Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005
Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005. (Ordinanza n. 3484).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Considerato che i predetti eventi alluvionali hanno provocato lo straripamento di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprieta' pubblica e privata;
Considerato, altresi', che i summenzionati eventi calamitosi hanno interessato lo stesso territorio gia' colpito dagli eventi meteorici del 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre 2004;
Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate;
Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;
Ravvisata, quindi, la necessita' di provvedere all'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Viste le note del presidente della regione Campania rispettivamente del 30 dicembre 2004, 17 gennaio 2005, 19 maggio 2005 e 30 giugno 2005;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di Napoli sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, degli interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. I commissari delegati provvedono in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguate misure di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
c) all'erogazione di contributi per la riparazione e la ricostruzione di strutture destinate ad attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, i commissari delegati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. I commissari delegati, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela delta salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. I commissari delegati provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione da parte dei commissari delegati dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 
Art. 4.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza i commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato provvede altresi' alla liquidazione delle spese sostenute e debitamente documentate dal prefetto di Salerno nella fase di prima emergenza, nonche' ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 5.
1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 4, si provvede con le risorse finanziarie appositamente stanziate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.
2. La regione Campania e' autorizzata a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposite contabilita' speciali all'uopo istituite, intestate rispettivamente al presidente della regione Campania ed al sindaco di Napoli - commissari delegati con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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