Gazzetta n. 304 del 2005-12-31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2005
Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992, concernente modificazioni delle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 19 gennaio 1989;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997, concernente modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con il decreto ministeriale 12 maggio 1992;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di adottare, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 34 del menzionato decreto n. 633 del 1972, sono rideterminate le percentuali di compensazioni applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio 1992 e decreto ministeriale 30 dicembre 1997;
Decreta:
Art. 1.
Percentuali di compensazione
per le cessioni di prodotti agricoli
Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:
a) prodotti di cui ai numeri 1) e 2), esclusi gli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all'art. 2, punto 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni: 7,30%;
b) prodotti di cui al n. 5), escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all'art. 2, punto 2, lettera a),del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587........ 8,30%;
c) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato ne' zuccherato,destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, nonche' ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;
d) prodotti di cui al n. 36): 12,30%.
Art. 2.
(Efficacia della disposizione)
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno