Gazzetta n. 303 del 2005-12-30
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 maggio 2005
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il Consorzio Latte Societa' Consortile a r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 44/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con, modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.CE. n. L 142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 dell'1° febbraio 2000);
Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni;
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione di limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 193/2001), con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stato autorizzato a stipulare con il Consorzio latte societa' consortile a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino da realizzarsi nella regione Sardegna (Obiettivo 1), con investimenti pari a 128.217.139 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 63.718.645 euro (di cui 48.534.812 euro a carico dello Stato e i restanti 15.183.833 euro a carico della regione Sardegna); un'occupazione pari a 295,7 U.LA. e il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003;
Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive;
Vista la nota n. 1236823 del 4 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha proposto la proroga degli investimenti previsti dal contratto di programma Consorzio Latte Societa' Consortile a r.l. all'8 dicembre 2006;
Considerato che il Ministero delle attivita' produttive evidenzia che il contratto nella versione proposta mantiene inalterata la propria validita' tecnico-finanziaria e viene presentato con il parere favorevole della banca istruttrice;
Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.5 della citata delibera n. 26/2001, e' prorogato all'8 dicembre 2006.
2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.
3. Il Ministero delle attivita' produttive provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente delegato
Siniscalco
Il segretario
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 101