Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 29 dicembre 2005
Procedure concernenti le domande di agevolazione, presentate nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la circolare della Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del 7 maggio 2002 che interrompe i termini previsti dalla normativa per la presentazione delle istruttorie relative ai programmi presentati a partire dal 18 marzo 2002;
Visto il decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attivita' produttive che sospende i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
Visto il decreto 7 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive che al punto a) dell'art. 1 stanzia l'importo di 200 milioni di euro per i programmi proposti dalle imprese antecedentemente al 14 gennaio 2003, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 16 gennaio 2001;
Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005 che, in una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assegna alla legge n. 46/1982 (FIT) 760 milioni di euro;
Considerato che, con apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, verranno definite le specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerata l'opportunita' di procedere alla valutazione, nei limiti delle risorse disponibili appositamente assegnate, dei programmi presentati nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003;
Decreta:
Articolo unico
1. Le imprese interessate devono comunicare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza della domanda, il loro perdurante interesse sia allo svolgimento del programma a suo tempo presentato anche in relazione alla sua attualita' tecnologica sia alla valutazione del programma stesso ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 46/1982. Contestualmente, le stesse imprese devono comunicare l'assenso all'eventuale concessione dell'agevolazione nella misura e con le modalita' che saranno indicate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove i programmi siano ricompresi nelle tipologie da definire nel medesimo decreto.
2. Per i programmi che potranno essere agevolati con le modalita' indicate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono riservate risorse pari al 20% di quelle assegnate alla legge n. 46/1982 (FIT) dalla delibera CIPE del 15 luglio 2005.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere indirizzata, esclusivamente tramite raccomandata A/R, al competente Ufficio C1 del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - via Giorgione n. 2b - 00147 Roma, il quale procedera' nella fase attuativa ad opportuni e puntuali controlli ispettivi.
4. Copia delle suddetta comunicazione deve essere altresi' inviata, allegando i bilanci depositati relativi agli ultimi due esercizi utili, alla banca concessionaria presso la quale e' stata a suo tempo inoltrata la domanda di agevolazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola
 
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