Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 gennaio 2006
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Lazio;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 6 luglio 2005 e 29 settembre 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. Per il parametro arsenico la regione Lazio puo' stabilire fino al 30 settembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mu g/l per i comuni (o parte di essi) di Aprilia, Cisterna, Cori, Sermoneta, Sezze, Castelforte, Roccamassima, Latina, Anzio, Nettuno, Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, Lavinio.
2. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono aggiunti i seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di Castro, Canino, Cellere, Civitavecchia, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano.
3. Per il parametro fluoruro la regione Lazio puo' stabilire fino al 30 settembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per il comune (o parte di esso) di Aprilia.
4. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono aggiunti i seguenti comuni (o parte di essi): Acquapendente, Casaperazze, Castelgiorgio, Castelviscardo, Montefiascone, Torrealfina.
5. Le deroghe al valore del parametro floruro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:
siano informate le Autorita' competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
sia avvisata la popolazione generale sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.
6. All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono aggiunti i seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di Castro, Canino, Cellere, Civitavecchia, Ischia di Castro, Marta, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano, Viterbo.
7. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
8. La regione deve provvedere ad interessare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti parametri con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 
Art. 2.
1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 
Art. 4.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto era in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone