Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005
Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 1, che dispone che i poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto degli IAS/IFRS;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri, e in particolare l'art. 3, l'art. 5, primo e secondo comma, e l'art. 41;
Visto l'art. 1, punto 14), della direttiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CE, 83/349/CE, 86/635/CE e 91/674/CE relative ai conti annuali e consolidati di alcuni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;
Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operativita' degli intermediari e per migliorare l'efficacia rappresentativa dei bilanci e il loro grado di comparabilita';
Dispone:
Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) («banche») e delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari) sono redatti in conformita' dei principi contabili internazionali e secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Decorrenza:
Le istruzioni allegate si applicano a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 e dal bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Le banche e le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari possono applicare le anzidette istruzioni a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
Le istruzioni relative al bilancio consolidato nonche' quelle concernenti la pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
Le istruzioni relative al bilancio dell'impresa sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
Roma, 22 dicembre 2005
Il direttore generale: Desario
 
Allegato
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Bilancio dell'impresa

Nota integrativa

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale: attivo e passivo
- Composizione merceologica: le tabelle e le informazioni relative alla composizione merceologica dei diversi portafogli finanziari (tavole 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 dell'attivo (1); tavole 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 del passivo (2)(3)), possono essere compilate senza fornire i dettagli che riguardano le tipologie delle operazioni.
- Movimentazione dei portafogli contabili: le tabelle e le informazioni relative alle variazioni annue dei diversi portafogli finanziari (tavole 2.4, 3.3, 4.5, 5.4 e 10.3 dell'attivo e tavole 4.5, 5.3 del passivo) possono non essere fornite.
- Operazioni di copertura: le informazioni relative alle attivita' e alle passivita' finanziarie coperte (tavole 4.3, 4.4, 6.2, 7.3, 9.2 dell'attivo e tavole 1.4, 2.4, 3.3, 7.2 del passivo) possono essere fornite in forma libera, utilizzando tabelle diverse da quelle previste dalla normativa oppure in modo discorsivo.

Parte C - Informazioni sul conto economico
- Sezione 1 - "Gli interessi": le Tabelle 1.2 e 1.5 "Interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura" possono non essere fornite.
- Sezione 5 - "Il risultato netto dell'attivita' di copertura": nella Tabella 5.1 "Risultato netto dell'attivita' di copertura: composizione" possono essere fornite soltanto le voci relative al "Totale proventi/oneri dell'attivita' di copertura".
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Le informazioni quantitative previste nella Parte E della nota integrativa possono essere fornite con modalita' diverse (utilizzo di tabelle differenti, in forma discorsiva, ecc.) rispetto a quelle prescritte dalla normativa. Fanno eccezione le tabelle di seguito indicate che vanno prodotte come previsto dalla normativa.

Rischio di credito
- Tabella A.1.1 "Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)"
- Tabella A.1.2 "Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)"
- Tabella A.1.3 "Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti"
- Tabella A.1.4 "Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese" lorde"
- Tabella A.1.5 "Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive"
- Tabella A.1.6 "Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti"
- Tabella A.1.7 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese" lorde"
- Tabella A.1.8 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive"

Gli strumenti finanziari derivati
- Tabella A.1 "Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi". Tuttavia, la voce "Valori medi" puo' non essere fornita
- Tabella A.2.1 "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - di copertura". Tuttavia, la voce "Valori medi" puo' non essere fornita
- Tabella A.2.2 "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - altri derivati". Tuttavia, la voce "Valori medi" puo' non essere fornita
- Tabella A.3 "Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti"
- Tabella A.4 "Derivati finanziari over the counter: fair value positivo - rischio di controparte"
- Tabella A.5 "Derivati finanziari over the counter: fair value negativo - rischio finanziario"
- Tabella B.1 "Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e medi". Tuttavia, le voci "Valori medi" possono non essere fornite
- Tabella B.2 "Derivati creditizi: fair value positivo - rischio di controparte"
- Tabella B.3 "Derivati creditizi: fair value negativo - rischio finanziario"

2. Bilancio consolidato
Si applicano le medesime deroghe previste per il bilancio dell'impresa. Inoltre, nella Nota integrativa "Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale" e "Parte C - Informazioni sul conto economico" le tabelle possono essere riferite al complessivo insieme delle imprese oggetto di consolidamento, anziche' essere ripartite in "gruppo bancario", "imprese di assicurazione" "altre imprese incluse nel consolidamento".

3. Pubblicita' dei documenti contabili delle succursali estere di banche italiane
Le succursali italiane di banche extracomunitarie possono fornire le "informazioni supplementari" riferite all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 87/92 e le relative istruzioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia.

4. Esercizio di applicazione
Le disposizioni transitorie di cui ai punti 1. e 2. si applicano al bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005.

--------------------
(1) Ad esempio, nella tavola 6.1, e' possibile indicare la
voce 3 "altri finanziamenti", senza disaggregarla nelle
sottovoci 3.1 "pronti contro termine", 3.2 "locazione
finanziaria" e 3.3 "altri";
(2) Ad esempio, nella tavola 4.1, e' possibile indicare la
voce 3.1 "titoli di debito - obbligazioni"
senza disaggregarla nelle sottovoci 3.1.1 "strutturate" e
3.1.2 "altre obbligazioni";
(3) La colonna FV* (fair value calcolato escludendo le
variazioni di valore dovute al cambiamento del merito
creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione)
della tabella 4.1 del passivo puo' essere omessa.
BANCA D'ITALIA

Il bilancio bancario:
schemi e regole di compilazione

2005

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Il bilancio bancario:
schemi e regole di compilazione

Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005

IL BILANCIO BANCARIO
Capitolo 1 - Principi generali
Paragrafo 1- Destinatari delle disposizioni

1. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Le presenti istruzioni si applicano alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B." - e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (1) (successivamente definito "decreto 87/92").
In particolare:
- le banche italiane di cui all'art. 1 del T.U.B. nonche' le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B. redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del "decreto 87/92", il bilancio consolidato in conformita' dei principi contabili internazionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito "principi contabili internazionali" e "decreto IAS")(2) e secondo le disposizioni contenute nel presente fascicolo(3);
- le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicita' dei documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.

Le presenti disposizioni disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), la nota integrativa nonche' la relazione sulla gestione. Resta fermo che gli intermediari sono tenuti a fornire nella nota integrativa le informative previste dai principi contabili internazionali, ancorche' non richiamate dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei suddetti principi.
Le attivita' e le passivita', in bilancio e "fuori bilancio" nonche' i proventi e gli oneri delle filiali all'estero confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.

--------------------
(1) Si tratta delle societa' finanziarie capogruppo dei
gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del
T.U.
(2) Per comodita', nel testo delle presenti disposizioni i
singoli principi contabili internazionali sono indicati con
l'acronimo " 1AS" o "IFRS" seguito dal loro numero
identificativo (ad esempio, IAS 39).
(3) Per comodita', nelle presenti disposizioni si indica
con il termine "banca" sia la banca italiana sia la
societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario.
Paragrafo 2 - Contenuto del bilancio

2. CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della banca o della societa' finanziaria e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizoni contenute nel presente fascicolo non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del "decreto IAS"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Paragrafo 3 - Schemi del bilancio

3. SCHEMI DEL BILANCIO

Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.
E' consentita l'aggiunta di nuove voci, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:
a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.
Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
Le attivita' e le passivita', i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che cio' sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle presenti disposizioni.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi ne' per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio ne' per quello precedente.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilita' anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
Nel conto economico (schemi e nota integrativa) i ricavi vanno indicati senza segno, mentre i costi vanno indicati fra parentesi.
Paragrafo 4 - Collegamento fra contabilita' e bilancio

4. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITA' E BILANCIO

Le modalita' di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dalle banche e dalle societa' finanziarie devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.
A questo scopo occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.
Analogamente, nel sistema informativo contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa.
Paragrafo 5 - Definizioni

5. DEFINIZIONI

Nella redazione del bilancio si applicano le definizioni (attivita' finanziarie, portafoglio di negoziazione, strumenti derivati, fiscalita' differita ecc.) stabilite nei principi contabili internazionali nonche' quelle di seguito indicate.

5.1 Banche
Rientrano in questa categoria:
a) le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorita' di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 11 della direttiva 2000/12/CE;
b) le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorita' di vigilanza ad esercitare l'attivita' di banca come definita dall'art. 1 della direttiva 2000/12/CE;
c) le banche centrali;
d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Societa' Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali, Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti).

5.2 Banca Centrale
Vi rientra anche la Banca Centrale Europea.

5.3 Clientela
Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche.

5.4 Societa' finanziarie
Rientrano in questa categoria:
a) le societa' di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B.;
c) le societa' di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, di seguito "T.U.F.");
d) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del T.U.B. nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso T.U.B.;
e) le societa' finanziarie estere che svolgono attivita' analoghe a quelle esercitate dalle societa' di cui alle lettere precedenti.

5.5 Gruppo Bancario
Con il termine "gruppo bancario" si indica il gruppo di societa' bancarie, finanziarie e strumentali iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del T.U.B.. Ai fini delle presenti disposizioni vi rientrano convenzionalmente anche le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate in modo congiunto (in via diretta e indiretta) quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: a) la partecipazione e' pari o superiore al 20 per cento del capitale; b) la societa' e' consolidata con il metodo proporzionale.

5.6 Crediti
Con il termine "crediti" si indica il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39 denomina "finanziamenti e crediti" ("loans and receivables").

5.7 Crediti e debiti "a vista"
Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilita' che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso e' quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.
Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.8 Finanziamenti
Con il termine "finanziamenti" si indicano le attivita' e le passivita' finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).

5.9 Derivati finanziari
Con il termine "derivati finanziari" si fa riferimento agli strumenti derivati, diversi dai derivati su crediti, come definiti dallo IAS 39.
Nella presente categoria rientrano ad esempio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);
c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita' ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:
1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attivita' oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
2) "opzione": il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facolta' - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attivita' a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
3) "forward rate agreement" (FRA): il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
4) "interest rate swap" (IRS): il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
5) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione;
6) "currency interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano, all'inizio e al termine del contratto, a scambiare flussi monetari (capitale) espressi in due diverse valute e, periodicamente, a versare o a riscuotere importi determinati in base ai tassi di interesse espressi nelle due anzidette valute.

5.10 Derivati creditizi
Con il termine "derivati creditizi" si indicano quei contratti derivati che perseguono la finalita' di trasferire il rischio di credito sottostante a una determinata attivita' (c.d. "reference obligation") dal soggetto che acquista protezione (c.d. "protection buyer") al soggetto che vende protezione (c.d. "protection seller"). In tali operazioni l'oggetto della transazione e' rappresentato dal rischio di credito in capo a un prenditore finale di fondi ("reference entity")(l).
In via generale e' possibile distinguere tre categorie di derivati su crediti:
a) i contratti ("credit default swap", ecc.) nei quali l'obbligo per il "protection seller" di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato "credit event" (2);
b) contratti ("credit spread option", "credit spread swap") nei quali l'obbligo ad adempiere del "protection seller" dipende dall'andamento di mercato della "reference obligation";
c) contratti (ad esempio, "total rate of return swap") nei quali il "protection buyer" e il "protection seller" si scambiano, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dalla "reference obligation" e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato "spread" ("reference rate").

Per i contratti sopra indicati valgono le seguenti definizioni:
1) Il "credit default product" e' un contratto con il quale il "protection seller" assume il rischio di credito relativo a una determinata attivita' ("reference obligation") dietro corresponsione di un premio da parte del "protection buyer". Il "protection seller" si impegna a pagare al "protection buyer", nel caso in cui si verifichi un "credit event", un importo pari :
- al deprezzamento della "reference obligation" rispetto al suo valore iniziale ("cash settlement variable");
- all'intero valore nozionale della "reference obligation" in cambio della consegna ("physical delivery") della stessa o di altro strumento finanziario equivalente ("deliverable obligation") indicato nel contratto;
- a un ammontare fisso predeterminato ("binary payout").
2) Le "credit-linked notes" (CLN) possono assimilarsi a titoli emessi dal "protection buyer" o da una societa' veicolo i cui detentori ("protection seller") - in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente "risk-free") di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla "reference (3)obligation" assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un "credit event" relativo alla "reference entity". Nella sostanza le CLN sono costituite dalla combinazione di un "titolo ospite" e di un derivato su crediti.
3) Il "Credit spread option" (CSO) e' un contratto con il quale il "protection buyer" si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal "protection seller" una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo "spread" di mercato e quello fissato nel contratto ("strike spread") applicata al valore nozionale della "reference obligation".
4) Il "Credit spread swap" (CSS) e' un contratto con il quale il "protection buyer" acquisisce il diritto di riscuotere dal "protection seller", alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo "spread" di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto ("strike spread') applicata al valore nozionale della "reference obligation" ed assume parallelamente l'obbligo di versare al "protection seller" il controvalore della differenza negativa tra i due "spread".
5) Il "total rate of return swap" (TROR) e' un contratto con il quale il "protection buyer" (detto anche "total return payer") si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla "reference obligation" al "protection seller" (detto anche "total return receiver") il quale trasferisce in contropartita al "protection buyer" flussi di cassa collegati all'andamento del "reference rate". Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il 'total return payer" corrisponde al "total return receiver" l'eventuale apprezzamento della "reference obligation"; nel caso di deprezzamento della "reference obligation" sara' invece il "total return receiver" a versare il relativo controvalore al "total return payer". In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un derivato su tassi di interesse ("interest rate swap").

In bilancio i derivati creditizi sono trattati come i derivati finanziari oppure come garanzie finanziarie, sulla base di quanto previsto dallo IAS 39.

5.11 Operazioni "fuori bilancio"
La locuzione "operazioni fuori bilancio" indica l'insieme dei derivati, creditizi e finanziari, delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili a erogare fondi.

5.12 Valori quotati
Rientrano nella presente categoria gli strumenti finanziari il cui prezzo e' quotato su un mercato attivo, secondo la definizione prevista dallo IAS 39.

5.13 Attivita' e passivita' in valuta
Tra le attivita' e le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio") in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall'euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

5.14 Strumenti finanziari strutturati
Si definiscono "strumenti finanziari strutturati" gli strumenti finanziari per cassa che contengono uno o piu' derivati incorporati che soddisfano le condizioni stabilite dallo IAS 39 per il loro scorporo dal contratto "ospite".

5.15 Sofferenze
La definizione di "sofferenza" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.

5.16 Esposizioni incagliate
La definizione di "esposizione incagliata" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.

5.17 Esposizioni ristrutturate
La definizione di "esposizione ristrutturata" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.

5.18 Esposizioni scadute
Le "esposizioni scadute" corrispondono alle esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 180 giorni, secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza.

5.19 Rischio paese
Le esposizioni soggette al "rischio paese" sono le esposizioni non garantite verso Paesi a rischio non riconducibili alle categorie di esposizioni deteriorate (in sofferenza, incagliate, ristrutturate e scadute).
Per l'individuazione dei "Paesi a rischio" occorre distinguere due situazioni (cfr. la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le banche", Cap. XII, emanata dalla Banca d'Italia): 1) le banche che ai fini del calcolo delle rettifiche forfettarie per il rischio paese applicano la "metodologia analitica" devono includere in tale nozione i Paesi classificati nelle classi di rischio maggiori di zero; 2) le altre banche, che ai medesimi fini adottano la "metodologia semplificata", devono includere nell'anzidetta categoria i paesi rientranti nella "zona B".

5.20 Esposizioni deteriorate
Esposizioni verso singoli debitori che incontrano difficolta' nell'adempiere pienamente alle proprie obbligazioni contrattuali. Nel caso delle societa' bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo bancario le attivita' deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute.

5.21 Originator
Con il termine "originator" si indica il soggetto che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla "societa' veicolo" le esposizioni oggetto di cartolarizzazione.

5.22 Operazioni di cartolarizzazione: esposizioni senior, mezzanine e junior
La categoria "senior" indica le esposizioni nei confronti delle cartolarizzazioni che sono rimborsate per prime. La categoria "junior" indica le esposizioni verso le cartolarizzazioni che sono rimborsate per ultime (tali esposizioni sono quelle che coprono le prime perdite prodotte dall'operazione di cartolarizzazione). Nella categoria "mezzanine" figurano le esposizioni aventi priorita' intermedie, ancorche' tra loro differenziate, di rimborso(3).

5.23 Attivita' materiali
Le "attivita' materiali" comprendono sia gli immobili, gli impianti e i macchinari e le altre attivita' materiali disciplinate dallo IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40. Sono incluse le attivita' oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori) nonche' le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi purche' relative ad attivita' materiali identificabili e separabili (es. ATM).

5.24 Attivita' immateriali
Le "attivita' immateriali" comprendono l'avviamento e le altre attivita' immateriali disciplinate dallo IAS 38. Sono incluse le attivita' oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori).

5.25 Partecipazioni
Per "partecipazioni" si intendono le partecipazioni in societa' controllate (IAS 27), in societa' sottoposte a controllo congiunto (IAS 31) nonche' quelle in societa' sottoposte a influenza notevole (IAS 28).

5.26 Rettifiche di valore e riprese di valore
Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento delle attivita' diverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico (attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, attivita' finanziarie valutate al fair value). Rientrano convenzionalmente in tale nozione anche gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate (inclusi i derivati su crediti ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39) o di impegni a erogare fondi assunti nei confronti di terzi. Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore - dovuto sia al miglioramento del merito creditizio del debitore sia al trascorrere del tempo - delle attivita', delle garanzie rilasciate (inclusi i derivati su crediti ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39) e degli impegni precedentemente svalutati.

5.27 Attivita' e passivita' subordinate
Hanno carattere subordinato le attivita' e le passivita', rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, puo' essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati. Sono esclusi gli strumenti patrimoniali che secondo i principi contabili internazionali hanno caratteristiche di patrimonio netto.

5.28 Attivita' non correnti e gruppi di attivita' in via di dismissione
Rientrano in tale definizione le attivita' (materiali, immateriali e finanziarie) non correnti e i gruppi di attivita' (rami d'azienda, linee di produzione ecc.) in via di dismissione come disciplinati dall'IFRS 5.
Tale aggregato e' composto da:
(a) singole attivita' non correnti o gruppi di attivita' che non soddisfano i requisiti stabiliti dall'IFRS 5 per essere qualificati come "unita' operative dimesse" ("discontinued operations"). Tali attivita' sono indicate convenzionalmente con la locuzione "singole attivita'";
(b) le "unita' operative dismesse". Questi gruppi sono indicati con la locuzione "gruppi di attivita' in via di dismissione".

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(1) "Referente entity" e' il soggetto o il Paese (nel caso
di rischio sovrano) cui si riferisce la "reference
obligation".
(2) L'evento che, secondo quanto concordato dalle parti,
determina l'obbligo da parte del "protection seller" di
adempiere all'obbligazione prevista dal contratto. Esso
puo' verificarsi ad esempio al momento del fallimento del
debitore ("bankruptcy") o a seguito di un certo numero di
mancati pagamenti (failure to pay").
(3) A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di
un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di
tipologie differenti A, B, C, D ordinati per priorita'
decrescente di rimborso. In tal caso nelle esposizioni
"senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorita'
massima nel rimborso), nelle esposizioni "mezzanine" vanno
indicati i titoli di tipo B e C (priorita' intermedie,
ancorche' tra loro differenziate, di rimborso), nelle
esposizioni di tipo "junior" figurano i titoli di tipo D.
Capitolo 2. - IL BILANCIO DELL'IMPRESA

Paragrafo 1 - Disposizioni generali

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il bilancio e' redatto in unita' di euro(1) ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione della banca quando ricorrono determinate condizioni(2), in milioni di euro.

Paragrafo 2 - Lo stato patrimoniale

2. LO STATO PATRIMONIALE
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

2.1 Attivo

10. Cassa e disponibilita' liquide
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce:
(a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere;
(b) i depositi liberi verso la Banca Centrale del Paese o dei Paesi in cui la banca o la societa' finanziaria risiede con proprie filiali.

20. Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione
Nella presente voce figurano tutte le attivita' finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, derivati ecc.) allocate nel portafoglio di negoziazione. Vi rientrano anche le partecipazioni in imprese sottoposte a influenza notevole o a controllo congiunto che, rispettivamente, lo IAS 28 e lo IAS 31 consentono di assegnare a tale portafoglio.

30. Attivita' finanziarie valutate al fair value
Nella presente voce figurano tutte le attivita' finanziarie per cassa (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facolta' riconosciuta alle imprese (c.d. "fair value option") dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dallo IAS 31.

40. Attivita' finanziarie disponibili per la vendita
Nella presente voce figurano tutte le attivita' finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio disponibile per la vendita.

50. Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza
Nella presente voce figurano i titoli di debito quotati e i finanziamenti quotati allocati nel portafoglio detenuto sino alla scadenza.

60. Crediti verso banche
Nella presente voce figurano le attivita' finanziarie non quotate verso banche (conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito, crediti di funzionamento, ecc.) classificate nel portafoglio "crediti".
Sono inclusi anche i crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi liberi (esempio, riserva obbligatoria).

70. Crediti verso clientela
Nella presente voce figurano le attivita' finanziarie non quotate verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, crediti di funzionamento, ecc.) allocate nel portafoglio "crediti". Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti nonche' i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati.
I prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi ("crediti con fondi di terzi in amministrazione") sono rilevati in questa voce, sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'ente prestatore.
Non figurano, invece, i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, se i crediti suddetti comportino un rischio a carico dell'azienda, essi vanno inclusi per la relativa quota nella presente voce.
Gli effetti e i documenti che le banche ricevono salvo buon fine o al dopo incasso e dei quali le banche stesse curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei conti dello stato patrimoniale (cassa, crediti e debiti verso le banche e verso clientela) solo al momento del regolamento di tali valori.
Per la determinazione della data di regolamento puo' farsi riferimento a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito dei valori stessi sui conti intrattenuti con le banche corrispondenti e con i clienti.
Pertanto, se nella contabilita' aziendale il portafoglio salvo buon fine e' accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima della maturazione della relativa valuta economica, occorre che in bilancio il saldo contabile di tali conti venga depurato degli accrediti (addebiti) la cui valuta non sia ancora giunta a scadenza alla data di chiusura dell'esercizio. Si procede in modo analogo per gli addebiti e per gli accrediti non ancora liquidi presenti nei conti correnti delle banche corrispondenti nonche' dei conti "cedenti".
Le suddette rettifiche e le altre che risultassero necessarie per assicurare il rispetto delle presenti istruzioni devono essere effettuate mediante apposite scritture di riclassificazione che garantiscano la necessaria coerenza tra le evidenze contabili e i conti del bilancio. Eventuali transitorie differenze tra le attivita' e le passivita', dipendenti dagli "scarti" fra le valute economiche applicate nei diversi conti, sono registrate in bilancio, a seconda del segno, nella voce 150 dell'attivo ("altre attivita'") o nella voce 100 del passivo ("altre passivita'").
Le rettifiche anzidette, se di importo apprezzabile, vanno esposte nelle "Altre informazioni" della nota integrativa indicando separatamente quelle di segno "dare" (effetti, documenti e valori similari addebitati s.b.f. nei conti correnti oppure inviati a terzi senza addebito in conto, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio; effetti, documenti e valori similari ancora presenti nei "portafogli centrali" oppure presso la "cassa cambiali") da quelle di segno "avere" (cd. conti "cedenti" nonche' effetti, documenti e valori similari accreditati s.b.f. nei conti correnti, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio).
Gli effetti e i documenti scontati pro-soluto vanno rilevati in base al valore nominale al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli effetti e i documenti scontati pro-soluto e trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi.

80. Derivati di copertura
Nella presente voce figurano i derivati finanziari e creditizi (sempreche' non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) di copertura, che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value positivo.

90. Adeguamento di valore delle attivita' finanziarie oggetto di copertura generica
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attivita' oggetto di copertura generica ("macrohedging") dal rischio di tasso d'interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 89A.

100. Partecipazioni
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le partecipazioni in societa' controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole, diverse da quelle ricondotte nelle voci 20 "Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione" e 30 "Attivita' finanziarie valutate al fair value" ai sensi dello IAS 28, paragrafo 1, e IAS 31, paragrafo 1.

110. Attivita' materiali
Figurano nella presente voce le attivita' materiali ad uso funzionale e quelle detenute a scopo di investimento di cui, rispettivamente, agli IAS 16 e 40 nonche' quelle oggetto di locazione finanziaria (per il locatario) e di leasing operativo (per il locatore) di cui allo IAS 17.

120. Attivita' immateriali
Figurano nella presente voce le attivita' immateriali di cui allo IAS 38 nonche' quelle oggetto di locazione finanziaria (per il locatario) e di leasing operativo (per il locatore) di cui allo IAS 17.

130. Attivita' fiscali
Nella presente voce figurano le attivita' fiscali (correnti e anticipate).

140. Attivita' non correnti e gruppi di attivita' in via di dismissione
Figurano nella presente voce le "singole attivita'" e i gruppi di attivita' in via di dismissione di cui all'IFRS 5.

150. Altre attivita'
Nella presente voce sono iscritte le attivita' non riconducibili nelle altre voci dell'attivo dello stato patrimoniale.
Sono inclusi, ad esempio:
a) l'oro, l'argento e i metalli preziosi;
b) il valore positivo dei contratti di gestione (c.d. "servicing assets") di cui allo IAS 39;
c) i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attivita' finanziarie;
d) eventuali rimanenze di beni secondo la definizione dello IAS 2;
e) le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi diverse da quelle riconducibili alla voce "attivita' materiali".
Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purche' di importo complessivamente irrilevante.

2.2 Passivo
10. Debiti verso banche
Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti), diversi da quelli ricondotti nelle voci 40 "passivita' finanziarie di negoziazione" e 50 "passivita' finanziarie valutate al fair value" e dai titoli di debito indicati nella voce 30 ("titoli in circolazione"). Sono inclusi i debiti di funzionamento.

20. Debiti verso clientela
Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti), diversi da quelli ricondotti nelle voci 40 "passivita' finanziarie di negoziazione" e 50 "passivita' finanziarie valutate al fair value" e dai titoli di debito indicati nella voce 30 ("titoli in circolazione"). Sono inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonche' i debiti di funzionamento (diversi da quelli connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi, da ricondurre alla voce "altre passivita'").

30. Titoli in circolazione
Nella presente voce figurano i titoli emessi (inclusi i buoni fruttiferi, i certificati di deposito e gli assegni circolari emessi al portatore), quotati e non quotati, valutati al costo ammortizzato. L'importo e' al netto dei titoli riacquistati.
Sono anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

40. Passivita' finanziarie di negoziazione
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passivita' finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), classificate nel portafoglio di negoziazione.
Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

50. Passivita' finanziarie valutate al fair value
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passivita' finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facolta' riconosciuta alle imprese (c.d. "fair value option") dallo IAS 39.
Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

60. Derivati di copertura
Nella presente voce figurano i derivati, finanziari e creditizi (sempre che non assimilabili alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39), di copertura che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value negativo.

70. Adeguamento di valore delle passivita' finanziarie oggetto di copertura generica
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle passivita' oggetto di copertura generica ("macrohedging") dal rischio di tasso d'interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 89A.

80. Passivita' fiscali
Nella presente voce figurano le passivita' fiscali (correnti e differite).

90. Passivita' associate ad attivita' in via di dismissione
Nella presente voce figurano le passivita' associate a "singole attivita'" e a gruppi di attivita' in via di dismissione indicati nella voce 140 dell'attivo.

100. Altre passivita'
Valgono, in quanto applicabili, le medesime istruzioni della voce 160 dell'attivo ("altre attivita'").
Nella presente voce vanno inoltre inclusi:
a) gli accordi di pagamento che l'IFRS 2 impone di classificare come debiti (cfr. IFRS 2, paragrafi 30 e 34);
b) il valore negativo dei contratti di gestione (c.d. "servicing liabilities") di cui allo IAS 39;
c) il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate e dei derivati su crediti ad esse assimilati ai sensi dello IAS 39 nonche' le successive svalutazioni dovute al loro deterioramento;
d) i debiti connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi;
e) i ratei passivi diversi da quelli da capitalizzare sulle pertinenti passivita' finanziarie.

120. Fondi per rischi ed oneri
Nella sottovoce "fondi di quiescenza e obblighi simili" vanno indicati esclusivamente i fondi di previdenza complementare a prestazione definita e quelli a contribuzione definita (sempreche' vi sia una garanzia, legale o sostanziale, sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari) classificati come "fondi interni" ai sensi della vigente legislazione previdenziale. I restanti fondi di previdenza complementare ("fondi esterni") sono inclusi soltanto se e' stata rilasciata una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari. Il rendiconto dei "fondi interni" e' allegato al bilancio della banca o dell'ente finanziario.
Nella sottovoce "altri fondi" figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate e dei derivati creditizi ad esse assimilati ai sensi dello IAS 39, da ricondurre alle "altre passivita'".

130. Riserve da valutazione
Nella presente voce figurano le riserve da valutazione relative alle attivita' finanziarie disponibili per la vendita, alle attivita' materiali e immateriali nell'ipotesi di utilizzo del metodo della rivalutazione, alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle "singole attivita'" e ai gruppi di attivita' in via di dismissione (il dettaglio di quest'ultima componente va indicato inserendo il "di cui: relative ad attivita' in via di dismissione"). Sono altresi' incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione, anche se oggetto di "affrancamento" fiscale.

140. Azioni rimborsabili
Nella presente voce devono essere indicate le azioni relativamente alle quali la societa' emittente ha assunto verso il socio l'obbligazione di rimborso/riacquisto a un prezzo prefissato.

150. Strumenti di capitale
Nella presente voce figura l'ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

160. Riserve
Nella presente voce figurano le riserve di utili ("legale", "statutaria", "per acquisto azioni proprie", "utili/perdite portati a nuovo" ecc.).

180. Capitale
Nella presente voce figura l'importo delle azioni (o delle quote) emesse dalla banca o il suo fondo di dotazione, al netto dell'importo del capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di riferimento del bilancio. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

190. Azioni proprie
Nella presente voce vanno indicate, con il segno negativo, le azioni proprie della banca detenute da quest'ultima.

--------------------
(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 50
centesimi elevando all'unita' superiore i decimi maggiori
di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va
ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti
dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere
ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
patrimoniale, tra gli "altri proventi/oneri di gestione"
per il conto economico, nella voce "patrimonio netto" per
il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nella
voce "liquidita' totale netta generata/assorbita
nell'esercizio" del rendiconto finanziario. Gli
arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa
vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli
importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di
conto economico.
(2) Cfr. successivo paragrafo 6.
Paragrafo 3 - Il conto economico

3. IL CONTO ECONOMICO

10. Interessi attivi e proventi assimilati

20. Interessi passivi e oneri assimilati
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilita' liquide, attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, attivita' finanziarie disponibili per la vendita, attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attivita' finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell'attivo) e a debiti, titoli in circolazione, passivita' finanziarie di negoziazione, passivita' finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonche' eventuali altri interessi maturati nell'esercizio.
Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di riferimento del bilancio relativi a (1):
a) contratti derivati finanziari di copertura di attivita' e passivita' che generano interessi, inclusi anche i differenziali su tassi di interesse relativi a contratti "currency interest rate swap" e "total rate of return swap"; nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi;
b) contratti derivati classificati nello stato patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attivita' e/o passivita' finanziarie valutate al fair value (c.d. fair value option), secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9;
c) contratti derivati connessi gestionalmente con attivita' e passivita' classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a piu' scadenze (c.d. contratti pluriflusso; ad esempio gli "interest rate swap").
I contratti derivati (o loro singole rate) devono essere scaduti o chiusi entro la suddetta data.
Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di cui ai punti a), b) e c) va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi.

40. Commissioni attive

50. Commissioni passive
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca o dalla societa' finanziaria (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc). Vanno pertanto esclusi dalle commissioni attive i recuperi di spesa. Sono inclusi anche i premi relativi ai derivati creditizi assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39.
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (da ricondurre nelle voci 10 "interessi attivi e proventi assimilati" e 20 "interessi passivi e oneri assimilati" del conto economico) delle attivita' e passivita' finanziarie.

70. Dividendi e proventi simili
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attivita' in via di dismissione, da ricondurre nella voce 280 "utile (perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte".
Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).

80. Risultato netto dell'attivita' di negoziazione
Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle "attivita' finanziarie detenute per la negoziazione" e nelle "passivita' finanziarie di negoziazione", inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; sono esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre in parte fra gli interessi (voci 10 e 20) e in parte nel "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value" (voce 110).
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
I risultati della negoziazione e della valutazione delle attivita' e delle passivita' finanziarie per cassa in valuta devono essere tenuti separati da quelli relativi all'attivita' in cambi. A tale scopo, i risultati delle anzidette operazioni vanno determinati nelle valute di denominazione delle stesse e convertiti in euro applicando: 1) ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilita'; 2) ai risultati della valutazione i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio. Nel caso dei derivati, invece, i risultati delle valutazioni e delle negoziazioni includono anche le eventuali differenze di cambio.
Il saldo di cui alla lettera a) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita delle attivita' e passivita' finanziarie per cassa di negoziazione;
2) i risultati della valutazione delle attivita' e delle passivita' finanziarie per cassa di negoziazione;
3) i differenziali e i margini, positivi e negativi, dei contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione, diversi da quelli relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre fra gli "interessi" (cfr. voci 10 e 20);
4) i risultati della valutazione dei derivati classificati nel portafoglio di negoziazione, diversi da quelli relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre alla voce "risultato netto delle attivita' e passivita' valutate al fair value" (voce 110);
5) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di metalli preziosi (diversi dall'oro) nonche' i risultati della loro valutazione;
6) convenzionalmente gli utili e le perdite relativi ai derivati, diversi da quelli su tassi di interesse, incorporati in contratti derivati negoziati a copertura di strumenti finanziari strutturati (ad esempio, le opzioni equity-linked implicite nei contratti di "interest rate swap") nonche' i risultati delle relative valutazioni;
7) convenzionalmente i "rigiri" a conto economico delle riserve da valutazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari, quando si ritiene che le transazioni attese non siano piu' probabili ovvero quando le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono piu' recuperabili.

Il saldo di cui alla lettera b) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute e oro;
2) le differenze di cambio, positive e negative, relative alle attivita' e alle passivita' finanziarie denominate in valuta, diverse da quelle designate al fair value, da quelle oggetto di copertura del fair value (rischio di cambio o fair value) e dei flussi finanziari (rischio di cambio) nonche' dai relativi derivati di copertura. Sono tuttavia inclusi i risultati della valutazione al fair value delle componenti a termine della compravendita di valuta stipulate con la finalita' di copertura, al netto dei margini contrattuali maturati iscritti negli interessi con il pertinente segno algebrico (cfr. voci 10 e 20).

90. Risultato netto dell'attivita' di copertura
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
a) i risultati della valutazione delle operazioni di copertura (sia specifica sia generica) del fair value e dei flussi finanziari; relativamente a queste ultime e a quelle di copertura degli investimenti esteri va rilevata convenzionalmente solo la parte "inefficace" della plusvalenza (o minusvalenza) del derivato di copertura (IAS 39, paragrafo 95, lettera b; paragrafo 102, lettera b); nel caso delle compravendite a termine di valuta vi figurano i risultati della valutazione al fair value delle componenti a pronti di tali compravendite;
b) i risultati della valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie oggetto di copertura (sia specifica sia generica) del fair value;
c) i differenziali e i margini, positivi e negativi, relativi a contratti derivati di copertura (diversi da quelli da ricondurre tra gli interessi);
d) i risultati della valutazione delle attivita' e passivita' per cassa collegate da una relazione di copertura del rischio di cambio, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 72.
I risultati delle valutazioni e i differenziali includono le eventuali differenze di cambio.

100. Utili/perdite da cessione o riacquisto
Nelle sottovoci a), b) e c) figurano i saldi, positivi o negativi, tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita, rispettivamente, delle attivita' finanziarie classificate nei portafogli "crediti", "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e "attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza". Nella sottovoce d) e' indicato il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite realizzati in occasione del riacquisto di proprie passivita' finanziarie (diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value).
Nel caso delle "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" gli utili e le perdite rappresentano il saldo di due componenti: una gia' rilevata nella pertinente riserva di rivalutazione (c.d. "rigiro" nel conto economico delle riserva); l'altra costituita dalla differenza fra il prezzo di cessione e il valore di libro delle attivita' cedute.

110. Risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite delle "attivita' finanziarie valutate al fair value" e delle "passivita' finanziarie valutate al fair value", inclusi i risultati delle valutazioni al fair value di tali attivita' e passivita'.

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
Nelle sottovoci a), b), c), d) figurano i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso banche, delle attivita' finanziarie disponibili per la vendita, delle attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza e delle altre operazioni finanziarie (ad esempio, le svalutazioni delle partecipazioni, le svalutazioni dei differenziali su derivati di copertura scaduti e non pagati, le svalutazioni di garanzie e derivati creditizi ad esse assimilati secondo lo IAS 39).

150. Spese amministrative
Nella sottovoce a) "spese per il personale" sono comprese anche:
- le spese per i dipendenti della societa' distaccati presso altre imprese;
- le spese relative ai contratti di lavoro atipici (ad esempio, i contratti di "lavoro interinale" e di "collaborazione coordinata continuativa" (co.co.co.));
- i rimborsi di spesa per i dipendenti di altre societa' distaccati presso l'impresa;
- i recuperi di spesa per i dipendenti della societa' distaccati presso altre imprese;
- i compensi degli amministratori;
- i costi derivanti da accordi di pagamento ai dipendenti basati su propri strumenti patrimoniali.
Nella sottovoce b) "altre spese amministrative" figurano, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) ("altri fondi") della voce 120 ("fondi per rischi e oneri") del passivo dello stato patrimoniale.
Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell'attualizzazione).

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attivita' materiali
Nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attivita' materiali detenute ad uso funzionale o a scopo di investimento, incluse quelle relative ad attivita' acquisite in locazione finanziaria e ad attivita' concesse in leasing operativo.
Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle valutazioni, effettuate ai sensi dell'IFRS 5, delle attivita' materiali classificate come "singole attivita'".

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attivita' immateriali
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attivita' immateriali, diverse dall'avviamento, incluse quelle relative ad attivita' acquisite in locazione finanziaria e ad attivita' concesse in leasing operativo.
Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle valutazioni, effettuate ai sensi dell'IFRS 5, delle attivita' immateriali classificate come "singole attivita'".

190. Altri oneri/proventi di gestione
Nella presente voce confluiscono i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci che concorrono alla determinazione della voce 280 "Utile (Perdita) dell'operativita' corrente al netto delle imposte". Vi figurano ad esempio, i recuperi di spese relativi a depositi a risparmio, c/c passivi vincolati, c/c con assegni a copertura garantita, fondi di terzi in amministrazione, nonche' i "rigiri" a conto economico delle riserve da valutazione relative alle operazioni di copertura dei flussi finanziari di attivita' e passivita' non finanziarie (IAS 39, paragrafo 98, lettera a). Sono incluse anche le spese di manutenzione ordinaria degli immobili detenuti a scopo di investimento (IAS 40, paragrafo 75 (ii) (iii)) nonche' l'ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi ricondotte fra le "altre attivita'".

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in societa' controllate, controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.
I dividendi percepiti sulle partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio netto non entrano nella determinazione della presente voce, ma figurano come variazione negativa della voce 100 "Partecipazioni" dell'attivo, da indicare nella tabella 10.3 della sezione 10 della nota integrativa dello stato patrimoniale.
Vi figurano anche i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi dell'IFRS 5 delle partecipazioni classificate come "singole attivita'".

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attivita' materiali e immateriali
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni - diverse dalle rettifiche di valore e dalle riprese di valore da deterioramento, che sono indicate nelle voci 170 e 180 - delle attivita' materiali e immateriali (diverse dall'avviamento) valutate al fair value o al valore rivalutato, che ai sensi degli IAS 16, 36 e 40 devono essere iscritte nel conto economico.

230. Rettifiche di valore dell'avviamento
Nella presente voce figura la svalutazione dell'avviamento dovuta al deterioramento del suo valore.

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti (es. cessioni di immobili, vendita di marchi), diversi da quelli che vanno ricondotti nella voce 280 "Utile (Perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte".

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente
Nella presente voce figura l'onere fiscale - pari al saldo fra la fiscalita' corrente e quella differita - relativo al reddito dell'esercizio, al netto di quello relativo ai gruppi di attivita' e relative passivita' in via di dismissione, da ricondurre nella voce 280 "Utile (Perdita) delle attivita' non correnti in via di dismissione al netto delle imposte".

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, dei proventi (interessi, dividendi, ecc.) e degli oneri (interessi passivi, ecc.) relativi ai gruppi di attivita' e passivita' in via di dismissione, al netto della relativa fiscalita' corrente e differita.

290. Utile (Perdita) d'esercizio
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, dei proventi e degli oneri indicati nelle precedenti voci da 10 a 280.

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(1) I differenziali o i margini vanno calcolati secondo il
principio di competenza, tenendo conto di eventuali
commissioni ("up firont fee") pagate o ricevute in un'unica
soluzione in via anticipata.
Paragrafo 4 - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto

4. IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

La voce "capitale" e' al netto del capitale sottoscritto e non ancora versato.
Con riferimento alla sottovoce "capitale sociale: altre azioni" va fornito, ove rilevante, il dettaglio per tipologia delle azioni emesse.
Nella sottovoce "riserve: altre" figurano anche, con il pertinente segno algebrico, i premi relativi ad opzioni (esplicite o incorporate in altri strumenti finanziari) su proprie azioni, diverse dalle opzioni put emesse che possono essere regolate unicamente mediante la consegna delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso (cioe' numero di azioni da scambiare e corrispettivo fissi).
Con riferimento alla sottovoce "riserve da valutazione: altre" va fornito il dettaglio delle riserve da valutazione.
Nella colonna "modifica saldi apertura" vanno indicate le modifiche apportate ai saldi di chiusura dell'esercizio precedente per correggere eventuali errori o per rilevare gli effetti retrospettivi dei mutamenti di politiche contabili, incluse le modifiche contabili derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali.
Nella colonna "emissione nuove azioni" devono essere convenzionalmente incluse anche le vendite di azioni proprie e i versamenti dei decimi mancanti relativi alle azioni sottoscritte e non ancora liberate. L'importo delle azioni proprie rivendute e' indicato con il segno positivo in corrispondenza della voce "azioni proprie" fino a concorrenza del valore di libro delle azioni stesse. La differenza, positiva o negativa, fra il prezzo di vendita delle azioni proprie e il corrispondente valore di libro e' portata, rispettivamente, in aumento o in diminuzione della voce "sovrapprezzi di emissione".
Nella colonna "acquisto azioni proprie" sono inclusi anche i valori attuali degli impegni, comunque configurati, di riacquisto a termine di proprie azioni (inclusi gli impegni derivanti da opzioni put emesse che possono essere regolate mediante la consegna delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso, valorizzati tenendo conto dei relativi premi) nonche' gli eventuali rimborsi di capitale. Gli impegni vanno rilevati in corrispondenza della riga "riserve di utili"; i rimborsi di capitale vanno rilevati in corrispondenza della riga "capitale"; se quest'ultimi sono di importo rilevante devono essere evidenziati separatamente.
Nella colonna "variazione strumenti di capitale" deve essere indicata, con il pertinente segno algebrico, la variazione netta di tale aggregato determinatasi nel corso dell'esercizio, pari al saldo fra le emissioni di nuovi strumenti di capitale, il rimborso di quelli scaduti e l'eventuale riacquisto di quelli in circolazione.
Nella colonna "derivati su proprie azioni" deve essere indicata la variazione netta della sottovoce "riserve: altre", verificatasi nell'esercizio, imputabile ai derivati negoziati su proprie azioni, pari al saldo algebrico dei seguenti elementi: a) i premi relativi ad opzioni (esplicite o incorporate in strumenti finanziari strutturati) su proprie azioni negoziate nel corso dell'esercizio, diverse dalle opzioni put emesse che prevedono il regolamento unicamente mediante consegna delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso; b) i premi relativi a opzioni esercitate nel corso dell'esercizio quando i derivati prevedono il regolamento con consegna delle azioni (sono esclusi i premi relativi alle opzioni put emesse che prevedono il regolamento unicamente con consegna di azioni ad un prezzo unitario fisso); i premi sono rilevati in contropartita di una variazione della colonna "emissione nuove azioni", nel caso di operazioni che comportano la vendita delle azioni, o della colonna "acquisto azioni proprie", nel caso di operazioni che comportano l'acquisto di tali strumenti. I premi relativi a opzioni, diverse da quelle put emesse, scadute e non esercitate nell'esercizio non devono essere rilevati.
Nella colonna "stock options" deve essere indicata la variazione netta della sottovoce "riserve: altre" imputabile alle stock options emesse, pari al saldo algebrico fra l'incremento del valore delle stock options maturato nell'esercizio e il decremento dovuto alle stock options esercitate nell'esercizio (che trovera' compensazione in una variazione di segno opposto di importo maggiore nella colonna "emissione nuove azioni").
Paragrafo 5 - Il rendiconto finanziario

5. IL RENDICONTO FINANZIARIO

Lo IAS 7 stabilisce che il rendiconto finanziario puo' essere redatto seguendo, alternativamente, il "metodo diretto" o quello "indiretto". Le presenti istruzioni disciplinano entrambi gli schemi.

A) Metodo diretto
I flussi finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'attivita' operativa, di investimento e di provvista vanno indicati al lordo, cioe' senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.
Nella voce "interessi attivi incassati" vanno inclusi anche gli interessi attivi incassati attraverso addebiti in conto corrente.
Nella voce "interessi passivi pagati" vanno inclusi anche gli interessi passivi pagati attraverso accrediti in conto corrente.
Nella voce "dividendi e proventi simili" devono essere esclusi i dividendi incassati su partecipazioni (cfr. attivita' di investimento).
Nella voce "altri ricavi" vanno anche comprese le riprese di valore da incassi.
Nelle sezioni 2 e 3 deve essere indicata la liquidita' generata (o assorbita), nel corso dell'esercizio, dalla riduzione (incremento) delle attivita' e dall'incremento (riduzione) delle passivita' finanziarie per effetto di nuove operazioni e di rimborsi di operazioni esistenti(1). Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di fair value ecc.), agli interessi maturati nell'esercizio e non pagati/incassati, alle riclassificazioni tra portafogli di attivita', nonche' all'ammortamento, rispettivamente, degli sconti e dei premi. Ad esempio, nel caso dei crediti la liquidita' assorbita deriva dalla concessione di nuovi prestiti, da nuove erogazioni di crediti esistenti ecc..
Nella voce "altre passivita'" figura anche il fondo di trattamento di fine rapporto.
Nelle voci "vendite di rami d'azienda" e "acquisti di rami d'azienda" il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi delle vendite o degli acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
Nella voce "emissioni/acquisti di azioni proprie" sono convenzionalmente incluse le azioni con diritto di recesso. Vi figurano anche i premi pagati o incassati su proprie azioni aventi come contropartita il patrimonio netto.
In calce alla tavola vanno fornite le informazioni previste dallo IAS 7, paragrafi 40 e 48 (limitatamente alle filiali estere), nonche' quelle di cui all'IFRS 5, paragrafo 33, lett. c).

B) Metodo indiretto
I flussi finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'attivita' operativa, di investimento e di provvista vanno indicati al lordo, cioe' senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.
Nella voce "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento" vanno comprese le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti, attivita' finanziarie disponibili per la vendita, attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza, altre operazioni, avviamento. Sono escluse le riprese di valore da incassi.
Nella voce "altri aggiustamenti" figura il saldo delle altre componenti reddituali, positive e negative, non liquidate nell'esercizio (le plus/minusvalenze su partecipazioni, interessi attivi incassati, interessi attivi non pagati, ecc.).
Nelle sezioni 2 e 3 deve essere indicata la liquidita' generata (o assorbita), nel corso dell'esercizio, dalla riduzione (incremento) delle attivita' e dall'incremento (riduzione) delle passivita' finanziarie per effetto di nuove operazioni e di rimborsi di operazioni esistenti(1). Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di fair value ecc.), agli interessi maturati nell'esercizio e non pagati/incassati, alle riclassificazioni tra portafogli di attivita', nonche' all'ammortamento, rispettivamente, degli sconti e dei premi. Ad esempio, nel caso dei crediti la liquidita' assorbita deriva dalla concessione di nuovi prestiti, da nuove erogazioni di crediti esistenti ecc..
Nella voce "altre passivita'" figura anche il fondo di trattamento di fine rapporto.
Nelle voci "vendite di rami d'azienda" e "acquisti di rami d'azienda" il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi delle vendite o degli acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
Nella voce "emissioni/acquisti di azioni proprie" sono convenzionalmente incluse le azioni con diritto di recesso. Vi figurano anche i premi pagati o incassati su proprie azioni aventi come contropartita il patrimonio netto.
In calce alla tavola vanno fornite le informazioni previste dallo IAS 7, paragrafi 40 e 48 (limitatamente alle filiali estere), nonche' quelle di cui all'IFRS 5, paragrafo 33, lett. c). --------------------
(1) Vi rientrano anche i flussi finanziari relativi alle
"singole attivita'" e a gruppi di attivita' in via di
dismissione e alle relative passivita' associate, ad
eccezione dei flussi indicati nella parte B relativa
all'attivita' di investimento.
Paragrafo 6 - La nota integrativa

6. LA NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La nota integrativa e' suddivisa nelle seguenti parti:
1) parte A - Politiche contabili;
2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) parte C - Informazioni sul conto economico;
4) parte D - Informativa di settore;
5) parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;
6) parte F - Informazioni sul patrimonio;
7) parte G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda;
8) parte H - Operazioni con parti correlate;
9) parte I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
Ogni parte della nota e' articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione aziendale.
Le sezioni contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.
Le informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Salvo diversamente specificato, le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti istruzioni, anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.
Sono previste anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.
Per ciascuna informativa delle parti A, B e C va indicato il riferimento alle corrispondenti voci degli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario.
Nella nota integrativa le banche possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dai principi contabili internazionali e dalle presenti istruzioni, purche' cio' non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.
La nota integrativa e' redatta in migliaia di euro (1). Alle banche che presentano un "totale dell'attivo" (incluse le "garanzie rilasciate e impegni" di cui alla parte B, "Altre informazioni", tabella 1) pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (2).

Parte A - POLITICHE CONTABILI

A.1 Parte generale

Sezione 1 - Dichiarazione di conformita' ai principi contabili internazionali
Nella presente voce figura l'informativa richiesta dallo IAS 1, paragrafi 14, 18, 19 e 21.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Nella presente sezione sono illustrati i principi generali per la redazione del bilancio.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nella presente sezione sono indicati gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio che i principi contabili internazionali impongono di menzionare nella nota integrativa, illustrandone la natura e gli effetti stimati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca (o l'impossibilita' di fornire tale stima).
Devono essere indicate le eventuali circostanze particolari riguardanti la prospettiva della continuazione dell'attivita' aziendale.

Sezione 4 - Altri aspetti
Nella presente sezione sono illustrati eventuali ulteriori aspetti quali ad esempio, le motivazioni sottostanti all'aggiunta di nuove voci, le informazioni di cui allo IAS 1, paragrafo 116, allo IAS 8, paragrafi 28, lettere a), b), c), d), e), h), 29, lettere a), b), e), 30, 31, 39, 40,49, lettere a), e), d).

A.2 Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico occorre illustrare i seguenti punti:
(a) criteri di iscrizione;
(b) criteri di classificazione;
(c) criteri di valutazione;
(d) criteri di cancellazione;
(e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali.

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilita' liquide
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 10.
La sottovoce "depositi liberi presso Banche Centrali" non include la riserva obbligatoria (da ricondurre nella voce 60 dell'attivo "crediti verso banche").
Sezione 2 - Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 20.

2.1 Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
Nella sottovoce "titoli di debito" sono compresi anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
Le operazioni "pronti contro termine" attive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine da parte del cessionario delle attivita' oggetto della transazione sia le operazioni che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio del cedente).
Nella voce "titoli di capitale" va inserito il "di cui: valutati al costo", laddove il relativo importo sia rilevante.
Nella sottovoce "attivita' cedute non cancellate" figurano le attivita', in bonis e deteriorate, rilevate sia per intero sia parzialmente; queste ultime figurano nella misura del residuo coinvolgimento nei rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
Nelle sottovoci "derivati finanziari: connessi con la fair value option" e "derivati creditizi: connessi con la fair value option" figurano i derivati gestionalmente collegati con attivita' e/o passivita' valutate al fair value, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9.
Nella sottovoce "derivati finanziari: altri" figurano i derivati enucleati da strumenti finanziari strutturati i cui strumenti "ospite" sono stati classificati in portafogli diversi da quello di negoziazione.
In calce alla tabella occorre fornire, se d'importo rilevante, il dettaglio delle varie tipologie di titoli ("credit linked notes", "reverse floater", ecc.) che compongono la sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati".
In calce alla tabella va anche fornito, se d'importo rilevante, il dettaglio (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair value) delle societa' sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale", ai sensi dello IAS 28, paragrafo 1, e dello IAS 31, paragrafo 1. Occorre anche fornire l'informativa prevista dallo IAS 28, paragrafo 37, lettera i).

2.2 Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
La distribuzione delle attivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti (per i titoli) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
Occorre fornire la composizione per principali categorie di fondi (azionario, obbligazionario, ecc.) della voce "quote di O.I.C.R", se d'importo rilevante.

2.3 Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati
La colonna "tassi di interesse" comprende convenzionalmente anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. La colonna "titoli di capitale" include anche le operazioni su indici azionari. La colonna "altro" include, tra l'altro, i derivati su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e i derivati metereologici (c.d. "weather derivatives").
I derivati strutturati che risultano composti da piu' derivati elementari che insistono su profili di rischio diversi (ad esempio "equity linked swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono rilevati in corrispondenza della colonna "altro" e del loro importo, se rilevante, va fornito il dettaglio in calce alla tabella.

2.4 Attivita' finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
Dalla tabella sono escluse le movimentazioni relative alle attivita' finanziarie cedute e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
Nella sottovoce B.3 "altre variazioni" degli "Aumenti" va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.
Nella sottovoce C.4 "altre variazioni" delle "Diminuzioni" va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.
Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "Aumenti" (acquisti) o fra le "Diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Sezione 3 - Attivita' finanziarie valutate al fair value
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 30.

3.1 Attivita' finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica
Nella voce "titoli di debito" figurano anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
Nella voce "titoli di capitale" va inserito il "di cui: valutati al costo", laddove il relativo importo sia rilevante.
Nella sottovoce "attivita' cedute non cancellate" figurano le attivita', in bonis e deteriorate, rilevate sia per intero sia parzialmente; queste ultime figurano nella misura del residuo coinvolgimento nei rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
In calce alla tabella va fornito, se d'importo rilevante, il dettaglio (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair value) delle societa' sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale", ai sensi dello IAS 28, paragrafo 1, e dello IAS 31, paragrafo 1.
In calce alla tabella vanno indicate le finalita' di utilizzo della c.d. `fair value option" ("coperture naturali", strumenti finanziari strutturati, portafogli di attivita' finanziarie gestiti internamente sulla base del fair value) e gli importi delle relative attivita' finanziarie interessate. Occorre anche fornire l'informativa prevista dallo IAS 28, paragrafo 37, lettera i).

3.2 Attivita' finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
La distribuzione delle attivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti (per i titoli) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
Occorre fornire la composizione per principali categorie di fondi (azionario, obbligazionario, ecc.) della voce "quote di O.I.C.R", se d'importo rilevante.

3.3 Attivita' finanziarie valutate al fair value diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
Dalla tabella sono escluse le movimentazioni relative alle attivita' finanziarie cedute e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
Nella sottovoce B.3 "altre variazioni" degli "Aumenti" va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.
Nella sottovoce C.4 "altre variazioni" delle "Diminuzioni" va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.
Sezione 4 - Attivita' finanziarie disponibili per la vendita
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 40.

4.1 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
Nella voce "titoli di debito" figurano anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
Nella sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati" va ricondotto il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
Nella sottovoce "attivita' cedute non cancellate" figurano le attivita', in bonis e deteriorate, rilevate sia per intero sia parzialmente; queste ultime figurano nella misura del residuo coinvolgimento nei rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").

4.2 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
La distribuzione delle attivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti (per i titoli) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
Occorre fornire la composizione per principali categorie di fondi (azionario, obbligazionario, ecc.) della voce "quote di O.I.C.R", se d'importo rilevante.

4.3 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita. attivita' coperte
La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari - si riferisce sia alla singola attivita' finanziaria che a un portafoglio di attivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa riferimento ad un portafoglio di attivita' finanziarie eterogenee oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
La voce "Portafoglio" si riferisce alla copertura generica. Le altre voci si riferiscono alla copertura specifica.

4.4 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita. attivita' oggetto di copertura specifica
Nella sottovoce "attivita' finanziarie oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano le attivita' oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap" e "total rate of return swap").

4.5 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
Dalla presente tabella sono escluse le movimentazioni relative alle attivita' finanziarie cedute e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Le riprese di valore "imputate a patrimonio netto" costituiscono lo "storno" di riserve negative da valutazione effettuato a seguito dell'iscrizione di un corrispondente importo nelle "rettifiche di valore" nel conto economico. Le rettifiche di valore "imputate a patrimonio netto" rappresentano la riduzione delle riserve positive da valutazione registrata, a seguito della svalutazione per deterioramento delle attivita' finanziarie disponibili per la vendita, eccedente quella iscritta nelle "rettifiche di valore" nel conto economico.
Sezione 5 - Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 50.

5.1 Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica
Nella sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati" va ricondotto il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
Nella sottovoce "attivita' cedute non cancellate" figurano le attivita', in bonis e deteriorate, rilevate sia per intero sia parzialmente; queste ultime figurano nella misura del residuo coinvolgimento nei rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").

5.2 Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti
La distribuzione delle attivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti (per i titoli) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.

5.3 Attivita'. finanziarie detenute sino alla scadenza: attivita' coperte
Occorre indicare l'ammontare delle attivita' coperte ed i profili di rischio oggetto di copertura.

5.4 Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
Dalla tabella sono escluse le movimentazioni relative alle attivita' finanziarie cedute e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Sezione 6 - Crediti verso banche
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 60.

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
La sottovoce "riserva obbligatoria" include la parte "mobilizzabile" della riserva stessa.
Le operazioni "pronti contro termine" attive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine da parte del cessionario delle attivita' oggetto della transazione sia le operazioni che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio del cedente).
Nella sottovoce "altri finanziamenti: altri" figurano le operazioni non incluse nelle voci precedenti, inclusi i crediti di funzionamento (ad esempio, i corrispettivi delle cessioni di attivita' aziendali con regolamento differito).
Nella sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati" va ricondotto il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
Nella sottovoce "attivita' cedute non cancellate" figurano le attivita', in bonis e deteriorate, rilevate sia per intero sia parzialmente; queste ultime figurano nella misura del residuo coinvolgimento nei rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").

6.2 Crediti verso banche: attivita' oggetto di copertura specifica
La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa - si riferisce sia alla singola attivita' finanziaria che ad un portafoglio di attivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa riferimento ad un portafoglio di attivita' finanziarie eterogenee oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
I "crediti oggetto di copertura specifica del fair value" sono indicati al costo modificato per il fair value del rischio coperto. I "crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari" sono indicati al costo ammortizzato.
Nella sottovoce "crediti oggetto di copertura specifica del fair value: rischio di credito" si considerano solo i crediti per i quali la copertura del rischio di credito e' realizzata attraverso derivati creditizi non assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello Ias 39. Viceversa, non vanno rilevati nella presente tabella i crediti per i quali la copertura del rischio creditizio avviene con le tradizionali garanzie personali o con i derivati creditizi ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39. Di tali crediti si da' evidenza nella Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della nota integrativa.
Nella sottovoce "crediti oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i crediti oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap" e "total rate of return swap").

6.3 Locazione finanziaria
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere a), c) e f), e paragrafo 65.
Sezione 7 - Crediti verso clientela
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 70.

7.1 Crediti verso clientela. composizione merceologica
Le operazioni "pronti contro termine" attive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine da parte del cessionario delle attivita' oggetto della transazione sia le operazioni che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio del cedente).
La sottovoce "altre operazioni" include le operazioni diverse da quelle indicate nelle voci precedenti, (ad esempio i depositi cauzionali, i crediti di funzionamento, i corrispettivi delle cessioni di attivita' aziendali con regolamento differito, i crediti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione).
Nella sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati" figura il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
Nella sottovoce "attivita' cedute non cancellate" figurano le attivita', in bonis e deteriorate, rilevate sia per intero sia parzialmente; queste ultime figurano nella misura del residuo coinvolgimento nei rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
La distribuzione delle attivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti (per i titoli) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.

7.3 Crediti verso clientela: attivita' oggetto di copertura specifica
La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa - si riferisce sia alla singola attivita' finanziaria che ad un portafoglio di attivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa riferimento ad un portafoglio di attivita' finanziarie eterogenee oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
I "crediti oggetto di copertura specifica del fair value" sono indicati al costo modificato per il fair value del rischio coperto. I "crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari" sono indicati al costo ammortizzato.
Nella sottovoce "crediti oggetto di copertura specifica del fair value: rischio di credito" si considerano solo i crediti per i quali la copertura del rischio di credito e' realizzata attraverso derivati creditizi non assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello Ias 39. Viceversa, nella presente tabella non vanno rilevati i crediti per i quali la copertura del rischio creditizio avviene con le tradizionali garanzie personali o con derivati creditizi ad esse assimilati ai sensi dello IAS 39. Di questi si da' evidenza nella Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della nota integrativa.
Nella sottovoce "crediti oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i crediti oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap" e "total rate of return swap").

7.4 Locazione finanziaria
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere a), c) e f), e paragrafo 65.
Sezione 8 - Derivati di copertura
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 80.
Non formano oggetto di rilevazione nella presente sezione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attivita' sottostanti
La colonna "tassi di interesse" include convenzionalmente anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. La colonna "titoli di capitale" include anche le operazioni su indici azionari. Nella colonna "altro" sono inclusi, ad esempio, i derivati finanziari su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e altri valori.
I derivati strutturati che risultano composti da piu' derivati elementari che insistono su profili di rischio diversi (ad es. "equity linked swap": tassi di interesse e titoli di capitale") devono essere rilevati in corrispondenza della colonna "altro".

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
Nella presente tavola vanno indicati i valori positivi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione all'attivita' o alla passivita' coperta e alla tipologia di copertura realizzata.
La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa - si riferisce sia alla singola attivita' o passivita' finanziaria che ad un portafoglio di attivita' o passivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa riferimento ad un portafoglio eterogeneo di attivita' o passivita' finanziarie oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
Nella colonna "copertura specifica di fair value - piu' rischi" figurano i derivati di copertura simultanea di piu' rischi (es. currency interest rate swap e total rate of return swap).
Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attivita' finanziarie oggetto di copertura generica
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 90.

9.1 Adeguamento di valore delle attivita' coperte: composizione per portafogli coperti L'adeguamento positivo non deve essere compensato con quello negativo.
Se le variazioni di fair value delle attivita' coperte non possono essere correttamente attribuite ai diversi portafogli (crediti, attivita' disponibili per la vendita), l'adeguamento positivo (negativo) va indicato nella sottovoce "adeguamento positivo (negativo): complessivo".
Sezione 10 - Le partecipazioni
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 100.

10.1 Partecipazioni in societa' controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi
Per ciascuna societa' partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, la quota di partecipazione nonche' la disponibilita' di voti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra voti effettivi e voti potenziali. La disponibilita' dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione.

10.2 Partecipazioni in societa' controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili
Il fair value delle partecipazioni in societa' sottoposte ad influenza notevole va indicato solo per le societa' quotate.
Nella colonna "ricavi totali" va indicato l'importo complessivo delle componenti reddituali che presentano segno positivo al lordo delle imposte.

10.5 Impegni riferiti a partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto
Figurano nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 31, paragrafi 54 e 55.

10.6 Impegni riferiti a partecipazioni in societa' sottoposte ad influenza notevole
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 28, paragrafo 40.
Sezione 11 - Attivita' materiali
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 110.
Occorre distinguere tra attivita' ad uso funzionale e attivita' detenute a scopo di investimento. Nella prima categoria rientrano convenzionalmente anche i beni in attesa di locazione nonche' i beni in corso di costruzione destinati ad essere concessi in locazione finanziaria. Se per le attivita' ad uso funzionale si adotta una ripartizione piu' fine e si applicano criteri di valutazione differenti all'interno delle categorie generali (terreni, immobili, ecc.) previste nelle tavole della presente sezione, occorre indicare in chiaro, nelle medesime tavole o a corredo delle stesse, le sottoclassi utilizzate all'interno delle anzidette categorie generali e i relativi criteri di valutazione.

11.1 Attivita' materiali: composizione delle attivita' valutate al costo

11.2 Attivita' materiali: composizione delle attivita' valutate al fair value o rivalutate
La somma dei totali generali - colonna "T" - delle tabelle 11.1 e 11.2 corrisponde alla voce 110 "attivita' materiali".
Laddove rilevante, va fornito l'importo delle attivita' materiali di proprieta' detenute a scopo di investimento concesse in leasing operativo.
In calce alle tavole vanno fornite le informazioni di cui allo IAS 40, paragrafo 75, lettera c), e limitatamente alla tavola 11.1 di cui al paragrafo 78, lettere a), c).

11.3 Le attivita' materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Occorre indicare il criterio di valutazione (costo o a valore rivalutato) utilizzato per ciascuna classe di attivita'.
Nelle presenti tavole sono comprese anche le attivita' materiali acquistate in locazione finanziaria o concesse in leasing operativo. Ove l'ammontare di tali attivita' sia rilevante, occorre produrre una tavola identica riferita a tali operazioni.
Le "esistenze iniziali nette" corrispondono, di regola, al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente, salvo che si proceda a un mutamento di politica contabile che comporta una modifica del saldo iniziale di apertura del conto di bilancio in esame. In questo caso occorre inserire una nuova voce, per tenere conto di tale modifica.
Le "rimanenze finali", che rappresentano la somma algebrica tra le "le esistenze iniziali nette", gli "aumenti" dell'esercizio e le "diminuzioni" dell'esercizio, corrispondono al valore iscritto in bilancio nella voce 110 dell'attivo.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Le voci A.1 e D.1 "riduzioni di valore totali nette" sono la somma algebrica di ammortamenti, rettifiche di valore da deterioramento, variazioni negative di fair value al netto di riprese di valore e variazioni positive di fair value.
Nella voce B.2 "spese per migliorie capitalizzate" vanno indicate le spese di manutenzione straordinaria sostenute nell'esercizio su beni di proprieta' o acquisiti in locazione finanziaria.
Nella voce B.3 "riprese di valore" devono essere rilevate le riprese di valore effettuate su attivita' precedentemente svalutate, secondo quanto previsto dallo IAS 36. Nel caso di attivita' valutate al valore rivalutato l'eventuale parte della rivalutazione eccedente il ripristino di precedenti svalutazioni dovute a deterioramento va indicata nella voce B.4 "variazioni positive di fair value imputate a patrimonio netto".
Nella voce B.4 "variazioni positive di fair value" deve essere indicato l'importo delle rivalutazioni derivanti dall'applicazione del fair value o del valore rivalutato (IAS 16), diverse dalle riprese di valore da indicare nella voce B.3.
Le voci B.5 e C.5 "differenze di cambio" si riferiscono alla conversione di bilanci di filiali estere.
Nella voce C.3 "rettifiche di valore da deterioramento" devono essere rilevate le rettifiche di valore calcolate secondo quanto previsto dallo IAS 36
Nella voce C.4 "variazioni negative di fair value" deve essere indicato l'importo delle svalutazioni derivanti dall'applicazione del fair value o del valore rivalutato (IAS 16), diverse dalle rettifiche di valore da indicare nella voce C.3.
Nella voce E "valutazione al costo" deve essere indicato il costo dei cespiti valutati in bilancio al fair value.

11.4 Attivita' materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue Occorre indicare il criterio di valutazione (costo o fair value) utilizzato.
Nella presente tavola sono comprese anche le attivita' materiali acquistate in locazione finanziaria o concesse in leasing operativo. Ove l'ammontare di tali attivita' sia rilevante, occorre produrre una tavola identica riferita a tali operazioni.
Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente, salvo che si proceda a un mutamento di politica contabile che comporta una modifica del saldo iniziale di apertura del conto di bilancio in esame. In questo caso occorre inserire una nuova voce, per tener conto di tale modifica.
Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "le esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto in bilancio.
Quando le attivita' materiali detenute a scopo di investimento sono valutate al costo le voci "Esistenze iniziali" e "Rimanenze finali" vanno cosi' modificate: 1) A. "Esistenze iniziali lorde", A.1 "Riduzioni di valore totali nette", A.2 "Esistenze iniziali nette"; 2) D. "Rimanenze finali nette", D.1 "Riduzioni di valore totali nette", D.2 "Rimanenze finali lorde".
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazione di aggregazione aziendale".
Nella voce B.2 "spese per migliorie capitalizzate" vanno indicate le spese di manutenzione straordinaria sostenute nell'esercizio su beni di proprieta' o acquisiti in locazione finanziaria.
Nella voce B.4 "riprese di valore" devono essere rilevate le riprese di valore effettuate su attivita' precedentemente svalutate, secondo quanto previsto dallo IAS 36.
Le voci B.5 e C.5 "differenze di cambio" si riferiscono alla conversione di bilanci di filiali estere.
La voce C.2 "ammortamenti" va rilevata soltanto per gli immobili valutati al costo.
Nella voce C.4 "rettifiche di valore da deterioramento" devono essere rilevate le rettifiche di valore calcolate secondo quanto previsto dallo IAS 36.
Nella voce E "valutazione al fair value" deve essere indicato il fair value degli immobili valutati in bilancio al costo.
Sezione 12 - Attivita' immateriali
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 120.
Laddove l'operativita' di locazione finanziaria od operativo concernente le "altre attivita'" immateriali (marchi, software ecc) sia rilevante, occorre fornire un'informativa di dettaglio analoga a quelle di seguito indicate.
In calce alla tavola 12.1 occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 38, paragrafi 118, lettera a), 122, lettere a) , b).

12.2 Attivita' immateriali: variazioni annue
Occorre indicare il criterio di valutazione adottato (costo o fair value) per ciascuna classe di attivita'.
Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente, salvo che si proceda a un mutamento di politica contabile che comporta una modifica del saldo iniziale di apertura del conto di bilancio in esame. In questo caso occorre inserire una nuova voce, per tener conto di tale modifica.
Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "le esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto in bilancio.
Nel caso di applicazione del criterio di valutazione al fair value alle "esistenze iniziali" e alle "rimanenze finali" occorre aggiungere il "di cui: variazioni positive di fair value totali".
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Nella voce B.3 "riprese di valore" devono essere rilevate le riprese di valore effettuate su attivita' precedentemente svalutate, secondo quanto previsto dallo IAS 36. Nel caso di attivita' valutate al valore rivalutato l'eventuale parte della rivalutazione eccedente il ripristino di precedenti svalutazioni dovute a deterioramento va indicata nella voce B.4 "variazioni positive di fair value imputate a patrimonio netto".
Le voci B.5 e C.5 "differenze di cambio" si riferiscono alla conversione di bilanci di filiali estere.
Occorre indicare la data di riferimento dell'ultima valutazione al fair value.

12.3 Altre informazioni
Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dai principi contabili internazionali relativamente:
a) all'esistenza di eventuali impedimenti alla distribuzione agli azionisti delle plusvalenze relative alle attivita' immateriali rivalutate (IAS 38, paragrafo 124, lettera b);
b) alle attivita' immateriali acquisite per concessione governativa (IAS 38, paragrafo 122, lettera c);
c) alle attivita' immateriali costituite in garanzie di propri debiti (IAS 38, paragrafo 122, lettera d);
d) agli impegni per l'acquisto di attivita' immateriali (IAS 38, paragrafo 122, lettera e);
e) alle attivita' immateriali oggetto di operazioni di locazione (informazioni analoghe a quelle dei precedenti punti).
Sezione 13 - Le attivita' fiscali e le passivita' fiscali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.

13.1 Attivita' per imposte anticipate: composizione 13.2 Passivita' per imposte differite: composizione
Nelle presenti voci occorre illustrare, rispettivamente, la composizione della voce "attivita' per imposte anticipate" e della voce "passivita' per imposte differite", distinguendo i diversi tipi d'imposta (nazionali e relativi ai paesi di insediamento delle filiali estere).
Se nello stato patrimoniale tali attivita' e passivita' sono presentate in modo compensato (IAS 12, paragrafo 74), nella presente voce occorre indicare, a corredo delle anzidette informazioni, gli importi oggetto di compensazione.

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
Nella sottovoce "Imposte anticipate rilevate nell'esercizio relative a precedenti esercizi" figurano le attivita' per imposte anticipate rilevate nell'esercizio, ma relative a precedenti esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future.
Nelle sottovoci "Altri aumenti" e "Altre diminuzioni" figurano, ad esempio, le riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio dovute al riconoscimento di un beneficio fiscale (relativo ad un'imposta anticipata, a un credito d'imposta e a una perdita fiscale) in precedenza non iscritto nell'attivo. Sono inclusi anche i mutamenti di classificazione delle imposte anticipate e differite (da/a in contropartita del patrimonio netto a/da in contropartita del conto economico) dovuti a eventuali trasferimenti di attivita' da un portafoglio contabile all'altro.
La differenza fra gli "aumenti" e le "diminuzioni" delle "attivita' per imposte anticipate" registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.3) corrisponde alla voce "variazione delle imposte anticipate" riportata nella Parte C, Sezione 18 "Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente", tavola 18.1.
La differenza fra gli "aumenti" e le "diminuzioni" delle "passivita' per imposte differite" registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.4) corrisponde alla voce "variazione delle imposte differite" riportata nella Parte C, Sezione 18 "Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente", tavola 18.1.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra le "diminuzioni" (vendite), rispettivamente, l'incremento o il decremento delle attivita' per imposte anticipate (passivita' per imposte differite) rilevate in contropartita dell'avviamento, prevedendo una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Occorre indicare in calce alla tavola 13.3 la quota parte delle attivita' per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi.

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Nella sottovoce "Imposte anticipate rilevate nell'esercizio relative a precedenti esercizi" figurano le attivita' per imposte anticipate rilevate nell'esercizio, ma relative a precedenti esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future.
Sezione 14 - Attivita' non correnti e gruppi di attivita' in via di dismissione e passivita' associate
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alla voce 140 e i conti del passivo relativi alla voce 90.

14.1 Attivita' non correnti e gruppi di attivita' in via di dismissione: composizione per tipologia di attivita'
Relativamente alle voci "gruppi di attivita' (unita' operative dismesse)" e "passivita' associate a gruppi di attivita' in via di dismissione" vanno riportate unicamente le voci in cui figurano importi.
Il totale (A+B) della tabella 14.1 corrisponde alla voce 140 dell'attivo dello stato patrimoniale. Il totale (C+D) della medesima tabella corrisponde alla voce 90 del passivo dello stato patrimoniale.
Per i criteri di rilevazione delle attivita' e delle passivita' indicate nella presente tabella si fa rinvio a quanto previsto nelle pertinenti sezioni.
Nelle voci "altre attivita'" e "altre passivita'" confluiscono le operazioni non richiamate nelle precedenti sottovoci (es. derivati di copertura).
In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafo 41, lettere a), b) e d).

14.2 Altre informazioni
In tale voce devono essere fornite le informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafo 42, nonche' le informazioni relative alla composizione e alla dinamica dei portafogli (attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, attivita' finanziarie disponibili per la vendita, debiti verso banche ecc.) inclusi nei gruppi di attivita' in via dismissione.

14.3 Informazioni sulle partecipazioni in societa' sottoposte a influenza notevole non valutate al patrimonio netto
Con riferimento alle partecipazioni in societa' sottoposte ad influenza notevole non valutate al patrimonio netto ai sensi dello IAS 28, paragrafo 13, lettera a), figurano nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 28, paragrafo 37, lettera i).
Sezione 15 - Altre attivita'
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 150.

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(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a
500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni
maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci.
(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a
500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni
maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci.
PASSIVO
Sezione 1- Debiti verso banche

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 10.

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
La voce "depositi vincolati" include anche i conti correnti vincolati.
I debiti strutturati vanno rilevati in base al valore delle passivita' "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
Nella voce "debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali" confluiscono le componenti del patrimonio netto che in ossequio allo IAS 32 sono riclassificate fra le passivita'.
La voce "passivita' a fronte di attivita' cedute non cancellate dal bilancio" rappresenta i debiti connessi con le operazioni di cessione delle attivita' finanziarie che non rispettano i requisiti posti dallo IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio.
Le operazioni "pronti contro termine" passive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine da parte del cessionario delle attivita' oggetto della transazione sia le operazioni che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio della banca segnalante).
Nella sottovoce "altri debiti" sono inclusi anche i debiti di funzionamento.

1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica
Nella sottovoce "debiti oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i debiti oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap").

1.5 Debiti per locazione finanziaria
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 31, lettere b), d) ed e), e paragrafo 65.
Sezione 2 - Debiti verso clientela

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 20.

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
La voce "depositi vincolati" include anche i conti correnti vincolati.
I debiti strutturati vanno rilevati in base al valore delle passivita' "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
Nella voce "debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali" confluiscono le componenti del patrimonio netto che in ossequio allo IAS 32 sono riclassificate fra le passivita'.
La voce "passivita' a fronte di attivita' cedute non cancellate dal bilancio" rappresenta il debito connesso con le operazioni di cessione delle attivita' finanziarie che non rispettano i requisiti posti dallo IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio.
Le operazioni "pronti contro termine" passive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine del cessionario sia le operazioni che prevedono la facolta' di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio della banca segnalante).

2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica
Nella sottovoce "debiti oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i debiti oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap").

2.5 Debiti per locazione finanziaria
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 31, lettere b), d) ed e), e paragrafo 65.
Sezione 3 - Titoli in circolazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 30.

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
Per i titoli "strutturati" il valore di bilancio riguarda esclusivamente il contratto "ospite". Di conseguenza, la colonna "fair value" esclude il fair value del derivato incorporato. Quest'ultimo valore va indicato in calce alla tabella.
Ove rilevante, occorre fornire il dettaglio dei titoli "strutturati" per le principali categorie di operazioni (convertibili in azioni, "reverse floater", etc.).
Nella sottovoce "titoli non quotati - altri titoli" figurano anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito.

3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica
Nella sottovoce "titoli oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i titoli oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap").
Sezione 4 - Passivita' finanziarie di negoziazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 40.

4.1 Passivita' finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
Nelle sottovoci "debiti verso banche" e "debiti verso clientela" sono inclusi anche gli "scoperti tecnici" su titoli.
Nella sottovoce "titoli di debito: altri titoli - altri" figurano, tra l'altro, i buoni fruttiferi e i certificati di deposito.
Nelle sottovoci "derivati finanziari: connessi con la fair value option" e "derivati creditizi: connessi con la fair value option" figurano i derivati gestionalmente collegati con attivita' e/o passivita' valutate al fair value, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9.
Nelle sottovoci "derivati finanziari: altri" e "derivati creditizi: altri" figurano i derivati enucleati da strumenti finanziari strutturati i cui contratti "ospite" sono stati classificati in portafogli diversi da quello di negoziazione.
In calce alla tabella occorre fornire, se d'importo rilevante, il dettaglio delle varie tipologie di titoli ("credit linked notes", "reverse floater", ecc.) che compongono la sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati".
Occorre inoltre indicare, se d'importo rilevante, la parte del fair value relativo a contratti derivati con sottostanti proprie passivita' imputabile al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di stipula del contratto.

4.2 Dettaglio della voce 40 "Passivita' finanziarie di negoziazione ": passivita' subordinate
Il dettaglio va fornito distinguendo tra "debiti verso banche", "debiti verso clientela" e "titoli di debito".

4.3 Dettaglio della voce 40 "Passivita' finanziarie di negoziazione ": debiti strutturati
Il dettaglio va fornito distinguendo tra "debiti verso banche" e "debiti verso clientela".

4.4 Passivita' finanziarie di negoziazione: strumenti derivati
Nella colonna "tassi di interesse" sono inclusi anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. Nella colonna "titoli di capitale" sono comprese anche le operazioni su indici azionari. Nella colonna "altro" sono compresi, ad esempio, i derivati su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e altri valori.
I derivati strutturati che risultano composti da piu' derivati elementari che insistono su profili di rischio diversi (ad esempio "equity linked swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono rilevati in corrispondenza della colonna "altro".

4.5 Passivita' finanziarie per cassa (esclusi scoperti tecnici) di negoziazione: variazioni annue
Dalla presente tabella sono escluse la variazioni relative agli "scoperti tecnici" su titoli.
Sezione 5 - Passivita' finanziarie valutate al fair value

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 50.

5.1 Passivita' finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica
In calce alla tabella 5.1 vanno indicate le finalita' di utilizzo della c.d. "fair value option" ("coperture naturali", strumenti finanziari strutturati, portafogli di passivita' finanziarie gestiti sulla base del fair value) e gli importi delle relative passivita' finanziarie interessate.

5.2 Dettaglio della voce 50 "Passivita' finanziarie valutate al fair value": passivita' subordinate
Il dettaglio va fornito distinguendo tra "debiti verso banche", "debiti verso clientela" e "titoli di debito".
Sezione 6 - Derivati di copertura

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 60.
Non formano oggetto di rilevazione nella presente sezione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attivita' sottostanti
Nella colonna "tassi di interesse" sono inclusi anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. Nella colonna "titoli di capitale" sono comprese anche le operazioni su indici azionari. Nella colonna "altro" sono compresi, ad esempio, i derivati su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e altri valori.
I derivati strutturati che risultano composti da piu' derivati elementari che insistono su profili di rischio diversi (ad esempio "equity linked swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono rilevati in corrispondenza della colonna "altro".

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
Nella presente tavola vanno indicati i valori negativi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione all'attivita' o alla passivita' coperta e alla tipologia di copertura realizzata.
La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa - si riferisce sia alla singola attivita' o passivita' finanziaria che ad un portafoglio di attivita' o passivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa riferimento ad un portafoglio eterogeneo di attivita' o passivita' finanziarie oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
Nella colonna "copertura specifica di fair value - piu' rischi" figurano i derivati di copertura simultanea di piu' rischi (es. currency interest rate swap).
Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passivita' finanziarie oggetto di copertura generica

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 70.

7.1 Adeguamento di valore delle passivita' coperte: composizione per portafogli coperti L'adeguamento positivo non deve essere compensato con quello negativo.

7.2 Passivita' finanziarie oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse: composizione
Occorre indicare l'ammontare delle passivita' oggetto di copertura, fornendo se possibile la distinzione tra titoli e debiti.
Sezione 8 - Passivita' fiscali

Vedi sezione 13 dell'attivo.
Sezione 9 - Passivita' associate ad attivita' in via di dismissione

Vedi sezione 14 dell'attivo.
Sezione 10 - Altre passivita'

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 100 del passivo.
Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 110 del passivo.
Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 120 del passivo.

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
La sottovoce 2.3 "altri fondi per rischi ed oneri: altri" va disaggregata se di importo rilevante.

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
La colonna "altri fondi" va disaggregata se di importo rilevante.

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita

Nella voce 1 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, b). Nella voce 2 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettere c), d). Nella voce 3 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettere e), j), k), 1), m). Nella voce 4 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettera f). Nella voce 5 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettere n), o). Nella voce 6 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettere p), q).

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 37/85, 86, 91).
Sezione 13 - Azioni rimborsabili

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 140 del passivo.
.sp02, Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 del passivo.

14.2 Capitale e azioni proprie: composizione
Ove esistenti, vanno indicate le diverse categorie di azioni (azioni ordinarie, privilegiate ecc.) che costituiscono il "capitale", fornendo separatamente l'importo delle azioni emesse e l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio.
Analoga informativa sulla composizione va fornita riguardo alle azioni proprie in portafoglio.

14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
La colonna "altre" va disaggregata in base alle differenti tipologie di azioni emesse. Nella sottovoce B.3 "altre variazioni" vanno indicati, ad esempio, i frazionamenti. Nella sottovoce C.4 "altre variazioni" vanno indicati, ad esempio, i raggruppamenti.

14.5 Riserve di utili: altre informazioni
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 1, paragrafo 76, lettera b).

14.7 Riserve da valutazione. composizione
La sottovoce "Leggi speciali di rivalutazione" ricomprende le riserve costituite in base a disposizioni di legge emanate prima dell'entrata in vigore dei principi contabili internazionali.
In tale sottovoce figurano anche le riserve costituite in sede di prima applicazione degli IAS, per effetto della valutazione al "costo presunto" (c.d. "deemed cost") delle attivita' materiali, secondo quanto previsto dal "decreto IAS".

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue
Nella sottovoce "altre variazioni" vanno inserite, ad esempio, le variazioni derivanti da dismissione o cancellazione dell'attivita' a cui si riferisce la rivalutazione.
Nella sottovoce "altre variazioni" delle "Diminuzioni" vanno anche incluse le riduzioni delle riserve connesse con il processo di ammortamento delle relative attivita', da rilevare in contropartita delle riserve di utili.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" o fra le "diminuzioni" una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".

14.9 Riserve da valutazione delle attivita' finanziarie disponibili per la vendita: composizione
In corrispondenza di ciascuna categoria di attivita' finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale ecc.) occorre indicare, nella colonna "riserva positiva", l'importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari che, nell'ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizzato (attivita' finanziarie plusvalenti) e, nella colonna "riserva negativa", l'importo cumulato delle riserve da valutazione riferite agli strumenti che, nell'ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato (attivita' finanziarie minusvalenti).
La differenza fra i totali delle colonne "riserva positiva" e i totali delle colonne "riserva negativa" rappresenta la "riserva da valutazione delle attivita' finanziarie disponibili per la vendita" indicata nella omonima voce 1 della tavola 14.7.

14.10 Riserve da valutazione delle attivita' finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
Le "esistenze iniziali" e le "rimanenze finali" vanno indicate con il pertinente segno algebrico (riserva positiva oppure riserva negativa).
Nella sottovoce "variazioni positive - rigiro a conto economico di riserve negative: da deterioramento" va indicato lo storno della riserva negativa rilevato in contropartita della voce "rettifiche di valore" del conto economico a fronte del deterioramento dell'attivita' disponibile per la vendita.
Nella sottovoce "variazioni positive - rigiro a conto economico di riserve negative: da realizzo" va indicato lo storno della riserva negativa, rilevato in contropartita della voce "utile (perdita) da cessione" del conto economico, a fronte del realizzo dell'attivita' finanziaria disponibile per la vendita.
Nella sottovoce "variazioni negative - rigiro a conto economico di riserve positive realizzate" va indicato lo storno della riserva positiva, rilevato in contropartita della voce "utile (perdita) da cessione" del conto economico, a fronte del realizzo dell'attivita' finanziaria disponibile per la vendita.
Nella sottovoce "variazioni negative rettifiche da deterioramento" figura la riduzione della riserva positiva connessa con il deterioramento dell'attivita' disponibile per la vendita.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" o fra le "diminuzioni" una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
Altre informazioni

Nella presente sezione vanno fornite le informazioni previste nelle tavole 1, 2, 3, e 4 nonche' altre eventuali informazioni che la banca o la societa' finanziaria ritiene opportuno fornire in aggiunta a quelle stabilite dai principi contabili internazionali nonche' dalle istruzioni del presente fascicolo.

1. Garanzie rilasciate e impegni
Nelle "garanzie rilasciate" figurano tutte le garanzie personali prestate dalla banca. Le garanzie di "natura finanziaria" sono quelle concesse a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari; hanno invece "natura commerciale" quelle concesse a garanzia di specifiche transazioni commerciali. Le garanzie vanno indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioe' al soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata. Va indicato il valore nominale al netto degli utilizzi per cassa e delle eventuali rettifiche di valore.
Gli "impegni irrevocabili a erogare fondi" sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a banche). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme gia' erogate e delle eventuali rettifiche di valore.
Gli "impegni irrevocabili a utilizzo certo" includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) e' certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (banca o societa' finanziaria che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione di quelli c.d. "regular way" ove i titoli sono rilevati per data di contrattazione) nonche' i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.
Gli "impegni irrevocabili a utilizzo incerto" includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente e' opzionale; in questo caso, dunque, non e' sicuro se e in quale misura si realizzera' l'erogazione effettiva dei fondi.
Gli "impegni sottostanti ai derivati creditizi: vendite di protezione" sono gli impegni derivanti dalla vendita di protezione dal rischio di credito realizzata con i derivati su crediti. Va indicato il valore nozionale al netto delle somme erogate e delle eventuali rettifiche di valore.
Nella voce "altri impegni" sono inclusi, fra l'altro, le opzioni put emesse dalla banca riguardanti titoli e gli impegni assunti nell'ambito dell'attivita' di collocamento di titoli nonche' quelli derivanti da contratti di Note Issuance Facility (N.I.F.), Revolving Issuance Facility (R.U.F.) ecc..

2. Attivita' costituite a garanzie di proprie passivita' e impegni
In calce alla presente tabella va fornito l'ammontare delle attivita' che sono state riclassificate ai sensi dello IAS 39, paragrafo 37, lettera a), nonche' l'informativa di cui all'IFRS 7, paragrafo 14, lettera b).

3. Informazioni sul leasing operativo
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 35, lettere a), b) e d), nonche' paragrafo 56, lettere a) e c).

4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dalla banca o dalla societa' finanziaria per conto di terzi.

4.1 Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi
Gli "acquisti" e le "vendite" non regolati sono costituiti dai contratti di compravendita dei quali a fine esercizio non sia ancora intervenuto il regolamento finanziario.
Nella presente voce vanno altresi' indicate le operazioni di compravendita dei contratti a termine negoziati sul MIF e dei contratti derivati negoziati sull'IDEM, nelle quali la banca e' esecutrice di ordini conferiti dalla propria clientela (negoziazione in nome e per conto terzi)(1).
Tali operazioni vanno distinte da quelle riguardanti i titoli.

4.2 Gestioni patrimoniali
Nella presente voce deve essere indicato l'importo complessivo, a valori di mercato, dei patrimoni gestiti per conto di altri soggetti. L'informativa riguarda la sola componente delle gestioni costituita dai titoli e non quella rappresentata dalla liquidita'.

4.3 Custodia e amministrazione di titoli
I titoli oggetto dei contratti di custodia e di amministrazione sono rilevati in base al loro valore nominale. Vanno esclusi i titoli appartenenti alle gestioni patrimoniali indicati nella voce 4.2.
Nella sottovoce b) figurano anche i titoli ricevuti da terzi a garanzia di operazioni di credito, per i quali la banca svolga un servizio accessorio di custodia e amministrazione.
La sottovoce c) "titoli di terzi depositati presso terzi" rappresenta un "di cui" delle sottovoci a) e b).
Nella sottovoce d) "titoli di proprieta' depositati presso terzi" figurano anche i titoli da ricevere per operazioni gia' regolate.

4.4 Altre operazioni
Altre tipologie, non previste nelle precedenti voci, di servizi resi a terzi da parte della banca (ad esempio, l'attivita' di ricezione e trasmissione degli ordini nonche' mediazione) devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.
La banca deve anche indicare l'importo complessivo dei "ruoli" ricevuti nell'ambito dell'attivita' esattoriale e non ancora incassati alla data di riferimento del bilancio.

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(1) Sono equiparate le operazioni di compravendita di
strumenti derivati operate in mercati ufficiali ove vigono
regole organizzative e di funzionamento delle "Clearing
House" simili a quelle previste per la "Cassa di
compensazione e garanzia".
Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 - Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Il totale indicato nella tabella corrisponde alla voce 10 del conto economico.
In corrispondenza della colonna "attivita' deteriorate" vanno indicati gli interessi, diversi da quelli rilevati nella voce "riprese di valore", maturati nell'esercizio nelle posizioni che risultano classificate come "deteriorate" alla data di riferimento del bilancio. Nel caso delle esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni l'importo degli interessi maturati prima della classificazione delle esposizioni in tale categoria puo' essere indicato nella colonna "attivita' finanziarie in bonis".

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Occorre valorizzare la tavola soltanto se il saldo dei differenziali, positivi e negativi, maturati sui "derivati di copertura" e' positivo. Se il saldo e' negativo, va compilata, in alternativa, la tavola 1.5.
Nelle sottovoci "copertura dei flussi finanziari" figurano i c.d. "rigiri" a conto economico dei differenziali, positivi e negativi, relativi alle operazioni di copertura dei flussi finanziari riguardanti operazioni finanziarie a tasso indicizzato.

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere b) ed e), nonche' paragrafo 65.

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Nella sottovoce "titoli in circolazione" figurano anche gli interessi relativi a buoni fruttiferi e certificati di deposito.
Gli interessi passivi e oneri assimilati su scoperti tecnici sono indicati nella sottovoce "passivita' finanziarie di negoziazione".

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Occorre valorizzare la tavola soltanto se il saldo dei differenziali, positivi e negativi, maturati sui "derivati di copertura" e' negativo. Se il saldo e' positivo, va compilata, in alternativa, la tavola 1.2.
Nelle sottovoci "copertura dei flussi finanziari" figurano i c.d. "rigiri" a conto economico dei differenziali, positivi e negativi, relativi alle operazioni di copertura dei flussi finanziari riguardanti operazioni finanziarie a tasso indicizzato.

1.6.2 Interessi passivi su debiti per operazioni di locazione finanziaria
Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 31, lettera c), nonche' paragrafo 65.
Sezione 2 - Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

2.1 Commissioni attive: composizione

2.3 Commissioni passive: composizione
La sottovoce "derivati su crediti" fa riferimento ai derivati creditizi assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39.
La sottovoce "negoziazione di strumenti finanziari" fa riferimento alla nozione di strumenti finanziari stabilita dal T.U.F..
La sottovoce "altri servizi", se rilevante, va disaggregata in relazione alla tipologia dei servizi a fronte dei quali sono incassate/pagate le commissioni.
Sezione 3 - Dividendi e proventi simili

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 70.
Sezione 4 - Risultato netto dell'attivita' di negoziazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.
Nella sottovoce "attivita' finanziarie di negoziazione: altre" sono convenzionalmente compresi gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute, oro ed altri metalli preziosi.
Nelle "plusvalenze" e "minusvalenze" delle "attivita/passivita' finanziarie di negoziazione: altre" figurano convenzionalmente anche i "rigiri" a conto economico delle riserve da valutazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari quando si ritiene che le transazioni attese non siano piu' probabili ovvero quando le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono piu' recuperabili.
Nel "risultato netto" delle "altre attivita' e passivita' finanziarie: differenze di cambio" va convenzionalmente indicato il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attivita' e delle passivita' finanziarie denominate in valuta, diverse da quelle designate al fair value, da quelle oggetto di copertura del fair value (rischio di cambio o fair value) o dei flussi finanziari (rischio di cambio) nonche' dai derivati di copertura (I).
Nelle "plusvalenze", nelle "minusvalenze", negli "utili e perdite da negoziazione" degli strumenti derivati figurano anche le eventuali differenze di cambio.
I differenziali e i margini, positivi o negativi, dei contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione vanno convenzionalmente indicati in corrispondenza della colonna "utili/perdite da negoziazione".
In calce alla tavola occorre fornire, ove rilevante, il dettaglio delle svalutazioni e delle perdite da negoziazione riconducibili al deterioramento creditizio del debitore (emittente o controparte).
Sezione 5 - Risultato netto dell'attivita' di copertura

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 90.
I proventi (oneri) includono le rivalutazioni (svalutazioni), i differenziali e i margini incassati (pagati) e gli altri proventi (oneri) relativi agli strumenti di copertura, specifica e generica, e ai singoli strumenti e portafogli finanziari coperti. I proventi e gli oneri includono anche le eventuali differenze di cambio. Sono esclusi i differenziali e i margini incassati (pagati) da ricondurre fra gli interessi.
I proventi e gli oneri vanno rilevati in modo separato, senza operare compensazioni.
Nelle sottovoci relative ai "proventi (oneri) relativi a derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari" va considerata solo la parte della plusvalenza (o minusvalenza) del derivato di copertura dei flussi finanziari che non compensa la minusvalenza (o plusvalenza) dell'operazione coperta (cd. imperfezione della copertura) (IAS 39, paragrafo 95). Nelle medesime sottovoci va convenzionalmente inclusa la c.d. imperfezione delle coperture degli
 
investimenti esteri (IAS 39, par. 102, lett. b).
Nelle voci relative ai "derivati di copertura del fair value" sono ricondotti anche i derivati creditizi di copertura diversi da quelli assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.
Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 100.
Sezione 7 - Risultato netto delle attivita' e delle passivita' finanziarie valutate al fair value

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 110.
Nelle "plusvalenze" e "minusvalenze" sono incluse anche le differenze di cambio, positive e negative, relative alle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value denominate in valuta.
In calce alla tavola occorre indicare, ove rilevante, il dettaglio delle svalutazioni e delle perdite da negoziazione su attivita' riconducibili al deterioramento creditizio ("impairment") del debitore/emittente.
Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.
Nelle "rettifiche di valore specifiche: cancellazioni" devono figurare le cancellazioni dal bilancio (c.d. "write-offs") operate in dipendenza di eventi estintivi delle attivita' finanziarie oggetto di valutazione.
Nelle "riprese di valore da interessi" vanno indicati i ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli interessi maturati nell'esercizio sulla base dell'originario tasso di interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di valore.

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione
Nella voce "derivati su crediti" figurano i derivati creditizi assimilati alle garanzie rilasciate secondo lo IAS 39, nei quali la banca o la societa' finanziaria assume la veste di venditrice di protezione ("protection seller").
Sezione 9 - Le spese amministrative.

9.1 Spese per il personale: composizione
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 150.
Nella sottovoce "altro personale" figurano i contratti di lavoro atipici. Se l'importo e' rilevante, va fornito il dettaglio delle diverse tipologie di contratti.
L'accantonamento al trattamento di fine rapporto include anche gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo. Medesima impostazione si applica ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali "altri benefici a lungo termine".

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Il numero dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato sia con altri contratti) include i dipendenti di altre societa' distaccati presso l'azienda ed esclude i dipendenti dell'azienda distaccati presso altre societa'.
Il numero medio e' calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: totale costi
Nella presente voce va fornita l'informativa di cui allo IAS 19 paragrafo 120A, lettere g), h), i).

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
Nella presente voce va fornita, se rilevante, l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafi 131, 141 e 142.
Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 160.
Nella presente voce vanno indicati separatamente gli accantonamenti e le riattribuzioni.
Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attivita' materiali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 170.
Laddove rilevante, occorre indicare l'importo delle attivita' concesse in leasing operativo.
Se nell'esercizio si procede alla valutazione di attivita' materiali classificate come "singole attivita'" in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato in un'apposita voce denominata "B. Attivita' in via di dismissione", da inserire nella tabella 12.1.
In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafo 130 lettere a), c), d), f), g), 131.
Sezione 12 - Rettifiche di valore nette su attivita' immateriali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 180.
Laddove rilevante, occorre indicare l'importo delle attivita' concesse in leasing operativo.
Se nell'esercizio si procede alla valutazione di attivita' immateriali classificate come "singole attivita'" in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato in un'apposita voce denominata "B. Attivita' in via di dismissione", da inserire nella tabella 12.1.
In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafi 130, lettere a), c), d), f), g), 131, 134, lettere d), e), f), 135, lettere c), d), e).
Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 190.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione
Nella presente voce vanno anche fornite le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafi 31, lettera c), 35, lettera c), 65.

13.2 Altri proventi di gestione: composizione
Nella presente voce vanno anche fornite le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafi 47, lettera e), 56, lettera b), 65, nonche' allo IAS 40, paragrafo 75, lettera f) (i), f) (ii).
Sezione 14 - Utili (perdite) delle partecipazioni

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 210.
In calce alla tabella vanno indicati i risultati delle valutazioni delle partecipazioni classificate come "singole attivita'" ai sensi dell'IFRS 5 nonche' va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.
Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attivita' materiali ed immateriali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 220.
Laddove rilevante, occorre indicare l'importo delle attivita' concesse in leasing operativo.
Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 230.
In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafi 126 lettera a), 130 lettere a), c), d), e), f), g), 133, 134 lettere d), e), f), 135 lettere c), d), e).
Sezione 17 - Utili (perdite) da cessione di investimenti

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 240.
In calce alla tabella va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.
Sezione 18 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 260.
La sottovoce "variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi" comprende le variazioni apportate ai debiti tributari rilevati in precedenti esercizi a seguito di rettifiche delle dichiarazioni fiscali relative ai medesimi esercizi.
Nella sottovoce "riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio" va indicato l'importo delle imposte anticipate, precedentemente non iscritte in bilancio, che sono divenute deducibili nell'esercizio.
La sottovoce "variazione delle imposte anticipate" corrisponde al saldo fra gli "aumenti" e le "diminuzioni" delle attivita' per imposte anticipate (rilevate in contropartita del conto economico) indicato nella Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.3 della nota integrativa.
La sottovoce "variazione delle imposte differite" corrisponde al saldo fra gli "aumenti" e le "diminuzioni" delle passivita' per imposte differite (rilevate in contropartita del conto economico) indicato nella Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.4 della nota integrativa.
Sezione 19 - Utile (perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 280. Le sottovoci, se d'importo rilevante, vanno disaggregate.
In calce alla tabella 19.1 vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.
Sezione 20 - Altre informazioni
Nella presente sezione vanno fornite eventuali ulteriori informazioni che la banca ritiene opportuno fornire in aggiunta a quelle stabilite dai principi contabili internazionali nonche' dalle istruzioni del presente fascicolo.
Sezione 21 - Utile per azione

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
Nella presente voce forma oggetto di rilevazione l'informativa di cui allo IAS 33, paragrafo 70, lettera b).

21.2 Altre informazioni
Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dallo IAS 33, paragrafi 68, 70, lettere a), c), d), 73.

--------------------
(1) Gli utili (perdite) realizzati su tali
attivita/passivita' vanno indicati nelle pertinenti voci
del conto economico (es. utili/perdite da
cessione/riacquisto).
Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE

La presente parte va compilata da tutti gli intermediari quotati, ad eccezione delle capogruppo che redigono il bilancio consolidato ai sensi della presente disciplina. Per queste ultime e per le banche non quotate la compilazione e' facoltativa.
A titolo meramente indicativo, nelle presenti istruzioni viene considerato come "schema primario" quello che fa riferimento ai settori di attivita' economica. La banca puo' considerare alternativamente come "schema primario" quello che fa riferimento alle aree geografiche.
A. SCHEMA PRIMARIO

Ai fini della individuazione dei settori di attivita' la banca puo' fare riferimento a quanto previsto dalla nuova direttiva europea in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (c.d. "Capital Requirements Directive") e dal nuovo Accordo sul Capitale (Cfr. Comitato di Basilea, "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali", allegato 6) per il calcolo dei rischi operativi in base al metodo standard.

A.1 Distribuzione per settore di attivita': dati economici
Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 50, 51, 52, 58, 61, 64, 67, 74, 75 e 76.

A.2 Distribuzione per settore di attivita': dati patrimoniali
Figurano nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 50, 55, 56, 66, 67 e 81.
B. SCHEMA SECONDARIO

B.1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 69, lettera a), 71 e 74.

B.2 Distribuzione per aree geografiche: dati patrimoniali
Figurano nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 14, paragrafi 69, lettera b) e) c),72 e 81.
Parte E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Nella presente Parte sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio di seguito indicati, le relative politiche di gestione e copertura messe in atto dalla banca, l'operativita' in strumenti finanziari derivati.
a) rischio di credito;
b) rischi di mercato:
- di tasso di interesse;
- di prezzo;
- di cambio;
c) rischio di liquidita';
d) rischi operativi.
Relativamente al rischio di tasso di interesse e al rischio di prezzo si distingue tra "portafoglio di negoziazione di vigilanza"(1) e "portafoglio bancario"(2).
Ai fini della compilazione della presente Parte, si intende:
a) per "portafoglio di negoziazione di vigilanza" il portafoglio degli strumenti finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia);
b) per "portafoglio bancario" il portafoglio degli altri strumenti finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi di credito (coefficiente di solvibilita), come definito nella anzidetta disciplina di vigilanza.
SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali
Nella presente voce occorre descrivere gli obiettivi e le strategie sottostanti all'attivita' creditizia, evidenziando eventuali modifiche significative intervenute nell'esercizio. L'informativa deve riguardare, se rilevante, anche l'operativita' in prodotti finanziari innovativi (ad esempio, derivati su crediti).
Va fornita, ove rilevante, una illustrazione delle politiche commerciali perseguite dalle diverse unita' operative che generano rischio di credito.
2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi
Occorre descrivere i fattori che generano il rischio di credito nonche' la struttura organizzativa preposta alla sua gestione e le relative modalita' di funzionamento.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Nella presente voce formano oggetto di descrizione i sistemi interni di identificazione, misurazione, gestione e controllo del rischio di credito, distinguendo tra livello individuale e di portafoglio. In particolare, sono fornite notizie circa l'esistenza di limiti alle esposizioni e alla concentrazione nonche' di soglie di attenzione sull'andamento della qualita' del credito. Vanno descritte, ove rilevanti, le eventuali variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio.
Se nell'erogazione e/o nell'attivita' di gestione e di controllo del rischio di credito sono utilizzati metodi di scoring e/o sistemi basati su rating esterni e/o interni occorre illustrarne le relative caratteristiche (portafogli interessati, agenzie di rating utilizzate, come i rating interni si rapportano ai rating esterni, ecc.) e le modalita' d'impiego nel processo di allocazione del capitale.
Nel caso di utilizzo di modelli di portafoglio per la misurazione del rischio di credito, occorre descrivere il tipo di modello utilizzato, i relativi parametri e i portafogli interessati.
Vanno illustrate le eventuali procedure di "stress test".

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Nella presente voce formano oggetto di illustrazione le politiche e le strategie di copertura del rischio di credito. Tale informativa include riferimenti sui seguenti argomenti:
(a) utilizzi di accordi di compensazione relativi ad operazioni in bilancio e "fuori bilancio";
(b) principali tipologie di garanzie reali utilizzate e modalita' di gestione;
(c) principali tipologie di controparti delle garanzie personali richieste e dei derivati su crediti acquistati e il relativo merito creditizio;
(d) grado di concentrazione (in termini di rischio di credito o di mercato) delle diverse forme di copertura.
Inoltre, occorre fornire informazioni sull'esistenza di eventuali vincoli contrattuali che possano minare la validita' giuridica delle garanzie ricevute nonche' descrivere le procedure tecnico-organizzative utilizzate per verificare l'efficacia giuridica ed operativa delle coperture.
Vanno descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente.

2.4 Attivita' finanziarie deteriorate
Nella presente voce sono illustrate le procedure tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella gestione e nel controllo delle attivita' finanziarie deteriorate. Tale informativa include le modalita' di classificazione delle attivita' per qualita' dei debitori, i fattori che consentono il passaggio da esposizioni deteriorate ad esposizioni in bonis, l'analisi delle esposizioni deteriorate per anzianita' di scaduto, le modalita' di valutazione dell'adeguatezza delle rettifiche di valore.
Informazioni di natura quantitativa
A. Qualita' del credito

A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

A.1.1 Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)
Il totale della tabella corrisponde al totale delle attivita' finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale.

A.1.2 Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)
Per le attivita' finanziarie deteriorare appartenenti al portafoglio di negoziazione e per i derivati di copertura deteriorati l'esposizione lorda corrisponde convenzionalmente al valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio.
Il totale della tabella corrisponde al totale delle attivita' finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale.

A.1.3 Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche: valori lordi e netti.

A.1.6 Esposizioni per cassa e `fuori bilancio" verso clientela: valori lordi e netti
Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attivita' finanziarie per cassa vantate verso banche o clientela, qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile (negoziazione, disponibile per la vendita, detenuto sino a scadenza, crediti, attivita' valutate al fair value, attivita' finanziarie in via di dismissione).
Le esposizioni "fuori bilancio" includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalita' di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
L'esposizione "lorda" delle attivita' finanziarie per cassa corrisponde:
a) per quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione al valore di libro delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di bilancio;
b) per le altre, al valore di bilancio delle attivita' finanziarie al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.
Per le operazioni "fuori bilancio", l'esposizione "netta" e' pari alla differenza tra l'esposizione "lorda" e le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.
L'esposizione "netta" delle attivita' finanziarie per cassa corrisponde all'importo indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.
Con riferimento alle operazioni "fuori bilancio" l'esposizione lorda va riferita sia al rischio di credito nei confronti dei debitori sottostanti ai prodotti finanziari sia al rischio di credito nei confronti delle controparti contrattuali.
In particolare, l'esposizione "lorda" corrisponde:
- per le garanzie rilasciate, al valore nominale;
- per i derivati finanziari, al fair value positivo, al netto di eventuali accordi di compensazione (relativamente al rischio di controparte); va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
- per i derivati su crediti - vendite di protezione: a) relativamente alla "reference entity", al valore nozionale del derivato per i "total rate of return swap" (TROR), i "credit default product" e i derivati impliciti nelle "credit linked note"; b) relativamente alla controparte contrattuale, al fair value positivo per i TROR (componenti IRS e derivato creditizio) e per i "credit spread swap"; va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
- per i derivati su crediti - acquisti di protezione: relativamente al rischio di controparte, al fair value positivo per i TROR e per gli altri derivati su crediti diversi da quelli assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39; va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
- per gli impegni irrevocabili ad erogare fondi, al margine disponibile;
- per gli acquisti di titoli connessi con le compravendite non ancora regolate e i derivati finanziari con scambio di capitale (relativamente al rischio emittente), al valore nominale o prezzo di regolamento, a seconda dei casi. Sono esclusi gli acquisti (a pronti non regolati e a termine) c.d. "regular way" rilevati sulla base della data di contrattazione, in quanto gia' inclusi nelle attivita' finanziarie per cassa.
In calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle scadute che si riferiscono a esposizioni non garantite soggette al "rischio paese".

A.1.4 Esposizione per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde

A.1.7 Esposizione per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde
Nelle presenti tavole occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde. In particolare, nelle sottovoci:
i. "cancellazioni" si devono indicare gli storni ("write-offs") operati in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni, secondo le definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza;
ii. "altre variazioni in aumento/diminuzione" si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio ecc.). Quando l'importo di una variazione e' significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.
In calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle scadute che si riferiscono a esposizioni non garantite soggette al "rischio paese" nonche' delle variazioni riferite alle esposizioni cedute non cancellate.

A.1.5 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive.

A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Nella presente tavola occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa. In particolare, nelle sottovoci:
a) "rettifiche di valore" si deve indicare l'importo lordo delle rettifiche di valore che in conto economico confluisce nella voce "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento" nonche' la quota parte delle riduzioni di fair value riconducibile al deterioramento del merito creditizio del debitore (emittente o controparte) indicato nelle voci di conto economico "risultato netto dell'attivita' di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value";
b) "riprese di valore da valutazione" si deve indicare l'importo lordo delle riprese di valore che in conto economico confluisce nella voce "rettifiche/riprese di valore per deterioramento" nonche' la quota parte degli incrementi di fair value riconducibile al miglioramento del merito creditizio del debitore (emittente o controparte) indicato nelle voci di conto economico "risultato netto dell'attivita' di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value";
c) "cancellazioni" vanno indicati gli storni ("write-offs") delle esposizioni per cassa. Quelli non effettuati a valere su precedenti svalutazioni (dirette o indirette) vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle "variazioni in aumento: rettifiche di valore".
In calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle scadute che si riferiscono a esposizioni non garantite soggette al "rischio paese" nonche' delle variazioni riferite alle esposizioni cedute non cancellate.
A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni (valori di bilancio)
Le classi di rischio per rating esterni indicate nella presente tavola si riferiscono, a titolo meramente esemplificativo, a quelle utilizzate da Standard & Poor's (3).
La presente tavola puo' non essere compilata se l'ammontare delle esposizioni con "rating esterni" e' modesto.
Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di cui alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi" figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o incerto (inclusi le opzioni put emesse riguardanti titoli, gli impegni derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla tavola occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni cartolarizzate ma non cancellate.
Qualora per una singola esposizione esista una valutazione del merito creditizio operata da una sola agenzia di rating, questa e' la valutazione da considerare. Qualora per una singola esposizione esistano due valutazioni del merito creditizio operate da due agenzie di rating occorre fare riferimento a quella peggiore. Qualora esistano tre o piu' valutazioni differenti si individuano le due migliori e, fra queste, si sceglie quella peggiore. Qualora una banca abbia esposizioni prive di un rating specifico occorre applicare i seguenti criteri convenzionali:
- se il debitore ha emesso un titolo di debito avente un rating "investment grade", tale rating puo' essere applicato all'esposizione priva di valutazione soltanto se quest'ultima ha una priorita' nel rimborso pari o superiore a quello del titolo anzidetto. In caso contrario, l'esposizione va classificata come "senza rating";
- se un debitore ha un rating generale "investment grade", tale rating puo' essere attribuito alle esposizioni "senza rating" di tipo "senior" verso il debitore. Le altre esposizioni prive di rating sono classificate come tali. Qualora, invece, un debitore ha un rating "speculative grade", quest'ultimo rating va convenzionalmente attribuito a tutte le esposizioni prive di rating verso tale debitore.
Alle esposizioni prive di rating e' possibile attribuire il rating specifico di un'altra esposizione verso il medesimo debitore, a condizione che le esposizioni (con e senza rating) siano espresse nella medesima valuta. I rating delle esposizioni a breve termine possono essere attribuiti unicamente alle esposizioni cui si riferiscono.
I rating attribuiti a una societa' appartenente ad un gruppo non possono essere applicati alle esposizioni verso altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni
La presente tavola va redatta solo se i rating interni vengono utilizzati nella gestione del rischio di credito. In tal caso essa va compilata tenendo conto del grado di sviluppo e di applicazione (per portafogli e per unita' operative all'interno del gruppo) dei sistemi di rating interni.
Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di cui alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi" figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o incerto (inclusi le opzioni put emesse riguardanti titoli, gli impegni derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla tavola occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni cartolarizzate ma non cancellate.
A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia.

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

A.3.2 Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela garantite
I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione (derivati su crediti) devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
La classificazione delle esposizioni fra quelle "totalmente garantite" e quelle "parzialmente garantite" va operata confrontando l'esposizione lorda con l'importo della garanzia stabilito contrattualmente.
Nella colonna "valore esposizione" va indicato l'importo dell'esposizione netta.
Nella colonna "garanzie reali" e "garanzie personali" va indicato il fair value delle garanzie stimato alla data di riferimento del bilancio. Qualora risulti difficile determinare il fair value della garanzia, si puo' fare riferimento al valore contrattuale della stessa.
In calce alle tabelle A.3.1 e A.3.2 vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 7, paragrafo 15.

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

A.3.4 Esposizioni "fuori bilancio" deteriorate verso banche e verso clientela garantite
I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione (derivati su crediti) devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
La percentuale di copertura delle garanzie ricevute, necessaria per classificare le esposizioni nelle diverse voci, va operata rapportando l'ammontare contrattualmente garantito sull'esposizione lorda come definita nelle tabelle A.13 e A.1.6. Nel caso delle ipoteche, pertanto, l'importo garantito corrisponde al valore dell'ipoteca.
Nelle colonne "Garanzie (fair value)" occorre fare riferimento alle garanzie ricevute. Il fair value delle garanzie va fornito sempreche' non risulti difficile determinare tale valore. In questo caso va indicato l'importo garantito.
Nella colonna "Eccedenza fair value garanzia" figura l'importo totale delle differenze positive tra il fair value della garanzia e il relativo importo garantito.
B. Distribuzione e concentrazione del credito

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela
La distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per comparto economico di appartenenza dei debitori e degli ordinanti (per le garanzie rilasciate) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
Per le definizioni di esposizione lorda e netta si veda la tabella A.1.6.

B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti
La distribuzione dei finanziamenti per comparto economico di appartenenza dei debitori deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d' Italia.
Nella presente voce vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche" (in ordine decrescente di ammontare complessivo dei finanziamenti erogati) cui appartengono le "societa' non finanziarie" e le "famiglie produttrici" residenti in Italia finanziate dalla banca, riportando per ciascuna "branca" l'importo dei relativi finanziamenti; per le altre "branche" deve essere indicato l'importo complessivo dei finanziamenti.
I finanziamenti figurano per l'importo indicato in bilancio.

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela
Le presenti tabelle vanno compilate esclusivamente dalle banche che abbiano rapporti in essere anche con soggetti non residenti in Italia.
Le esposizioni devono essere distribuite territorialmente secondo lo Stato di residenza della controparte.
Per le definizioni di esposizione lorda e netta si vedano le tabelle A.1.3 e A.1.6.

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo e il numero delle "posizioni di rischio" che costituiscono un "grande rischio" secondo la vigente disciplina di vigilanza su base non consolidata delle banche (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attivita'.

C.1 Operazioni di cartolarizzazione.
Informazioni di natura qualitativa

Nella presente voce occorre fornire le seguenti informazioni sull'operativita' in cartolarizzazioni condotta dalla banca:
- obiettivi, strategie e processi sottostanti all'anzidetta operativita', inclusa la descrizione del ruolo svolto (originator, investitore, ecc.) e del relativo livello di coinvolgimento;
- descrizione dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusa la misura, nel caso di operazioni originate dal gruppo, in cui i rischi sono stati trasferiti a terzi. Occorre illustrare la struttura organizzativa che presiede alle operazioni di cartolarizzazione, incluso il sistema di rendicontazione all'Alta Direzione od organo equivalente;
- descrizione delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusi le strategie e i processi adottati per controllare su base continuativa l'efficacia di tali politiche;
- informativa sui risultati economici connessi con le posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") in essere verso le cartolarizzazioni;
- indicazione delle agenzie di rating utilizzate nelle operazioni di cartolarizzazione originate dalla banca, distintamente per ciascuna tipologia di attivita' (in bilancio e "fuori bilancio") oggetto di cartolarizzazione.
Le banche "originator" (4) devono altresi' illustrare - nel bilancio relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione di cartolarizzazione - le modalita' organizzative di ciascuna operazione, indicando: il prezzo di cessione delle attivita' cartolarizzate; l'ammontare (al lordo e al netto delle preesistenti rettifiche di valore) delle medesime attivita' cartolarizzate e i connessi ricavi o perdite da cessione realizzati; la tipologia (5) e la "qualita'" (6) delle attivita' cartolarizzate; l'esistenza di garanzie e linee di credito rilasciate dalla banca o da terzi; la distribuzione delle attivita' cartolarizzate per aree territoriali (7) e per principali settori di attivita' economica dei debitori ceduti (8). Tali informative vanno fornite distinguendo tra operazioni di cartolarizzazione tradizionali e sintetiche.
Informazioni di natura quantitativa

C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualita' delle attivita' sottostanti
Nel caso di operazioni di cartolarizzazione proprie in cui le attivita' cedute sono rimaste integralmente iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, le esposizioni, lorda e netta, da indicare nella presente tavola corrispondono al "rischio trattenuto", misurato, rispettivamente, come sbilancio fra le attivita' cedute e le corrispondenti passivita' alla data della cessione e alla data di riferimento del bilancio.
Nel caso di operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing involvement" l'esposizione lorda e netta va quantificata secondo quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52).
Negli altri casi le esposizioni lorde e nette sono quelle definite nelle tabelle A.1.3 e A.1.6.
Nel caso di operazioni di cartolarizzazione "multi-originator" le esposizioni vanno imputate nelle voci relative alle attivita' sottostanti proprie e di terzi in proporzione al peso che le attivita' proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attivita' oggetto di cartolarizzazione (9). Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti attivita' deteriorate e altre attivita', queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli da parte della societa' veicolo) prima alle esposizioni "senior", poi a quelle "mezzanine" e soltanto l'eventuale residuo finale a quelle "junior" (10).

C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attivita' cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

C.1.3 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione di "terzi" ripartite per tipologia di attivita' cartolarizzate e per tipologia di esposizioni
Nel caso di operazioni di cartolarizzazione proprie in cui le attivita' cedute sono rimaste integralmente iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, il valore di bilancio da indicare nella presente tavola corrisponde al "rischio trattenuto", misurato come sbilancio fra le attivita' cedute e le corrispondenti passivita' alla data di riferimento del bilancio.
Nel caso di operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing involvement" l'esposizione lorda e netta va quantificata secondo quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52).
Negli altri casi l'esposizione netta e' quella definita nelle tabelle A.1.3 e A.1.6.
Nelle colonne "rettifiche/riprese di valore" figura il flusso annuo delle rettifiche e delle riprese di valore nonche' delle svalutazioni e delle rivalutazioni iscritte in conto economico oppure a riserva.
Le sottovoci "tipologia di attivita'" vanno dettagliate nelle forme tecniche contrattuali (mutui ipotecari su immobili residenziali e non residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.).

C.1.4 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia
Formano oggetto di rilevazione nella presente tavola le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di terzi nonche' da quelle proprie in cui le attivita' cedute sono state integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale.
Le esposizioni eventualmente incluse nei gruppi di attivita' in via di dismissione vanno convenzionalmente allocate nelle colonne in base alla loro originaria classificazione.

C.1.5 Ammontare complessivo delle attivita' cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio
Forma oggetto di rilevazione nella presente tavola, in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio detenuti, l'importo del portafoglio di attivita' oggetto di cartolarizzazione esistente alla data del bilancio, suddiviso in funzione della qualita' delle attivita' cartolarizzate (sofferenze, incagli ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle attivita' cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in qualita' di "originator", rispetto al portafoglio complessivo della cartolarizzazione (11).

C.1.6 Interessenze in societa' veicolo
Figurano nella presente tavola le eventuali interessenze detenute in societa' veicolo insieme alla denominazione e alla sede legale di queste ultime.

C.1.7. Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo
La presente tavola va redatta dalle banche che svolgono attivita' di servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di terzi), indicando per ciascuna operazione la societa' veicolo.
Nel caso di titoli rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata in calce alla tabella occorre fornire, se rilevanti, l'importo e la relativa percentuale di rimborso.
C.2 Operazioni di cessione

C.2.1. Attivita' finanziarie cedute non cancellate
Nelle colonne A e B figura il valore di bilancio delle attivita' finanziarie cedute (attraverso operazioni di cartolarizzazione, pronti contro termine passivi ecc.) ma ancora rilevate, rispettivamente, per intero o parzialmente nell'attivo dello stato patrimoniale. Nella colonna C va indicato il valore integrale (cioe' inclusa la parte ceduta) delle attivita' riportate nella colonna B.
In calce alla tavola occorre indicare gli eventuali strumenti derivati di copertura ceduti e non cancellati. Se rilevante, va fornito il dettaglio delle principali operazioni (es. pronti contro termine passivi).

C.2.2. Passivita' finanziarie a fronte di attivita' cedute non cancellate
Figura nella presente tavola il valore di bilancio delle passivita' finanziarie iscritte a seguito di cessioni di attivita' finanziarie non cancellate (interamente o parzialmente) dall'attivo dello stato patrimoniale.
D. Modelli per la misurazione del rischio di credito

Nel caso di utilizzo di modelli interni di portafoglio per la misurazione dell'esposizione al rischio di credito occorre, fra l'altro, indicare il confronto tra le perdite risultanti dal modello e le perdite effettive ed illustrare i risultati degli eventuali test di stress.
SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO

2.1 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (attivi e passivi) rientranti nel "portafoglio di negoziazione di vigilanza", come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). Di conseguenza, sono escluse eventuali operazioni allocate in bilancio nel portafoglio di negoziazione (ad esempio, crediti o derivati scorporati da attivita' o passivita' valutate al costo ammortizzato, titoli emessi), ma non rientranti nell'anzidetta definizione di vigilanza. Queste operazioni sono comprese nell'informativa relativa al "portafoglio bancario".
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali
Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
- descrizione delle principali fonti del rischio di tasso di interesse nonche' degli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente, se rilevanti;
- sintetica illustrazione degli obiettivi e delle strategie sottostanti all'attivita' di negoziazione e di come essi interagiscono con gli obiettivi e le strategie riferiti alla complessiva operativita' della banca. Tale illustrazione deve includere il ruolo svolto dalla banca nell'attivita' di negoziazione ("market maker", arbitraggista, attivita' in proprio, ecc.), le principali caratteristiche, se di importo rilevante, dei prodotti finanziari innovativi o complessi negoziati, le politiche sottostanti all'attivita' in derivati finanziari specificando se si ricorre maggiormente a derivati quotati o non quotati;
- nel caso di modifiche significative nella condotta dell'attivita' di negoziazione occorre descrivere i cambiamenti intervenuti e le relative motivazioni.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse.
Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
1) sintetica descrizione dei processi interni di controllo e gestione del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa, esistenza di limiti all'assunzione dei rischi, ecc.) nonche' degli eventuali cambiamenti significativi intervenuti rispetto al precedente esercizio;
2) illustrazione delle metodologie utilizzate per l'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse (principali caratteristiche), dei metodi di valutazione dei risultati conseguiti nonche' dei cambiamenti, se rilevanti, intervenuti nell'esposizione al rischio rispetto al precedente esercizio. In particolare, nel caso di utilizzo di modelli interni occorre illustrare:
- le principali assunzioni e i parametri sottostanti (modello utilizzato, attivita' coperte dal modello, modalita' di trattamento delle opzioni, periodo di detenzione, periodo di osservazione, intervallo di confidenza);
- le metodologie utilizzate per aggregare i vari profili di rischio;
- le assunzioni sottostanti alle correlazioni tra fattori di rischio;
- le politiche e le procedure interne di verifica a posteriori dei risultati del modello con quelli reali (c.d. "back testing");
- le politiche e le procedure interne di analisi di scenario (c.d. "stress testing").
Va dichiarato se i modelli interni sono utilizzati o meno nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, con indicazione dei portafogli interessati.
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie per cassa e dei derivati finanziari
La presente tavola puo' non essere redatta se nella nota integrativa viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni.
La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati finanziari deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento. Questa corrisponde all'intervallo temporale mancante tra la data di riferimento del bilancio e la prima successiva data di revisione del rendimento dell'operazione. In particolare, per i rapporti a tasso fisso tale durata residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tenere conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali).
La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola.
Le attivita' e le passivita' per cassa vanno indicate al fair value determinato in base al "corso secco". Per i titoli "zero coupon" ovvero "one coupon" occorre indicare anche i ratei d'interesse maturati sino alla data di rilevazione. Per i contratti derivati senza titolo sottostante si puo' fare riferimento al valore nozionale. Le opzioni vanno rilevate in base al "delta equivalent value".
Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.
Nella sottovoce "derivati finanziari" non devono essere rilevati i contratti derivati interni. Vanno invece inclusi anche i derivati su tassi d'interesse e su valute incorporati in altri strumenti finanziari (es. "IRS" incluso nel "TROR", "cap", "floor").
Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.
Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore.
I contratti di "interest rate swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti (12).
I derivati finanziari sono rilevati come combinazione di un'attivita' e di una passivita' a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata). Le corrispondenti posizioni vanno classificate per vita residua in base ai seguenti criteri:
- i derivati finanziari in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli "interest rate swaps") corrispondono alla combinazione di un'attivita' (o passivita) a tasso fisso e di una passivita' (o attivita) a tasso indicizzato; conseguentemente, occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attivita' (o passivita) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (13) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passivita' (o attivita) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il primo successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi di uno swap riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella distribuzione per vita residua della pertinente valuta;
- per gli altri derivati finanziari (ad esempio, compravendite a termine, "forward rate agreements") occorre rilevare (secondo la posizione contrattuale assunta) una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (14);
- i derivati finanziari su valute sono equiparati alla combinazione di una posizione lunga sulla valuta da ricevere e una posizione corta sulla valuta da consegnare; tali posizioni sono attribuite alla fascia temporale nella quale cade la data di regolamento.
I rapporti che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a tasso fisso (indicizzato) e la facolta' di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi di interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso di interesse fisso contro quello indicizzato.
In calce alla tabella occorre descrivere l'effetto di variazioni dei tassi di interesse pari a +/- 100 punti base sul margine di intermediazione, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto nonche' i risultati delle analisi di scenario.

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
Nel caso di utilizzo di modelli interni basati sul valore a rischio (VaR) occorre fornire, fra l'altro, le seguenti informazioni:
- VaR di fine periodo, medio, minimo, massimo;
- distribuzione del VaR nell'esercizio;
- numero di giorni nei quali le perdite (effettive e/o teoriche) hanno superato il VaR, con relativo commento; va possibilmente fornito un grafico che metta a confronto VaR e risultati economici giornalieri.
Nel caso di utilizzo di modelli interni non basati sul VaR o di altre metodologie occorre fornire, fra l'altro, le seguenti informazioni:
- esposizione al rischio di fine periodo, media, minima, massima;
- risultati di "back testing".
Devono formare oggetto di descrizione gli effetti di una variazione dei tassi di interesse di +/- 100 punti base sul margine di intermediazione, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto nonche' i risultati delle analisi di scenario.

2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
Il portafoglio bancario e' costituito da tutti gli strumenti finanziari attivi e passivi non compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla sezione 2.1.
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
- descrizione delle principali fonti del rischio di tasso di interesse, distinguendo tra rischio di tasso di interesse da "fair value" e da "flussi finanziari" ("cash flow hedge");
- sintetica descrizione dei processi interni di gestione e controllo del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa, limiti all'assunzione dei rischi, frequenza dei controlli, ecc.) e degli eventuali cambiamenti rispetto al precedente esercizio, se rilevanti;
- sintetica illustrazione dei metodi di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse e delle procedure per la valutazione dei risultati conseguiti. Nel caso di utilizzo di modelli interni occorre fornire le medesime informazioni previste per l'attivita' di negoziazione. Va illustrato il trattamento delle opzioni di rimborso anticipato acquistate ed emesse.
B. Attivita' di copertura del fair value
Nella presente voce occorre descrivere:
- gli obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura del fair value, distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
- le tipologie di contratti derivati utilizzati per la copertura (incluso se quotati o non quotati) e natura del rischio coperto (solo rischio di tasso o anche spread), distinguendo tra coperture specifiche e generiche.
C. Attivita' di copertura dei flussi finanziari
Nella presente voce occorre descrivere:
- gli obiettivi e le strategie sottostanti alle operazioni di copertura dei flussi finanziari (incluse le transazioni future attese), distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
- le tipologie di contratti derivati utilizzati (incluso se quotati o non quotati) e la natura del rischio coperto, distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
- i periodi nei quali ci si attende che i flussi di cassa si manifestino e influenzino il conto economico;
- le transazioni future oggetto di copertura la cui manifestazione non e' piu' attesa.
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie
La presente tavola puo' non essere redatta se nella nota integrativa viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio bancario della banca, allora la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni.
La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati finanziari deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento, per la cui definizione si rinvia alla tavola 1 del portafoglio di negoziazione.
La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola.
Le operazioni per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad eccezione di quelle oggetto di copertura del "fair value" che vanno depurate delle relative plus/minusvalenze. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.
La ripartizione delle attivita' finanziarie valutate al costo ammortizzato nelle fasce di vita residua va operata attribuendo ai fondi svalutazione collettive una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attivita' nelle singole fasce di vita residua (15).
Il valore da attribuire ai derivati finanziari collegati a titoli di debito, a tassi di interesse o a valute e' il seguente: a) ai contratti di deposito e di finanziamento stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata l'importo da erogare o da ricevere; b) alle opzioni il "delta equivalent value"; c) agli altri contratti derivati con titolo sottostante il prezzo di regolamento delle operazioni stesse (16); d) agli altri contratti derivati senza titolo sottostante il valore nozionale.
I contratti di "interest rate swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti.
I derivati finanziari vanno rilevati in base al metodo della "doppia entrata" indicato nella sezione 2.1.
I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap".
I rapporti attivi e passivi che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a tasso fisso (indicizzato) e la facolta' di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi di interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso di interesse fisso contro quello indicizzato.
Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore (17). Il deposito di riserva obbligatoria nonche' i finanziamenti e titoli insoluti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".
Nella sottovoce "derivati finanziari" figurano anche i derivati di copertura del rischio di tasso di interesse ("cash flow hedge", "fair value hedge") delle operazioni del portafoglio bancario nonche' i derivati esposti al rischio di tasso d'interesse incorporati in altri strumenti finanziari. Non devono formare oggetto di rilevazione i contratti derivati interni.
In calce alla tavola occorre descrivere l'effetto di una variazione dei tassi di interesse pari a +/- 100 punti base sul margine di interesse, sul risultato di esercizio, sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario.

2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
Nel caso di utilizzo di modelli o di altre metodologie interni vanno fornite le medesime informazioni richieste per il portafoglio di negoziazione.
2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (titoli di capitale, O.I.C.R., contratti derivati su O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su metalli preziosi (diversi dall'oro), su merci, su altre attivita) rientranti nel "portafoglio di negoziazione di vigilanza" come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). Sono fornite le informazioni riguardanti le variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti.
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1).

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1).
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
In calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli O.I.C.R. in funzione della natura delle attivita' sottostanti (obbligazionario, azionario, altri).

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione
La presente tavola puo' non essere redatta se nella nota integrativa viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di prezzo basata sui modelli interni o altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o altre metodologie.
Occorre indicare separatamente i Paesi dei primi 5 principali mercati di quotazione dei titoli di capitale ed indici azionari in portafoglio. I "restanti paesi" formano convenzionalmente un unico mercato di quotazione.
I titoli di capitale nonche' le compravendite non ancora regolate e i contratti derivati su titoli di capitale devono essere rilevati al fair value dei titoli stessi. I contratti derivati su indici azionari devono essere rilevati al valore nozionale. Le opzioni vanno rilevate in base al "delta equivalent value". Non devono formare oggetto di rilevazione i contratti derivati interni.
Per i derivati finanziari su titoli di capitale si deve tener conto soltanto delle posizioni lunghe o corte riferite al titolo sottostante. Ad esempio, nel caso di acquisto a termine di un'azione occorre rilevare unicamente la posizione lunga nell'azione sottostante ed escludere quella corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto.
La negoziazione di un "equity swap" in cui un ente riceve un ammontare basato sulla variazione di una azione (o indice azionario) "X" e paga un ammontare basato sulla variazione di una azione (o indice azionario) "Y" equivale alla combinazione di una posizione lunga nell'azione (o nell'indice azionario) "X" e di una posizione corta nell'azione (o nell'indice azionario) "Y".
L'acquisto di un'opzione "call" e la vendita (emissione) di un'opzione "put" sono equiparati a posizioni lunghe sul titolo cui fanno riferimento. La vendita (emissione) di un'opzione "call" e l'acquisto di un'opzione "put" sono equiparati a posizioni corte sul titolo cui fanno riferimento. I warrants in portafoglio sono trattati alla stessa stregua delle opzioni "call".
In calce alla tavola occorre descrivere l'effetto di una variazione dei prezzi dei titoli di capitale e degli indici azionari sul margine di intermediazione, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario.

3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1), ad eccezione degli effetti sul margine d'interesse che vanno invece riferiti al margine di intermediazione.
2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario

Ai fini della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (titoli di capitale, O.I.C.R., contratti derivati su O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su metalli preziosi (diversi dall'oro), su merci, su altre attivita) diversi dai quelli inclusi nella corrispondente informativa relativa al portafoglio di negoziazione (sezione 2.3). Sono fornite le informazioni riguardanti le variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti.
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2).

B. Attivita' di copertura del rischio di prezzo
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2).
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I. C.R.
In calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli O.I.C.R. in funzione della natura delle attivita' sottostanti (obbligazionario, azionario, altri).

2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il " rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2).
2.5 - Rischio di cambio

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente profilo di rischio tutte le attivita' e le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio") in valuta, ivi incluse le operazioni in curo indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni sull'oro.
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2), nonche' la descrizione del ruolo svolto dal gruppo nell'operativita' in valuta. Occorre anche dichiarare se il modello interno basato sul VaR e' utilizzato nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

B. Attivita' di copertura del rischio di cambio
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2), distinguendo tra copertura del patrimonio netto di un'entita' estera e copertura di altre attivita' e passivita'.
Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attivita', delle passivita' e dei derivati
Le valute indicate nelle colonne hanno carattere meramente indicativo; la tabella va prodotta fornendo il dettaglio delle prime 5 principali valute.
Le attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute vanno scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.
Nella voce "attivita' finanziarie" le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza figurano soltanto se coperte dal rischio di cambio.
Nella voce "altre attivita'" vanno incluse le attivita' materiali valutate al fair value nonche' quelle valutate al costo coperte dal rischio di cambio.
I derivati finanziari su merci vanno rilevati limitatamente alle posizioni (lunghe o corte) in valuta relative al regolamento delle operazioni.
Sono escluse dalla rilevazione le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo.
In calce alla tavola occorre descrivere l'effetto di variazioni dei tassi di cambio sul margine di intermediazione, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario. Tali effetti non vanno descritti qualora siano forniti nel successivo paragrafo 2 "Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'".

2. Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2).
2.6 - Gli strumenti finanziari derivati.

A. Derivati finanziari

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi
Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
Per i derivati che comportano o possano comportare lo scambio di capitali (titoli o altre attivita) va indicato il prezzo di regolamento dei contratti stessi (18). I derivati con attivita' sottostanti denominate in valuta e quelli su tassi di cambio vanno valorizzati al cambio corrente a pronti. Dalla sottovoce "contratti a termine" sono esclusi gli acquisti e le vendite c.d. "regular way" rilevati in bilancio sulla base della data di contrattazione.
Il valore nozionale medio va calcolato come media semplice dei valori nozionali giornalieri.
I contratti di "interest rate swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti.
Con riferimento alla colonna "altri valori" va indicata, se rilevante, la tipologia dei sottostanti.
Relativamente alla sottovoce "altri contratti derivati" va fornito il dettaglio, se rilevante, dei contratti derivati che la compongono.
In calce alla tabella va fornito, se rilevante, il dettaglio dei contratti derivati incorporati in strumenti finanziari di negoziazione.

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi A.2.1 Di copertura
Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari di copertura inclusi nel portafoglio bancario. Le opzioni emesse dalla banca formano oggetto di rilevazione soltanto se a copertura di opzioni acquistate.
Si applicano i criteri di rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

A.2.2 Altri derivati
Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari rilevati in bilancio nel portafoglio di negoziazione, ma non rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
Si applicano i criteri di rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nei rischi del portafoglio di negoziazione.

A.3 Derivati finanziari: acquisti e vendite dei sottostanti
Ai fini della compilazione della presente tavola i contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la banca, rispettivamente, l'acquisto o la vendita del tasso fisso (19).
I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su "tassi di cambio e oro".
Si applicano i criteri di rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nei rischi del portafoglio di negoziazione di vigilanza.
Le opzioni "cap" acquistate e quelle "floor" emesse vanno rilevate tra le "vendite"; viceversa, le opzioni "cap" emesse e quelle ` floor" acquistate vanno rilevate tra gli "acquisti".
Sono esclusi dalla rilevazione i contratti derivati che prevedono lo scambio di due tassi di interesse indicizzati ("basir swap"), indici azionari e indici reali.

A.4 Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo - rischio di controparte

A.5 Derivati finanziari "over the counter ": fair value negativo - rischio di finanziario
Formano oggetto di rilevazione nella presenti tabelle i derivati finanziari segnalati nelle precedenti sezioni A.1 e A.2 esposti al rischio di controparte o al rischio finanziario.
I comparti economici di appartenenza delle controparti devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
Il "fair value compensato" e 1"`esposizione futura" vanno calcolati secondo le regole valide a fini di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
Nella colonna "lordo non compensato" figura il fair value positivo o negativo dei contratti derivati che non formano oggetto di accordi di compensazione.
Nella colonna "lordo compensato" figura il fair value positivo o negativo dei contratti derivati che formano oggetto di accordi di compensazione "mista", cioe' tra derivati con sottostanti differenti (es. tasso di interesse e tasso di cambio).
Nella colonna "Sottostanti differenti - compensato" figura il valore netto positivo o negativo dei contratti derivati che formano oggetto di accordi di compensazione mista.
Ove gli accordi di compensazione riguardino soltanto contratti derivati aventi il medesimo sottostante (es. titoli di debito e tassi di interesse), il relativo valore netto va rilevato convenzionalmente nella colonna "lordo non compensato". In calce alla tabella va indicato il valore lordo di tali operazioni.
L"'esposizione futura" dei contratti derivati che non hanno formato oggetto di accordi di compensazione ovvero hanno formato oggetto di accordi di compensazione omogenea (cioe' con il medesimo sottostante) va rilevata in corrispondenza dei pertinenti sottostanti. Viceversa l'esposizione futura dei contratti derivati che hanno formato oggetto di compensazione "mista" va rilevata nella tabella A.4 oppure A.5, a seconda che il valore compensato sia, rispettivamente, positivo o negativo.

A.6 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali
Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella la vita residua degli strumenti derivati finanziari determinata facendo riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi.
Nel caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile la vita residua va calcolata con riferimento a ciascuno dei singoli IRS nei quali possono essere scomposti.
Sono inclusi gli "interest rate swap" impliciti nei "TROR".
B. Derivati creditizi
Ai fini della compilazione delle presenti tabelle nei derivati creditizi rientranti nel portafoglio di "negoziazione di vigilanza" figurano quelli rientranti a fini di vigilanza nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia), mentre i restanti derivati creditizi vanno inclusi nelle "altre operazioni".

B.1 Derivati creditizi: valori nozionali
Il valore nozionale medio va calcolato come media semplice dei valori nozionali giornalieri.
Nelle voci 1.1 e 2.1 "con scambio di capitali" figurano i derivati su crediti che prevedono la consegna della "reference obligation" ("phisical delivery").

B.2 Derivati creditizi: fair value positivo - rischio di controparte

B.3 Derivati creditizi.fair value negativo - rischio finanziario
I comparti economici di appartenenza delle controparti devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
Nella colonna "esposizione futura" figurano i valori calcolati secondo le regole valide a fini di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
Nella voce "altre operazioni - acquisti di protezione" vanno inclusi i derivati creditizi di copertura rinetranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39.
Non e' richiesto il fair value negativo relativo a derivati creditizi nei quali la banca assume la posizione di venditrice di protezione ("protection seller"), in quanto l'esposizione massima di tali derivati e' rilevata nella sezione rischio di credito.

B.4 Vita residua dei contratti derivati su crediti: valori nozionali
Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella la vita residua degli strumenti derivati su crediti determinata facendo riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi.
La "reference obligation" e' "qualificata" o "non qualificata" a seconda che sia o meno uno strumento qualificato, come definito dalla normativa di vigilanza sui rischi di mercato relativa al rischio specifico. Questo criterio si applica a prescindere dalla forma tecnica della "reference obligation".
SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITA'
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidita'
Nella presente voce occorre descrivere le principali fonti di manifestazione del rischio di liquidita', le politiche di gestione e la struttura organizzativa preposta al controllo di tale rischio, nonche' i sistemi interni di misurazione e controllo del rischio di liquidita'.
Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attivita' e passivita' finanziarie
La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati finanziari con scambio di capitale deve essere effettuata, sia per le operazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso indicizzato, in base alla durata residua contrattuale. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tenere conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali).
La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola.
Le colonne "da oltre 1 anno fino a 5 anni" e "oltre 5 anni" mirano ad avere un quadro completo della distribuzione delle attivita', passivita' e derivati finanziari per durata residua contrattuale.
Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate e il valore da considerare e' quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale. Le altre operazioni per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad eccezione di quelle valutate al costo ammortizzato oggetto di copertura dal "fair value" che vanno depurate delle relative plus/minusvalenze.
Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.
Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore (20).
Le operazioni "fuori bilancio" vanno rilevate in base al metodo della "doppia entrata" indicato nella sezione 2.1 "rischio di tasso di interesse portafoglio di negoziazione".
Le opzioni figurano in base al "delta equivalent value".
Nella voce impegni irrevocabile a erogare fondi figurano anche gli impegni sottostanti a derivanti su crediti in cui la banca e venditrice di protezione (protection seller) nonche' i depositi e i finanziamenti da effettuare.

2. Distribuzione settoriale delle passivita' da effetuare.
La distribuzione delle passivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei creditori deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica edito dalla banca d'Italia.

3. Distribuzione territoriale delle passivita' finanziarie.
Se la componente estera non e' rilevante la tavola deve essere modificata aprendo la colonna Italia nelle quattro sottocolonne Nord Ovest, Nord Est, Centro Suid, Isole; la componente estera invece deve essere aggregata nell'unica colonna Resto del mondo.
Sezione 4 - Rischio operativo
Informazioni di natura qualitativa.

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Nella presente voce occorre descrivere le principali fonti di manifestazione e la natura del rischio operativo, nonche' la struttura organizzativa proposta al controllo di tale rischio. Va anche fornita una descrizione delle pendenze legali rilevanti con indicazione delle possibili perdite. Occorre inoltre descrivere i sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo, nonche' le valutazioni della performance di gestione.
Informazioni di natura quantitativa

Formano oggetto di rilevazione le informazioni di natura quantitativa concernenti il rischio operativo. Occorre distinguere tra le principali fonti di manifestazioni del rischio operativo.

--------------------
(1) Comprese le attivita' e le passivita' finanziarie di
negoziazione eventualmente incluse, ai fini del bilancio,
in un gruppo di attivita' e passivita' in corso di
dismissione.
(2) Comprese le attivita' e le passivita' finanziarie,
diverse da quelle di negoziazione, eventualmente incluse,
ai fini del bilancio, nelle "singole attivita'" e nei
gruppi di attivita' e passivita' in corso di dismissione.
(3) Tale utilizzo, pertanto, non e' espressione da parte
della Banca d'Italia di alcun giudizio di merito o
preferenza sulle agenzie di rating.
(4) Tali banche devono fornire le informazioni richieste
indipendentemente dal fatto che esse detengano posizioni
(in bilancio e "fuori bilancio") nei confronti delle
cartolarizzazioni.
(5) Mutui ipotecari su immobili residenziali e non
residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.
(6) Sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate,
esposizioni scadute, esposizioni in bonis.
(7) Italia (Nord-Ovest; Nord-Est; Centro; Sud e Isole),
altri Paesi europei (Paesi U.E.; Paesi non U.E.), America,
Resto del mondo.
(8) Stati, altri enti pubblici, banche, societa'
finanziarie, assicurazioni, imprese non finanziarie, altri
soggetti.
(9) Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi
attivita' per 1000 di cui 600 proprie e 400 di terzi e la
banca abbia in portafoglio titoli "junior" per 100, esso
indica 60 nella voce A relativa alle attivita' sottostanti
proprie e 40 nella voce B relativa alle attivita'
sottostanti di terzi.
(10) A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di
un'operazione di cartolarizzazione di attivita' di terzi
pari a 1000, di cui 500 sofferenze e 500 crediti in bonis,
vengano emessi titoli "senior" per 400, "mezzanine" per 500
e "junior" per 100 e che la banca abbia in portafoglio
titoli "senior" per 200 e "mezzanine" per 100. In tal caso
i crediti in bonis sono imputati fino a 400 alle
esposizioni "senior" e, per il residuo 100, ai "mezzanine";
le differenze sono imputate per 400 ai "mezzanine" e per il
residuo 100 ai "junior". Partendo da questa allocazione, la
banca deve indicare 200, in corrispondenza della voce B.2
"attivita' sottostanti di terzi - altre attivita'" e della
colonna "esposizioni per cassa - senior", 20 (0,2 * 100,
dove 0,2 e' pari al rapporto tra il residuo credito in
bonis di 100 e il totale dei titoli "mezzanine" 500) in
corrispondenza della voce B.2 "attivita' sottostanti di
terzi - altre attivita'" e della colonna "esposizioni per
cassa - mezzanine" e 80 in corrispondenza della voce B.1
"attivita' sottostanti di terzi - attivita' deteriorate " e
della colonna "esposizioni per cassa - mezzanine".
(11) Si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione
tradizionale "multi-originator", realizzata dalle banche X
e Y nella quale:
1. sia stato ceduto ad una societa' veicolo al prezzo di
200 un portafoglio di attivita' finanziarie - costituito
per l'80% da attivita' della banca X e per il 20% da
attivita' della banca Y - composto da sofferenze per 100,
incagli per 80, altre attivita' per 20;
2. la societa' veicolo abbia emesso titoli "senior" per
130, "mezzanine" per 50 e "junior" per 20;
3. i titoli "junior" siano stati sottoscritti per 10 dalla
banca X e per 10 dalla banca Y, corrispondenti ciascuno a
una quota pari al 50% (10/20) del totale dei titoli
"junior" riferiti alla medesima cartolarizzazione; la quota
dei titoli "junior" detenuti dalle banche resta sempre pari
a quella iniziale (nell'esempio, 50%);
4. le attivita' cedute sono state cancellate dai bilanci
della banca X e Y.
In questo caso, la banca X nel redigere il bilancio,
rileva: 40 (100*80%*50%) nella sottovoce A.1.1, 10
(100*20%*50%) nella sottovoce B.1, 32 (80*80%*50%) nella
sottovoce A.1.2, 8 (80*20%*50%) nella sottovoce B.2, 8
(20*80%*50%) nella sottovoce A.1.5 e 2 (20*20%*50%) nella
sottovoce B.5.
(12) Si ipotizzi un "amortizing swap" avente le seguenti
caratteristiche contrattuali: a) data di negoziazione 2
gennaio anno T; b) prima data di revisione del tasso
indicizzato 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni
anno il 2 gennaio; c) liquidazione differenziale ogni anno
alla data del 31 dicembre; d) data di scadenza 2 gennaio
anno T+4; e) valore nozionale 1° anno 500 Euro, 2° anno 440
Euro, 3° anno 360 Euro, 4° anno 260 Euro. Detto IRS va
convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione
dei seguenti 4 contratti IRS del tipo "plain vanilla": 1)
il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le
altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto
IRS originario; 2) il secondo IRS ha un capitale nozionale
di 100 Euro (360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le
altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto
IRS originario; 3) il terzo IRS ha un capitale nozionale di
80 Euro (440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre
condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS
originario; 3) il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60
Euro (500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre
condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS
originario.
(13) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del
contratto.
(14) Durata residua dello strumento finanziario sottostante
per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di
regolamento piu' tempo di durata dello strumento
finanziario sottostante o del periodo di riferimento del
contratto per i F.R.A. e per i contratti derivati con
titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures
negoziati sul MIF). Ad esempio, nel caso di vendita a 3
mesi di un titolo a tasso fisso che abbia vita residua 12
mesi, occorre procedere nel seguente modo: a) nella voce
3.1 "derivati finanziari - con titolo sottostante - altri -
posizioni lunghe" va registrato, in corrispondenza della
fascia "fino a 3 mesi", l'impegno a cedere il titolo a
termine (attivita' con durata residua 3 mesi); b) nella
voce 3.1 "derivati finanziari - con titolo sottostante -
altri - posizioni corte" va registrato, in corrispondenza
della fascia "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", il titolo
oggetto della cessione a termine (passivita' con durata
residua 12 mesi).
(15) Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A
abbia: 1) attivita' per 10.000 di cui 1.000 con vita
residua "fino a 3 mesi", 3.000 "da oltre 6 mesi fino a 1
anno", 4.000 "da oltre 1 anno fino a 5 anni", 2.000 "da
oltre 5 anni fino a 10 anni"; 2) fondo svalutazioni
collettive per 200. In tale situazione la banca A segnala:
a) 980 [1.000 - (1.000/10.000*200)] nella fascia "fino a 3
mesi"; b) 2.940 [3.000 - (3.000/10.000*200)] nella fascia
"da oltre 6 mesi fino a 1 anno"; 3) 3.920 [4.000 -
(4.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 1 anno fino a 5
anni"; 4) 1.960 [2.000 - (2.000/10.000*200)] nella fascia
"da oltre 5 anni fino a 10 anni".
(16) La posizione relativa al tasso fisso ha una durata
pari a quella dell'operazione principale, mentre la
posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari
a quella di scadenza dell'opzione piu' il tempo mancante
alla piu' vicina data di revisione del rendimento.
(17) Nello scaglione "a vista" della voce "titoli in
circolazione" vanno ricompresi anche i titoli che alla data
di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non
ancora rimborsati.
(18) Per i contratti derivati trattati in mercati
organizzati che prevedono la liquidazione giornaliera dei
margini di variazione, il valore da attribuire e' pari
convenzionalmente al valore nominale del capitale di
riferimento.
(19) In conformita' di tale criterio, nel caso di
negoziazione di un forward rate agreement" e' acquirente la
parte che alla data di liquidazione del contratto ricevera'
il differenziale quando il tasso fisso e' superiore al
tasso corrente, mentre paghera' quando il tasso fisso e'
inferiore al tasso corrente. Viceversa, si qualifica come
venditrice la parte che alla data di liquidazione del
contratto ricevera' il differenziale quando il tasso fisso
e' inferiore al tasso corrente, mentre paghera' quando il
tasso fisso e' superiore al tasso corrente.
(20) Nello scaglione "a vista" della voce "titoli di debito
in circolazione" vanno ricompresi anche i titoli che alla
data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non
ancora rimborsati.
Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL'IMPRESA
Informazioni di natura qualitativa
Nella presente voce occorre illustrare gli obiettivi perseguiti nonche' le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio. Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione di patrimonio utilizzata dalla banca; b) la natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e come del loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio; c) le modalita' con cui la banca persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio.

Informazioni di natura quantitativa
SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

2.1 - Patrimonio di vigilanza
Informazioni di natura qualitativa

1. Patrimonio di base
In questa voce va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali degli strumenti che entrano nel calcolo del patrimonio di base.
Inoltre, per ciascuno strumento innovativo di capitale classificato nel patrimonio di base occorre fornire le seguenti informazioni:
a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la durata o se trattasi di uno strumento perpetuo;
b) l'esistenza di eventuali clausole di rimborso anticipato e la relativa data di esercizio;
c) le condizioni di subordinazione, l'esistenza di condizioni che consentano la conversione dello strumento innovativo in capitale della banca e le condizioni previste per tale conversione;
d) l'esistenza di clausole di "step up" e il loro contenuto;
e) le caratteristiche di non cumulabilita' degli interessi;
f) la possibilita' di non corresponsione degli interessi;
g) l'esistenza e il contenuto di eventuali "frigger events";
h) l'utilizzo di una societa' veicolo controllata per la raccolta di fondi nonche' una sintesi delle principali clausole contenute nei contratti che determinano il trasferimento delle somme raccolte dalla societa' emittente alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione (cd. contratti di "on lending").
2. Patrimonio supplementare
3. Patrimonio di terzo livello

In questa voce va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali degli strumenti che entrano nel calcolo del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
Inoltre, con riferimento a ciascun strumento ibrido di patrimonializzazione e a ciascuna passivita' subordinata - il cui importo a fine esercizio eccede il 10% dell'importo complessivo, rispettivamente, degli strumenti ibridi e delle passivita' subordinate - devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) l'importo e la valuta di denominazione, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se trattasi di un prestito perpetuo;
b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato e la relativa data di esercizio;
c) le condizioni di subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione delle passivita' in esame in capitale o in altro tipo di passivita' e le condizioni previste per tale conversione;
d) l'esistenza di clausole di "step up" ed il loro contenuto;
e) l'esistenza di clausole di "lock in" ed il loro contenuto;
f) l'esistenza di clausole di sospensione del diritto alla remunerazione;
g) l'esistenza ed il contenuto di eventuali "trigger events".
Per tutti gli altri strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate occorre illustrare sinteticamente le principali condizioni contrattuali.
Informazioni di natura quantitativa

Figura nella presente voce l'ammontare del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti che corrispondono a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza, salvo differenze non rilevanti connesse con la diversita' tra la tempistica dell'iter di approvazione del bilancio e la data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre.
2.2 - Adeguatezza patrimoniale
Informazioni di natura qualitativa

Occorre fornire una sintetica descrizione dell'approccio che la banca adotta per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza a sostegno delle attivita' correnti e prospettiche.
Informazioni di natura quantitativa

Figura nella presente voce l'ammontare delle attivita' di rischio e dei requisiti prudenziali che corrisponde a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza, salvo differenze non rilevanti connesse con la diversita' tra la tempistica dell'iter di approvazione del bilancio e la data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre. Sono anche indicati i rapporti fra il patrimonio di base e il patrimonio di vigilanza, da un lato, e le attivita' di rischio ponderate come di seguito definite, dall'altro.
Nel caso di utilizzo sia di modelli interni sia della metodologia standard, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, in calce alla tabella occorre specificare i rispettivi portafogli interessati.
Nella voce B.2.1 "rischi di mercato - metodologia standard - altri rischi" sono inclusi anche i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento e controparte.
Le voci relative ai rischi di mercato sono indicate al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura di tali rischi.
Nelle voci C.1, C.2 e C.3 l'ammontare delle attivita' di rischio ponderate e' determinato come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali (voce B.4) e il reciproco del coefficiente minimo obbligatorio per i rischi di credito.
Parte G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA
SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO

1.1 Operazioni di aggregazione
Nella presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 66.a, 67.a.b.c, 68, 70.

1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione

1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento
Nella presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 74, 76, 77.

1.2.2 Altre
Nella presente voce vanno fornite le informazioni richieste dall'IFRS3, paragrafi 67, lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69, 72, 73,77.
SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
L'impossibilita' di fornire le informazioni concernenti le operazioni di aggregazione realizzate dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, va motivata.

2.1 Operazioni di aggregazione
Nella presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafo 71.
Parte H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti
Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafo 16.

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nonche' eventuali altre informazioni sui rapporti con parti correlate richieste da altri IFRS.
Parte I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
Nella presente sezione sono fornite informazioni sugli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2) che nello stato patrimoniale del bilancio sono rilevati fra le "altre passivita'" o fra le "riserve" (voce 160 del passivo).
Informazioni di natura qualitativa

1. Descrizione degli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 44, 45, lettere a) e b), e 46.
Informazioni di natura quantitativa

2. Altre informazioni
Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 45, lettere c), d), 50, 51 e 52.
Paragrafo 7 - La relazione sulla gestione

7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il bilancio dell'impresa e' corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa, sull'andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato nonche' sui principali rischi e incertezze che l'impresa affronta.
Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
Dalla relazione devono anche risultare:
a) l'evoluzione prevedibile della gestione;
b) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
c) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona;
d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole;
e) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;
f) gli indicatori fondamentali dell'operativita' dell'impresa nonche' informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
g) eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa (parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura") sugli obiettivi e sulle politiche dell'impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidita' e rischio di variazione dei flussi finanziari);
h) i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditivita', inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l'impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonche' le politiche d'investimento adottate dall'impresa per mantenere e migliorare i risultati economici, inclusa la politica di distribuzione degli utili.
Ove opportuno occorre indicare i riferimenti agli importi riportati negli schemi del bilancio nonche' eventuali ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

IL BILANCIO BANCARIO
Capitolo 3 - Il bilancio consolidato

IL BILANCIO BANCARIO

Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
Paragrafo 1 - Disposizioni generali
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.
Il bilancio consolidato e' redatto in migliaia di euro(1). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (inclusi le "garanzie" e gli "impegni" di cui alla Parte B, "Altre informazioni", tabella 1 della nota integrativa consolidata) pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro(2).

IL BILANCIO BANCARIO

Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
Paragrafo 2 - Lo stato patrimoniale consolidato
2. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale consolidato.

2.1 Attivo

100. Partecipazioni
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
La presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. Essa va compilata applicando i principi contabili internazionali e le disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".

2.2 Passivo

210. Patrimonio di pertinenza di terzi
Nella presente voce figura la frazione, calcolata in base agli "equity ratios", del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di pertinenza dei soci di minoranza. Tale importo e' calcolato al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.

Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
Paragrafo 3 - Il conto economico consolidato
3. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

150. Premi netti
La presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. Essa va compilata applicando i principi contabili internazionali e le disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
La presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. Essa va compilata applicando i principi contabili internazionali e le disposizioni emanate dall'Isvap (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".

180. Spese amministrative
Nella sottovoce b) "altre spese amministrative" figurano, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione riferiti ad imprese diverse da quelle di assicurazione incluse nel consolidamento, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
Nella presente voce figura il saldo tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in societa' associate o controllate congiuntamente valutate al patrimonio netto.
I dividenti percepiti su tali partecipazioni non entrano nella determinazione della presente voce, ma figurano come variazione negativa della voce 100 "Partecipazioni" dell'attivo, da indicare nella tabella 10.3 della sezione 10 della nota integrativa dello stato patrimoniale.

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Nella presente voce deve figurare la frazione, calcolata in base agli "equity ratios", del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote dei soci di minoranza.

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
Nella presente voce e' indicata la quota del risultato economico consolidato di pertinenza della capogruppo in base agli "equity ratios".

Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
Paragrafo 4 - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
4. IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Nelle colonne "dividendi e altre destinazioni" e "distribuzione straordinaria dividendi" si rilevano solo le distribuzioni a soggetti esterni al gruppo.
Nella sottovoce "azioni proprie - delle controllate" vanno incluse le azioni (o quote) delle societa' controllate acquistate dalle medesime societa', per la quota imputabile al gruppo e ai terzi in base agli equity ratios.

Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
Paragrafo 5 - n rendiconto finanziario consolidato
5. IL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

A) Metodo diretto
Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e i sinistri pagati, al netto degli importi eventualmente recuperati dai riassicuratori e degli altri recuperi, nonche' gli altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati.
Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e "acquisti di societa' controllate e di rami d'azienda" il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di vendite o acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.

B) Metodo indiretto
Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e i sinistri pagati, al netto degli importi eventualmente recuperati dai riassicuratori e degli altri recuperi, nonche' gli altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati.
Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e "acquisti di societa' controllate e di rami d'azienda" il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di acquisti o vendite deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.

Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
Paragrafo 6 - La nota integrativa consolidata
6. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

6.1 Premessa
La nota integrativa e' redatta in migliaia di euro (3). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (incluse le "garanzie e impegni" di cui alla parte B, "Altre informazioni", tabella 1) pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (4).
Parte A - POLITICHE CONTABILI

A.1 - Parte generale
Sezione 3 - Area e metodi di consolidamento
In questa sezione vanno illustrati l'area e i metodi di consolidamento.
Le variazioni relative alla configurazione del gruppo derivanti da operazioni di aggregazione di imprese o rami di azienda sono illustrate nella parte G "operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda" della nota integrativa.

1. Partecipazioni in societa' controllate in via esclusiva e in modo congiunto
Nel presente elenco figurano le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (Punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2).
Per ciascuna impresa occorre indicare:
a) la denominazione e la sede;
b) il "tipo di rapporto";
c) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
d) se diversa da quella di cui alla precedente lettera c), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra quelli effettivi e quelli potenziali.
E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella presente voce.

2. Altre informazioni
In questa voce sono fornite eventuali altre informazioni rilevanti sulla configurazione del gruppo.
A.2 - Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico occorre illustrare i seguenti punti:
(a) criteri di iscrizione;
(b) criteri di classificazione;
(c) criteri di valutazione;
(d) criteri di cancellazione;
(e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Quando le tabelle previste nelle presenti istruzioni sono precedute dalle intestazioni "di pertinenza del gruppo bancario" e "di pertinenza delle imprese di assicurazione" occorre fornire due distinte tabelle, una riferita al gruppo bancario e una riferita all'insieme delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento.
In caso contrario, cioe' quando all'intestazione "di pertinenza delle imprese di assicurazione" non e' associata alcuna tabella, vanno fornite informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo bancario, con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
Impostazione analoga vale per le informazioni "di pertinenza di altre imprese" incluse nel consolidamento.
ATTIVO
Sezione 10 - Le partecipazioni
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 100.
La presente sezione contiene informazioni sulle partecipazioni in societa' sottoposte a influenza notevole e in societa' sottoposte a controllo congiunto alle quali la capogruppo applica il criterio del patrimonio netto.

10.1 Partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto (valutate al patrimonio netto) e in societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi
Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, il tipo di rapporto (influenza notevole o controllo congiunto), l'impresa partecipante, la quota di partecipazione nonche' la disponibilita' di voti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra voti effettivi e voti potenziali. La disponibilita' dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione.

10.2 Partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto e in societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili
Il fair value delle partecipazioni in societa' sottoposte ad influenza notevole va indicato solo per le societa' quotate.
Sezione 11 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 110.
Sezione 14 - Le attivita' fiscali e le passivita' fiscali

14.1 e 14.2 Attivita' per imposte anticipate e Passivita' per imposte differite: composizione
Nella presente sottosezione occorre illustrare, distintamente per i diversi comparti del gruppo (gruppo bancario, imprese di assicurazione, altre imprese), la composizione della voce "attivita' per imposte anticipate" e della voce "passivita' per imposte differite", distinguendo i diversi tipi d'imposta (nazionali e relativi ai paesi di insediamento delle filiali e filiazioni estere incluse nel consolidamento).
Sezione 16 - Altre attivita'
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 160.
Occorre distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
PASSIVO
Sezione 2 - Debiti verso clientela

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
Nella voce 7 "Altri debiti" confluiscono anche i debiti di funzionamento nonche' le polizze di capitalizzazione "unit linked" e "index linked" con rischio a carico dei clienti (quando hanno la natura di debiti) che non sono classificate come contratti assicurativi ai sensi dell'IFRS 4. La composizione delle attivita' nelle quali risultano investite le disponibilita' raccolte con l'emissione delle suddette polizze va indicata nelle "Altre informazioni" dello stato patrimoniale.
Sezione 3 - Titoli in circolazione

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
Nella voce "altri titoli" confluiscono le polizze "unit linked" e "index linked" con rischio a carico dei clienti (quando hanno la natura di titoli) che non sono classificate come contratti assicurativi ai sensi dell'IFRS 4. La composizione delle attivita' nelle quali risultano investite le disponibilita' raccolte con l'emissione delle suddette polizze va indicata nelle "Altre informazioni" dello stato patrimoniale.
Sezione 10 - Altre passivita'
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 100 del passivo. Occorre distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
Sezione 12 - Fondi per rischi ed oneri
Le informazioni di cui alle voci 12.3 e 12.4 vanno fornite distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
Sezione 15 - Patrimonio del gruppo

15.1 Patrimonio del gruppo
Nella sottovoce "azioni proprie - capogruppo" figurano, oltre alle azioni (o quote) proprie della capogruppo acquistate dalla medesima, anche quelle possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.
Nella sottovoce "azioni proprie - controllate" vanno incluse le azioni (o quote) delle societa' controllate acquistate dalle medesime societa', di pertinenza del gruppo in base agli equity ratios.
Sezione 16 - Patrimonio di pertinenza di terzi
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi". Ai fini della compilazione delle tavole riportate nella presente sezione si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite per la sezione "Patrimonio del gruppo".

16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione
La voce "capitale" e' al netto delle azioni (o quote) sottoscritte e non versate. Nella sottovoce "azioni proprie" figurano le azioni (o quote) delle imprese incluse nel consolidamento riacquistate dalle medesime imprese, per la quota imputabile ai terzi in base agli equity ratios.
In calce alla tabella va fornita la composizione del capitale per tipologia di azioni (azioni ordinarie, privilegiate ecc.), indicando separatamente le azioni emesse, quelle eventualmente non ancora liberate nonche' quelle che costituiscono il "capitale", fornendo separatamente l'importo delle azioni emesse e quello delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio nonche' l'importo delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.

Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Quando le tabelle previste nelle presenti istruzioni sono precedute dalle intestazioni "di pertinenza del gruppo bancario" e "di pertinenza delle imprese di assicurazione" occorre fornire due distinte tabelle, una riferita al gruppo bancario e una riferita all'insieme delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento.
In caso contrario, cioe' quando all'intestazione "di pertinenza delle imprese di assicurazione" non e' associata alcuna tabella, vanno fornite informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo bancario, con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
Impostazione analoga vale per le informazioni "di pertinenza di altre imprese" incluse nel consolidamento.
Sezione 9 - Premi netti
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 150. Sezione 10 - Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 160. Sezione 11 - Le spese amministrative
In calce alla voce 11.2 occorre fornire il numero medio dei dipendenti per categoria delle altre imprese incluse nel consolidamento, distinguendo tra imprese di assicurazione e altre imprese.
Le voci 11.3 e 11.4 vanno rilevate distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
Sezione 12 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
La voce 12.1 va segnalata distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
Sezione 15 - Gli altri oneri e proventi di gestione
Le voci 15.1 e 15.2 vanno segnalate distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
Sezione 16 - Utili (perdite) delle partecipazioni
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 240.
Nella voce "proventi: rivalutazioni" figura la quota dell'utile di esercizio delle societa' partecipate. Nella voce "oneri: svalutazioni" figura la quota della perdita di esercizio delle societa' partecipate.
Sezione 24 - Utile per azione
La presente sezione va compilata da tutti i gruppi, sia quotati sia non quotati.

Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE
La presente sezione va compilata da tutti i gruppi, sia quotati sia non quotati.

Parte E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Nelle Sezioni da 1 a 4 le informazioni sono fornite facendo riferimento unicamente al gruppo bancario, salvo i casi espressamente indicati in cui occorre considerare l'insieme completo delle imprese incluse nel consolidamento.
Nelle sezioni 5 e 6 sono fornite le informazioni riferite, rispettivamente, alle imprese di assicurazione e alle altre imprese incluse nel consolidamento.
SEZIONE 1 - RISCHI DEL GRUPPO BANCARIO

1. RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura quantitativa

A. Qualita' del credito

A.1. Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

A.1.1 Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)

A.1.2. Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)

A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
Le informazioni relative alle "altre imprese", se rilevanti, vanno fornite distinguendo tra imprese di assicurazione ed altre imprese incluse nel consolidamento.
C. Operazioni di cartolarizzazione e cessione delle attivita'

C.1 Operazioni di cartolarizzazione
Informazioni di natura quantitativa

C.1.7. Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo
La presente tavola va redatta dai gruppi bancari che svolgono attivita' di servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di terzi), indicando per ciascuna operazione l'intermediario che svolge tale attivita' e la societa' veicolo.

C.1.8. Societa' veicolo appartenenti al gruppo bancario
Nella presente voce occorre fornire distintamente per ciascuna societa' veicolo e per ogni operazione di cartolarizzazione una sintesi delle principali operazioni (tipologia delle attivita' oggetto di cartolarizzazione, "qualita'" delle stesse, "tranching" dei titoli emessi, ecc.) contenute nella nota integrativa (e nel relativo allegato) del bilancio delle societa' cessionarie e delle societa' emittenti i titoli previsti dalla legge 130/99.

2. RISCHI DI MERCATO

2.1 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie per cassa e derivati finanziari
La presente tavola puo' non essere redatta se viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione del gruppo, la tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie.
In quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di interesse non venga condotta su base consolidata, la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.

2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie
La presente tavola puo' non essere redatta se viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio bancario del gruppo, la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie.
In quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di interesse non venga condotta su base consolidata, la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio bancario. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio bancario del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.

2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza Informazioni di natura quantitativa

2. Portafoglio di negoziazione: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione.
La presente tavola puo' non essere redatta se viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di prezzo basata sui modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione del gruppo, la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie.
In quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di prezzo non sia condotta su base consolidata, la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.
SEZIONE 2 - RISCHI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

2.1 Rischi assicurativi
Informazioni di natura qualitativa
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'informativa richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere a), b).
Informazioni di natura quantitativa
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'informativa richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere c), d), e).

2.2 Rischi finanziari
Informazioni di natura qualitativa
In questa parte vanno fornite informazioni analoghe a quelle relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
Informazioni di natura quantitativa
In questa parte vanno fornite informazioni analoghe a quelle relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).

Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO CONSOLIDATO

A. Informazioni di natura qualitativa
Nella presente voce occorre illustrare gli obiettivi perseguiti nonche' le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio. Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione di patrimonio utilizzata dal gruppo o dalle sue componenti; b) le modalita' con cui il gruppo persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio; c) per le societa' sottoposte a requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori, la natura di detti requisiti e come del loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio.

B. Informazioni di natura quantitativa
SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA BANCARI

2.1 Ambito di applicazione della normativa
Nella presente voce occorre indicare:
- le differenze tra ambito di applicazione della normativa sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali ed ambito di applicazione della normativa di bilancio;
- l'esistenza di eventuali restrizioni o impedimenti al trasferimento di componenti di patrimonio fra societa' del gruppo.

Parte G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA
SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO

1.1 Operazioni di aggregazione
I valori della colonna "totale ricavi del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
I valori della colonna "utile/perdita netto del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
Se le informazioni precedenti non sono determinabili occorre fornire le motivazioni.

1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione

1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento
Figurano nella presente voce le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 74, 75, 76, 77.

1.2.2 Altre
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 67 lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69, 72, 73, 77.
SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Qualora non sia possibile fornire le informazioni concernenti le operazioni di aggregazione realizzate dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, occorre illustrarne le motivazioni.

2.1 Operazioni di aggregazione
Il valori della colonna "totale ricavi del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
I valori della colonna "utile/perdita netto del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
Se le informazioni precedenti non sono determinabili occorre fornire le motivazioni.

Paragrafo 7- La relazione sulla gestione consolidata

7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

Nella relazione consolidata sulla gestione:
a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 7 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) e e) del paragrafo suddetto;
c) e' incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati.

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(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a
500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni
maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti
dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere
ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
patrimoniale, tra gli "altri proventi/oneri di gestione"
per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati
contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo
da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a
500.000 curo ed elevando al milione superiore le frazioni
maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti
dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere
ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
patrimoniale, tra gli "altri proventi/oneri di gestione"
per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati
contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo
da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
(3) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a
500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni
maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci. La somma algebrica della differenza derivanti
dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere
ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
patrimoniale, tra gli "altri oneri/proventi di gestione"
per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati
contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo
da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
(4) A tal fine occorre procedere agli opportuni
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a
500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni
maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle
sottovoci. La somma algebrica della differenza derivanti
dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere
ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
patrimoniale, tra gli "altri oneri/proventi di gestione"
per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati
contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo
da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
Capitolo 4 - I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi

Capitolo 4. - I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI BANCHE DI ALTRI PAESI
Capitolo 4 - I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi Paragrafo 1 - Banche comunitarie
1. BANCHE COMUNITARIE
Le succursali italiane di banche costituite in altri Paesi della Comunita' Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.
I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
Paragrafo 2 - Banche extracomunitarie
2. BANCHE EXTRACOMUNITARIE
Alle succursali italiane di banche costituite in paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocita' basati sulla verifica della condizione di conformita' o di equivalenza dei bilanci delle banche medesime con la normativa contabile stabilita dalla direttiva n. 86/635/CE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1.
Le succursali italiane di banche costituite in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:
a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
b) informazioni supplementari riguardanti l'attivita' delle succursali stesse e consistenti in uno stato patrimoniale, in un conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nella presente circolare.
Paragrafo 3 - Modalita' di pubblicazione dei documenti
3. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI
I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.
Se la banca e' presente in Italia con due o piu' succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.
Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto 87/92" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni.

----> Vedere allegato da pag. 149 a pag. 251 <----

----> Vedere allegato da pag. 252 a pag. 360 <----

----> Vedere allegato da pag. 361 a pag. 460 <----

----> Vedere allegato da pag. 461 a pag. 511 <----
 
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