Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 9 gennaio 2006, n. 14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5373):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Urbani)
il 22 ottobre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede
referente, l'11 novembre 2004, con pareri delle commissioni
I, V, VII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 2004;
25 gennaio 2005; 9 marzo 2005.
Esaminato in aula il 16 maggio 2005 e approvato il
17 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3426):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 maggio 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 15 novembre 2005 ed
il 13 dicembre 2005.
Relazione scritta presentata il 13 dicembre 2005 (atto
n. 3426/A - relatore Sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 
Allegato

----> Vedere convenzione in inglese da pag. 7 a pag. 30 <----

Convenzione europea del Paesaggio
(Traduzione non ufficiale)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine e' perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attivita' economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attivita' economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, puo' contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo cosi' al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identita' europea;
Riconoscendo che il paesaggio e' in ogni luogo un elemento importante della qualita' della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualita', nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, piu' generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualita' e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilita' per ciascun individuo;
Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversita' (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);
Riconoscendo che la qualita' e la diversita' dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,
Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
a "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, cosi come e' percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
b "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorita' pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
c "Obiettivo di qualita' paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorita' pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
d "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore
di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
e "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2
Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.
Articolo 3
Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

Capitolo II - Misure nazionali
Articolo 4
Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarieta', tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Articolo 5
Misure generali

Ogni Parte si impegna a:
a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversita' del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identita';
b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorita' locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonche' nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 6
Misure specifiche

A Sensibilizzazione
Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della societa' civile, delle organizzazioni private e delle autorita' pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere:
a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
b Programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
c insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.

C Identificazione e valutazione
1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
a i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
ii analizzarne le caratteristiche, nonche' le dinamiche e le pressioni che li modificano;
iii seguirne le trasformazioni;
b valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attributi dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
2 I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualita' paesaggistica
Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualita' paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

Capitolo III - COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7
Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.
Articolo 8
Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attivita' di ricerca in materia di paesaggio;
b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 9
Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10
Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti gia' istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2 Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3 I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1 Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa puo' essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potra' ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonche' dei raggruppamenti di collettivita' locali o regionali, purche' gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4 L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinche' i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

Capitolo IV - Clausole finali
Articolo 12
Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni piu' severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13
Firma, ratifica, entrata in vigore

1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
3 Per ogni Stato firmatario che esprimera' successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 14
Adesione

1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare la Comunita' Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
2 Per ogni Stato aderente o per la Comunita' Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 15
Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunita' Europea puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applichera' la presente Convenzione.
2 Ogni Parte puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione e' stata ricevuta dal Segretario Generale.
3 Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16
Denuncia

1 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 Tale denuncia prendera' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica e' stata ricevuta da parte del Segretario Generale.
Articolo 17
Emendamenti
1 Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2 Ogni proposta di emendamento e' notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3 Ogni proposta di emendamento verra' esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verra' sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verra' trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avra' accettato successivamente, l'emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avra' informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 18
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunita' Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
d ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 15;
e ogni denuncia fatta in virtu' dell'articolo 16;
f ogni proposta di emendamento, cosi come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrera' in vigore;
g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonche' a ciascuno degli Stati o alla Comunita' Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
 
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