Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 13 dicembre 2005
Disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero e per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere. (Deliberazione n. 269/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2005 Visti:
- la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
a) l'articolo 1, comma 3, lettera f), secondo cui fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi e' promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
b) l'articolo 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
- il decreto del Ministro delle Attivita' Produttive 13 dicembre 2005 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005), trasmesso all'Autorita' in data 13 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 29369, in pari data;
- il decreto del Ministro delle Attivita' Produttive 13 dicembre 2005 recante direttive alla societa' Acqurente Unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006, trasmesso all'Autorita' in data 13 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 29368, in pari data;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorita' 9 dicembre 2005, n. 257/05 recante parere della medesima Autorita' al Ministro delle Attivita' Produttive sullo schema di decreto circa le modalita' e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
- il documento per la consultazione dell'Autorita' pubblicato in data 11 marzo 2005 recante considerazioni in merito ai principali aspetti dello schema attuato in Italia per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2005, nonche' alcuni possibili orientamenti applicativi del regolamento n. 1228/2003 per gli anni successivi (di seguito: documento per la consultazione 11 marzo 2005);
- il documento per la consultazione dell'Autorita' pubblicato in data 3 agosto 2005 concernente procedure di assegnazione della capacita' di trasporto per gli scambi trasfrontalieri di energia elettrica per il 2006 indicante, in particolare, gli orientamenti e le valutazioni preliminari della medesima Autorita' con riferimento al contesto italiano circa l'attuazione, per l'anno 2006, delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n°1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 3 agosto 2005);
- le conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze (forum degli organismi di regolazione europei dell'energia elettrica);
- la lettera della Comunita' Europea - Direzione generale dell'energia e dei trasporti-trasmessa all'Autorita' in data 19 settembre 2005 in risposta al documento per la consultazione 3 agosto 2005, protocollo Autorita' n. 21910;
- la lettera dell'Autorita' alla Commission de Regulation de l'energie in data 30 novembre 2005 prot. n. AO/R05/4995 avente oggetto "Capacity reservation for the execution of French-Italian long-term supply contract" (di seguito: nota 30 novembre 2005);
- la decisione della Commission de regulation de l 'energie (autorita' di regolamentazione della Francia) in data 1 dicembre 2005 pubblicata sul sito internet del medesimo organismo in data 6 dicembre 2005, riguardante "[....] la mise en oeuvre des programmes de travail denommes "feuilles de route concernant les procedures d'allocation de capacites d'interconnexion en 2006 et la prise en compte de l'arret de la CJCE C-17/03 du 7.06.05. ".

Considerato che:
- il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
a) all'articolo 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' nazionali di regolazione;
b) all'articolo 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
c) all'articolo 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacita' di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilita' della capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita' di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe;
d) all'articolo 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
- nell'anno 2005, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, nonche' in aderenza alle determinazioni assunte dal Ministro delle Attivita' Produttive per quanto di competenza, l'Autorita' ha adottato, tra l'altro, disposizioni per:
a) la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione mediante un metodo di asta implicita basato sull'utilizzo del metodo di gestione delle congestioni nel mercato del giorno in uso per la gestione delle congestioni tra le zone del mercato elettrico nazionale;
b) l'assegnazione di diritti di importazione di energia elettrica sulla base di criteri di economicita', proporzionalita' delle quantita' richieste, e sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' di gradualita' di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti, in un'ottica evolutiva di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003;
- il metodo di assegnazione di cui alla lettera b) del precedente alinea e' stato attuato con riferimento al solo 50% della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e i Paesi ad essa confinanti, una volta dedotta la capacita' di trasporto necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di seguito: contratti pluriennali);
- in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di diritti di importazione, la medesima e' stata attuata tramite l'assegnazione di strumenti di copertura dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere su ciascuna frontiera elettrica (di seguito: coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo)
- nel documento per la consultazione 3 agosto 2004, IAutorita', ha indicato i propri orientamenti per l'attuazione delle citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003 al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) effettuazione di procedure congiunte (possibilmente coordinate, almeno con riferimento alle frontiere con Francia e Austria) per l'assegnazione di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione che consentano il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza;
b) efficiente utilizzazione della capacita' di trasporto con possibilita' di messa a disposizione della capacita' assegnata, ma non utilizzata dai soggetti assegnatari;
c) introduzione di elementi tesi ad incrementare la flessibilita' per gli operatori anche alla luce del fatto che, date le condizioni di mercato dell'energia elettrica in ambito europeo, viene meno, in alcune ore (in particolare nelle ore notturne), la convenienza all' utilizzo esclusivamente unidirezionale in importazione della capacita' di interconnessione;
d) compatibilita' delle procedure di assegnazione con il regolamento n. 1228/2003 e, nel contempo, con le legislazioni vigenti in ambito nazionale degli Stati membri, tenendo in considerazione gli interessi dei soggetti coinvolti;
e) adozione di misure tese alla riduzione del rischio di esercizio di potere di mercato con potenziali effetti negativi sugli esiti dell'assegnazione della capacita' di trasporto;
f) attuazione di procedure gestibili in maniera congiunta da differenti gestori di rete pur in assenza di procedure codificate di accoppiamento tra i diversi sistemi di mercato;
- in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente alinea, l'Autorita' ha indicato quali procedure possibili per l'attuazione nell'anno 2006 delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1228/2003:
a) una procedura di assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tramite asta esplicita al fine del raggiungimento del primario obiettivo di attuare procedure di assegnazioni congiunte con i paesi confinanti che attuano la predetta metodologia;
b) in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera, l'evoluzione del metodo attuato nel corso dell'anno 2005 mediante l'introduzione di procedure concorsuali anche per l'assegnazione delle coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo;
- in esito al citato processo per la consultazione e' stato rilevato un quasi totale consenso circa la continuazione, per l'anno 2006, del metodo gia' attuato nel corso dell'anno 2005, reputando di capitale importanza l'economicita' degli approvvigionamenti, pur nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- verifiche svolte dall'Autorita' con gli uffici della Commission de regulation de l'energie (autorita' di regolamentazione della Francia) e con gli uffici di E-Control GmbH (autorita' di regolamentazione dell'Austria) hanno evidenziato l'impossibilita' per l'Autorita' di addivenire all'attuazione di procedure congiunte sulle frontiere elettriche mediante l'applicazione di metodi di gestione delle congestioni basati su aste implicite che prevedano, tra l'altro, un utilizzo coordinato degli esistenti mercati organizzati;
- gli uffici della Commissione europea hanno piu' volte indicato quale soluzione a tendere per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, nonche' al fine della promozione del mercato interno dell'energia elettrica (IEM internal electricity market), l'adozione di metodi per la gestione delle congestioni basati sull'interazione di mercati elettrici organizzati (che utilizzano metodi di asta implicita); e che, nelle conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze e' stato sottolineato che, nonostante la validita' dei singoli approcci assunti su base regionale per l'attuazione del citato regolamento per l'anno 2005, e' necessario che i singoli processi evolvano in maniera convergente verso l'integrazione del mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto 13 dicembre 2005 prevede, tra l'altro, che:
a) l'utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione sia determinato sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita', in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso;
b) l'assegnazione di diritti di importazione sulla capacita' di trasporto sia effettuata salvaguardando l'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;
- inoltre, il decreto 13 dicembre 2005 prevede, coerentemente con quanto indicato dall'Autorita' nella nota 30 novembre 2005 circa l'assoluta marginalita' dell'energia elettrica importata in esecuzione del contratto pluriennale italo-francese sull'assetto concorrenziale del mercato rilevante italiano, anche per l'anno 2006:
a) il mantenimento della riserva di capacita' di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali;
b) l'attribuzione di quote di capacita' di trasporto per le forniture alla Repubblica di San Marino e allo Stato della citta' del Vaticano;
c) la destinazione di quote di capacita' di trasporto per il reingresso dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera. Ritenuto che sia opportuno:
- in forza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 13 dicembre 2005, alle osservazioni in esito al processo per la consultazione, nonche' alle conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze, prevedendo che:
a) le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima (utilizzo di un mercato organizzato);
b) le coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo siano assegnate mediante procedure concorsuali, promuovendo la pluralita' di soggetti assegnatari;
c) i proventi delle predette procedure siano utilizzati in parte per garantire l'effettiva disponibilita' della capacita' di trasporto, nonche', per la restante parte, per la riduzione equivalente dei corrispettivi di accesso alla rete di interconnessione per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero e per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 2. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'EControl GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia; 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle Attivita' Produttive, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia ed alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa; 4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

13 dicembre 2005

Il Presidente: Alessandro Ortis
 
Allegato A

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2006 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO E PER L'ASSEGNAZIONE DI COPERTURE DAL RISCHIO ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI DI PREZZO TRA ZONE DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE ESTERE.

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato ed all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti definizioni:
- assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
- assegnazione e' l'attribuzione di CCCI o di CCCE, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- allocazione e' l'attribuzione di quote di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi da TERNA;
- capacita' di trasporto e' la massima potenza oraria destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
- capacita' di trasporto in importazione e' la capacita' di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;
- capacita' di trasporto in esportazione e' la capacita' di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
- capacita' di trasporto annuale e' la capacita' di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2006;
- capacita' di trasporto giornaliera e' la capacita' di trasporto effettivamente utilizzabile in un determinato giorno per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora del giorno a cui gli scambi si riferiscono;
- contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
- coperture dal rischio in importazione o CCCI e coperture dal rischio in esportazione o CCCE sono le coperture, assegnate da TERNA, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona del mercato elettrico italiano adiacente alla predetta zona virtuale;
- frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- operatore di sistema e' ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;
- potenza media annuale e', ai fini del presente provvedimento, il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata, nell'anno 2004, ivi inclusi gli autoconsumi in sito, nei punti di dispacciamento di inclusi in un contratto di dispacciamento ad una determinata data e il numero di ore comprese nell'anno 2004;
- quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacita' di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacita' di trasporto giornaliera, al netto della capacita' riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;
- quote di capacita' di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
- rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- riserve per l'importazione sono le quote di capacita' di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonche' alla societa' Raetia Energie;
- riserve per il transito sono le quote di capacita' di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale, ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino e nello Stato della citta' del Vaticano;
- riserva per il reingresso e' la quota di capacita' di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale, alla societa' Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
- scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
- Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
- TERNA e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa;
- transito di energia elettrica e' l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
- zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorita';
- zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
- decreto 13 dicembre 2005 e' il decreto del Ministro delle Attivita' Produttive 13 dicembre 2005 recante disposizioni circa le modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
- regolamento n. 1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003;
- legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;

Articolo 2
Oggetto e finalita'

2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonche' per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della Rete di trasmissione nazionale;
- b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsita';
- c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
- d) garantire la possibilita' per gli operatori di disporre di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, ovvero di CCCI e di CCCE. 2.2 Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2006 per l'assegnazione di riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005.

Articolo 3 Accesso alla Rete di trasmissione nazionale per gli scambi
transfrontalieri

3.1 Il corrispettivo unitario di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti da TERNA per la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2006, pari al maggior valore tra 0,03 centesimi di euro per kWh e il corrispettivo unitario di cui all'articolo 14, comma 14.5. 3.2 Il corrispettivo di cui al comma 3.1 e' applicato all'energia elettrica sottesa ai CCCE assegnati da TERNA, alle riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005 e all'energia elettrica oggetto di importazione in utilizzo della capacita' di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri. 3.3 All'energia elettrica sottesa ai CCCI assegnati da TERNA e' applicato un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra 0,03 centesimi di euro per kWh e il corrispettivo unitario di cui all'articolo 14, comma 14.5.

Articolo 4
Modello generale di calcolo della capacita' di trasporto

4.1 Entro il 27 dicembre 2005, TERNA trasmette all'Autorita', per la verifica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, uno schema di norme di sicurezza, operative e di programmazione per l'anno 2006, corredato dal modello generale di calcolo della capacita' totale di trasporto sulla rete di interconnessione dallo stesso adottato. L'Autorita' si esprime entro 2 giorni dal ricevimento del predetto schema. Trascorso tale termine lo schema si intende verificato positivamente. 4.2 Entro il 31 ottobre 2006, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita', per l'approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacita' totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale a valere per l'anno 2007. L'Autorita' si esprime entro 30 giorni dal ricevimento del predetto modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.
PARTE II

MISURE IN MATERIA Dl GESTIONE DELLE CONGESTIONI
SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

Articolo 5
Capacita' di trasporto assegnabile

5.1 La capacita' di trasporto assegnabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto giornaliera.

Articolo 6 Modalita' di gestione della congestione nel mercato del giorno prima

6.1 TERNA comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacita' di trasporto assegnabile di cui all'Articolo 5. 6.2 La congestione che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia e' risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale, mediante l'accettazione di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica formulate con riferimento alle zone virtuali. 6.3 Ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto pre-assegnate, formulano offerte di vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03 relativamente all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 6.4 Il regolamento di cui all'Articolo 18 prevede che i programmi di immissione relativi alle offerte di vendita di energia elettrica, nonche' ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 6.3, ai fini della regolazione delle partite economiche corrispondenti, siano riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacita' di trasporto si riferiscono.

Articolo 7
Modalita' di gestione della congestione nel tempo reale

7.1 TERNA risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento. 7.2 TERNA, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorita' una relazione tecnica recante le modalita' adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attivita' suddivisi per frontiera elettrica.
PARTE III
COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITA' DI TRASPORTO
PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA
ELETTRICA

Titolo 2
Definizione delle coperture dal rischio

Articolo 8
Coperture dal rischio

8.1 Le coperture dal rischio in importazione (CCCI) si riferiscono ad una quota di capacita' di trasporto annuale, ovvero mensile, per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario definito da TERNA, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere da TERNA un ammontare, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce in cui tale ammontare e' positivo, pari al prodotto tra:
- a) il valore orario della quota di capacita' di trasporto cui e' riferito il CCCI;
- b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detto CCCI si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella predetta zona virtuale. 8.2 Le coperture dal rischio in esportazione (CCCE) si riferiscono ad una quota di capacita' di trasporto per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario definito da TERNA, e conferiscono all' assegnatario il diritto a ricevere da TERNA un ammontare, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce in cui tale ammontare e' positivo, pari al prodotto tra:
- a) il valore orario della quota di capacita' di trasporto cui e' riferito il CCCE;
- b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detto CCCE si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla predetta zona virtuale. 8.3 La quantita' complessiva di CCCI assegnabile da TERNA, e' pari:
- a) per la frontiera elettrica con la Francia, al 50% della corrispondente capacita' di trasporto annuale, una volta dedotte la quota di capacita' di trasporto di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera a), diminuito della capacita' di trasporto di cui al comma 12.2 per la quota eventualmente riservata sulle medesima frontiera;
- b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% della corrispondente capacita' di trasporto annuale, una volta dedotta la quota di capacita' di trasporto di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera b), punto i., diminuito delle quote di capacita' di trasporto di cui alla medesima lettera, punto ii., e Articolo 12, comma 12.2 per la quota eventualmente riservata sulle medesima frontiera, e comma 12.4;
- c) per le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la Grecia, al 50% delle corrispondenti capacita' di trasporto annuali. 8.4 La quantita' complessiva di CCCE assegnabile e' definita da TERNA, su base mensile, ovvero su base settimanale, per ciascuna frontiera elettrica, compatibilmente alle disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005. Tale quantita' e' stabilita da TERNA nel rispetto dei limiti di sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Titolo 3
Assegnazione delle coperture dal rischio

Articolo 9
Assegnazione di CCCI e di CCCE

9.1 L'assegnazione di CCCI, per una quantita' assegnabile pari alla quantita' di cui all'Articolo 8, comma 8.3, e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 10. 9.2 L'assegnazione di CCCE, per una quantita' assegnabile pari alla quantita' di cui all'Articolo 8, comma 8.4, e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 11.

Articolo 10
Procedure per l'assegnazione di CCCI

10.1 L'assegnazione di CCCI e' effettuata da TERNA tramite procedure concorsuali organizzate secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. 10.2 I CCCI sono assegnati su base annuale. Ulteriori CCCI o eventuali CCCI che si rendessero disponibili durante l'anno, anche per effetto della decadenza dell'operatore titolare dai diritti corrispondenti a CCCI assegnati in precedenza, vengono assegnati da Terna utilizzando le procedure previste nel presente articolo. 10.3 Possono partecipare alle procedure concorsuali per l'assegnazione di CCCI gli utenti del dispacciamento in prelievo secondo le modalita' stabilite da TERNA, ivi incluso l'Acquirente Unico. 10.4 Le procedure di assegnazione di CCCI sono organizzate in forma di procedure concorsuali in ciascuna delle quali vengono assegnati CCCI relativi ad una singola frontiera elettrica. 10.5 Ciascun soggetto partecipante alla procedura di cui al precedente comma 10.3 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o piu' offerte in busta chiusa per CCCI nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ciascuna offerta indica la quantita' di CCCI e il prezzo, espresso in euro per MW di CCCI richiesti;
- b) salvo quanto disposto alla successiva lettera c), la somma delle quantita' indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica e' non superiore al quantitativo di CCCI assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica;
- c) la somma delle quantita' indicate nelle offerte presentate dall'Acquirente Unico relativamente alla frontiera elettrica e' non superiore al 26% del quantitativo di CCCI assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica. 10.6 TERNA procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi. 10.7 TERNA determina il prezzo di assegnazione dei CCCI pari al prezzo indicato nell'offerta per CCCI con prezzo piu' basso tra quelle accettate.

Articolo 11
Procedure per l'assegnazione di CCCE

11.1 L'assegnazione di CCCE e' effettuata da TERNA tramite procedure concorsuali organizzate secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. 11.2 I CCCE sono assegnati su base mensile, ovvero su base settimanale. Ulteriori CCCE o eventuali CCCE che si rendessero disponibili durante l'anno, anche per effetto della decadenza dell'operatore titolare dai diritti corrispondenti a CCCE assegnati in precedenza, vengono assegnati da Terna utilizzando le procedure previste nel presente articolo. 11.3 Possono avanzare richiesta di partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione di CCCE tutti gli utenti del dispacciamento secondo le modalita' stabilite da TERNA. 11.4 Le procedure di assegnazione di CCCE sono organizzate in forma di procedure concorsuali in ciascuna delle quali vengono assegnati CCCE relativi ad una singola frontiera elettrica. 11.5 Ciascun soggetto partecipante alla procedura di cui al precedente comma 11.3 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o piu' offerte in busta chiusa per CCCE nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ciascuna offerta indica la quantita' di CCCE e il prezzo, espresso in euro per MW di CCCE richiesti;
- b) la somma delle quantita' indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica e' non superiore al quantitativo di CCCE assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica. 11.6 TERNA procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi. 11.7 TERNA determina il prezzo di assegnazione dei CCCE pari al prezzo indicato nell'offerta per CCCE con prezzo piu' basso tra quelle accettate.
Titolo 4
Riserve per l'importazione, il transito
e il reingresso di energia elettrica
Articolo 12
Assegnazione di riserve per l'importazione,
il transito e il reingresso di energia elettrica

12.1 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005, sono assegnate quote di capacita' di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:
- a) relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata;
- b) relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera: i) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata; ii) per una quantita' non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie; 12.2 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005, e' assegnata una quota di capacita' di trasporto annuale, relativamente alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della citta' del Vaticano ai fini della consegna di energia elettrica in detti Stati. 12.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 13 dicembre 2005, TERNA determina le quote di capacita' di trasporto di cui al comma 12.2, in misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato. 12.4 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005:
- a) e' assegnata una quota di capacita' di trasporto annuale, relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della societa' Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantita' non superiore a 32 MW;
- b) TERNA verifica, in accordo con la predetta societa', la possibilita' di reingresso graduale dell'energia elettrica avente titolo al reingresso negli anni precedenti in utilizzo di una quota di capacita' di trasporto pari a 15 MW. 12.5 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 13 dicembre 2005, l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 12.2, puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati beneficiari del diritto di transito. TERNA verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
Titolo 5
Diritti ed obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE

Articolo 13
Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE

13.1 I soggetti assegnatari di CCCI e di CCCE hanno diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo un corrispettivo pari, in ciascuna ora, al prodotto di cui all'Articolo 8, rispettivamente, comma 8.1 e comma 8.2. 13.2 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione, la capacita' di trasporto giornaliera risulti inferiore alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di CCCI assegnate a ciascun assegnatario sono ridotte proporzionalmente al rapporto tra la capacita' di trasporto giornaliera e la capacita' di trasporto annuale compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005. 13.3 Le disposizioni di cui al comma 13.2 valgono, in quanto applicabili, anche in relazione ai CCCE.

Articolo 14
Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano
alla procedura di assegnazione dei CCCI

14.1 Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2006, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente e' titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese. 14.2 I soggetti che hanno partecipato alla procedura sono tenuti a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce. 14.3 L'Acquirente Unico ha il diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo, o l'obbligo di pagare a TERNA, qualora negativo, per ciascuna frontiera, un corrispettivo pari alla somma algebrica:
- a) del 98% del 26% dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'Articolo 11;
- b) del prodotto, cambiato di segno, tra il quantitativo di CCCI di cui l'Acquirente Unico e' risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 10, comma 10.7. 14.4 Ciascun soggetto, diverso dall'Acquirente Unico, che partecipa alle procedure concorsuali ha il diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo, o l'obbligo di pagare a TERNA, qualora negativo, per ciascuna frontiera, un corrispettivo pari alla somma algebrica:
- a) del prodotto tra:
i. il 74% dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'Articolo 11 relativi al medesimo mese, e
ii. il minor valore tra 0,1 e il 98% del rapporto, calcolato con riferimento al mese stesso, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto e la somma delle potenze medie annuali corrispondenti all'insieme dei soggetti che partecipano alle procedure concorsuali diversi dall'Acquirente Unico;
- b) del prodotto, cambiato di segno, tra il quantitativo di CCCI di cui il medesimo soggetto e' risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 10, comma 10.7. 14.5 II saldo nella disponibilita' di TERNA a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di cui ai commi 14.3 e 14.4 e' destinato alla copertura dei costi sostenuti da TERNA per la garanzia della capacita' di trasporto di cui all'Articolo 3. A tal fine, TERNA determina il corrispettivo unitario ottenuto dal rapporto tra il predetto saldo e l'energia elettrica sottesa ai CCCI complessivamente assegnati. 14.6 TERNA attua le disposizioni di cui al comma 14.4 tenendo conto che, qualora un soggetto sia risultato allocatario di capacita' di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri, la quantita' di capacita' di trasporto al medesimo allocata e' portata in detrazione alla potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto di cui al comma 14.4, lettera a), punto ii). 14.7 Ai fini delle verifiche delle condizioni di cui al comma 14.4, lettera a) e di cui al comma 14.6, sono considerate congiuntamente le societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima societa'.

Articolo 15
Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano
alla procedura di assegnazione dei CCCE

15.1 Ciascun soggetto che partecipa alle procedure concorsuali ha l'obbligo di pagare a TERNA, per ciascuna frontiera ed con riferimento a ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo di CCCE di cui il medesimo soggetto e' risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 11, comma 11.7.

Articolo 16
Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve
per l 'importazione, il transito
e il reingresso di energia elettrica

16.1 TERNA indica, per ciascuna frontiera elettrica, la zona adiacente alla zona virtuale relativa alla frontiera elettrica cui si riferiscono le importazioni relative alle assegnazioni di cui all'Articolo 12. 16.2 Gli assegnatari delle riserve di cui all'Articolo 12, comma 12.2, sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2006 a TERNA la frontiera elettrica a cui l'importazione relativa alla riserva si riferisce secondo le modalita' stabilite dalla medesima TERNA. 16.3 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 12, sono tenuti a comunicare all'operatore del sistema e a TERNA un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione a TERNA dei programmi di immissione dei contratti bilaterali. 16.4 Il programma di cui al comma 16.3, non puo' prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto riservata nella medesima ora. 16.5 Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sono tenuti a versare a TERNA un ammontare pari al prodotto tra il corrispettivo di cui all'Articolo 3, comma 3.1, per la quantita' di energia elettrica equivalente all'utilizzo della capacita' di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 16.3. 16.6 Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 16.3 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorita' in materia di dispacciamento dell'energia elettrica con riferimento alla zona di cui al comma 16.1.

Articolo 17
Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate
quote di capacita' di trasporto autonomamente
dai gestori di rete esteri

17.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacita' di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 16, ad eccezione del comma 16.2, purche' il medesimo operatore si impegni:
- a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 18;
- b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese. 17.2 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacita' di trasporto giornaliera e' inferiore alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di capacita' di trasporto allocate da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'Articolo 13, comma 13.2.

PARTE IV
Disposizioni finali

Articolo 18
Regolamento per la gestione delle congestioni

18.1 Entro il 19 dicembre 2005 TERNA predispone e trasmette all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di modalita' applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2006. 18.2 Il regolamento di cui al precedente comma 18.1 prevede anche:
- a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unita' di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
- b) le modalita' e le tempistiche per l'attribuzione delle unita' virtuali di cui alla precedente lettera a). 18.3 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 18.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a TERNA, entro 3 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 19
Disposizioni transitorie e finali

19.1 Entro il 19 dicembre 2005 TERNA predispone e trasmette all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione dei CCCI e dei CCCE relativamente a ciascuna frontiera elettrica. 19.2 All'interno degli schemi di regolamento di cui al precedente comma 19.1, TERNA prevede le modalita' e le tempistiche per la regolazione dei pagamenti dei corrispettivi di cui all'Articolo 14 e all'Articolo 15, prevedendo, se necessario, la decadenza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'assegnazione in caso di insolvenza. 19.3 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 19.1 comunicando a TERNA, entro 2 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati. 19.4 Successivamente alla verifica di cui al comma 19.3, TERNA pubblica sul proprio sito internet uno o piu' bandi per la partecipazione alle assegnazioni dei CCCI e dei CCCE su ciascuna frontiera elettrica, indicando, per ciascuna frontiera, almeno:
- a) la capacita' di trasporto annuale;
- b) la quantita' di CCCI e di CCCE assegnabili. 19.5 L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 27 dicembre 2005. 19.6 TERNA trasmette all'Autorita', entro il 15 gennaio 2006, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2006, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione. 19.7 TERNA predispone e trasmette all'Autorita' uno schema di procedura per la negoziazione delle coperture dal rischio assegnate, prevedendo la pubblicazione delle quantita' negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni. A tal fine, TERNA, previa comunicazione all'Autorita', puo' avvedersi del meccanismo attuato per l'anno 2005 dalla societa' Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa.
 
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