Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2005
Fondo patrimonio uno: decreto operazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «decreti») beniimmobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004 con il quale e' stata promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.a. (la «SGR»);
Considerato che in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» gestito dalla SGR;
Considerato che il Fondo risultera' costituito esclusivamente ai sensi dell'art. 4;
Considerati i decreti dirigenziali emanati ed in corso di emanazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «enti titolari») che secondo quanto previsto dai decreti saranno apportati e trasferiti al Fondo (nel seguito indicati come gli «immobili»);
Considerato che insieme agli immobili confluiranno nel patrimonio del Fondo altri immobili, gia' trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.a. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2005 e che saranno dalla societa' alienati al Fondo, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo, secondo termini e condizioni che saranno concordati tra gli stessi (nel seguito indicati come gli «immobili CONI»);
Visto il comma 2-ter del citato art. 4;
Ritenuto opportuno regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo, ivi incluse previsioni concernenti la locazione all'Agenzia del demanio, e la relativa assegnazione ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto di locazione stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare a favore del Fondo, della SGR e dei concedenti il finanziamento, come sotto definito;
Considerato che per la realizzazione dell'operazione e per il trasferimento degli immobili ai sensi dei decreti, attesa anche l'unitarieta' dell'iniziale patrimonio del Fondo, si rende necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze assuma i predetti impegni anche in relazione agli immobili CONI;
Considerato che il corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili, unitamente al ricavo dal collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli immobili individuati nei decreti, sara' allocato tra gli enti titolari, secondo le modalita' che saranno previste con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che il Fondo e' in procinto di stipulare uno o piu' contratti di finanziamento con istituti finanziatori selezionati con procedura competitiva dalla SGR, al fine di reperire la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo per gli immobili trasferiti ai sensi dei decreti e per gli immobili CONI (nel seguito collettivamente indicati come il «finanziamento»);
Decreta:

Art. 1.
Con efficacia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti, gli immobili sono trasferiti al Fondo, che ne assume la formale detenzione giuridica e possesso materiale dalla data di regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto e di pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili (nel seguito indicato come la «data di efficacia»). A partire dalla data di efficacia, sono assunti in locazione, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, dall'Agenzia del demanio esclusivamente gli Immobili, o porzioni di essi: (i) di proprieta' dello Stato, in uso governativo alle amministrazioni dello Stato; (ii) di proprieta' degli enti titolari, in uso strumentale ai medesimi per proprie attivita' istituzionali ovvero in uso ad amministrazioni pubbliche centrali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali (nel seguito indicati come gli «immobili affittati») indicati come tali negli allegati ai decreti, al netto delle porzioni locate a terzi ivi espressamente indicate. L'Agenzia del demanio a tal fine, in persona del suo direttore, rappresentante legale o sostituto, sottoscrive con il Fondo apposito contratto di locazione assumendo nei confronti del Fondo ed in relazione agli immobili affittati concessi in locazione gli impegni e le manleve indicati nell'allegato 1.
Il canone annuo che l'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione degli immobili affittati cosi' come indicato nei decreti, e le altre condizioni economiche del relativo contratto sono determinati sulla base di valutazioni di mercato per essere allocati a ciascuno degli immobili affittati sulla base delle relative valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR per conto del Fondo.
L'Agenzia del demanio provvede, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, ad assegnare gli Immobili affittati ricevuti in locazione ai soggetti che, come sopra, li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti. I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili affittati loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all'allegato 2 in favore dell'Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima, precedentemente alla pubblicazione dei decreti, in persona dei relativi presidenti, rappresentanti legali o sostituti, apposito disciplinare di assegnazione la cui efficacia decorre dalla data di efficacia.
Per fare fronte agli impegni assunti nei confronti del Fondo, l'Agenzia del demanio ricorre, anche per conto dei soggetti assegnatari, al Fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Tesoreria dello Stato, su istruzioni dell'Agenzia del demanio, trasferisce direttamente al Fondo le somme dovute dall'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione di cui al primo capoverso del presente articolo.
L'Agenzia del demanio esercita il proprio diritto di dare disdetta al contratto di locazione, in relazione a tutti gli immobili affittati locati dal Fondo, al termine del primo periodo di durata contrattuale previa acquisizione della disponibilita' dei beni immobili nei quali i soggetti assegnatari potranno continuare a svolgere la propria attivita' istituzionale.
L'Agenzia del demanio accetta le cessioni in garanzia di tutti i diritti derivanti dal contratto di locazione effettuate da parte del Fondo e dei suoi eventuali successori o cessionari nonche' di quelle effettuate dai successori o cessionari di questi ultimi, a favore di terzi soggetti, ivi inclusi i soggetti finanziatori del finanziamento e le controparti di operazioni di copertura dai rischi di tasso.
Art. 2.
I crediti per il finanziamento godono, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4, di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al Fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. Tutte le somme ricevute a fronte del contratto di locazione ed i proventi dello sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al Fondo sono prioritariamente destinati al rimborso del finanziamento e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento dei diritti vantati dai soggetti finanziatori e loro successori nei confronti del Fondo in conformita' e nei limiti di quanto previsto dal finanziamento.
Art. 3.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti titolari e della CONI Servizi S.p.a., rilascia dichiarazioni in relazione agli enti titolari, al Ministero medesimo ed assume altresi' l'impegno di indennizzare il Fondo ed i soggetti concedenti il finanziamento, nei casi previsti dall'allegato 3. Gli indennizzi sono corrisposti mediante trasferimento di ulteriori immobili nei casi previsti dall'allegato 3, da effettuarsi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'art. 4, ovvero mediante il pagamento di somme di denaro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con rivalsa nei confronti degli enti titolari, ovvero mediante pagamento di somme di denaro direttamente da parte di questi ultimi.
La somma di Euro 35.000.000 a valere sul corrispettivo per il trasferimento degli immobili e' versata per l'anno 2006 al Fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per far fronte agli impegni assunti nei confronti del Fondo, l'Agenzia del demanio ricorre, anche per conto dei soggetti assegnatari, al Fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 4.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere per conto degli enti previdenziali individuati nei decreti quali enti titolari, alla copertura della variabilita' dei tassi di interesse corrisposti sui rispettivi conti di tesoreria a fronte delle somme incassate per il trasferimento degli immobili al Fondo.
Art. 5.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a formalizzare il mandato, per la valutazione della congruita' del valore di apporto e di trasferimento degli immobili apportati o trasferiti al Fondo, all'Agenzia del territorio ed ai soggetti selezionati per la valutazione.
Art. 6.
Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Armosino

Registratro alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 177
Allegato 1
CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
TRA IL FONDO E L'AGENZIA DEL DEMANIO

(a) Gli immobili individuati nei decreti sono concessi in locazione da parte del Fondo all'Agenzia del demanio con efficacia dalla data di efficacia nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovera' a tale data di efficacia; l'Agenzia del demanio rinuncia a far valere ogni e qualsiasi eccezione o pretesa nei confronti del Fondo fondata sulle condizioni degli immobili alla data di efficacia; il contratto di locazione prevede l'assegnazione da parte dell'Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia, con particolare riferimento alle materie igienica, sanitaria, di sicurezza degli immobili e degli impianti, ambientale, antisismica, edilizia ed urbanistica; qualsiasi mutamento d'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Fondo, fermo restando che in nessun caso gli immobili potranno essere utilizzati secondo modalita' che possano comportare pregiudizio alle condizioni statiche e/o strutturali degli stessi; l'Agenzia del demanio e' responsabile della conformita' degli Immobili ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti, tenendo indenne e manlevati, per quanto occorrer possa, il Fondo da ogni responsabilita' nei confronti di terzi in relazione alla mancata osservanza della normativa suddetta; l'Agenzia del demanio si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, gli oneri e i doveri derivanti da ogni accordo e/o impegno assunto, in relazione a singoli immobili, con il competente comune e/o ente locale e/o altra pubblica amministrazione.
(b) La durata della locazione e' fissata in 9 (nove) anni, automaticamente rinnovabili alla scadenza per altri 9 (nove) anni, salvo disdetta da parte dell'Agenzia del demanio da inviarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza con riferimento a tutti gli immobili locati dal Fondo, di cui l'Agenzia del demanio abbia acquisito la disponibilita' ed in cui i soggetti assegnatari potranno continuare a svolgere la propria attivita' istituzionale, a tale data; al termine del primo periodo di locazione successivo all'eventuale rinnovo, il contratto si rinnova automaticamente, salvo disdetta da ciascuna delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi prima della relativa data di scadenza, per successivi periodi di 6 (sei) anni.
(c) Il contratto di locazione contiene la facolta' per l'Agenzia del demanio di recedere dal medesimo contratto di locazione in relazione a interi immobili, tra quelli convenzionalmente identificati dalle parti, nei limiti e nei tempi contrattualmente previsti, dandone il preavviso dalle stesse concordato. A tal fine, entro la fine del secondo anno dalla data di efficacia, l'Agenzia del demanio presenta al Fondo un piano di razionalizzazione e liberazione degli spazi occupati dai soggetti assegnatari; il contratto di locazione prevede altre cause di risoluzione e cessazione di efficacia dello stesso.
(d) Il contratto di locazione prevede la rinuncia da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 4, alla facolta' di recesso del conduttore per gravi motivi di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978.
(e) Il canone di locazione indicato nei decreti e' allocato agli immobili trasferiti al Fondo ai sensi del precedente art. 1 ed e' aggiornato annualmente, a decorrenza dall'inizio del secondo anno di durata della locazione e per ciascun anno successivo, su richiesta del Fondo, nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT; in ogni ipotesi di recesso parziale dalla locazione di parte degli immobili, il relativo canone verra' ridotto nella misura corrispondente all'allocazione del canone sullo specifico immobile.
(f) Il canone di locazione e' pagato in rate semestrali anticipate; fino a quando gli immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio da parte del Fondo, e fino alla loro cessione a terzi da parte di quest'ultimo, i canoni sono corrisposti in via posticipata (secondo quanto separatamente concordato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio); in caso di ritardato pagamento del canone e/o degli oneri accessori, l'Agenzia del demanio e' tenuta a corrispondere interessi moratori nella misura massima del tasso euribor a 3 mesi maggiorato di non oltre 2 punti percentuali, senza necessita' di costituzione in mora; l'Agenzia del demanio non puo' per nessun motivo od eccezione, ritardare, sospendere o dilazionare il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
(g) E' a carico dell'Agenzia del demanio ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connesso agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze, il riscaldamento, il condizionamento, le spese di gestione ordinaria in genere, la parte di propria spettanza delle spese condominiali (laddove esistenti), le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall'Imposta comunale sugli immobili, riferibili agli immobili;
(h) L'Agenzia del demanio, a partire dalla data di efficacia, e' costituita custode degli immobili nei confronti del Fondo ed esonera espressamente lo stesso da ogni responsabilita' (i) per i danni che potessero derivare al medesimo Fondo e/o a terzi da fatti e/o omissioni, dolosi e/o colposi, della dell'Agenzia del demanio e/o dei soggetti assegnatari e/o dei relativi dipendenti e/o di terzi, ed allo svolgimento di attivita' aventi carattere di specialita', pur nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al contratto di locazione ovvero (ii) in relazione alla violazione o non conformita' a norme di legge, regolamentari e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti; su richiesta scritta del Fondo, l'Agenzia del demanio e/o i soggetti assegnatari consentira/consentiranno allo stesso Fondo e/o alle persone da quest'ultimo autorizzate, ivi compresi potenziali conduttori ovvero potenziali acquirenti, di accedere, in tempi e modalita' da concordarsi contemperando le esigenze di servizio dei soggetti assegnatari e quelle del Fondo, agli immobili.
(i) Taluni interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Fondo, mentre ogni altro intervento di manutenzione degli immobili sara' eseguito, a cura e spese e sotto la responsabilita' dell'Agenzia del demanio, dalla medesima o per essa dai soggetti assegnatari e/o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il contratto di locazione precisa le attivita' manutentive che sono poste a carico dell'Agenzia del demanio; l'eventuale messa a norma degli immobili richiesta da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti emanati prima della data di efficacia e' a carico dell'Agenzia del demanio; la messa a norma richiesta da successivi interventi legislativi e' a carico del Fondo salvo che cio' non sia possibile a causa del mancato completamento delle attivita' di messa a norma a carico dell'Agenzia del demanio; l'Agenzia del demanio e i soggetti assegnatari devono portare a compimento, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilita', i lavori e le opere ancora in corso - nonche' aggiudicate a seguito di gara e i cui lavori non siano ancora iniziati - alla data di efficacia; tutte le opere di manutenzione straordinaria sulle modifiche, richieste ovvero eseguite dall'Agenzia del demanio, saranno a cura ed onere della stessa, ad eccezione di quanto diversamente previsto nel contratto di locazione.
(j) In caso di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Fondo, il Fondo potra' apporre targhe e/o pannelli pubblicitari agli immobili, retrocedendo all'Agenzia del demanio un equo indennizzo secondo quanto concordato di volta in volta tra le parti.
(k) Tutti i costi relativi a modifiche, addizioni o mutamenti, pur se aventi il carattere di miglioria, e a condizione che siano autorizzate dal Fondo, sono a carico dell'Agenzia del demanio che sara' responsabile nei confronti del Fondo in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole e/o danno causato agli immobili, al Fondo e/o a terzi; l'Agenzia del demanio ha diritto di ricevere un'indennita' ai sensi dell'art. 1592, primo comma, del codice civile in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi il carattere di miglioria, previamente autorizzate dal Fondo e che lo stesso richieda di ritenere; l'Agenzia del demanio non ha diritto di avanzare pretese e/o richiedere indennita' e/o rimborsi e ha l'obbligo di riduzione in pristino, a propri costi e spese, ove richiesto dal Fondo, in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi il carattere di miglioria che siano autorizzate dal Fondo (i) per permettere l'adempimento a norme di legge e/o regolamenti attinenti all'uso degli immobili ovvero (ii) che abbiano un legame funzionale con il migliore svolgimento delle attivita' specificamente svolte dai soggetti utilizzatori; resta in ogni caso salvo il diritto del Fondo di chiedere, in base a motivate ed obiettive ragioni, la riduzione in pristino delle modifiche non rimuovibili, tale facolta' potra' essere esercitata al termine per qualsiasi ragione della locazione in quei casi in cui le suddette modifiche siano state oggetto di consenso vincolato, la riduzione in pristino dovra' avvenire a cura, spese ed onere del soggetto assegnatario interessato.
(l) Il Fondo deve provvedere alla stipula ed al mantenimento in vigore di adeguate polizze assicurative a copertura di tutti i rischi di danni agli immobili ovvero a terzi non derivanti dallo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia del demanio o dei soggetti assegnatari;
(m) L'Agenzia del demanio ha il diritto di sublocare e/o concedere in comodato, previa comunicazione al Fondo, ma senza il preventivo consenso dello stesso, una superficie che non ecceda, per ciascun immobile, il 5% della superficie netta commerciale, per lo svolgimento delle attivita' accessorie e/o funzionali a quelle svolte dai soggetti assegnatari; non e' consentita la cessione del contratto di locazione, in tutto o in parte, degli immobili a terzi in qualsiasi forma o mezzo senza il preventivo consenso scritto del Fondo; fatto salvo quanto prima specificato e quanto ulteriormente previsto nel contratto di locazione, non sono consentite la sublocazione e/o concessione in comodato in tutto o in parte, degli immobili a terzi in qualsiasi forma o mezzo senza il preventivo consenso scritto del Fondo.
(n) Il contratto di locazione prevede il diritto di prima offerta a favore dell'Agenzia del demanio, per se' e per conto dello Stato italiano e, per esso, dei soggetti assegnatari:
sulla locazione di ciascun immobile alla scadenza del primo periodo di rinnovo, per una durata di 6 (sei) anni, con diritto di rinnovo di legge, sulla base del canone di locazione di mercato a cui si intende locare l'immobile o gli immobili in oggetto, sulla stessa base contrattuale del contratto di locazione, e per un canone di locazione pari al canone di locazione di mercato; in caso di mancata accettazione, il Fondo potra' concedere in locazione sul mercato ciascun immobile, ad un canone di locazione non inferiore al canone offerto;
sull'acquisto di singoli o gruppi di immobili in caso di alienazione degli stessi, ad un prezzo pari a quello offerto, restando inteso che in caso di mancato esercizio di tale diritto, l'immobile o gli immobili in oggetto non potranno essere venduti ad un prezzo inferiore al prezzo offerto ai sensi della presente disposizione.
(o) Il Fondo si impegna nei confronti dell'Agenzia del demanio a far si' che i terzi acquirenti degli Immobili riconoscano ed accettino espressamente il contratto di locazione ed i diritti dell'Agenzia del demanio, impegnandosi a rispettarli; in caso di vendita e' prevista la possibilita' che il soggetto assegnatario dell'immobile subentri, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal contratto di locazione, nella qualita' di conduttore nei confronti del terzo acquirente in luogo dell'Agenzia del demanio.
(p) In ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti del presente contratto, qualora l'Agenzia del demanio fosse inadempiente relativamente all'obbligo di restituzione, la stessa sara' tenuta a corrispondere al Fondo, quale indennita' di occupazione precaria, un importo corrispondente al canone pro tempore vigente allocato sulla parte di immobili non restituiti, per i primi sei mesi di occupazione senza titolo, a partire dal settimo mese di occupazione senza titolo, la stessa e' tenuta a pagare al Fondo un'indennita' pari al canone di locazione aumentato del 50% e aggiornato mensilmente in misura pari al 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, senza pregiudizio del maggior danno.
(q) L'Agenzia del demanio e' tenuta a mettere a norma gli immobili prima della restituzione degli stessi al Fondo; l'Agenzia del demanio si attivera', per quanto di sua competenza, per la rimozione di ogni irregolarita' di carattere edilizio ed urbanistico, cooperando nelle procedure di regolarizzazione che il Ministero dell'economia e delle finanze promuovera' al fine di rimuovere le eventuali difformita' degli immobili rispetto alle disposizioni di legge e/o di provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica.
(r) In caso di impossibilita' di utilizzo degli immobili o parte di essi, l'Agenzia del demanio ha diritto ad una riduzione del canone secondo quanto concordato tra le parti.
(s) L'Agenzia del demanio ha diritto a sostituire i soggetti assegnatari firmatari del disciplinare di assegnazione di cui all'allegato 2 con altri soggetti assegnatari nei limiti e con le modalita' concordati nel contratto di locazione.
(t) L'Agenzia del demanio accetta la cessione in garanzia dei diritti del Fondo a favore dei finanziatori del finanziamento nonche' il successivo trasferimento di tale garanzia da parte di tali finanziatori a cessionari dei crediti nascenti dal finanziamento.
(u) Ciascuna delle parti rilascia dichiarazioni in relazione al proprio potere di stipulare il contratto di locazione e di assumere i relativi impegni, alla validita', efficacia e legittimita' delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
(v) Il contratto e' regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.
Allegato 2
CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI ASSEGNAZIONE IN USO
DEGLI IMMOBILI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

(a) Gli immobili sono assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai soggetti che li avevano in uso prima di tale trasferimento; gli Immobili sono assegnati in uso nello stesso stato di fatto e di diritto in cui tali immobili si trovano con efficacia dalla data di efficacia; i soggetti assegnatari rinunciano a far valere ogni e qualsiasi eccezione o pretesa fondata sulle condizioni degli immobili precedenti la data di efficacia; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia, con particolare riferimento alle materie igienica, sanitaria, di sicurezza degli immobili e degli impianti, ambientale, antisismica, edilizia ed urbanistica; qualsiasi mutamento d'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Fondo, fermo restando che in nessun caso gli immobili potranno essere utilizzati secondo modalita' che possano comportare pregiudizio alle condizioni statiche e/o strutturali degli stessi; i soggetti assegnatari sono responsabili della conformita' degli immobili ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti, tenendo indenne e manlevati, per quanto occorrer possa, l'Agenzia del demanio e il Fondo da ogni responsabilita' nei confronti di terzi in relazione alla mancata osservanza della normativa suddetta; i soggetti assegnatari si obbligano ad adempiere a tutte le obbligazioni, gli oneri e i doveri derivanti da ogni accordo e/o impegno assunto, in relazione a singoli immobili, con il competente comune e/o ente locale e/o altra pubblica amministrazione.
(b) La durata dell'assegnazione in uso e' pari a quella prevista dal contratto di locazione tra l'Agenzia del demanio e il Fondo, salvi i casi di recesso anticipato concordati con i soggetti assegnatari interessati.
(c) I soggetti assegnatari si impegnano a collaborare con l'Agenzia del demanio al fine di permettere alla stessa di esercitare il diritto di recesso previsto dal contratto di locazione, nonche' di predisporre il piano di razionalizzazione degli spazi occupati dai soggetti assegnatari ivi previsto;
(d) I soggetti assegnatari corrispondono all'Agenzia del demanio un canone di utilizzo annuo corrispondente alla parte del canone complessivo pagato dall'Agenzia del demanio, salva diversa indicazione dei decreti, allocata sugli immobili rispettivamente in uso, da corrispondersi semestralmente almeno quindici giorni prima del pagamento di quanto dovuto dall'Agenzia del demanio al Fondo ai sensi del contratto di locazione.
(e) E' a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze, il riscaldamento, il condizionamento, le spese di gestione ordinaria in genere, la parte di propria spettanza delle spese condominiali ordinarie (laddove esistenti), le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili; ciascun soggetto assegnatario rimborsa prontamente all'Agenzia del demanio le eventuali somme anticipate dalla stessa ed e' responsabile e deve farsi carico degli eventuali interessi di mora che l'Agenzia del demanio dovesse pagare al Fondo a causa del ritardato pagamento del canone e/o degli oneri accessori da parte di tale soggetto assegnatario e da ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole patita dall'Agenzia del demanio; ciascun soggetto assegnatario non puo' per nessun motivo od eccezione, ritardare, sospendere o dilazionare il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo ai sensi del disciplinare di assegnazione.
(f) Ciascun soggetto assegnatario e' costituito custode degli immobili ad esso assegnati e risponde nei confronti dell'Agenzia del demanio e del Fondo di ogni responsabilita' (i) per i danni che potessero derivare da fatti e/o omissioni, dolosi e/o colposi di ciascun soggetto assegnatario e/o dei relativi dipendenti e/o di terzi, ed allo svolgimento di attivita' aventi carattere di specialita', pur nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al contratto di locazione ovvero (ii) in relazione alla violazione o non conformita' a norme di legge, regolamentari e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti; ciascun soggetto assegnatario consente all'Agenzia del demanio, al Fondo e/o alle persone da quest'ultimo autorizzate di accedere, durante i normali orari di ufficio e secondo modalita' da concordare, agli immobili.
(g) Ciascun soggetto assegnatario si fa carico di tutta la manutenzione che il contratto di locazione pone a carico dell'Agenzia del demanio (inclusa l'eventuale messa e norma e la manutenzione a carico della stessa) e deve tenere indenne e manlevata quest'ultima da eventuali responsabilita' nei confronti del Fondo; ciascun soggetto assegnatario deve tenere indenne e manlevata l'Agenzia del demanio da ogni responsabilita' o impegno assunti da questa a favore del Fondo in relazione all'immobile o agli immobili assegnati in uso; ciascun soggetto assegnatario porta a compimento, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilita', i lavori e le opere ancora in corso - nonche' aggiudicate a seguito di gara e i cui lavori non siano ancora iniziati - alla data di efficacia.
(h) In caso di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Fondo, l'Agenzia del demanio presta il consenso, per conto del soggetto assegnatario, all'apposizione di targhe e/o pannelli pubblicitari agli immobili assegnati al soggetto assegnatario, retrocedendo al soggetto assegnatario quanto pagato dal Fondo tale titolo.
(i) Qualsiasi modifica, addizione o mutamento, pur se aventi il carattere di miglioria, deve essere richiesta all'Agenzia del demanio e da questa autorizzata su indicazione del Fondo; tutti i relativi costi sono a carico del soggetto assegnatario, che e' responsabile nei confronti dell'Agenzia del demanio e del Fondo in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole e/o danno causato agli immobili, al Fondo e/o a terzi; i soggetti assegnatari non hanno diritto di avanzare pretese e/o richiedere indennita' e/o rimborsi in relazione alla rimozione o alla conservazione delle modifiche, addizioni o mutamenti e hanno l'obbligo di riduzione in pristino, a propri coste e spese, ove richiesto dal Fondo; l'Agenzia del demanio retrocede ai soggetti assegnatari eventuali indennita' e/o rimborsi che abbia ricevuto dal Fondo per gli interventi aventi il carattere di miglioria.
(j) Ciascun soggetto assegnatario non puo' concedere l'immobile o gli immobili assegnati in sub-locazione o comodato a terzi.
(k) In caso di occupazione precaria degli immobili da parte di un soggetto assegnatario, lo stesso paga l'indennita' di occupazione a carico dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, senza pregiudizio del maggior danno.
(l) Ciascun soggetto assegnatario e' tenuto a mettere a norma gli immobili prima della restituzione degli stessi; ciascun soggetto assegnatario si attivera', per quanto di sua competenza, per la rimozione di ogni irregolarita' di carattere edilizio ed urbanistico, cooperando nelle procedure di regolarizzazione che il Ministero dell'economia e delle finanze promuovera' al fine di rimuovere le eventuali difformita' degli immobili rispetto alle disposizioni di legge e/o di provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica.
(m) In caso di impossibilita' di utilizzo degli immobili o parte di essi, ciascun soggetto assegnatario puo' aver diritto ad una riduzione del canone secondo quanto previsto a favore dell'Agenzia del demanio dal contratto di locazione.
(n) Ciascun soggetto assegnatario si impegna a far fronte alle richieste che l'Agenzia del demanio dovesse effettuare direttamente in relazione alle responsabilita' dalla stessa assunte nei confronti del Fondo; ciascun soggetto assegnatario inoltre collabora con l'Agenzia del demanio affinche' la stessa possa esercitare i diritti e le facolta' ad essa spettanti ai sensi del contratto di locazione; in caso di vendita dell'immobile, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal contratto di locazione, il soggetto assegnatario subentra, su richiesta dell'Agenzia del demanio, nella qualita' di conduttore di tale immobile nei confronti del terzo acquirente in luogo dell'Agenzia del demanio stessa;
(o) Il disciplinare di assegnazione si risolve e cessa di efficacia nei limiti e nei modi nello stesso previsti.
(p) Il disciplinare di assegnazione in uso e' stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 del codice civile, anche a beneficio del Fondo che potra' quindi agire direttamente nei confronti dei soggetti assegnatari per il rispetto degli obblighi assunti.
(q) Ciascuna delle parti rilascia dichiarazioni in relazione al proprio potere di stipulare il disciplinare di assegnazione e di assumere i relativi impegni, alla validita', efficacia e legittimita' delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di assegnazione.
(r) Il disciplinare di assegnazione e' regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.
Allegato 3 ELENCO SINTETICO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI
DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
NEI CONFRONTI DEL FONDO, E DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO.

(a) Dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e di assunzione dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e per l'assunzione dei relativi obblighi, (iii) alla capacita', potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, (iv) al fatto che le obbligazioni derivanti dal contratto di garanzia ed indennizzo sono valide ed efficaci, al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e l'assunzione delle relative obbligazioni non confliggono con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, (v) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo, e (vi) alla inopponibilita' di immunita' e/o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli derivanti da apposite previsioni di legge.
(b) in relazione all'Agenzia del demanio ed agli enti titolari, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza, alla regolare costituzione dell'Agenzia del demanio e degli enti titolari (ii) alla sottoscrizione da parte dell'Agenzia del demanio del contratto di locazione di cui all'allegato 1, alla validita' ed efficacia delle obbligazioni ivi assunte dall'Agenzia del demanio; e (iii) alla non sottoposizione dell'Agenzia del demanio e degli enti titolari alle procedure di liquidazione previste dalla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956.
(c) Impegno a tenere indenni e manlevati il Fondo, la SGR e i concedenti le banche finanziatrici del finanziamento, nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualunque danno derivante da (i) invalidita', inefficacia, anche temporanea o parziale, revoca o nullita' del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o piu' immobili o degli immobili CONI, (ii) evizione totale o parziale di uno o piu' immobili o immobili CONI, (iii) impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno o piu' immobili o immobili CONI; (iv) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e non veritiere, (v) mancata rispondenza, totale o parziale, di uno o piu' immobili o immobili CONI ai requisiti di cui al successivo punto (d), (vi) azioni di terzi e, (vii) mancato o inesatto adempimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli obblighi dallo stesso assunto ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo, (viii) annullamento, revoca o modifica, anche solo parziale, di uno qualsiasi dei decreti;
(d) Presa d'atto che la determinazione del valore a cui gli immobili o gli immobili CONI sono trasferiti, apportati o venduti al Fondo e' stata effettuata, tra l'altro, nell'assunzione della sussistenza dei seguenti requisiti, come meglio identificati nel contratto di garanzia e indennizzo: (i) correttezza e completezza delle informazioni relative agli immobili anche in taluni casi aventi riguardo alla consistenza delle superfici effettive degli stessi; (ii) assenza di vincoli di qualsiasi genere, inclusi quelli di natura storica, culturale, archeologica, artistica e paesaggistica, (iii) conformita' alla normativa urbanistico ed edilizia, (iv) conformita' alla normativa in materia di tutela dell'ambiente, (v) buono stato di efficienza degli impianti e dotazioni degli immobili, (vi) assenza di locazioni e comodati d'uso esistenti contenti termini o condizioni piu' gravose per il Fondo di quelle previste dalla normativa di legge, (vii) assenza di procedimenti pendenti relativi al compendio immobiliare; (viii) assenza di rapporti di portierato o collaborazione, (ix) redditivita' degli immobili pari almeno a quella derivante dal contratto di locazione con l'Agenzia del demanio; (x) ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4, i crediti per il finanziamento godono di privilegio speciale sugli Immobili al Fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente; (xi) il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze assuma impegni anche in relazione agli immobili CONI costituisce condizione per la realizzazione dell'operazione e per il trasferimento degli immobili; (xii) validita' ed efficacia dei contratti di locazione relativi agli Immobili ed agli immobili CONI; (xiii) assenza di rapporti di portierato;
(e) Impegno di corrispondere l'indennizzo, nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, mediante pagamento di una somma di denaro, ovvero mediante cessione di nuovi immobili, sostituzione degli immobili ovvero riacquisto degli stessi in caso di (i) inefficacia, revoca o nullita' del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o piu' immobili, (ii) evizione totale o parziale di uno o piu' immobili, (iii) impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno o piu' immobili, ovvero (iv) riduzione del valore di uno o piu' Immobili nei limiti specificati nel contratto di garanzia e indennizzo.
(f) Impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui al precedente punto venga effettuato in conformita' con quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo.
(g) In relazione al trasferimento degli immobili di cui al precedente punto (e), impegno a fornire garanzie ed assumere obblighi sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il trasferimento degli immobili;
(h) Impegno a corrispondere al Fondo un importo in denaro, come determinato nel contratto di garanzia ed indennizzo, nel caso in cui il trasferimento di cui al paragrafo (e) non sia effettuato ai sensi ed alle condizioni determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo.
(i) Impegno ad attivarsi e portare a conclusione ed avviare, per quanto di propria competenza ed in proprio potere, ai sensi delle norme sotto richiamate, le procedure previste dal combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-bis, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 (convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003) e all'art. 3, comma 15 e 17, decreto-legge n. 351 e del rinvio al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 18 aprile 1994 e all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, nonche' ogni altra procedura prevista dalla normativa vigente o futura volto alla rimozione, senza oneri a carico del Fondo, e nei limiti consentiti dalle norme applicabili, delle irregolarita' edilizie ed urbanistiche degli immobili;
(j) Impegno a fare in modo che le pubbliche amministrazioni assegnatarie degli immobili effettuino a propria cura e spese le eventuali opere di conformazione, rimozione o bonifica degli immobili ad esse assegnati.
(k) Impegno a fare in modo che gli enti titolari trasferiscano al Fondo le eventuali cauzioni o garanzie ricevute in relazione alla locazione degli immobili o degli immobili CONI.
(l) Impegno a far si' che gli enti titolari e le pubbliche amministrazioni occupanti gli immobili stipulino validi ed efficaci contratti di locazione, e che mettano a norma tali immobili anche in relazione alla normativa ambientale e antisismica.
(m) Impegno a sostenere o fare in modo che gli enti titolari e CONI Servizi S.p.a. sostenga ogni costo connesso a contratti o rapporti di lavoro afferenti gli immobili e gli immobili CONI (a seconda del caso).
(n) Impegno a collaborare con le banche finanziatrici del finanziamento in relazione all'eventuale cartolarizzazione da parte di queste dei crediti derivanti dal finanziamento;
(o) Gli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze nel contratto di garanzia e indennizzo possono essere stipulato anche in favore dei terzi acquirenti degli immobili ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.
(p) Autorizzazione alla cessione dei crediti derivanti dal contratto di garanzia e indennizzo.
(q) Il contratto di garanzia e indennizzo e' regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.