' sostituito dal seguente:
"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:

Belgio 12
Bulgaria 10
Repubblica ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Irlanda 7
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7
Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Romania 14
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";
2. All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.".
3. All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.".
ARTICOLO 11
1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici."
2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia e' sostituito dal seguente:
"Articolo 48
Il Tribunale e' composto di ventisette giudici.".
ARTICOLO 12
All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato CEEA, il secondo comma relativo alla composizione del Comitato economico e sociale e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:

Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24".
ARTICOLO 13
All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24".
ARTICOLO 14

II protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato CE, e' modificato come segue:
1. All'articolo 3, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: la Repubblica di Bulgaria,"
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
"- la Romania,"
2. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
a) la frase di apertura e' sostituita dalla seguente:
"l . Il capitale della Banca e' di 164 795 737 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti *:
------------------------------------
*Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono
indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da
Eurostat."

b) Tra le voci relative all'Irlanda e alla Slovacchia si inserisce:
"Romania 846 000 000"; e
c) tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania, si inserisce:
"Bulgaria 296 000 000".
3. All'articolo 11, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il consiglio di amministrazione e' composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore e' designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore e' inoltre designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
- un sostituto designato dalla Commissione.".


ARTICOLO 15

All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico e' sostituito dal seguente:
"2. 11 comitato e' composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".
TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI
ARTICOLO 16

L'ultima frase dell'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE e' sostituita dalla seguente:
"In conformita' con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data e' il 31 dicembre 1999.".
ARTICOLO 17

All'articolo 299 del trattato CE, il paragrafo 1e' sostituito dal seguente:
"1. 11 presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".
ARTICOLO 18

l. All'articolo 314 del trattato CE, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
3. All'articolo 53 del trattato UE, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.".
PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI
TITOLO I

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 19

Gli atti elencati nell'allegato III del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
ARTICOLO 20

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 21

Le misure elencate nell'allegato V del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
ARTICOLO 22

Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle regole Comunitarie.
PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I

MISURE TRANSITORIE
ARTICOLO 23

Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente atto si applicano nei confronti della Bulgaria e della Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
TITOLO II

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 24

1. In deroga al numero massimo di membri del Parlamento europeo stabilito dall'articolo 189, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, il numero di membri del Parlamento europeo e' aumentato, per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di membri di tali paesi per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo:
Bulgaria 18
Romania 35.
2. Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(1).

------------------------
(1) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da
ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/772/EC, Euratom
(GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

3. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i popoli della Bulgaria e della Romania per il periodo dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 2, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 25

l. Dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti(1):
Bulgaria EUR 14 800 000
Romania EUR 42 300 000
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011.
------------------------------
(1)Le cifre riportate sono indicative e si basano sui
dati pubblicati da Eurostat per il 2003.

2. La Bulgaria e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste(1).
Bulgaria 0,181%
Romania 0,517%
-------------------------
(1) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui
dati pubblicati da Eurostat per il 2003.

3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimita' dal consiglio dei governatori.
ARTICOLO 26

1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio(1):
(milioni di euro, prezzi attuali)
Bulgaria 11,95
Romania 29,88
---------------------
(1)GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2009: 15%
2010: 20%
2011: 30%
2012: 35%.
ARTICOLO 27

1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare (1), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (2) e dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e in Romania.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento svolta dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformita' dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee (4).
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non e' presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione e' inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante e' ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorita' della Bulgaria o della Romania, la Commissione puo' accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
-----------------------------
(1) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18
dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di
alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del
23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004,
pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del
18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma
di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma
Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU
L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, (GU L 248 del 16.9.2002,
pag. 1).

2. Gli impegni finanziari stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo (1) nonche' quelli stabiliti in base allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformita' delle pertinenti direttive Comunitarie.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 e' effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non e' concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
In deroga a quanto sopra, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonche' del programma ISPA(1) la Commissione puo' prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e in Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformita' dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunita' di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario sono coperte dalla voce "Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunita' europee relativo alla preadesione.
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(1) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che
istituisce uno strumento per le politiche strutturali di
preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L
123 del 27.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L
124 del 27.4.2004, pag. 1).
ARTICOLO 28

1. Si considera che la Commissione ha approvato, a norma del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (1), le iniziative che, alla data di adesione, hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non e' stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti al capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale delle Comunita' europee. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma di quest'ultimo regolamento.
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(1) GU L 130 del 25.5.1994. Regolamento modificato da
ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del
23.9.2003, pag. 33).

2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione e' gia stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste all'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non e' stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza delle stesse, nonche' alle politiche Comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del relativo al fondo di coesione in vigore a tale data.
4. Le norme che disciplinano l'ammissibilita' della spesa in conformita' del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione puo' decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformita' del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo l.
ARTICOLO 29

Qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD (1) in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno della creazione di organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di SAPARD, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2).
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(1) Regolamento (CE) n. 1268/99 del Consiglio del 21
giugno 1999 relativo al sostegno Comunitario per misure di
preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161
del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004,
pag. 12).
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L
236 del 23.9.2003, pag. 33).
ARTICOLO 30

1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unita' 1 e l'unita' 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unita' 3 e l'unita' 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unita'.
2. Nel periodo 2007-2009, la Comunita' fornira' alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy.
L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
L'assistenza o parte di essa puo' essere messa a disposizione come contributo Comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
3. La Commissione puo' adottare disposizioni relative all'attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Tali disposizioni sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). A tal fine, la Commissione e' assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE e' di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ARTICOLO 31

1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "Strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacita amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa Comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza e' volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.

2. L'assistenza e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacita istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti al rafforzamento istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alla priorita nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorita' di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
4. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione e' decisa e attuata in conformita' del regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
ARTICOLO 32

l. E' istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009 sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania, sotto forma di pagamenti forfettari in virtu' di uno strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):

(in milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
| 2007 | 2008 | 2009 ===================================================================== Bulgaria | 121,8| 59,1| 58,6 Romania | 297,2| 131,8| 130,8

3. Almeno il 50% dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen saranno utilizzati per aiutare la Bulgaria e la Romania nell'adempimento degli obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Il primo giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente anno viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.
ARTICOLO 33

1. Fatte salve future decisioni di carattere politico, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 e' stabilito come segue:

(in milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
| 2007 | 2008 | 2009 ===================================================================== Bulgaria | 539| 759| 1 002 Romania | 1.399| 1.972| 2.603

2. Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di tali dotazioni fisse per paese, sono determinati sulla base delle disposizioni applicabili al momento alle spese per azioni strutturali.
ARTICOLO 34

1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni I-III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le disposizioni specifiche finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo di programmazione 2007-2013.
2. Fatte salve future decisioni di carattere politico, gli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG destinati alla Bulgaria e alla Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3.041 milioni di EUR (prezzi del 2004).
3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformita' della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
ARTICOLO 35

Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.
TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 36

1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Bulgaria o la Romania puo' chiedere di essere autorizzata a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione.
In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO 37

Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando cosi' un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione puo', entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informera' il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terra' nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 38

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonche' delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Commissione puo', per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalita' di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o piu' altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finche' tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informera' il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terra' nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 39

1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria e Romania e' tale da far sorgere il serio rischio che uno dei due Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1° gennaio 2007, il Consiglio, deliberando all'unanimita' sulla base di una raccomandazione della Commissione, puo' decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data dell'adesione di tale Stato.
2. Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, puo' adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania di uno o piu' degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto I.
3. Nonostante il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell'articolo 37, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa approfondita valutazione, che deve essere effettuata nell'autunno 2005, dei progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, puo' adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo(1) o di uno o piu' degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto II.
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(1) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del
31.12.1994, pag. 2).

4. Qualora sia adottata la decisione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente in merito agli adattamenti del presente atto, inclusi i relativi allegati e appendici, che si siano resi indispensabili in
conseguenza della decisione di rinvio.
ARTICOLO 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
ARTICOLO 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' prorogare detto periodo.
Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.
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(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
ARTICOLO 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa Comunitaria nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
TITOLO I
INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
ARTICOLO 43

Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
ARTICOLO 44

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
ARTICOLO 45

Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 46

1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura cosi' adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
ARTICOLO 47

La Corte dei conti e' completata con la nomina di due membri supplementari, il cui mandato e' di sei anni.
ARTICOLO 48

Il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della societa' civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 49

Il Comitato delle regioni e' completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettivita' regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 50

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
ARTICOLO 5

1 1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati o i gruppi istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
TITOLO II

APPLICABILITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 52

Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
ARTICOLO 53

1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Esse comunicano tali misure alla Commissione al piu' tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente atto.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
ARTICOLO 54

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
ARTICOLO 55

Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato adottato da essa, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformita' delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
ARTICOLO 56

Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
ARTICOLO 57

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.
ARTICOLO 58

I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 59

Gli allegati I-IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 60

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua bulgara e rumena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
ARTICOLO 61

Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Elenco delle convenzioni e dei protocolli
ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione
(di cui all'articolo 3(3) dell'atto di adesione)
1. Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)
- Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)
- Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)
- Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)
- Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)
- Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)
2. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
- Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)
- Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)
3. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)
- Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)
- Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)
Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)
4. Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
- Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)
- Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)
- Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)
- Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)
- Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)
5. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)
- Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16)
- Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2)
- Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)
6. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)
7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)
8. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)
9. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
- Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
ALLEGATO II
.sp,
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate
nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo
o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti
per questi ultimi (articolo 4 (1) dell'atto di adesione)
1. L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1).
2. Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 , di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni 2, nonche' dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.
------------------------
(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.
(2) GU L 239 del 22.9.2000,
pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L
162 del 30.4.2004, pag. 29).

3. Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
a) l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana:
- articolo 4,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:
- articolo 4,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
- dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
e) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese:
- articoli 4, 5 e 6,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
d) l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica:
- articoli 3, 4 e 5,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
- dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
e) l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca:
- articolo 4,
- dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
f) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:
- articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,
- dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;
g) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:
- articoli 4 e 5,
- dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,
- dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Aland dell'atto finale, parte III;
h) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:
- articoli 4 e 5,
- dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II.
4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:
- l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi 1, approvato dalla decisione 1999/439/CE 2 del Consiglio
- l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati 3, approvato dalla decisione 2000/29/CE del Consiglio.
- l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 5;
-------------------------------
(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
(3) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
(4) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1.
(5) Nella misura in cui l'accordo non sia ancora
concluso e si applichi a titolo provvisorio.

5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
- decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;
- decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;
- decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;
- decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;
- decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;
- decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;
- decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attivita' della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
- decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;
- decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;
- decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
- decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;
- decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
- decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalita;
- decisione SCH/Com-ex (98) 59 rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
- decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;
- decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;
- decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;
- decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;
- decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;
- decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:
- allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune
- il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;
- decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.
6. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
- dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;
- dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.
7. Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
- decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;
- decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.
8. I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
- regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);
- decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalita' d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);
- decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformita' del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);
- decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformita' delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono 1'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);
- decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalita' di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);
- decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);
- decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43);
- decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);
- decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);
- decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonche' in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);
- regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);
- regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);
- decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonche' degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune;
- direttiva 200151/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);
- decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);
- regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
- regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);
- decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);
- decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);
- decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);
- regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
- decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);
- decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);
- direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);
- decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorita' degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);
- regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10);
- decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);
- direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);
- regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);
- decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136);
- direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);
- decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);
- decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);
- decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5);
- regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorita' competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5);
- regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO III
Elenco di cui all'Articolo 19 dell'atto di adesione
Adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
1. DIRITTO DELLE SOCIETA'
DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE

I. MARCHIO COMUNITARIO
31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio Comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
- 31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
- 32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),
- 32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),
- 32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), un marchio Comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri e' esteso al loro territorio affinche' esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".

II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
"k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purche' la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
1) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il l ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
2. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
"k) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purche' la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
1) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il l° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".

III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli Comunitari (GU L 3 del 5,1.2002, pag. 1), modificato da:
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), i disegni e modelli Comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.

2. AGRICOLTURA
1. 31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. l), modificato da:
- 31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),
- 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:
"5) La denominazione "acquavite di frutta" puo' essere sostituita dalla denominazione " Palinca "unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania.";
b) Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:
al punto 4: "Vinars Tarnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
2. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
- 31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera:
"i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5% vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45-50 grammi per litro e un'acidita totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro."
e la lettera i) diventa lettera j).
3. 31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
- 31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),
- 31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),
- 31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),
- 31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),
- 31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),
- 31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),
- 32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),
- 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),
- 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
- 32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) Nell'allegato, punto V. "Sun cured", si aggiunge:
"Molovata Ghimpati Baragan"
b) Nell'allegato, punto VI. "Basmas", si aggiunge:
"Djebel
Nevrokop
Dupnitsa
Melnik
Ustina
Harmanli
Krumovgrad Iztochen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka"
c) Nell'allegato, punto VIII. "Kaba Koulak Classico", si aggiunge:
"Severna Bulgaria Tekne"
4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:
- 31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),
- 31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),
- 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),
- 32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),
- 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, dell' 1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
L'allegato III e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO III
Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5
Peso netto di materia prima fresca

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
5. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
- 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
- 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
- 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
- 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
- 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
- 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
- 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
- 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
- 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
- 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
- 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
- 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
- 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
- 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell' 8.11.2002, pag. 8),
- 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
L'allegato I e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I
PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO
O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

=====================================================================
Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti |
dell'associazione di produttori |Percentuali ===================================================================== Germania, Spagna (tranne Castiglia-Leon, Navarra e la | zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne | Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo | (tranne la regione autonoma delle Azzorre), | Belgio,Austria, Romania | 2% --------------------------------------------------------------------- Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre | (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia), | Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e | Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki | Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, | General Toshevo, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e | Antonovo nella zona del North Bulgaria) | 1% --------------------------------------------------------------------- Castiglia-Leon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di | Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), | comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona | dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitca, | Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toshevo, | Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona | del North Bulgaria (Bulgaria) | 0,3%".

6. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
- 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),
- 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),
- 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
a) Nell'articolo 6 si aggiunge:
"5. Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5% della superficie totale vitata di 2302,5 ettari per la Bulgaria e di 2830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5."
b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:
"g) in Romania: la zona di Podisul Transilvaniei"
c) Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 e' sostituita dalla seguente:
"d) in Slovacchia, la regione del Tokay;
e) in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f)."
d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:
"e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzaului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunarii, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli."
e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:
"In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)."
f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge: "e in Romania."
7. 32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:
- 32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),
- 32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).
a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo e' cosi' ripartito:
- 13 800 tonnellate per il Belgio,
- 13 tonnellate per la Bulgaria,
- 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,
- 300 tonnellate per la Germania,
- 30 tonnellate per l'Estonia,
- 50 tonnellate per la Spagna,
- 55 800 tonnellate per la Francia,
- 360 tonnellate per la Lettonia,
- 2 263 tonnellate per la Lituania,
- 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 150 tonnellate per l'Austria,
- 924 tonnellate per la Polonia,
- 50 tonnellate per il Portogallo,
- 42 tonnellate per la Romania,
- 73 tonnellate per la Slovacchia,
- 200 tonnellate per la Finlandia,
- 50 tonnellate per la Svezia,
- 50 tonnellate per il Regno Unito."
b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
"2. E' stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo e' ripartito sotto forma di:
a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
- 10350 tonnellate per il Belgio,
- 48 tonnellate per la Bulgaria,
- 2866 tonnellate per la Repubblica ceca,
- 12800 tonnellate per la Germania,
- 42 tonnellate per l'Estonia,
- 20000 tonnellate per la Spagna,
- 61350 tonnellate per la Francia,
- 1313 tonnellate per la Lettonia,
- 3463 tonnellate per la Lituania,
- 2061 tonnellate per l'Ungheria,
- 5550 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 2500 tonnellate per l'Austria,
- 462 tonnellate per la Polonia,
- 1750 tonnellate per il Portogallo,
- 921 tonnellate per la Romania,
- 189 tonnellate per la Slovacchia,
- 2250 tonnellate per la Finlandia,
- 2250 tonnellate per la Svezia,
- 12100 tonnellate per il Regno Unito.
Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa."
8. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
- 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
- 32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
- 32004 D 0281: Decisione 2004/281 /CE del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
- 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
a) All'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) 'nuovi Stati membri: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.";
b) Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:
"Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1 ° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.";
c) Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie e' il 30 giugno 2005.";
d) Nell'articolo 71-octies si aggiunge:
"9. Per la Bulgaria e la Romania:
a) il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 e' il 2002-2004;
b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) e' il 2004;
c) nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005.";
e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005.";
f) All'articolo 74, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'aiuto e' concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.
Le superfici di base sono le seguenti:
Bulgaria 21800 ha
Grecia 617000 ha
Spagna 594000 ha
Francia 208000 ha
Italia 1646000 ha
Cipro 6183 ha
Ungheria 2500 ha
Austria 7000 ha
Portogallo 118000 ha.
g) All'articolo 78, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "l. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale puo' essere concesso l'aiuto.";
h) All'articolo 80, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'aiuto e' fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: =====================================================================
| Campagna di |
| commercializzazione |
|2004/2005 e in caso di| Campagna di
| applicazione | commercializzazione
| dell'articolo 71 |2005/2006 e successive
| (EUR/ha) | (EUR/ha) ===================================================================== Bulgaria | - | 345,225 --------------------------------------------------------------------- Grecia | 1 323,96| 561,00 --------------------------------------------------------------------- Spagna | 1 123,95| 476,25 --------------------------------------------------------------------- Francia: | | ---------------------------------------------------------------------
- territorio | | metropolitano | 971,73| 411,75 ---------------------------------------------------------------------
- Guyana francese | 1 329,27| 563,25 --------------------------------------------------------------------- Italia | 1 069,08| 453,00 --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 548,70| 232,50 --------------------------------------------------------------------- Portogallo | 1 070,85| 453,75 --------------------------------------------------------------------- Romania | - | 126,075;

i) L'articolo 81 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 81
Superfici

E' istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base.
Le superfici di base sono fissate come segue: Bulgaria | 4 166 ha Grecia | 20 333 ha Spagna | 104 973 ha Francia: |
- territorio metropolitano | 19 050 ha
- Guyana francese | 4 190 ha Italia | 219 588 ha Ungheria | 3 222 ha Portogallo | 24 667 ha Romania | 500 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.";
j) L'articolo 84 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 84
Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto Comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.
2. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.
3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 e' suddivisa nelle seguenti SNG:
Superfici nazionali garantite (SNG)
Belgio | 100 ha
Bulgaria | 11984 ha
Germania | 1500 ha
Grecia | 41100 ha
Spagna | 568200 ha
Francia | 17300 ha
Italia | 130100 ha
Cipro | 5100 ha
Lussemburgo | 100 ha
Ungheria | 2900 ha
Paesi Bassi | 100 ha
Austria | 100 ha
Polonia | 4200 ha
Portogallo | 41300 ha
Romania | 1 645 ha
Slovenia | 300 ha
Slovacchia | 3100 ha
Regno Unito | 100 ha

4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.";
k) All'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
"Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.
Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma e' il 2006/2007.";
I) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma e' che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66.";
(m) All'articolo 105, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Un supplemento del pagamento per superficie di:
- 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,
- 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:
(ettari)
Bulgaria | 21800
Grecia | 617000
Spagna | 594000
Francia | 208000
Italia | 1646000
Cipro | 6183
Ungheria | 2500
Austria | 7000
Portogallo | 118000";

n) All'articolo 108, dopo il secondo comma e' inserito:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.";
o) L'articolo 110-quater, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
- Bulgaria: 10237 ha
- Grecia: 370000 ha
- Spagna: 70000 ha
- Portogallo: 360 ha.";
p) L'articolo 110-quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile e' il seguente:
- Bulgaria: 263 EUR
- Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari
- Spagna: 1039 EUR
- Portogallo: 556 EUR.";
q) All'articolo 116, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Si applicano i seguenti massimali: =====================================================================
Stato membro | Diritti (x 1000) ===================================================================== Belgio | 70 Bulgaria | 2058,483 Repubblica ceca | 66,733 Danimarca | 104 Germania | 2432 Estonia | 48 Grecia | 11023 Spagna | 19580 Francia | 7842 Irlanda | 4956 Italia | 9575 Cipro | 472,401 Lettonia | 18,437 Lituania | 17,304 Lussemburgo | 4 Ungheria | 1146 Malta | 8,485 Paesi Bassi | 930 Austria | 206 Polonia | 335,88 Portogallo | 2690 Romania | 5880,620 Slovenia | 84,909 Slovacchia | 305,756 Finlandia | 80 Svezia | 180 Regno Unito | 19 492
Totale | 89 607,008";

r) All'articolo 123, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Si applicano i seguenti massimali regionali: Belgio | 235149 Bulgaria | 90343 Repubblica ceca | 244349 Danimarca | 277110 Germania | 1782 00 Estonia | 18800 Grecia | 143134 Spagna | 713999* Francia | 1754732** Irlanda | 1077458 Italia | 598746 Cipro | 12000 Lettonia | 70200 Lituania | 150000 Lussemburgo | 18962 Ungheria | 94620 Malta | 3 201 Paesi Bassi | 157932 Austria | 373400 Polonia | 926000 Portogallo | 175075*** Romania | 452000 Slovenia | 92276 Slovacchia | 78348 Finlandia | 250000 Svezia | 250000 Regno Unito | 1419811 ****
-------------------------------------
*Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1454/2001.
**Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1452/2001.
***Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1453/2001.
****Questo massimale e' temporaneamente aumentato di 100
000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811
capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi
di eta' inferiore a sei mesi.

s) All'articolo 126, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Si applicano i seguenti massimali nazionali: Belgio | 394253 Bulgaria | 16019 Repubblica ceca | 90300 Danimarca | 112932 Germania | 639535 Estonia | 13416 Grecia | 138005 Spagna* | 1441539 Francia** | 3779866 Irlanda | 1102620 Italia | 621611 Cipro | 500 Lettonia | 19368 Lituania | 47232 Lussemburgo | 18537 Ungheria | 117000 Malta | 454 Paesi Bassi | 63236 Austria | 375000 Polonia | 325581 Portogallo*** | 416 539 Romania | 150000 Slovenia | 86384 Slovacchia | 28080 Finlandia | 55000 Svezia | 155000 Regno Unito | 1699511
-------------------------------------
*Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1454/2001.
**Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1452/2001.
***Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
(CE) n. 1453/2001.

t) All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente: =====================================================================
| Vitelli di eta' compresa tra |
| piu' di un mese e meno di 8 |
| mesi e la cui carcassa abbia |
Tori, manzi, vacche e | un peso inferiore o uguale a |
giovenche | 185kg | ===================================================================== Bulgaria | 22191| 101542 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca | 483382| 27380 --------------------------------------------------------------------- Estonia | 10713| 3000 --------------------------------------------------------------------- Cipro | 21000| - --------------------------------------------------------------------- Lettonia | 124320| 53280 --------------------------------------------------------------------- Lituania | 367484| 244200 --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 141559| 94439 --------------------------------------------------------------------- Malta | 6002| 17 --------------------------------------------------------------------- Polonia | 1815430| 839518 --------------------------------------------------------------------- Romania | 1148000| 85000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia | 161137| 35852 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia | 204062|62841".

(u) All'articolo 143 bis e' aggiunto il paragrafo seguente:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunita':
- 25% nel 2007,
- 30% nel 2008,
- 35% nel 2009,
- 40% nel 2010,
- 50% nel 2011,
- 60% nel 2012,
- 70% nel 2013,
- 80% nel 2014,
- 90% nel 2015,
- 100% a partire dal 2016.";
v) All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:
"Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie e' quella parte della sua superficie agricola utilizzata che e' stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformita' di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.";
w) All'articolo 143 ter, il paragrafo 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie e' disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie e' disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro puo' decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.";
x) All'articolo 143-ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma:
"Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e' prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.";
y) All'articolo 143-quater, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilita' di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:
a) per tutti i pagamenti diretti, del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60% nel 2008, del 65% nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca puo' concedere pagamenti diretti complementari fino al 100% del livello applicabile nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2007, 90% nel 2008, 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;
oppure
b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformita' di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.
ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che puo' essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno e' limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione e' pari alla differenza tra
- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007, e
- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.
Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti Comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71-quater.
Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.
Il sostegno diretto complessivo che puo' essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004.";
z) All'articolo 154 bis, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1 ° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione e' limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prorogare detti periodi.";
a bis) All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte: al titolo del punto A:
"* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";
al titolo del punto B:
"* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";
e al titolo del punto C:
"* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";
a-ter) L'allegato VIII-bis e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VIII BIS

Massimali nazionali di cui all'articolo 71-quater
I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
(milioni di EUR) Anno Repubblica

 
----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
a quater) All'allegato X si aggiunge: "BULGARIA
Starozagorski
Haskovski
Slivenski
Yambolski
Burgaski

Dobrichki
Plovdivski";
a quinquies) L'allegato XI TER e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XI TER
Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento
nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

=====================================================================
|Superficie di base (ha) |Rese di riferimento (t/ha) ===================================================================== Bulgaria | 2625258| 2,90 Repubblica ceca | 2253598| 4,20 Estonia | 362827| 2,40 Cipro | 79004| 2,30 Lettonia | 443580| 2,50 Lituania | 1146633| 2,70 Ungheria | 3487792| 4,73 Malta | 4565| 2,02 Polonia | 9454671| 3,00 Romania | 7012666| 2,65 Slovenia | 125171| 5,27 Slovacchia | 1003453| 4,06".

9. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:
- 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).
a) All'articolo 1, paragrafo 4, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la Bulgaria e la Romania e' istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva e' liberata dal 1 °aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette e' presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporra' in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.";
b) All'articolo 1, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.";
c) All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:
"6. Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1 ° aprile 2007.";
d) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali e' indicata nell'allegato I, tabella f).
Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il l° aprile 2001 per l'Ungheria, il l° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1° aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania.";
e) All'articolo 6, paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) e' riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa e' adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.";
f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 e' uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania.";
g) All'articolo 9, paragrafo 5, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato II e' riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.";
h) All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "d) Periodo 2007/2008 =====================================================================
Stato membro Quantitativi (tonnellate) | ===================================================================== Belgio | 3343535,000 Bulgaria | 979000,000 Repubblica ceca | 2682 43,000 Danimarca | 4499900,000 Germania | 28143464,000 Estonia | 624483,000 Grecia | 820513,000 Spagna | 6116950,000 Francia | 24478156,000 Irlanda | 5395764,000 Italia | 10530060,000 Cipro | 145200,000 Lettonia | 695395,000 Lituania | 1646939,000 Lussemburgo | 271739,000 Ungheria | 1947280,000 Malta | 48698,000 Paesi Bassi | 11185440,000 Austria | 2776895,000 Polonia | 8964017,000 Portogallo | 1939187,000 Romania | 3057000,000 Slovenia | 560424,000 Slovacchia | 1013316,000 Finlandia | 2431047,324 Svezia | 3336030,000 Regno Unito | 14755647,000

e) Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015 =====================================================================
Stato membro | Quantitativi (tonnellate) | ===================================================================== Belgio | 3360087,000| Bulgaria | 979000,000| Repubblica ceca | 2682143,000| Danimarca | 4522| 176,000 Germania | 28282788,000| Estonia | 624483,000| Grecia | 820513,000| Spagna | 6116950,000| Francia | 24599335,000| Irlanda | 5395764,000| Italia | 10530060,000| Cipro | 145200,000| Lettonia | 695395,000| Lituania | 1646939,000| Lussemburgo | 273| 084,000 Ungheria | 1947280,000| Malta | 48698,000| Paesi Bassi | 11 240 814,000| Austria | 2790642,000| Polonia | 8964017,000| Portogallo | 1948550,000| Romania | 3057000,000| Slovenia | 560424,000| Slovacchia | 1013316,000| Finlandia | 2443069,324| Svezia | 3352545,000| Regno Unito | 14828597,000|

f) I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma =====================================================================
| Quantitativi di | Quantitativi di
| riferimento per le |riferimento per le vendite
Stato membro | consegne (tonnellate) | dirette (tonnellate) ===================================================================== Bulgaria | 722000| 257000 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca| 2613239| 68904 --------------------------------------------------------------------- Estonia | 537188| 87365 --------------------------------------------------------------------- Cipro | 141337| 3863 --------------------------------------------------------------------- Lettonia | 468943| 226452 --------------------------------------------------------------------- Lituania | 1256440| 390499 --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 1782650| 164630 --------------------------------------------------------------------- Malta | 48698| - --------------------------------------------------------------------- Polonia | 8500000| 464017 --------------------------------------------------------------------- Romania | 1093000| 1964000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia | 467063| 93361 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia | 990810| 22506

g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 =====================================================================
| Quantitativi della riserva speciale per la |
Stato membro | ristrutturazione (tonnellate) | ===================================================================== Bulgaria | 39180| --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca| 55788| --------------------------------------------------------------------- Estonia | 21885| --------------------------------------------------------------------- Lettonia | 33253| --------------------------------------------------------------------- Lituania | 57900| --------------------------------------------------------------------- Ungheria | 42780| --------------------------------------------------------------------- Polonia | 416126| --------------------------------------------------------------------- Romania | 188400| --------------------------------------------------------------------- Slovenia | 16214| --------------------------------------------------------------------- Slovacchia | 27472|

i) Nell'allegato II la tabella e' sostituita dalla seguente:

"TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO =====================================================================
Stato membro | Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg) ===================================================================== Belgio | 36,91 Bulgaria | 39,10 Repubblica ceca | 42,10 Danimarca | 43,68 Germania | 40,11 Estonia | 43,10 Grecia | 36,10 Spagna | 36,37 Francia | 39,48 Irlanda | 35,81 Italia | 36,88 Cipro | 34,60 Lettonia | 40,70 Lituania | 39,90 Lussemburgo | 39,17 Ungheria | 38,50 Paesi Bassi | 42,36 Austria | 40,30 Polonia | 39,00 Portogallo | 37,30 Romania | 35,93 Slovenia | 41,30 Slovacchia | 37,10 Finlandia | 43,40 Svezia | 43,40 Regno Unito | 39,70.

3. POLITICA DEI TRASPORTI
31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:
- 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
(a) All'articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
11. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Bulgaria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:
dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002);
dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33 del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul territorio della Bulgaria, modificato il 30 ottobre 2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).
12. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della presente direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti n. 761, del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione e alla certificazione professionale di persone che coordinano permanentemente ed efficacemente l'attivita' di trasporto stradale."
(b) All'articolo 10-ter, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I certificati di idoneita' professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis."

4. FISCALITA
1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),
- 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),
- 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),
- 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),
- 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
- 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),
- 31992 L 0111: Direttiva 92/111 /CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),
- 31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),
- 31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),
- 31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),
- 31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),
- 31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),
- 31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),
- 31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),
- 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),
- 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),
- 31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),
- 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),
- 32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),
- 32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),
- 32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),
- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),
- 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),
- 32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),
- 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
All'articolo 24 bis, prima del trattino " - nella Repubblica ceca: 35 000 EUR" si aggiunge il seguente trattino:
" - in Bulgaria: 25 600 EUR;".
E dopo il trattino " - in Polonia: 10 000 EUR": " - in Romania: 35 000 EUR;".
2. 31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(a) All'articolo 22, il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu' di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale."
(b) All'articolo 22, il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu' di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminera il presente accordo nel 2015 e riferira' al Consiglio su eventuali modifiche.".
ALLEGATO IV
Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo
ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA
1. Treaty establishing the European Community, Part Three, Title II, Agriculture
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, modifica il regolamento che disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero e di isoglucosio e il fabbisogno massimo di approvvigionamento per le importazioni di zucchero greggio, cosi' come indicato nella tabella seguente che puo' essere adattata secondo le stesse modalita' previste per le quote relative agli Stati membri attuali, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento.
Quantitativi concordati
(in tonnellate) =====================================================================
|Bulgaria|Romania ===================================================================== Quantitativo di base per lo zucchero(1) | 4752| 109164 --------------------------------------------------------------------- di cui: A. | 4320| 99240 ---------------------------------------------------------------------
B: | 432| 9924 --------------------------------------------------------------------- Fabbisogno massimo di approvvigionamento(valore | | zucchero bianco) per le importazioni di zucchero | | greggio | 198748| 329636 --------------------------------------------------------------------- Quantitativo di base per 1'isoglucosio(2) | 56063| 9981 --------------------------------------------------------------------- di cui: A A. | 56063| 9790 ---------------------------------------------------------------------
B B: | 0| 191
--------------------------------
(1) In tonnellate di zucchero bianco.
(2) In tonnellate di materia secca.

Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria.

2. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
- 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
- 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
- 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
- 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
- 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
- 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
- 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
- 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
- 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
- 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
- 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
- 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
- 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
- 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),
- 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
Ove opportuno e secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), la Commissione adotta entro il momento dell'adesione le necessarie modifiche all'elenco Comunitario delle zone di produzione riconosciute figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene.
--------------------------------
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

3. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. l), come modificato da:
- 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
- 32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
- 32004 D 0281: Decisione 2004/281/EC del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
- 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie affinche' la Bulgaria e la Romania integrino gli aiuti alle sementi ai regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(i) Tali disposizioni comprenderanno la seguente modifica dell'allegato XI bis "Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3" del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004:
"ALLEGATO XI BIS

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui
all'articolo 99, paragrafo 3

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
ii) La ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto e' la seguente: Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali di sementi
per i quali e' erogabile l'aiuto
(in tonnellate) =====================================================================
| Bulgaria | Romania ===================================================================== Sementi di riso (Oryza sativa L.) | 883,2| 100 Sementi diverse dalle sementi di riso | 936| 2294

b) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie per la Bulgaria e la Romania al fine di integrare gli aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
L'assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco e' la seguente: Assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il
tabacco
(in tonnellate) =====================================================================
| Bulgaria | Romania ===================================================================== Totale di cui: | 47137| 12312 I Flue-cured | 9023| 4647 II Light air-cured | 3208| 2370 V Sun-cured | | 5295 VI Basmas | 3106| VIII Kaba Koulak | 3800|

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.
.ri, ALLEGATO V
Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione
altre disposizioni permanenti

1. DIRITTO DELLE SOCIETA'
Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo I, Libera circolazione delle merci

MECCANISMO SPECIFICO
Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilita' di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione e' protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto e' stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.
Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorita', nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.

2. POLITICA DELLA CONCORRENZA
Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza
1. I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo I del trattato CE:
a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;
b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;
c) misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorita' di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilita della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.
Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.
Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, ne' alle attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.
Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel presente Atto e le misure previste nell'allegato VII, capo 4, sezione B del presente Atto.
2. Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto I, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:
a) un elenco delle misure di aiuto in vigore che sono state valutate dall'autorita' nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e
b) ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilita' della misura di aiuto da esaminare,
conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.
Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiche' le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono gia state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilita' della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera e) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia gia divenuto membro dell'Unione.
3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1).
Se tale decisione e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
-----------------------------------------
(1)GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dall'Atto di adesione (GU L 236 del 23.9.2003,
pag. 33).

4. Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:
- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.
5. Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorita' rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorita' rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilita'.
La Commissione puo' sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1° settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione e' di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilita' della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformita' del regolamento (CE) n. 794/2004 (1), ed esigibili a decorrere dalla stessa data.
-----------------------------------------
(1)Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
(GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

3. AGRICOLTURA a) Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo II, agricoltura
1. Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunita' al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 20 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia(1). Tale presa a carico delle scorte pubbliche e' operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunita' e che le scorte rispondano ai requisiti Comunitari in materia di interventi.
-----------------------------------------
(1)GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 del 10.9.1996 (GU
L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

2. I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto.
La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.
3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita' che supera le scorte normali di riporto.
4. La Commissione attua e applica le succitate disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 30 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile.
--------------------------------
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della
Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

b) Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:
- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
Tali misure di aiuto sono considerate aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.

4. UNIONE DOGANALE
Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo I Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale
31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale Comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, deI 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:

PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITA' ALLARGATA
1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunita' allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita' di esportazione nella Comunita' allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunita' allargata purche' sia presente uno dei seguenti requisiti:
a) prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi su materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali e' stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);
Gli accordi europei:
- 21994 A 1231 (24) Bulgaria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 1;
- 21994 A 1231 (20) Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 2;
b) uno dei mezzi atti a comprovare la posizione Comunitaria di cui all'articolo 314-quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;
c) un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.
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(1)GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo
dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione
UE-Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag.
1).
(2)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo
dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione
UE-Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata
nella GU).

2. Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per "merci Comunitarie" si intendono le merci:
- interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o
- importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o
- ottenute o prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
3. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
4. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:
a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunita' o adottate nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913192, e
b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione, e
c) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
5. La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
a) una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunita', e
b) gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi.
Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
6. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
7. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita' con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunita' o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
b) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
c) la prova dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
8. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.

PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE-TURCHIA
9. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunita' un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 (1), a condizione che:
a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
b) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
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(1)Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione
CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione
della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del
13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla
decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE-Turchia
(GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).

10. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
11. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, e' accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita di esportazione nella Comunita' o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:
a) per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e
b) le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e
c) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
d) il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
12. Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia(1).
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(1)Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione
doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001 che modifica la
decisione n. 1/96 recante modalita' di applicazione della
decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
(GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31). Decisione modificata da
ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di
cooperazione doganale CE-Turchia, del 30 gennaio 2003 (GU L
28 del 4.2.2003, pag. 51).

REGIMI DOGANALI
13. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto e' quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformita' della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto e' considerato risorsa propria della Comunita'.
14. Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione.
15. Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
- qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione;
- se la dichiarazione di perfezionamento attivo e' stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa Comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.
16. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
- qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione.
17. Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- l'articolo 591, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.

ALTRE DISPOSIZIONI
18. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validita' o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.
19. Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- il recupero e' effettuato alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e' effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
20. Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
Appendice dell'allegato V
Elenco delle misure di aiuto esistenti
previste al punto 1, lettera b) del meccanismo d'aiuto
esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V

Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
ALLEGATO VI
Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione:
misure transitorie, Bulgaria

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato che istituisce la Comunita' europea
31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
- 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
1. L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4. Su richiesta della Bulgaria si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' lavorativa:
- il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potra' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
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(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre
1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati
membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita'
(GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13). Direttiva modificata da
ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del
23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile
2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potra ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.
13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, primo comma del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:

- per la Germania:
Settore Codice NACE("),
salvo diversamente specificato ----------------------------------------------------------------
Costruzioni, incluse 45.1-4;
le attivita' collegate Attivita' elencate nell'allegato
della direttiva 96/71/CE
-------------------------------------------------------------
Servizi di pulizia 74.70 Servizi di pulizia
e di disinfestazione e di disinfestazione
----------------------------------------------------------------
Altri servizi 74.87 Solo attivita'
dei decoratori d'interni
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

- per l'Austria:
Settore Codice NACE(*),
salvo diversamente specificato
----------------------------------------------------------------
Attivita' dei servizi connessi 01.41
all'orticoltura
----------------------------------------------------------------
Taglio, modellatura 26.7
e finitura della pietra
----------------------------------------------------------------
Fabbricazione di strutture 28.11
metalliche e di parti
di strutture
----------------------------------------------------------------
Costruzioni, incluse 96/71 /CE
le attivita' collegate
Attivita' elencate nell'allegato
della direttiva
----------------------------------------------------------------
Servizi di vigilanza 74.60
----------------------------------------------------------------
Servizi di pulizia 74.70
e di disinfestazione
----------------------------------------------------------------
Attivita' infermieristica 85.14
a domicilio
----------------------------------------------------------------
Assistenza sociale 85.32
non residenziale
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
*NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90
del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nelle
Comunita' europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882:
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, primo comma del trattato CE, in conformita' dei precedenti capoversi, la Bulgaria puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza
Comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato sull'Unione europea, Trattato che istituisce la Comunita' europea.
1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprieta' di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo' ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4. AGRICOLUTRA

A. NORMATIVA IN MATERIA AGRICOLA
31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3% (m/m) puo' essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2% (m/m) puo' essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa puo' essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nei capitoli I e II dell'appendice del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non e' stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui e' consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' bulgare.
b) Finche' gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
c) Gli stabilimenti elencati nel capitolo II dell'appendice del presente allegato, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (1) e devono dimostrare la capacita di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:
- prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonche' deposito separato di tali prodotti,
- stabilire una procedura per garantire la rintracciabilita della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonche' la responsabilita' per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,
- sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi, e
- adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.
Le autorita' bulgare:
- garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;
- conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e
- effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformita' con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.
Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle nonne UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purche' siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione.
-----------------------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei
prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

d) Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999(1) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.
-----------------------------------------
(1)Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L
160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione
(GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009. f) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), aggiornare l'appendice del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
Le modalita' di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.
-----------------------------------------
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1). Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU
L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

5. POLITICA DEI TRASPORTI
1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1 993, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.
b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
e) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalita'.
La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.
Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta' in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
2. 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.
Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:
- entro il 1 ° gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
- entro il 1 ° gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3750 EUR per ciascun veicolo supplementare;
- entro il 1° gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
- entro il 1 ° gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4750 EUR per ciascun veicolo supplementare.
3. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
- 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.
Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti I.
La Bulgaria rispettera' il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
Parallelamente all'adattamento, e' garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara.
I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.
-----------------------------------------
(1)GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata
da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del
30.4.2004, pag. 1).

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
Tabella 2
| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| MISURA | | | | | | | | RIASSETTO | 91| 116| 114| 88| 81| 40| 0| RICOSTRUZIONE | 26| 42| 68| 88| 96| 182| 258| NUOVA COSTRUZIONE | 18| 28| 33| 64| 40| 31| 94|
| 135| 186| 215| 240| 217| 253| 352| 1.41 km

6. FISCALITA
1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria puo' mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' la stessa esenzione sara' applicata da uno o piu' Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
- 32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/791CEE, la Bulgaria puo' rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta, purche' in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validita' di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolta' possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
La Bulgaria e' autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.
-----------------------------------------
(1)GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del
16.5.2003, pag. 36).

4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
- fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 1. A decorrere dal l° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra' essere inferiore a EUR 323 per 10001;
- fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello minimo di EUR 302 per 1 000 1 e fino al l° gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 10001. A decorrere dal l° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potra' essere inferiore a EUR 274 per 10001.
b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
- fino al l° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C;
fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.
A decorrere dal l° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricita' ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1 ° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricita' non potranno essere inferiori al 50% del pertinente
livello minimo Comunitario.

7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria e' il 1° gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:
- le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;
- le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite e' ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1 ° gennaio 2008 e a 11 mg dal 1 ° gennaio 2010;
- la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformita' alla direttiva.

8. ENERGIA
31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
- 30 giorni entro il 1° gennaio 2007;
- 40 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 50 giorni entro il 31 dicembre 2008;
- 60 giorni entro il 31 dicembre 2009;
- 70 giorni entro il 31 dicembre 2010;
- 80 giorni entro il 31 dicembre 2011;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2012.

9. TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria puo' differire l'introduzione della portabilita' del numero al piu' tardi fino al l° gennaio 2009.

10. AMBIENTE

A. QUALITA DELL'ARIA
1. 31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a impianti di deposito presso 6 terminali con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2009 a impianti di deposito presso 19 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;
b) In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 150 000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
c) In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;
- fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.
d) In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:
- fino al 31 dicembre 2007 a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
- fino al 31 dicembre 2009 a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00% in peso massa.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20% in peso massa.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI
1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del l° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
a) Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.
AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI
- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 230 Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
- AD 040 - Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici
- AD 050 - Cianuri organici
- AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- AD 070 Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici
Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) modificata dalla direttiva 91/156/CEE 2 del Consiglio.
-----------------------------------------
(1)GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU
L 135 del 6.06.1996, pag. 32).
(2) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorita' bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento (1) o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (2), durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.
-----------------------------------------
(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(2) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L
236 del 23.9.2003, pag. 33).

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)
a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
il 35% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39% per il 2007, il 42% per il 2008, il 46% per il 2009 e il 48% per i12010.
b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 50% in peso per il 2011, i1 53% per il 2012 e il 56% per il 2013.
c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- l'8% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 12% per il 2007 e il 14,5% per il 2008.
d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 34% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38% per il 2007, il 42% per il 2008, il 45% per il 2009, il 47% per il 2010, il 49% per il 2011, il 52% per il 2012 e il 54,9% per il 2013.
e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33% per il 2007, il 40% per il 2008, il 46% per il 2009, il 51% per il 2010, il 55% per il 2011 e il 59,6% per il 2012.
f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- il 17% in peso per il 2009, il 19% per il 2010, il 20% per il 2011 e il 22% per il 2012.
3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1), i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonche' i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:
1. "Polimeri" stagno per scorie, Varna, Devnya
2. "Solvay Sodi", "Deven" e "Agropolichim" stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;
3. TPP*, "Varna" stagno per ceneri, Varma, Beloslav;
4. "Sviloza" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;
5. TPP a "Zaharni zavodi" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;
6. "Vidachim v likvidatsya" stagno per ceneri, Vidin, Vidin;
7. "Toplofikatsia-Ruse" "TPP-Ruse East" stagno per ceneri, Ruse, Ruse;
8. TPP "Republica", "COF-Pernik" e "Kremikovtsi-Rudodobiv" stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
9. "Toplofikatsia Pernik" e "Solidus" - Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
10. TPP "Bobov dol" stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;
11. "Brikel" stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo;
12. "Toplofikatsia Sliven" stagno per ceneri, Sliven, Sliven;
13. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
14. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
-----------------------------------------
(1) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del
6.6.1996, pag. 32). * TPP sta per Thermal Power Plant,
cioe' centrale termoelettrica.

La Bulgaria dovra' garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantita massime annuali di seguito riportate:
- entro il 31 dicembre 2006: 3.020.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 3.010.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2008: 2.990.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2009: 1.978.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2010: 1.940.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2011: 1.929.000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.
4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:
- 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.

C. QUALITA DELL'ACQUA
31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- entro il 31 dicembre 2010, sara' conseguita la conformita' alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;

D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:
fino al 31 dicembre 2008:
- "Jambolen" - Jambol (attivita' punto 4.1, lettera h)
- "Verila" - Ravno Pole (attivita' punto 4.1)
- "Lakprom" - Svetovrachane (attivita' punto 4.1, lettera b)
- "Orgachim" - Ruse (attivita' punto 4.1, lettera j)
- "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.1, lettera b)
fino al 31 dicembre 2009:
- "Elisejna" gara Elisejna (attivita' punto 2.5, lettera a))
fino al 31 dicembre 2011:
- TPP "Ruse East" - Ruse (attivita' punto 1.1)
- TPP "Varna" - Varna (attivita' punto 1.1)
- TPP "Bobov dol" - Sofia (attivita' punto 1.1)
- TPP a "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.1)
- "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.2)
- "Kremikovsti" - Sofia (attivita' punto 2.2)
- "Radomir - Metali" - Radomir (attivita' punto 2.3, lettera b))
- "Solidus" - Pernik (attivita' punto 2.4)
- "Berg Montana fitingi" - Montana (attivita' punto 2.4)
- "Energoremont" - Kresna (attivita' punto 2.4)
- "Chugunoleene" - Ihtiman (attivita' punto 2.4)
- "Alkomet" - Shoumen (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Start" - Dobrich (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Alukom" - Pleven (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Energya" - Turgovishte (attivita' punto 2.5, lettera b)
- "Uspeh" - Lukovit (attivita' punto 3.5)
- "Keramika" - Burgas (attivita' punto 3.5)
- "Stroykeramika" - Mezdra (attivita' punto 3.5)
- "Stradlja keramika" - Stradlja (attivita' punto 3.5)
- "Balkankeramics" - Novi Iskar (attivita' punto 3.5)
- "Shamot" - Elin Pelin (attivita' punto 3.5)
- Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attivita' punto 3.5)
- "Fayans" - Kaspichan (attivita' punto 3.5)
- "Solvay Sodi" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera d)
- "Polimeri" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera c)
- "Agropolichim" - Devnia (attivita' punto 4.3)
- "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.3)
- "Agriya" - Plovdiv (attivita' punto 4.4)
- "Balkanpharma" - Razgrad (attivita' punto 4.5)
- "Biovet" - Peshtera (attivita' punto 4.5)
- "Catchup-fruct" - Ajtos (attivita' punto 6.4, lettera b)
- "Bulgarikum" - Burgas (attivita' punto 6.4, lettera c))
- "Serdika 90" - Dobrich (attivita' punto 6.4, lettera c))
- "Ekarisaj" - Varna (attivita' punto 6.5)
- "Ekarisay - Bert" - Burgas (attivita' punto 6.5)
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
2. 32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unita' dell'impianto:
- TPP "Varna":
- unita' 1 fino al 31 dicembre 2009
- unita' 2 fino al 31 dicembre 2010
- unita' 3 fino al 31 dicembre 2011
- unita' 4 fino al 31 dicembre 2012
- unita' 5 fino al 31 dicembre 2013
- unita' 6 fino al 31 dicembre 2014
- TPP "Bobov dol":
- unita' 2 fino al 31 dicembre 2011
- unita' 3 fino al 31 dicembre 2014
- TPP "Ruse - East":
- unita' 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009
- unita' 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011
- TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas:
- unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa e di polveri provenienti da tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
- entro il 2008: 179/700 tonnellate di SO 2 /anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno;
- entro il 2012: 103/000 tonnellate di SO 2 /anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno;
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'Allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per le unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a "Lukoil Neftochim Burgas".
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
- entro il 2008: 42/900 tonnellate/ anno;
- entro il 2012: 33/300 tonnellate/ anno;
c) Entro il 1° gennaio 2011, la Bulgaria dovra' presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere a) e b) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la Bulgaria comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.
Appendice dell'ALLEGATO VI


CAPITOLO I
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte
che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui
al capitolo 4, sezione B, paragrafo a) dell'Allegato VI

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
ALLEGATO VII
Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione:
misure transitorie, Romania

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato che istituisce la Comunita' europea
31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
- 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
1. L'articolo 39 e il primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4. Su richiesta della Romania si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' economica:
il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
-----------------------------------------
(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre
1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati
membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita'
(GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo
dall'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU
L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30
aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potra' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potra' ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.
13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:
- per la Germania:
Settore Codice NACE("),
salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse
le attivita' collegate 45.1-4;
Attivita' elencate nell'allegato
della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia
e di disinfestazione 74.70 Servizi di pulizia
e di disinfestazione

Altri servizi 74.87 Solo attivita'
dei decoratori d'interni
- per l'Austria:
Settore Codice NACE("),
salvo diversamente specificato

Attivita' dei servizi connessi
all'orticoltura 01.41

Taglio, modellatura
e finitura della pietra 26.7

Fabbricazione di strutture
metalliche e di parti
di strutture 28.11

Costruzioni, incluse
le attivita' collegate 45.1-4

Attivita' elencate nell'allegato
della direttiva 96/71 /CE

Servizi di vigilanza 74.60

Servizi di pulizia
e di disinfestazione 74.70

Attivita' infermieristica
a domicilio 85.14

Assistenza sociale
non residenziale 85.32
-----------------------------------------
NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90
del Consiglio, del
9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee (GU L
293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da
ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284
del 31.10.2003, pag. 1).

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, in conformita' dei precedenti capoversi, la Romania puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Romania, piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
I lavoratori migranti rumeni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Romania, non possono essere trattati in modo piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Romania. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza Comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni.

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4.500 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15.000 EUR dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento rumena stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato sull'Unione europea,
Trattato che istituisce la Comunita' europea.
1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania puo' mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione della proprieta' di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di societa' costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite ne' hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno.
I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.
2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania puo' mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di societa' costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono ne' stabilite ne' registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo' ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.
Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4. POLITICA DELLA CONCORRENZA

A. AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Trattato che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania puo' continuare a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il certificato di investitore permanente in una zona disagiata anteriormente al 1 ° luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato:
- per 3 zone disagiate (Brad, Valea Jiului, Balan) fino al 31 dicembre 2008 incluso;
- per 22 zone disagiate (Comansti, Bucovina, Altan Tepe, Filipesti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montana, Bocsa, Moldova Noua-Anina, Baraolt, Apuseni, Stei-Nucet, Borod Suncuius-Dobre5ti-Vadu Crisului, Popesti-Derna-Alesd, Ip, Hida-Surduc - Jibou-Balan, Sarmasag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) fino al 31 dicembre 2009 incluso;
per 3 zone disagiate (Cugir, Zimnicea, Copsa Mica) fino al 31 dicembre 2010 incluso; alle seguenti condizioni:
gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:
- l'intensita netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato puo' essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensita d'aiuto netta totale non superi il 75%;
- se l'impresa opera nel settore automobilistico(1), l'aiuto complessivo e' limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili;
-----------------------------------------
(1)Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della
Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C
70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e
pubblicata nella GU C 263 dell'1.1L2003, pag. 3.

- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo; - ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o Comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale(1);
-----------------------------------------
(1) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti
modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del
9.9.2000, pag. 5.

- i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 2 ottobre 1998 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate) e il 15 settembre 2004;
b) la Romania trasmette alla Commissione:
due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;
- entro dicembre 2010, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtu' del decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;
- relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.
2. Trattato che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania puo' continuare a concedere alle imprese che hanno stipulato contratti commerciali con le amministrazioni delle zone di libero scambio anteriormente al 1° luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:
- gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:
l'intensita' netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato puo' essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensita' d'aiuto netta totale non superi il 75%;
- se l'impresa opera nel settore automobilistico (1), l'aiuto complessivo e' limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili;
- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o Comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale (2);
- i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 30 luglio 1992 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui alla legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio) e il 1 ° novembre 2004;
-----------------------------------------
(1)Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della
Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C
70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e
pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.
(2)GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti
modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del
9.9.2000, pag. 5.

b) la Romania trasmette alla Commissione:
- due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;
- entro dicembre 2011, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtu' della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;
- relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.

B. RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA
Trattato che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
1. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:
- il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra(1), sia prorogato fino al 31 dicembre 2005;
- si rispetti, per tutto il periodo 2002-2008, quanto stabilito nel programma di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali in base ai quali il Protocollo di cui sopra e' stato ampliato;
-----------------------------------------
(1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di
associazione UE-Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora
pubblicata nella GU).

- si rispettino le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A;
- non sia concesso o erogato alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, fine del periodo di ristrutturazione; e
- non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004. Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunita'.
2. Solo le societa' elencate nell'appendice A, parte I (in appresso denominate "societa' beneficiarie") hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia rumena.
3. La ristrutturazione del settore siderurgico rumeno, secondo quanto descritto nei piani d'impresa individuali delle societa' beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A, sara' completata entro il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione").
4. La societa' beneficiaria non puo':
a) in caso di fusione con una societa' non compresa nell'appendice A, parte I, trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla societa' beneficiaria stessa;
b) acquisire quote di patrimonio di aziende siderurgiche non elencate nell'appendice A, parte I e trasferire il beneficio dell'aiuto concessole durante il periodo che va fino al 31 dicembre 2008;
5. Qualsiasi successiva modifica della proprieta' delle societa' beneficiarie e' soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la Vitalita', gli aiuti di Stato e la riduzione di capacita definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A.
6. Le societa' non elencate come "societa' beneficiarie" nell'appendice A, parte I, non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti non considerati compatibili con le norme Comunitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacita . Eventuali riduzioni di capacita all'interno di queste societa' non saranno considerate riduzioni minime.
7. L'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve essere approvato per le societa' beneficiarie e' determinato in ragione degli elementi giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti nella versione definitiva del programma nazionale di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorita' rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione concesso ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare 49 985 miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano i seguenti sottomassimali o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna societa' beneficiaria nel periodo 1993-2004:
Ispat Sidex Galati 30 598 miliardi di ROL
Siderurgica Hunedoara 9 975 miliardi di ROL
CS Resita 4 707 miliardi di ROL
IS Campia Turzii 2 234 miliardi di ROL
COS Targoviste 2 399 miliardi di ROL
Donasid (Siderca) Calarasi 72 miliardi di ROL
Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensita' di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta Vitalita'. La Vitalita' e' determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.
La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
8. Le riduzioni nette complessive di capacita che le societa' beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.
Tali riduzioni di capacita sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa' beneficiaria non puo' essere considerata come una riduzione di capacita (1).
La riduzione netta minima di capacita di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.
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(1) Le riduzioni di capacita sono permanenti come
definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA
(GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).

9. I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle societa' beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare: a) Per Ispat Sidex Galati: i) l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualita ii) il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto piu' elevato iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa iv) il completamento della ristrutturazione finanziaria della societa' v) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
b) Per Siderurgica Hunedoara:
i) la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto
ii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
c) Per IS Campia Turzii:
i) l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto
 
piu' elevato e di prodotti trasformati
ii) l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualita della produzione
iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
iv) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
d) Per CS Resita:
i) la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale
ii) la chiusura degli impianti inefficienti
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
e) Per COS Targoviste:
i) l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato
ii) l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualita
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
f) Per Donasid Calarasi:

i) l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori
ii) l'aumento della quota di prodotti finiti
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
10. Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
12. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonche' l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguira i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla Vitalita' economica e alla riduzione di capacita, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A parte III. A tal fine la Commissione riferira al Consiglio.
13. I1 controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.
14. La Romania collaborera pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
- la Romania presentera alla Commissione relazioni semestrali non piu' tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.
- le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacita e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'appendice A parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le societa' beneficiarie sara' inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.
- la Romania deve chiedere alle societa' beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorche' riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate.
15. Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorita' rumene e della Commissione si riunira con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si puo' inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.
16. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle societa' beneficiarie o sulla valutazione della Vitalita' economica, puo' chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione.
17. Qualora i controlli rivelino che:
a) una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'appendice A non e' stata soddisfatta, o che
b) uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania puo' concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non e' stato soddisfatto, o che
c) durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle societa' beneficiarie o ad una societa' siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
la Commissione adottera le misure necessarie intese ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e dell'appendice A. Se del caso, si fara ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 dell'atto o all'articolo 39 dell'atto.

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA
31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:
32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania puo' riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varieta ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varieta di viti, coltivate su una superficie di 30 000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.
La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno Comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia puo' essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non puo' superare il 75% delle spese complessive per vigneto.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA
32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
b) Finche' gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).
c) Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purche' le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.
d) La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorita' veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.
e) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
Le modalita' di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
-----------------------------------
(1)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22.7.2003 (GU L 245 del
29.9.2003, pag. 4).

II. NORMATIVA FITOSANITARIA
31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. l), modificata da ultimo da:
32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1 °.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania puo' prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purche' tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al piu' tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga e' possibile al piu' tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle societa' richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005.

6. POLITICA DEI TRASPORTI
1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
a) In deroga All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania.
b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalita.
La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.
Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
2. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
- 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.
Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci(1) e all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(2) elencate in appresso:
1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (strada E 81)
2. Zalau - Oradea - Bors (strade 1 H e E 60)
3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (strada E 85)
4. Ti§ita - Tecuci - Husi - Albita (strada E 581)
5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova - Calafat (strada E 79)
6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (strada E 70)
7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (strada 6)
8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (strada 56 A)
9. Bucuresti - Buzau (strade E 60/E 85)
10. Bucuresti - Giurgiu (strade E 70/E 85)
11. Brasov - Sibiu (strada E 68)
12. Timisoara - Stamora Moravita
------------------------------------------
1 Accordo di transito fra la Comunita' europea e la
Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno
2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).
2 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da
ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004,
pag. 1).

La Romania rispettera il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.
I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania.
I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.

Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli
non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi
ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE

=====================================================================
|Importo del canone aggiuntivo per
| l'utilizzo di un chilometro di
| strada non adattata (con una
| capacita massima di carico di 10
Carico per asse dichiarato in un |tonnellate per asse) in EUR (cifre
veicolo da - a | 2002) ===================================================================== da 10 tonnellate per asse fino a | 10,5 tonnellate per asse | 0,11 --------------------------------------------------------------------- da 10,5 tonnellate per asse fino a| 11 tonnellate per asse | 0,30 --------------------------------------------------------------------- da 11 tonnellate per asse fino a | 11,5 tonnellate per asse | 0,44

Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria
su cui ci sara' un'apertura progressiva ai veicoli conformi
ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE =====================================================================
Periodo |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |TOTALE ===================================================================== Km in corso(1) |3 031|2 825|1 656|1 671|1 518|1 529|1 554| --------------------------------------------------------------------- Km messi in | | | | | | | | servizio(2) | 960|1 674| 528| 624| 504| 543| 471| --------------------------------------------------------------------- Lavori cumulati (in | | | | | | | | km) |3 916|5 590|6 118|6 742|7 246|7 789|8 260| 8 260
-------------------------------------
(1) Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori
sono svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono
iniziare nell'anno di riferimento o essere iniziati negli
anni precedenti.
(2) Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali
i lavori sono completati o che sono messi in servizio
nell'anno di riferimento.

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
3. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da ultimo da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.
Nel periodo in questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali veicoli devono raggiungere gradualmente le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva in base al seguente calendario:
- entro il 1° gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori al 60% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;
- entro il 1° gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori all'80% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.

7. FISCALITA
1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 10.5.2004, pag. 35).
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania puo' mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' le stesse esenzioni saranno applicate da uno o piu' Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania puo' rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta, purche' in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validita di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolta possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
------------------------------------
(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio,
del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
La Romania e' autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%.
4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
fino al 1 ° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1.000 l. A decorrere dal 1 ° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra essere inferiore a EUR 323 per 1.000 l e a EUR 302 per 1 000 1 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
fino al 1° gennaio 2013 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di EUR 330 per 1.000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potra essere inferiore a EUR 274 per 1.000 l.
b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso non commerciale al livello minimo di tassazione definito nell'allegato I, tabella C;
- fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C;
- fino al 1° gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il livello effettivo di tassazione degli oli combustibili pesanti in questione non potra essere inferiore a EUR 13 per 1 000 kg.
c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricita ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricita non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.

8. ENERGIA
31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
- 68,75 giorni entro il l ° gennaio 2007;
- 73 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;
- 81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;
- 85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2011.

9. AMBIENTE

A. QUALITA DELL'ARIA
31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
1. In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:
fino al 31 dicembre 2007 a 115 impianti di deposito presso 12 terminali e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso 1 terminale con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
fino al 31 dicembre 2007 a 138 impianti di deposito presso 13 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso 10 terminali e fino al
31 dicembre 2009 a 526 impianti di deposito presso 63 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
2. In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 36 impianti di caricamento e scaricamento presso 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 82 impianti di caricamento e scaricamento presso 18 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 14 impianti di caricamento e scaricamento presso 11 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e
scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a
25 000 tonnellate/anno.
3. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;
- fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;
- fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.
4. In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:
- fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 106 stazioni di servizio con un volume superiore a 1 000 m3/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI
1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
a) Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorita' rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.

AA. RIFIUTI METALLICI
- AA 060 Ceneri e residui di vanadio
- AA 080 Rifiuti, rottami e residui di tallio
- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
- AB 010 Scorie, ceneri e residui non specificati ne' inclusi altrove
- AB 020 Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
- AB 030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal
trattamento superficiale di metalli
- AB 040 Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
- AB 050 Fanghi di fluoruro di calcio
- AB 060 Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
- AB 080 Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
- AB 090 Rifiuti di idrossido di alluminio
- AB 110 Soluzioni basiche
- AB 120 Composti inorganici di alogenuri, non specificati ne' compresi altrove

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 090 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
- AC 100 Nitrocellulosa
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 140 Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 210 Solventi non alogenati
- AC 220 Solventi alogenati
- AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa
provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati
(come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di
vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
- AC 270 Fanghi di depurazione

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI
- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- AD 020 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
- AD 030 Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno
Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
- AD 040 - Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici
- AD 050 - Cianuri organici
- AD 080 Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
- AD 110 Soluzioni acide
- AD 120 Resine a scambio ionico
- AD 130 Macchine fotografiche monouso con batterie
- AD 140 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati ne' inclusi altrove
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici
- AD 170 Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi
Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2).
---------------------------------------
(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorita' rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (2).
d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorita' rumene competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, II1 e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (3), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (4) o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (5) ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.
--------------------------------------
(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(3) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(5) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1, direttiva
modificata da ultimo dall'atto di adesione del 16 aprile
2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 703).

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),
a) In deroga all'articolo 6, paragrafo (1), lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
32% in peso entro il 31 dicembre 2006, 34% per il 2007, 40% per il 2008, 45% per il 2009 e 48% per il 2010.
b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 53% in peso per il 2011 e 57% per 2012.
c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 8% in peso entro il 31 dicembre 2006, 10% per il 2007, 11% per il 2008, 12% per il 2009 e 14% per il 2010.
d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo globale per il riciclaggio entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, 28% per il 2007, 33% per il 2008, 38% per il 2009, 42% per il 2010, 46% per il 2011 e 50% per il 2012.
e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 21% in peso entro il 31 dicembre 2006, 22% per il 2007, 32% per il 2008, 38% per il 2009, 44% per il 2010, 48% per il 2011 e 54% per il 2012.
f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- 16% in peso per il 2011 e 18% per 2012.
g) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
4% in peso entro il 31 dicembre 2006, 5% per il 2007, 7% per il 2008, 9% per il 2009 e 12% per il 2010.
3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31 /CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti (1) e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi (2), i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilita non si applicheranno a 101 discariche municipali esistenti in Romania fino al 16 luglio 2017.
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle suddette 101 discariche municipali non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
entro il 31 dicembre 2006: 3 470 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2007: 3 240 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2008: 2 920 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2009: 2 920 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2010: 2 900 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2011: 2 740 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2012: 2 460 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2013: 2 200 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2014: 1 580 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2015: 1 420 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2016: 1 210 000 tonnellate.
---------------------------------------
(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva
modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del
2.7.1994, pag. 28).

b) In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) della direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
Fino al 31 dicembre 2007:
1. S.C. BEGA UPSOM Ocna Mures, Ocna Mures, Provincia di Alba
Fino al 31 dicembre 2008:
2. S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doicesti, Doicesti, Provincia di Dambovita
3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, Provincia di Gorj
4. RAAN Drobeta Turnu Severin - Sucursala ROMAG - TERMO, Drobeta-Turnu Severin, Provincia di Mehedinti
Fino al 31 dicembre 2009:
5. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Manastirii, Provincia di Dolj
6. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isalnita II, Provincia di Dolj
7. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE I5alnita, Isalnita I, Provincia di Dolj
8. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprisoara, Provincia di Hunedoara
9. S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava
Fino al 31 dicembre 2010:
10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara
11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea
Fino al 31 dicembre 2011:
12. S.C. UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu
Fino al 31 dicembre 2012:
13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Provincia di Bacau
14. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
15. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Valcea
17. S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Valcea
Fino al 31 dicembre 2013:
18. S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad
19. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
20. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
21. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
22. CET II Iasi, Holboca, Provincia di Iasi
23. S.C. Uzina Electrica Zalau, Hereclean - Panic, Provincia di Salaj
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati nei suddetti 23 impianti non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
- entro il 31 dicembre 2006: 11 286 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 11 286 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2008: 11 120 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2009: 7 753 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2010: 4 803 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2011: 3 492 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2012: 3 478 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2013: 520 000 tonnellate.
c) In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) della direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
Fino al 31 dicembre 2009:
1. BAITA Stei, Fanate, Provincia di Bihor
Fino al 31 dicembre 2010:
2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramures
3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava
Fino al 31 dicembre 2011:
4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, Provincia di Alba
5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, Provincia di Alba.
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei suddetti 5 bacini di decantazione non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
- entro il 31 dicembre 2006: 6 370 000 tonnellate;
- entro il 31 dicembre 2007: 5 920 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3 820 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2008: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2009: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2010: 4 640 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 540 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
- entro il 31 dicembre 2011: 2 470 000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).
d) In deroga all'articolo 2, lettera g), secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 91/689/CEE, un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi generati in Romania non e' considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.
4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:
- 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso medio annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di almeno quattro chilogrammi per abitante, nonche' il tasso di reimpiego ed il tasso di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.

C. QUALITA DELL'ACQUA
1. 31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:
- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);
31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:
- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE e all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita' (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
ARIESMIN SA Baia de Aries-Valea Sartas- Baia de Aries - Provincia di Alba
ARIESMIN SA Baia de Aries-ape de mina- Baia de Aries - Provincia di Alba
EM TURT - Turt - Provincia di Satu Mare
SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii -Borsa - Provincia di Maramures
SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - Provincia di Maramuress
SM BAIA BORSA- evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Provincia di Maramures
EM BAIA SPRIE - Baia Sprie - Provincia di Maramures EM CAVNIC - Cavnic - Provincia di Maramures
EM BAIUT - Baiut - Provincia di Maramures
S.C. Romplumb SA BAIA MARE-evacuare in canal de transport - Baia Mare - Provincia di Maramures
SUCCURSALA MINIERA. BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - Provincia di Maramures
SM BAIA BORSA- evacuare ape flotatie - Borsa - Provincia di Maramures Romarm Tohan Zarnesti - Zarnesti - Provincia di Brasov
S.C. Viromet SA Victoria - Victoria - Provincia di Brasov
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. GECSAT Tarnaveni - Tarnaveni - Provincia di Mures
SGDP BAIA BORSA - Borsa - Provincia di Maramures
SPGC SEINI - Seini - Provincia di Maramures
S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare statie - Baia Mare - Provincia di Maramures
S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - Provincia di Maramures
S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - Provincia di Maramures
-------------------------------------
(1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

2. 31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:
- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491/CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita' (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
S.C. Sinteza SA Oradea - Oradea - Provincia di Bihor
S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea - RarnnicuValcea - Provincia di Valcea
S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Borzesti - Provincia di Bacau
-----------------------------------
(1) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del
22.12.2000, pag. 1).

3. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:
- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di esaclorobenzene, esaclorobutadiene, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene e triclorobenzene nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita' 1, non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
S.C. NUTRISAM SATU MARE- Ferma MOFTIN- Satu Mare - Provincia di Satu Mare
S.C. MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - Provincia di Maramures
S.C. PROMET - Satu Mare - Provincia di Maramurs
ARDUDANA ARDUD - Provincia di Ardud - Maramures
SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Provincia di Maramures
SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Provincia di Maramure
ERS CUG CLUJ - evacuare 3 -Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
S.C. ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
SUCCURSALA MINIERA BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - Provincia di Maramures
S.C. OLTCHIM SA - Ramnicu Valcea - Provincia di Valcea
S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - Provincia di Bacau
S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Provincia di Olt
S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
S.C. PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - Provincia di Satu Mare
S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - Provincia di Arges
S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
RBG ELCOND ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
S.C. CELHART DONARIS SA Braila - Braila - Provincia di Braila
STRATUS MOB SA Blaj - Blaj - Provincia di Alba
--------------------------------------
(1) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del
22.12.2000, pag. 1).

4. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- entro il 31 dicembre 2013 dovra' essere raggiunta la conformita' con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;
- entro il 31 dicembre 2015 dovra' essere raggiunta la conformita' con l'articolo 5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
- 61% entro il 31 dicembre 2010,
- 69% entro il 31 dicembre 2013,
- 80% entro il 31 dicembre 2015.
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di sistemi di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
- 51% entro il 31 dicembre 2010,
- 61% entro il 31 dicembre 2013,
- 77% entro il 31 dicembre 2015.
5. 31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2), all'articolo 8 ed all'allegato I, parti B e C della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:
- fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilita negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;
- fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilita e la torbidita negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000;
- fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilita, l'ammonio, l'alluminio, i pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100 000;
- fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, la torbidita, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;
- fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000.
La Romania garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente agli obiettivi intermedi indicati nella tabella seguente:

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):
Fino al 31 dicembre 2008:
1. S.C. CARBID FOX SA Tarnaveni (attivita' principale punto 4.2)
2. S.C. AVICOLA SA Ferma Garleni-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistrita-Nasaud (attivita' principale punto 6.6)
Fino al 31 dicembre 2009:
4. S.C. UCM Recita-Cara5-Severin (attivita' principale punto 2.2)
5. S.C. SICERAM SA Mure5 (attivita' principale punto 3.5)
6. S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attivita' principale punto 4.2)
7. S.C. CELROM SA Mehedinti (attivita' principale punto 6.1)
8. S.C. COMCEH SA Calara5i-Calargi (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
9. S.C. ECOPAPER SA Zarnegi-Bra5ov (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
10. S.C. RIFIL SA Neamt (attivita' principale punto 6.2)
11. S.C. AVICOLA SA Ferma Razboieni-Iasi (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
12. S.C. AVIMAR SA Maramure (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
13. S.C. AVICOLA SA Ia5i-Ferma Letcani-Ia5i (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
15. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
16. S.C. SUINTEST Oarja SA- Arge5 (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e e))
17. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andra esti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
18. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
19. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
Fino al 31 dicembre 2010:
20. S.C. ROMPLUMB SA Maramure5 (attivita' principale punto 2.5)
21. S.C. ROMRADIATOARE SA Bra5ov (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
22. S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucure5ti (attivita' principale punto 2.6)
23. HOLCIM (Romania) -Ciment Campulung Arge (attivita' principale punto 3.1)
24. S.C. ETERMED SA Medgidia -Constanta (attivita' principale punto 3.2)
25. S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (attivita' principale punto 3.2)
26. S.C. HELIOS SA Mtileu-Bihor (attivita' principale punto 3.5)
27. S.C. SOFERT SA Bacau (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
28. S.C. CHIMOPAR SA Bucurst (attivita' principale punto 4.1)
29. S.C. ANTIBIOTICE SA labi (attivita' principale punto 4.5)
30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanta (attivita' principale punto 4.1)
31. S.C. LETEA SA Bacau (attivita' principale punto 6.1, lettera a))
32. S.C. ZAHAR Corabia SA-Olt (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
33. S.C. TARGO SRL Timi (attivita' principale punto 6.4)
34. S.C. SUINPROD Roman-Neamt (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
35. S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea -Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
36. S.C. AVICOLA Costesti Arges-Arges (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
37. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad -Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
39. S.C. AVICOLA SA Ferma Gheraiegi-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
40. S.C. CARNIPROD SRL Tulcea -Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
41. S.C. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
42. S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
43. S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Deduleti-Braila (attivita' principale punto 6.6)
44. S.C. AGROFLIP Bontida Cluj (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
45. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara- Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
46. S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucure5ti (attivita' principale punto 6.7)
47. S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attivita' principale punto 6.7)
48. S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (attivita' principale punto 6.8)
49. S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramures (attivita' principale punto 2.5)
Fino al 31 dicembre 2011:
50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (main activity 2.6)
51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (main activity 3.1) S.C. ORGANE DE
52. CARMEUSE Romania SA Arges (attivita' principale punto 3.1)
53. S.C. RESIAL SA Alba (attivita' principale punto 3.5)
54. SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (attivita' principale punti 4.2 e 4.1)
55. S.C. USG SA Valcea (attivita' principale punto 4.2, lettera d))
56. S.C. ULTEX SA Tandarei-Ialomita (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
57. S.C. CARMOLIMP SRL Vistea de Sus - Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
59. S.C. AVICOLA SA Ferma Hemeiu-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
60. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Zimnicea-Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
61. S.C. SUINPROD SA Bilciuresti - Dambovita (attivita' principale punto 6.6)
62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA BaldovinOi -Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Tichilesti-Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera ))
67. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
69. S.C. AVIPUTNA SA Golesti - Vrancea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
70. S.C. NUTRICOM SA Oltenita - Calarasi (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
71. S.C. PIGALEX SA Alexandria - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
72. S.C. PIC ROMANIA SRL Vasilati - Ca1arasi (attivita' principale punto 6.6, lettera e)
73. S.C. SUINTEST SA Fierbinti -Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
74. S.C. AGRIVAS SRL Vaslui (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
75. S.C. AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
76. S.C. C+C SA Resila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
Fino al 31 dicembre 2012:
77. SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Pitesti-Arges (attivita' punti 1.2 e 4.1)
78. S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanta (attivita' punto 1.2)
79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Targoviste-Dambovita (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (attivita' principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))
81. S.C. IAIFO Zalau-Salaj (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)
82. S.C. ALTUR SA Olt (attivita' principale punto 2.5)
83. CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
84. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timi§ (attivita' principale punto 3.5)
85. S.C. MACOFIL SA Targu Jiu-Gorj (attivita' principale punto 3.5)
86. S.C. CERAMICA SA Iasi (attivita' principale punto 3.5)
87. S.C. FIBREXNYLON SA Neamt (attivita' principale punto 4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)
88. S.C. CHIMCOMPLEX SA Borze§ti -Bacau (attivita' principale punto 4.1, lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)
89. S.C. PEHART SA Petre§ti- Alba (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
91. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
92. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan -Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
93. S.C. ITAL TRUST Racovita SA- Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
94. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Parta-Timi§ (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
95. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Padureni-Timi§ (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
96. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timi§ (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
97. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timi§ (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
98. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timi§ (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
99. S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2013:
100. S.C. UNIO SA Satu Mare (attivita' principale punto 2.3, lettera b))
101. S.C. ARTROM SA Slatina - Olt (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
102. S.C. IAR SA Bra5ov (attivita' principale punto 2.6)
103. S.C. ARIO SA Bistrita Nasaud (attivita' principale punto 2.4)
104. S.C. LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (attivita' principale punto 3.1)
105. S.C. CARS SA Tarnaveni - Mure (attivita' principale punto 3.5)
106. S.C. CASIROM SA Cluj (attivita' principale punto 3.5)
107. S.C. TURNU SA Turnu Magurele - Teleorman (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
108. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRASAMINTE CHIMICE SA Navodari - Constanta (attivita' principale punto 4.3)
109. S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
110. S.C. ROMSUIN TEST Peri5 SA - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfantu Gheorghe - Covasna (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
112. S.C. HADITON GRUP SRL Arge (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2014:
113. S.C. PETROM SA Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (attivita' punto 1.2)
114. S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA SA Ploie5ti - Prahova (attivita' punto 1.2)
115. S.C. ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (attivita' punto 1.2)
116. S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attivita' punto 1.2)
117. S.C. ISPAT SIDEX SA Galati (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
118. S.C. SIDERURGICA SA Hunedoara (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
119. S.C. KVAERNER IMGB SA BucurOi (attivita' principale punto 2.4)
120. S.C. SOMETRA SA Cop5a Mica - Sibiu (attivita' principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)
121. S.C. FERAL SRL Tulcea (attivita' principale punto 2.5, lettera a))
122. S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (attivita' principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))
123. S.C. NEFERAL SA Ilfov (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
124. S.C. INDUSTRIA SARMEI SA Campia Turzii-Cluj (attivita' principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)
125. S.C. METALURGICA SA Vlahita-Harghita (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
126. S.C. UPETROM i Mai SA Prahova (attivita' principale punto 2.2)
127. S.C. LAMINORUL SA Braila (attivita' principale punto 2.3)
128. S.C. AVERSA SA Bucure5ti (attivita' principale punto 2.4)
129. S.C. FORMA SA Boto5ani (attivita' principale punto 2.3)
130. S.C. ISPAT TEPRO SA Iati (attivita' principale punto 2.3, lettera c))
131. S.C. URBIS Armaturi Sanitare SA-Bucure5ti (attivita' principale punto 2.6)
132. S.C. BALANTA SA Sibiu (attivita' principale punto 2.6)
133. S.C. COMMET SA Galati (attivita' principale punto 2.6)
134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala "DEVAMIN" Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
135. S.C. MOLDOMIN SA Moldova Noua -Cara5-Severin (attivita' principale punto 2.5)
136. S.C. FIROS SA Bucure5ti (attivita' principale punto 3.3)
137. S.C. SINTER-REF SA Azuga-Prahova (attivita' principale punto 3.5)
138. S.C. PRESCOM Brasov SA-Brasov (attivita' principale punto 3.1)
139. S.C. MELANA IV SA Neamt (attivita' punto 4.1)
140. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea-Valcea (attivita' principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)
141. S.C. AMONIL SA Slobozia -Ialomita (attivita' principale punti 4.3 e 4.2)
142. CAROM SA Bacau (attivita' principale punto 4.1, lettere a), b) e i)
143. AZOCHIM SA Savineti-Neamt (attivita' principale punto 4.2)
144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagara5 SA Bra5ov (attivita' principale punto 4.6)
145. S.C. SINTEZA SA Oradea- Bihor (attivita' principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e) e punto 4.4)
146. S.C. CHIMPROD SA Bihor (attivita' principale punto 4.1, lettera b) e punto 4.5)
147. S.C. AZUR SA Timi5oara-Timi (attivita' principale punto 4.1)
148. S.C. PUROLITE SA Victoria -Bra5ov (attivita' principale punto 4.1, lettere d) e h))
149. S.C. CELHART DONARIS SA Braila (attivita' principale punto 6.1)
150. S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (attivita' principale punto 6.1, lettera b)
151. S.C. PIM SA Sibiu (attivita' principale punto 6.3)
152. S.C. DANUBIANA Roman SA Neamt (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
153. S.C. ZAHARUL Romanesc SA Tandarei -lalomita (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
154. S.C. VASCAR SA Vaslui (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
155. S.C. MULTIVITA SA Negru Voda - Constanta (attivita' principale punto 6.5)
156. S.C. SUINPROD SA Prahova (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
157. S.C. AVICOLA SA Ferma $erbane5ti-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
158. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucro CSHD Mihail0i (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
159. S.C. SUINPROD SA Bumbe5ti Jiu -Gorj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
160. S.C. SIBAVIS SA Sibiu -Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
161. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 1 Francegi -Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
162. S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocca -Reita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
163. S.C. AVICOLA Gaieti SA - Dambovita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
164. S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
165. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma BudOi - Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
166. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaie5ti-Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
167. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 2 Franceti -Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
168. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea ferma Babeni-Valcea (attivita' principale punto 6.6, Iettera a))
169. S.C. AVICOLA Bucuregi SA Sucursala Cluj-Sali5te-C1uj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
170. S.C. AVICOLA Bucuresti SA Sucursala CSHD Codlea-Braov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
171. S.C. Cereal Prod SA - Galati (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
172. S.C. AVICOLA Mangalia SA Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
173. S.C. AVICOLA SA Constanta-Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
174. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru Butimanu-Dambovita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
175. S.C. EUROPIG SA Poiana Marului - Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
176. S.C. SUINPROD SA Let - Covasna (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
177. S.C. AVICOLA Sivita SA Galati (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
178. S.C. COLLINI SRL Bocca -Recita (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
179. S.C. AGROSAS SRL Timisoara-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
180. S.C. FLAVOIA SRL Platforma Hereclean- Salaj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
181. S.C. ELSID SA Titu -Dambovita (attivita' principale punto 6.8)
Fino al 31 dicembre 2015:
182. S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA SA Campina - Prahova (attivita' punto 1.2)
183. S.C. TRACTORUL UTB SA Brasov (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6.7)
184. S.C. ISPAT Petrotub SA Neamt (attivita' principale punti 2.3 e 6.7)
185. S.C. ARO SA Arges (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
186. S.C. STIMET SA Sighisoara -Mures (attivita' principale punto 3.3)
187. S.C. BEGA REAL SA Plesa - Prahova (attivita' principale punto 3.5)
188. S.C. AZOMURE$ SA Targu Mures-Mures (attivita' principale punti 4.2 e 4.3)
189. S.C. COLOROM SA Codlea-Bra5ov (attivita' principale punto 4.1, punto j))
190. S.C. SOMES SA Dej - Cluj (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
191. S.C. OMNIMPEX Hartia SA Bunteni- Prahova (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
192. S.C. PERGODUR International SA Neamt (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
193. S.C. PROTAN SA -Popegi Leordeni-Ilfov (attivita' principale punto 6.5)
194. S.C. PROTAN SA Bucureti Sucursala Codlea-Bra5ov (attivita' principale punto 6.5)
195. S.C. PROTAN SA-Cluj (attivita' principale punto 6.5)
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
2. 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.
La Romania riferira alla Commissione entro la fine del primo trimestre di ogni anno, a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla chiusura degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi che non risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.
3. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III e IV della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI N.1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth
Fino al 31 dicembre 2010:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - N. 1, 2 caldaie x 396,5 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N. 2, 3 caldaie x 330 MWth
S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth
TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth
S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2012:
CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI VEST N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
S.C. CET BRASOV SAN. 1, 2 caldaie x 337 MWth
S.C. ELCEN BUCURE5TI SUD No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
S.C. ELCEN BUCURE5TI SUD N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI PROGRESU N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth
S.C.TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
- entro il 2007: 540 000 tonnellate di SO2 / anno;
- entro il 2008: 530 000 tonnellate di SO2 / anno;
- entro il 2010: 336 000 tonnellate di SO2 / anno;
- entro il 2013: 148 000 tonnellate di SO2 / anno.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
ARPECHIM PITESTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth
ARPECHIM PITESTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth
PRODITERM BISTRITA, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth
S.C. CET BRASOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth
TERMOELECTRICA GIURGIU N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth
CET ENERGOTERM SA RESITA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
TERMICA TARGOVI$TE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth
S.C. CET IASI I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth
Fino al 31 dicembre 2010:
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth
S.C. CET SA N. 2 Braila, 2 caldaie x 110 MWth
CET ENERGOTERM SA RESITA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth
S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth S.C. UZINA
TERMOELECTRICA MIDIA N. 3, 1 caldaia x 73 MWth S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI N. 1, 1 caldaia a vapore Benson x 470 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N. 3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth
S.C. TERMOELECTRICA SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
S.C. CET IASI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth
S.C. TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
S.C. TURNU SA TURNU MAGURELE N. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
S.C. TURNU SA TURNU MAGURELE N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth
S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
CET ARAD N.2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth
S.C. TERMON SA ONESTI, 3 caldaie x 380 MWth
S.C. CET SA N.1 BRAILA, 2 caldaie x 110 MWth
S.C. TERMICA SA N.1 BOTOSANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SUD N.12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SUD N.16, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
CET ENERGOTERM SA RESITA N.4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE PALAS N.1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. CET IASI I N.3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N.1, 3 caldaie x 330 MWth
RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N.2, 3 caldaie x 330 MWth
S.C. ROMPETROL SA BUCURE$TI VEGA PLOIE$TI, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth
S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N.1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14.7 MWth + 11.4 MWth
S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N.2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N.l, 4 caldaie industriali a vapore x 85.4 MWth
S.C. COLTERM SA N.4, 1 caldaia ad acqua calda x 116.1 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA N.3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2012:
CET ENERGOTERM SA RESITA N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE PALAS N.2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURE$TI SE MURES N.5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth
S.C. COLTERM SA N.6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SUD N.14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE PALAS N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N.2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.1, i caldaia a vapore x 277 MWth
S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth S.C. COLTERM SA N.5, 1 caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
S.C. COLTERM SA N.7, 2 caldaie ad acqua calda x 116.3 MWth
S.C. C.E.T. GOVORA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
S.C. ENET SA VRANCEA N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:
- entro il 2007: 128 000 tonnellate/anno;
- entro il 2008: 125 000 tonnellate/anno;
- entro il 2010: 114 000 tonnellate/anno;
- entro il 2013: 112 000 tonnellate/anno;
c) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.l, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 345 MWth
TERMOELECTRICA GIURGIU N.1, 3 caldaie a vapore x 285 MWth
S.C COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWht
Fino al 31 dicembre 2010:
CET ARAD N.1, 1 caldaia a vapore x 403MWth
S.C. CET BRASOV SA N.1, 2 caldaie x 337 MWth
S.C. TERMOELECTRICA DOICESTI N.1, caldaia a vapore Benson x 470 MWth
S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA N.2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-N.2, 2 CAF x 116 MWth +2CR x 68 MWth
S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth
S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 1, DAV3+HPM, 1x45 MWth+14.7 MWht+11.4 MWht
S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth
S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84.8 MWth +lx 72.6 MWth
S.C. CET GOVORA SA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA N.1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth
S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85.4 MWth
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+1 x 269 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
- entro il 2007: 38 600 tonnellate/anno;
- entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;
- entro il 2010: 23 200 tonnellate/anno;
- entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;
d) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto applicabili dal l ° gennaio 2016 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N.2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 1 caldaia a vapore x 269 MWth;
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. N.3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
S.C.TERMICA S.A SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
- entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;
- entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.
e) Entro il l° gennaio 2011, la Romania dovra' presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania. Entro i tre mesi successivi la Romania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell' articolo 226 del trattato CE.
Appendice A dell'ALLEGATO VII
Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena
(capitolo 4, sezione B dell'allegato VII)
PARTE I

SOCIETA' CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA
DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA

- Ispat Sidex Galati
- Siderurgica Hunedoara
- COS Targovite
- CS Resita
- IS Campia Turzii
- Donasid (Siderca) Ca1ara5i
PARTE II

CALENDARIO E DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI DI CAPACITA '

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
PARTE III

PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE Vitalita' economica
In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni societa' beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del 10% per societa' siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie integrate ed un rendimento minimo dell'1,5% dei fondi propri entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Cio' sara' verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.
2. Produttivita'
Entro il 31 dicembre 2008 verra' raggiunta gradualmente una Produttivita' globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Cio' sara' verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.
3. Riduzioni dei costi
Sara' attribuita particolare importanza alle riduzioni dei costi come uno degli elementi chiave della Vitalita' economica. Tali riduzioni saranno attuate pienamente, in conformita' dei piani d'impresa delle societa' beneficiarie.
PARTE IV
ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

1. Produzione ed effetti sul mercato
- produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,
- prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per gamma di prodotti.
2. Investimenti
- dettaglio degli investimenti realizzati,
- data di completamento,
- costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati,
- data dell'eventuale erogazione degli aiuti.
3. Riduzioni della forza lavoro
- entita e calendario delle perdite dei posti di lavoro,
- andamento dell'occupazione nelle societa' beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta),
- andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale.
4. Capacita (con riferimento all'intero settore siderurgico in Romania)
- data o data prevista di cessazione della produzione di capacita espresse in PMP (ossia di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,
- data (o data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione n. 3010/91 /CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti(1), degli impianti in questione e dettagli sullo smantellamento,
- data (o data prevista) dell'introduzione di nuove capacita e loro descrizione,
- evoluzione della capacita totale di produzione di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania.
--------------------------------------
(1)GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.

5. Costi
- ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura, in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.
6. Risultati finanziari
- evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la realizzazione di progressi verso la Vitalita' economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della societa' e devono includere il test di Vitalita' economica messo a punto dalla Commissione),
- dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle eventuali deviazioni dal regime fiscale e doganale di norma applicabile,
- livello degli oneri finanziari,
- dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti gia concessi secondo quanto stabilito dal presente protocollo,
- termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).
7. Creazione di una nuova societa' o di nuovi impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacita
- indenita' degli azionisti del settore pubblico e privato,
- fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova societa' o dei nuovi impianti,
- termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati,
- struttura amministrativa della nuova societa'.
8. Cambiamenti negli assetti proprietari
Appendice B dell'ALLEGATO VII
Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte
e prodotti lattiero-caseari

Capitolo 5, sezione B, sottosezione I dell'allegato VII

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----

ANNEX VIII
Sviluppo Rurale
(articolo 34 dell'atto di adesione)
SEZIONE I: MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

A. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione
l) Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;
b) facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.
Ai fini del presente allegato per "aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza" si intendono le aziende la cui produzione e' destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.
2) Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
a) dimostri la futura Vitalita' economica dell'azienda;
b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
c) descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
3) La conformita' con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 e' riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non e' concesso ulteriore sostegno, ma non sara' necessario rimborsare per questa ragione gli importi gia ricevuti.
4) I1 sostegno e' pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.

B. Associazioni di produttori
1) Un sostegno forfettario e' concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:
a) adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;
b) immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e
c) fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilita.
2) Il sostegno e' concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorita' competenti della Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il 31 dicembre 2009 in base al diritto nazionale o a quello Comunitario.
3) Il sostegno e' concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori e' stata riconosciuta. Esso e' calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:
a) il 5%, il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1.000.000 EUR, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e
b) il 2,5%, il 2,5%, il 2,0%, 1'1,5% e 1'1,5% del valore della produzione superiore a 1.000.000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.
In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.

C. Misure del tipo Leader+
1) Un sostegno puo' essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le Comunita' rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.
Le misure possono comprendere in particolare:
a) sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;
b) informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;
c) costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;
d) elaborazione di strategie di sviluppo integrato;
e) finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.
2) Un sostegno puo' essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa Comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) i. Tale sostegno e' limitato alle regioni in cui vi sia gia sufficiente capacita amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.
3) I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
4) La Bulgaria, la Romania e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole
Un sostegno e' concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole. GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

E. Complementi ai pagamenti diretti
1) Un sostegno puo' essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003(1).
---------------------------------
(1)Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). Regolamento
adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio del 22
marzo 2004 recante adattamento dell'atto relativo alle
condizioni di adesione del 2003 (GU L 93 del 30.3.2004,
pag. 1) e regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 864/02004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

2) il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:
a) il livello dei pagamenti diretti applicabili in Bulgaria o Romania per l'anno in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e
b) il 40% del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunita', nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.
3) Il contributo Comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente sottosezione E in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20% dell'assegnazione annuale di tale Stato. La Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere di sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2007, 20% per il 2008 e 15% per il 2009.
4) Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente sottosezione E e' considerato alla stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

F. Assistenza tecnica
1) Un sostegno puo' essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.
2) Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
a) studi;
b) misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;
c) installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
d) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.

G. Tabella recante gli importi per le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania

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Misura | EUR | ===================================================================== Aziende che praticano un'agricoltura di | | semisussistenza | 1 000|per aziendalall'anno --------------------------------------------------------------------- Associazioni di produttori |100 000|il primo anno ---------------------------------------------------------------------
|100 000|il secondo anno ---------------------------------------------------------------------
| 80 000|il terzo anno ---------------------------------------------------------------------
| 60 000|il quarto anno ---------------------------------------------------------------------
| 50 000|il quinto anno

SEZIONE II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
1) Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano Vitalita' economica alla fine della realizzazione dell'investimento.
2) Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che puo' beneficiare degli aiuti, e' limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore. Allorche' gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55% e, nelle regioni sfavorite, del 65%, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore.
3) Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui e' stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo e' precedente.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA
1) Gli agricoltori bulgari cui e' stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.
2) L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed e' calcolato in funzione dell'entita della quota latte e dell'attivita' agricola complessiva dell'azienda.
3) Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013
1) Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno Comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sara' attuato in conformita' dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1).
------------------------------------------
(1)GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L
236 del 23.9.2003, pag. 33).

2) Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunita' puo' ammontare o all'85% per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'80% per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.
ALLEGATO IX
Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania
alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004
(Articolo 39 dell'atto di adesione)
I. In relazione all'articolo 39, paragrafo 2
1) Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato in M.Of., p.l, n. 129 bis/10.2.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;
2) al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonche' ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovra' consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finche' nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di questo Atto. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il piu' possibile prossima al 100% gia alla data di adesione. La Romania deve altresi' attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;
3) elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli e' pienamente operativo;
4) potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale;
5) svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si' che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze;
6) garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione;
7) elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalita, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalita' con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale.

II. In relazione all'articolo 39, paragrafo 3
8) Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio "Competitivita" di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico;
9) rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato;
10) presentare alla Commissione entro la meta del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra 1, e alle condizioni illustrate nell'Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B di questo atto.
Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal l° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche' rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacita da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra;
--------------------------------------------
(1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di
associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

11) continuare a dotare il Consiglio "Competitivita" di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate.
 
ATTO FINALE

1. TESTO DELL'ATTO FINALE

1. I Plenipotenziari di:
SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Riuniti a Lussemburgo il venticinque aprile duemilacinque in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania per l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea:

I. Il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito: "il trattato di adesione").

II. I testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in lingua bulgara e rumena.

III. Il protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (di seguito: "il protocollo di adesione").

IV. I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione:

A. Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del Protocollo)

Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo)

Allegato III: Elenco di cui all'articolo 16 del protocollo: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 17 del protocollo: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato V: Elenco di cui all'articolo 18 del protocollo: altre disposizioni permanenti

Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Bulgaria

Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Romania

Allegato VIII: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 del Protocollo)

Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 del Protocollo)

B. I testi del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, nelle lingue bulgara e rumena.

V. L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: "l'atto di adesione").

VI. I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione:

A. Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione)

Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto di adesione)

Allegato III: Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato V: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria

Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania

Allegato VIII: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione)

Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 dell'atto di adesione)

B. I testi del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue bulgara e rumena.
2. Le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 56 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, all'articolo 56 dell'atto di adesione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
3. Le Alte Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'atto di adesione. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinche' il protocollo di adesione o, a seconda dei casi, l'atto di adesione possano essere applicati pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. In questo contesto la tempestiva notifica ai sensi dell'articolo 53 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'articolo 53 dell'atto di adesione, delle misure adottate dalla Bulgaria e dalla Romania sono di fondamentale importanza. La Commissione puo' comunicare alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere informazioni specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.
4. I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:
A. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali
1. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria
2. Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria
3. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania
4. Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Bulgaria e Romania
B. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Commissione
5. Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione
C. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali
6. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania
D. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria
7. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea
5. I Plenipotenziari hanno preso nota dello Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria nonche' la Romania riguardante una procedura d'informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione allegato al presente Atto finale.
II. DICHIARAZIONI

A. DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI
1. DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: BULGARIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilita che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini bulgari un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunita' di occupazione nell'Unione europea per i cittadini bulgari dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Bulgaria. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
2. DICHIARAZIONE COMUNE
SULLE LEGUMINOSE DA GRANELLA: BULGARIA

Per quanto riguarda le leguminose da granella, una zona di 18 047 ha e' stata presa in considerazione per il calcolo del massimale nazionale della Bulgaria di cui all'allegato VIII-bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
3. DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: ROMANIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilita che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini rumeni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunita' di occupazione nell'Unione europea per i cittadini rumeni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Romania. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
4. DICHIARAZIONE COMUNE
SULLO SVILUPPO RURALE: ROMANIA E BULGARIA

Riguardo agli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dal FEAOG sezione garanzia per la Bulgaria e la Romania durante il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del Protocollo di adesione e all'articolo 34, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'Unione rileva che si possono prevedere le seguenti assegnazioni:

(in milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007-2009 ===================================================================== Bulgaria | 183| 244| 306| 733 Romania | 577| 770| 961| 2 308
Totale | 760| 1 014| 1 267| 3 041

Trascorso il triennio 2007-2009, gli stanziamenti per lo sviluppo rurale della Bulgaria e della Romania saranno determinati in base alle norme vigenti o alle disposizioni conseguenti ad eventuali riforme intervenute nel frattempo.
B. DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI E DELLA COMMISSIONE
5. DICHIARAZIONE COMUNE
SUI PREPARATIVI DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA PER L'ADESIONE

L'Unione europea continuera a seguire attentamente i preparativi della Bulgaria e della Romania e i risultati da esse conseguiti, inclusa l'effettiva attuazione degli impegni assunti in tutti i settori dell'acquis.
L'Unione europea rammenta le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 16/17 dicembre 2004, in particolare i punti 8 e 12, sottolineando che, nel caso della Romania, si prestera particolare attenzione ai preparativi nei settori della giustizia e degli affari interni, della concorrenza e dell'ambiente e, nel caso della Bulgaria, si prestera particolare attenzione ai preparativi nel settore della giustizia e degli affari interni. La Commissione continuera a presentare relazioni annuali sui progressi della Bulgaria e della Romania sulla via dell'adesione, unitamente a raccomandazioni laddove necessario. L'Unione europea ricorda che, se si presentassero eventualmente problemi gravi prima dell'adesione o nei tre anni successivi, saranno previste misure a norma delle clausole di salvaguardia.
C. DICHIARAZIONE COMUNE
DI ALCUNI STATI MEMBRI ATTUALI
6. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA
REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: BULGARIA E ROMANIA

La formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/?1/CE negli allegati VI e VII del Protocollo di adesione e dell'atto di adesione e' intesa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria, di concerto con la Commissione, nel senso che con i termini "talune regioni" si potrebbe, all'occorrenza, comprendere l'intero territorio nazionale.
D. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
7. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
SULL'USO DELL'ALFABETO CIRILLICO NELL'UNIONE EUROPEA

Con il riconoscimento del bulgaro come lingua facente fede dei trattati, nonche' lingua ufficiale e di lavoro da utilizzare dalle istituzioni dell'Unione europea, l'alfabeto cirillico diventera uno dei tre alfabeti utilizzati ufficialmente nell'Unione europea. Tale componente sostanziale del patrimonio culturale dell'Europa rappresenta un contributo particolare della Bulgaria alla diversita linguistica e culturale dell'Unione.

III. SCAMBIO DI LETTERE

Scambio di lettere fra l'Unione europea
e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
riguardante una procedura di informazione e consultazione
per l'adozione di talune decisioni ed altre misure
durante il periodo che precede l'adesione
Lettera n. 1

Egregio Signore,
mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004.
La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Lettera n. 2

Egregio Signore,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera cosi' redatta:
"Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004. La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera." Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
ALLEGATO
Procedura di informazione e di consultazione
per l'adozione di talune decisioni e di altre misure
da prendere durante il periodo che precede l'adesione.

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, denominate in appresso "Stati aderenti", ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.
2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno in generale luogo a consultazioni.
4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver altresi' luogo sotto forma di messaggi elettronici, in particolare nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.
5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. I membri possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori.
6. Il comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.
7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni o di posizioni comuni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.
8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.
9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
14. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita di futuri membri dell'Unione.
II.

11. L'Unione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli articoli 3, paragrafo 3, 6, paragrafo 2 e 6, paragrafo 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale protocollo e in tale atto contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.
12. Nella misura in cui gli accordi o convenzioni conclusi fra Stati membri esistano soltanto allo stato di progetto e non possano probabilmente essere firmati durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.
13. Per quanto riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed all'articolo 6, paragrafo 2 secondo comma dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualita di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.
14. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.
III.

15. Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 60 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed agli articoli 58 e 60 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. A tal fine, i Governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania trasmetteranno tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi.
 
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